Impugnazione di domanda assorbita dal giudice di primo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 dicembre 2021| n. 40833.

Impugnazione di domanda assorbita dal giudice di primo grado.

L’appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda condizionata di garanzia, ritenuta assorbita da un’altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell’articolo 346 c.p.c. – e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo sufficiente all’uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice – tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure.

Ordinanza|20 dicembre 2021| n. 40833. Impugnazione di domanda assorbita dal giudice di primo grado

Data udienza 29 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Appello – Impugnazione di domanda assorbita dal giudice di primo grado – Onere di riproposizione della domanda assorbita con i relativi mezzi di prova – Sufficienza – Onere di proposizione di uno specifico motivi di censura – Esclusione – Fattispecie in tema di domanda di garanzia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4292-2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
nonche’
(OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 51/2016 del TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, depositata il 17/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 29/9/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza appellata, ha, per un verso, accolto la domanda che (OMISSIS) aveva proposto nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), condannando i convenuti al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 2.468,67, oltre interessi, e, per altro verso, condannato (OMISSIS) e (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), chiamati in causa dai convenuti, a tenerli indenni da quanto pagato all’attore.
2. (OMISSIS), con ricorso notificato il 7 e l’8/2/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza del tribunale, dichiaratamente non notificata.
3. (OMISSIS), al pari di (OMISSIS) e (OMISSIS), sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la nullita’ della sentenza ovvero la nullita’ del procedimento per violazione ovvero per la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale l’ha condannato a tenere indenni i convenuti di quanto, in conseguenza della stessa sentenza, gli stessi erano tenuti a versare all’attore, omettendo, tuttavia, di considerare che i convenuti, in qualita’ di appellati, non avevano, in realta’, formalmente proposto, per il caso dell’accoglimento dell’appello, alcuna domanda di garanzia nei suoi confronti.
5.2. Il motivo e’ fondato. L’appellante, il quale impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda, avendola ritenuta assorbita da un’altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell’articolo 346 c.p.c., tanto la domanda (Cass. n. 17749 del 2017; Cass. n. 13768 del 2018), quanto i mezzi di prova non ammessi dal primo giudice (Cass. n. 5812 del 2016). Peraltro, pur se libera da forme, la riproposizione dev’essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. n. 25840 del 2020).
5.3. Tale conclusione vale anche per la domanda di garanzia: in caso di rigetto della domanda principale e di conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente (ma anche necessaria) la riproposizione della domanda, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 7700 del 2016; Cass. n. 832 del 2017; Cass. n. 121 del 2020).
5.4. Le parti del processo di impugnazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali e’ necessario proporre appello incidentale ex articolo 343 c.p.c.), sono, peraltro, tenute a riproporre, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass. SU n. 7940 del 2019).
5.5. Nel caso in esame, gli atti del giudizio, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostrano che, in effetti, gli originari convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), nella comparsa di costituzione depositata il 23/4/2008 nel giudizio d’appello introdotto dall’attore (OMISSIS), non hanno in alcun modo riproposto la domanda di garanzia (sulla quale il giudice di pace, rigettando la domanda dell’attore, non si era pronunciato in quanto evidentemente assorbita dal rigetto della domanda principale) che gli stessi avevano esperito in primo grado nei confronti dei chiamati in causa (OMISSIS) e (OMISSIS), essendosi, piuttosto, limitati a chiedere l’autorizzazione “alla chiamata in causa del terzo” (p. 3) e, nelle conclusioni, il rigetto della domanda proposta dall’attore (p. 4).
5.6. Il tribunale, quindi, li’ dove ha accolto la domanda proposta dall’attore (OMISSIS) nei confronti dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ha, quindi, ritenuto che i terzi chiamati in causa (OMISSIS) e (OMISSIS) dovessero essere, a loro volta, condannati a tenere indenni i convenuti da quanto gli stessi abbiano pagato all’attore, non ha, evidentemente, tenuto conto del fatto che la domanda di garanzia, rimasta assorbita in primo grado per il rigetto della domanda principale, non era stata ritualmente riproposta dai convenuti stessi, quali appellati, nel giudizio d’appello.
5.7. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, nei limiti della statuizione di condanna pronunciata nei confronti di (OMISSIS), per l’effetto, cassata senza rinvio.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nei limiti della statuizione di condanna pronunciata nei confronti di (OMISSIS); condanna (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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