Improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse

Consiglio di Stato, Sentenza|14 marzo 2022| n. 1779.

La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, infatti, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice.

Sentenza|14 marzo 2022| n. 1779. Improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse

Data udienza 1 febbraio 2022

Integrale

Tag- parola chiave: Processo amministrativo – Interesse la ricorso – Dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse – Presupposti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2018, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. De. Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Ministero della Difesa, Direzione Generale personale Militare, Aeronautica Militare, 9^ Brigata Aerea Intelligence, Surveillance, Target Acquisition And Reconnaissance ed Electronic Warfare, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. -OMISSIS-: SEZ. I BIS n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnativa del documento caratteristico Modello “B” recante “scheda valutativa” del 19 giugno 2017, non contraddistinto con un numero d’ordine, relativo al periodo di lavoro dall’1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 e conosciuto il 10 luglio 2017; del documento caratteristico Modello “D” rubricato “elementi d’informazione” del 19 dicembre 2016, non contraddistinto con un numero d’ordine, relativo al periodo di lavoro dal 18 gennaio 2016 al 30 giugno 2016 e conosciuto il 10 luglio 2017;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022 il Cons. Cecilia Altavista;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS- il 5 settembre 2017, il signor -OMISSIS-, ufficiale dell’Aeronautica militare in servizio presso la 9a Brigata Aerea Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance and Electronic Warfare dell’Aeronautica Militare ha impugnato la scheda valutativa del 19 giugno 2017 per il periodo dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 e Modello “D” “elementi d’informazione” del 19 dicembre 2016, relativo al periodo dal 18 gennaio 2016 al 30 giugno 2016, conosciuti il 10 luglio 2017, entrambi ricompilati a seguito di precedenti contenziosi, chiedendo l’annullamento previsa sospensione cautelare formulando vari motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, in particolare per profili di incompetenza dei compilatori e di irragionevolezza, illogicità e incongruità delle valutazioni; ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione alla nuova compilazione di tali documenti.
La camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare è stata fissata al 29 novembre 2017.
Il 20 novembre 2017 la difesa appellante depositava in giudizio il provvedimento della Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa del 21 settembre 2017 di annullamento, in autotutela, dei documenti impugnati.
Il 24 novembre 2017 si costituiva in giudizio con atto di stile il Ministero della Difesa, che depositava documentazione, tra cui il medesimo provvedimento di autotutela del 21 settembre 2017, già depositato dalla parte ricorrente.
A seguito della camera di consiglio del 29 novembre 2017 veniva pronunciata la sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS- del 19 gennaio 2018, che respingeva nel merito le censure.
Avverso tale pronuncia è stato proposto l’appello in epigrafe, lamentando l’erroneità della sentenza in quanto il giudice di primo grado non ha fatto alcun riferimento all’intervenuto annullamento di autotutela dei provvedimenti impugnati, che avrebbe comportato una diversa definizione -in rito- del giudizio; sono state, peraltro, anche specificamente contestate le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla infondatezza dei motivi, concludendo per la improcedibilità della domanda di annullamento dei documenti caratteristici impugnati in primo grado, ma chiedendo l’accoglimento della domanda di condanna dell’Amministrazione alla compilazione degli stessi.
Con ordinanza n. 1312 del 22 marzo 2018 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione della sentenza per mancanza del danno grave ed irreparabile, essendo dedotto solo un danno futuro relativo alle progressioni in carriera.
Il Ministero della Difesa si è costituito con atto di forma.
Nella memoria per l’udienza pubblica la difesa appellante ha dedotto di non avere più interesse “alla decisione nel merito della domanda di condanna dell’Amministrazione alla ricompilazione della documentazione caratteristica, con la nomina di diversi compilatori e/o revisori, in ragione dell’evoluzione nel tempo della vicenda”. Infatti la documentazione caratteristica è stata nuovamente compilata – in data 22 ottobre 2017 il modello D “elementi informativi” e in data 6 novembre 2017 la scheda valutativa, conosciuti in data 14 febbraio 2018 – e impugnata, con ricorso r.g.n. -OMISSIS- del TAR -OMISSIS-, Sezione I bis, allo stato in attesa della fissazione dell’udienza pubblica. Ha, pertanto, chiesto di limitare la decisione alla parte della domanda di appello relativa alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado dovuta alla sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, per il mutamento delle circostanze di fatto e di diritto costituito dall’annullamento in autotutela dei documenti impugnati in primo grado.
All’udienza del 1 febbraio 2022 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Il giudice di primo grado ha erroneamente respinto il ricorso nel merito, in quanto, alla data della camera di consiglio in cui è stato assunto in decisione il ricorso, il 29 novembre 2017, erano stati già annullati i provvedimenti impugnati in primo grado (e anche nuovamente compilati).
In particolare, era stato depositato in giudizio da entrambe le parti il provvedimento della Direzione generale del personale militare del 21 settembre 2017 di annullamento in autotutela del modello D “elementi informativi” e del modello B “scheda valutativa”, e tale circostanza risulta anche espressamente dichiarata dalla difesa appellante.
Peraltro, a tale data, anche se non conosciuti dalla parte appellante, i detti documenti erano stati anche già nuovamente compilati in data 22 ottobre (il modello D “elementi informativi”) e 6 novembre 2017 il modello B “scheda valutativa”.
Tali circostanze hanno comportato il venire meno dell’interesse alla definizione del ricorso di primo grado, che avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato improcedibile.
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, infatti, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 febbraio 2019, n. 1018; sez. III, 14 febbraio 2018, n. 962; sez. IV, 4 gennaio 2018, n. 34).
Rispetto alla integrale sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, intervenuta già nel giudizio di primo grado, è quindi irrilevante la questione, posta nell’atto di appello, della limitazione della domanda, nel presente grado di giudizio, a quella di annullamento della documentazione caratteristica, con conseguente improcedibilità della relativa domanda in primo grado per l’intervenuto annullamento in autotutela e, invece, di rinuncia all’ulteriore domanda di condanna alla ricompilazione nel corso del giudizio di appello (da cui conseguirebbe l’improcedibilità del giudizio d’appello per l’intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a.).
Come è noto, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., “la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
Per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275).
La dichiarazione resa dalla difesa appellante, pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio, costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi del comma 4 dell’art. 84 c.p.a.
Nel caso di specie, peraltro, la sopravvenuta carenza di interesse, sia in base alla dichiarazione della parte appellante che alle circostanze di fatto sopravvenute all’instaurazione del giudizio di primo grado, è intervenuta già nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che, sotto tale profilo, l’appello deve essere accolto, ma deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, con annullamento senza rinvio della sentenza appellata.
In considerazione della particolarità della vicenda le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che comunque sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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