Impugnazione dell’atto di classamento di beni demaniali

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6821.

La massima estrapolata:

Nel giudizio di impugnazione dell’atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell’Amministrazione concedente, divenendo l’unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell’art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della controversia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR, che aveva annullato la sentenza appellata e rimesso la causa al primo giudice, ritenendo che fosse stato pretermesso lo Stato, in un giudizio promosso dal concessionario autostradale contro l’accertamento catastale relativo a nuove costruzioni adibite alla stazione autostradale).

Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6821

Data udienza 21 novembre 2019

Tag – parola chiave: Immobili autostradali – Accatastamento – Stazione autostradale – Accatastamento in categoria D/8 – Impugnazione – Concessione autostradale – Controversia – Partecipazione dello Stato – Non è necessaria – Cass. Sez. Un. 10890/2001 – Art. 823, co. 2 cc – Società concessionaria del bene autostradale – Subentro nelle funzioni e nei poteri della PA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. PEPE Stefano – Consigliere

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19839-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 783/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 01/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

RITENUTO

Che:
– La C.T.R. di NAPOLI con sentenza 783/50/16 rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) S.p.A. (societa’ concessionaria dell’A.N.A.S. – ora Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – per la costruzione e la gestione del servizio autostradale a pedaggio e dei connessi servizi di mobilita’ relativi all’Autostrada (OMISSIS)), avverso la sentenza della CTP di NAPOLI 25704/06/14.
La ricorrente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS), con riferimento all’atto di Concessione all’accatastamento di alcuni fabbricati adibiti ad uso esclusivo della “stazione autostradale di (OMISSIS)” (ubicati lungo l’autostrada (OMISSIS) e ricadenti nel Comune di (OMISSIS)) identificati nel loro insieme al Foglio 4, particella 380, sub 1, per i quali aveva presentato il modello Doc.fa per la dichiarazione di nuova costruzione presso l’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di (OMISSIS). Trattandosi di fabbricati funzionalmente connessi, incorporati e destinati in via esclusiva alla rete ed all’esercizio autostradale, la Societa’ aveva indicato la categoria di classamento E, “immobili a destinazione particolare”.
L’Agenzia, invece, aveva notificato il suddetto avviso di accertamento catastale con il quale era stata suddivisa l’intera unita’ immobiliare, con conseguente creazione dei subalterni 2, 3 e 4; nel dettaglio per il fabbricato indicato al subalterno 2, era stato confermato il classamento nella categoria catastale E/9 (fabbricati destinati a pensiline caselli esazione”); per il fabbricato di cui al subalterno 3, era stata accertata e attribuita la categoria catastale D/8 (fabbricati destinati a “uffici di stazione, manutenzione e tettoia posti auto”) e per al fabbricato di cui al subalterno 4, era stata accertata e attribuita la categoria catastale C/2 (fabbricati destinati a “locali manutenzione e impianti”).
La Societa’ aveva impugnato detto avviso eccependo il corretto classamento, nella categoria catastale E, di tutte le predette unita’ immobiliari, in ragione della loro natura demaniale e della loro destinazione d’uso di pubblico interesse. Il ricorso era stato accolto dalla CTP di Napoli.
Con il proposto appello l’Agenzia delle Entrate eccepiva, in via preliminare, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Demanio dello Stato e, nel merito, insisteva nella propria rettifica del classamento.
La CTR accoglieva il gravame, limitatamente al motivo preliminare relativo al vizio del contraddittorio e disponeva la rimessione della causa al Giudice di primo grado “per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, proprietario del bene”. Secondo il Giudice di appello, infatti, “l’accatastamento ha, quale soggetto destinatario, il proprietario del bene che e’ lo Stato che, a norma dell’articolo 823 c.c., comma 2, (“spetta all’autorita’ amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico”) e’ il soggetto a cui compete l’esercizio di ogni azione relativa al bene. Il concessionario avrebbe, rispetto al soggetto pubblico concedente, una concorrente legittimazione processuale come affermato da Cass. sez. 2, n. 819/83, che ha assimilato il concessionario di un bene demaniale all’usufruttuario, ravvisando un litisconsorzio necessario con il proprietario ove ad agire sia l’usufruttuario o il concessionario (nella fattispecie esaminata con azione per la difesa della servitu’)”.
Avverso detta sentenza propone ricorso innanzi a questa Corte la (OMISSIS) S.p.A., eccependo:
1- Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10 e articolo 14, comma 1, dell’articolo 100 c.p.c., e dell’articolo 823 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, con esclusione nel caso in giudizio del litisconsorzio necessario con lo Stato.
2- Nullita’ della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’integrazione del contraddittorio in assenza dei presupposti di legge, con violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 10, 14, e articolo 59, comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
3- In subordine: nullita’ della sentenza impugnata per assoluta indeterminatezza e incertezza circa il soggetto (e la relativa articolazione amministrativa) nei cui confronti integrare il contraddittorio, con violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, nn. 4) e 5), e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14, commi 1 e 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
L’intimata Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. La soc. ricorrente depositava memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La censura e’ fondata. Come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15489/2010), in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari piu’ soggetti, da’ luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari; tuttavia, nel caso in questione, il proprietario e’ lo Stato che ha dato in concessione un bene demaniale (nella specie un tratto autostradale) ad una societa’ privata, la quale ha poi costruito alcuni immobili divenuti oggetto di classamento. La sentenza citata dalla CTR in materia di servitu’ – e’ inconferente non potendosi assimilare l’usufruttario con il concessionario ai fini della chiamata in causa del proprietario -concedente; infatti, la servitu’ si riferisce al diritto di terzi sul bene e quindi, nel relativo giudizio, la posizione processuale del terzo si contrappone a quella del proprietario/usufruttuario (i quali pertanto debbono ex lege partecipare entrambi al giudizio).
Diversamente e correttamente va richiamata, invece, la sentenza Cass., Sez. Unite, n. 10890/2001 per la quale “l’articolo 823 c.c., comma 2, attribuisce alla p.a. la facolta’ di agire per la tutela dei beni demaniali sia in via amministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta’ e del possesso previsti dalla normativa civilistica. Il soggetto cui la p.a. conceda la costruzione e l’esercizio dei beni stessi subentra a detta p.a. nella titolarita’ di tale facolta’. In applicazione di tale principio, secondo una consolidata giurisprudenza, qualora la realizzazione e la gestione di un’autostrada vengano affidate in concessione, ai sensi della L. n. 729 del 1961, articolo 16 e sg., ad una societa’ privata, questa, per l’intera durata della concessione, e per cio’ che attiene all’esercizio dell’opera, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti alla p.a. concedente, e acquisisce, quindi, la facolta’ di agire dinanzi al giudice ordinario per la tutela del bene demaniale”.
In ragione della corretta individuazione del soggetto passivo dell’imposta nel concessionario autostradale, qui ricorrente, conseguente al diverso classamento disposto a seguito della procedura Doc.fa da parte dell’Agenzia (che fa le veci dello Stato), la censura deve ritenersi fondata.
2. Sulla base di quanto gia’ esposto e con particolare riferimento al secondo motivo, va evidenziato, altresi’, che la sentenza impugnata e’ viziata anche con riferimento alla violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14, comma 2, oltre che dei principi sul doppio grado di giudizio, violazioni che, traducendosi in un error in procedendo, determinano la nullita’ della medesima. Sul punto si rileva che, secondo il citato articolo 14, “se il ricorso non e’ stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1, e’ ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza” e che il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 59, comma 1, dispone che “la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: ¦ b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e’ stato regolarmente costituito o integrato”.
Come gia’ rilevato, in relazione al primo motivo, la partecipazione dello Stato nel presente giudizio non comporterebbe alcun “risultato utile e pratico” per la risoluzione della controversia, in quanto il corretto classamento dell’immobile autostradale, oggetto della presente controversia, e’ questione di interesse del solo concessionario, riguardando esclusivamente la sua posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Territorio; cio’ in quanto il soggetto concessionario, e’ – per tutta la durata della concessione – l’unico soggetto titolato alla tutela del bene demaniale “autostrada”.
I Giudici della CTR avrebbero dovuto, quindi, pronunciarsi sul merito della controversia senza ordinare l’integrazione del contraddittorio con lo “Stato”, da ritenersi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10, privo di interesse alla procedura di accatastamento relativa agli immobili autostradali.
Da cio’, consegue la nullita’ della sentenza, viziata da error in procedendo per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10, articolo 14, comma 2, e articolo 59, comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il terzo motivo e’ assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Napoli, in diversa comparizione, anche per le spese, per la decisione dell’appello nel contraddittorio delle parti gia’ presenti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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