Il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso

Consiglio di Stato, sezione sesta, Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 5225.

La massima estrapolata:

Il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo, nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso, sembrerebbe estensibile anche alle analoghe domande di trasferimento di studenti che provengano da Atenei italiani e non stranieri.

Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 5225

Data udienza 25 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

 

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7513 del 2018, proposto da:
Gi. Te., rappresentata e difesa dagli avvocati Di. Va., Al. Ve. Di Ce., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Di. Va. in Roma, Lungotevere (..);
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TERAMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.a.r. Lazio – ROMA – Sez. III n. 4453 del 2018;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi Teramo;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Ve. Di Ce. Al. e dello Stato D’Av.;
Ritenuto che:
– l’appello è fornito di “fumus boni iuris”;
– l’Adunanza Plenaria n. 1 del 2015 ? pronunciandosi sul seguente quesito: “se possa essere accolta la richiesta di quegli studenti che, da iscritti in corsi di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere, hanno chiesto il trasferimento, con riconoscimento delle carriere e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane; e ciò tenendo presente che essi non si erano sottoposti al previsto test di accesso o che, pur avendolo affrontato conseguendo (come nel caso che ci occupa) il punteggio minimo richiesto per l’idoneità, non si erano comunque collocati in posizione utile per ottenere l’accesso ad una università italiana” ? ha ritenuto fondata la pretesa degli studenti sulla scorta dei seguenti argomenti: § i contenuti della prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, secondo cui essi devono far riferimento ai “programmi della scuola secondaria superiore”, renderebbe evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola, intendono affrontare gli studi universitari, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei “programmi” e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti; § se la prova stessa è volta ad accertare la “predisposizione per le discipline oggetto dei corsi”, è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l’esistenza di una “predisposizione” di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l’impegno complessivo di apprendimento (art. 5 del D.M. n. 270/2004) dimostrato dallo studente con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute; § in assenza, in definitiva, di specifiche, contrarie disposizioni di legge, potrà legittimamente dispiegarsi, nella materia de qua, la sola autonomia regolamentare degli Atenei, che, anche eventualmente condizionando l’iscrizione-trasferimento al superamento di una qualche prova di verifica del percorso formativo già compiuto, stabilirà le modalità di valutazione dell’offerta potenziale dell’ateneo e fisserà criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti;
– la statuizione dell’Adunanza Plenaria – secondo cui il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso) – sembrerebbe estensibile anche alle analoghe domande di trasferimento di studenti che provengano da Atenei italiani e non stranieri.
– su queste basi, l’impugnato rigetto dell’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria con esonero dal sostenimento del test di ammissione, appare illegittimo, in quanto motivato sulla base del mero mancato superamento del test di ammissione al corso di laurea in Medicina Veterinaria;
– in esecuzione della presente ordinanza, l’Università appellata dovrà dunque pronunciarsi nuovamente sull’istanza di Gi. Te., al fine di verificare l’affinità, sotto il profilo scientifico, dei corsi di studi di provenienza (segnatamente: il corso di laurea in tutela e benessere animale, classe L-38-Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, nonché il corso di laurea in biotecnologie della riproduzione, classe LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) con quello di nuova iscrizione, la sussistenza dei crediti necessari e la disponibilità dei posti;
– sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta:
– accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame della vicenda, alla luce dei rilievi esposti in motivazione;
– compensa le spese della presente fase, atteso l’accoglimento in forma di “remand”;
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore