Impugnazioni e la domanda alternativa contro due diversi convenuti

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 settembre 2022| n. 26507.

Impugnazioni e la domanda alternativa contro due diversi convenuti

In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall’attore contro due diversi convenuti, per l’affermazione della responsabilità dell’uno o dell’altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell’appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l’articolo 331 del codice di procedura civile, onde, se l’impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l’integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l’attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili – così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa – si applica l’articolo 332 del codice di procedura civile.

Sentenza|8 settembre 2022| n. 26507. Impugnazioni e la domanda alternativa contro due diversi convenuti

Data udienza 15 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Danni da circolazione stradale – Incidente stradale – Risarcimento – Motoveicolo e autovettura – Litisconsorzio processuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22309/2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa, (OMISSIS), (OMISSIS) Spa, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2709/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2022 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

Impugnazioni e la domanda alternativa contro due diversi convenuti

FATTI DI CAUSA

1.- (OMISSIS) ha citato in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) e le loro compagnie assicuratrici per r.c.a. – rispettivamente, (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.- per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale che aveva visto coinvolti il motoveicolo condotto dal (OMISSIS), sul quale l’attrice era trasportata, e l’autovettura del (OMISSIS).
Il relativo procedimento e’ stato riunito a quello promosso dal (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a. per il risarcimento dei danni riportati dal motociclo, nel quale il (OMISSIS) aveva svolto domanda riconvenzionale nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a. per il ristoro dei danni della sua autovettura.
2.- Il Tribunale di Torre Annunziata ha accertato l’esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) e lo ha condannato, in solido con la (OMISSIS), al risarcimento dei danni in favore della (OMISSIS) e del (OMISSIS), rigettando la riconvenzionale del (OMISSIS).
Con atto di appello notificato al (OMISSIS) e alla (OMISSIS), la (OMISSIS) ha impugnato la sentenza solo sul quantum.
Si e’ costituita in giudizio la (OMISSIS), che ha eccepito l’inammissibilita’ dell’appello per violazione dell’articolo 331 c.p.c., in quanto non notificato al (OMISSIS) e alla (OMISSIS) s.p.a., ed ha impugnato la sentenza in via incidentale nella parte in cui aveva erroneamente affermato la responsabilita’ esclusiva del conducente dell’autovettura.
Allo stesso modo, il (OMISSIS), nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la necessita’ di integrare il contraddittorio nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a. ed ha proposto gravame incidentale per sentir accertare la responsabilita’ esclusiva o concorrente del primo dei due.
3.- Alla prima udienza del 21.2.2012, la Corte di Appello ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
Poi, disposti vari rinvii, a seguito dello smarrimento del fascicolo d’ufficio, con ordinanza dell’11.2.2014, la Corte ha ordinato nuovamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a.;
Alla successiva udienza si e’ costituita in giudizio la (OMISSIS) s.p.a., quale procuratrice speciale della (OMISSIS) s.p.a., ed ha eccepito l’inammissibilita’ degli appelli in quanto il contraddittorio non era stato integrato nel termine concesso alla prima udienza di comparizione delle parti;
La Corte di Appello di Napoli, dichiarata la contumacia del (OMISSIS), ha decretato l’inammissibilita’ degli appelli (sia di quello principale della (OMISSIS) che di quelli incidentali del (OMISSIS) e della (OMISSIS)), rilevando che:
(a) gia’ all’udienza del 21.2.2012 la Corte aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a. entro il termine di novanta giorni prima della successiva udienza del 9.10.2012;
(b) non risultando che alcuna delle parti avesse provveduto a tale integrazione, conseguivano gli effetti di cui all’articolo 331 c.p.c., comma 2;
(c)ne’ l’inammissibilita’ delle impugnazioni poteva ritenersi superata dall’avere la Corte, col provvedimento dell’11.2.2014, nuovamente ordinato l’integrazione del contraddittorio, “poiche’ tale provvedimento fu erroneamente reso nell’ignoranza della precedente ordinanza del 21 febbraio 2012, attesa l’indisponibilita’ del fascicolo d’ufficio”, e andava pertanto revocato;
4.- Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), affidandosi a un unico motivo; gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva;
Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale, in una prima udienza del 15.6.2021, all’esito della quale e’ stata disposta l’acquisizione del fascicolo di primo grado.
4.1.- il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi del citato articolo 23, comma 8-bis, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Impugnazioni e la domanda alternativa contro due diversi convenuti

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 102, 103, 331, 332 c.p.c. e articolo 2055 c.c. con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La tesi e’ la seguente.
Premesso che nel giudizio di appello, introdotto dalla (OMISSIS) esclusivamente sull’ammontare del danno riconosciutole, gli appelli incidentali erano stati proposti invece sulla responsabilita’ dei convenuti, come affermata in primo grado, la ricorrente rileva che quando l’attore “proponga congiuntamente o in via alternativa domanda nei confronti di piu’ convenuti chiedendo la condanna in solido e/o di chi tra essi e’ tenuto al pagamento della prestazione (…) non si configura nessun rapporto unico e inscindibile ma rapporti giuridici autonomi e distinti ai quali corrisponde una situazione di litisconsorzio facoltativo (…) e non di litisconsorzio necessario (…) che, sul piano processuale, resta tale e non configura alcuna inscindibilita’ delle cause nell’eventuale fase di impugnazione”.
Nel caso di specie, tuttavia, a seguito della riunione al giudizio introdotto dalla (OMISSIS), di quello n. 2415/04 in cui i soggetti convenuti nella prima causa “controvertevano vicendevolmente l’uno contro l’altro esclusivamente in ordine a chi tra essi fosse stato il responsabile del sinistro, quei rapporti inizialmente scissi (…) erano divenuti inscindibili”, determinandosi un litisconsorzio processuale, “atteso che nei due giudizi riuniti si doveva accertare un titolo di responsabilita’, concorrente e/o esclusivo di uno dei due conducenti e proprietari, che era comune ad ambedue le cause riunite”.
Tuttavia, considerato che la dipendenza fra le due cause atteneva esclusivamente all’an, per effetto della sentenza di condanna esclusiva nei confronti del (OMISSIS) (e della sua assicuratrice) “si erano risolte entrambe le controversie riunite nelle quali la ricorrente ed il (OMISSIS) erano risultati a vario titolo parti vittoriose”, cosicche’ “l’impugnazione della ricorrente esclusivamente nei confronti dei soccombenti e non verso gli altri (il (OMISSIS) ed il suo assicuratore) sul quantum, in merito al quale tra i convenuti non vi era stata in primo grado nessuna lite, escludeva in radice la sussistenza di una causa dipendente da quella principale”.
Ne conseguiva che “il litisconsorzio necessario di tipo processuale sussistente in 1 grado e sciolto dalla sentenza del Tribunale (…) per l’istante era venuto meno nel giudizio di appello ed esso doveva rimanere tale in questa sede, almeno fino a quando l’appellato- appellante incidentale (OMISSIS) non avesse provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del (OMISSIS) e del suo assicuratore per ottenere la di lui responsabilita’, rivivendo solo a seguito di tale chiamata; con la conseguenza che l’applicazione dell’articolo 331 c.p.c. non doveva ritenersi tale nei confronti della ricorrente”; rispetto alla quale, cosi’ come per la (OMISSIS) s.p.a., l’ordine dato dalla Corte “doveva valere esclusivamente ai fini dell’articolo 332 c.p.c.”.

Impugnazioni e la domanda alternativa contro due diversi convenuti

Il Giudice di appello aveva dunque violato l’articolo 331 c.p.c. avendo “ritenuto, sulla base dell’appello principale sul quantum e di quelli incidentali sull’an proposti, che le cause riunite in primo grado e dipendenti l’una con l’altra sull’an in ordine all’accertamento della responsabilita’ nella produzione del sinistro, fossero rimaste tali anche nel grado di appello senza tener conto, pero’, che esse non lo erano mai state ne’ in 1 ne’ in 2 grado sul quantum atteso che mancava qualunque richiesta in ordine al regresso dell’un convenuto verso l’altro rispetto alla domanda solidale proposta dalla ricorrente ex articolo 2055 c.c.; e nemmeno lo erano piu’ in 2 grado sull’an per effetto della sentenza di 1 grado che, avendo dichiarato la responsabilita’ esclusiva di uno di essi, aveva sciolto, su tale punto, quel vincolo di inscindibilita’ dei rapporti tra essi e tra ognuno di essi con la ricorrente”.
La sentenza impugnata doveva pertanto “essere cassata dichiarandosi l’appello principale proposto dalla ricorrente avverso la sentenza di 1 grado ammissibile e non soggetto all’ordine imposto dal Giudice di 2 grado ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.”;
Il motivo e’ fondato.
Va innanzitutto rilevato che nel giudizio di primo grado non vi e’ stata domanda di regresso dell’un convenuto rispetto all’altro, per responsabilita’ solidale.
Ad ogni modo, e’ principio di diritto quello per cui “In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall’attore contro due diversi convenuti, per l’affermazione della responsabilita’ dell’uno o dell’altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, e’ condizionata dalla proposizione dell’appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l’articolo 331 c.p.c., onde, se l’impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l’integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l’attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili – cosi’ abbandonando la prospettazione della responsabilita’ alternativa – si applica l’articolo 332 c.p.c.” Cass. n. 10243/2014 (che richiama, a sua volta, Cass. n. 2360/1965, Cass. n. 2769/1967, Cass. n. 3114/1999 e Cass. n. 15734/2004).

Impugnazioni e la domanda alternativa contro due diversi convenuti

La ricorrente ha proposto appello solo sull’ammontare del danno nei confronti dell’unico convenuto ritenuto responsabile, abbandonando la prospettazione della responsabilita’ alternativa: prospettazione che come si e’ detto, non era comunque ventilata in primo grado neanche dai convenuti, in regresso l’uno verso l’altro. Rispetto a tale domanda, l’altro convenuto, quello la cui responsabilita’ e’ stata esclusa, ossia il (OMISSIS), non aveva alcun interesse a contraddire: egli l’aveva semmai rispetto all’appello incidentale di (OMISSIS), che oltre a difendersi sulla richiesta di maggior risarcimento avanzata dalla (OMISSIS) con l’appello principale, ha, con quello incidentale, chiesto che venisse accertata, se non totalmente almeno in parte, la responsabilita’ dell’altro convenuto, il (OMISSIS). Era il (OMISSIS) dunque a dover notificare al (OMISSIS), ma non in ragione di una qualche regola di litisconsorzio processuale, ancora permanente.
Di conseguenza, il litisconsorzio processuale, che si era inizialmente creato in primo grado, e che e’ venuto meno con la decisione conclusiva di quest’ultimo, con la quale il (OMISSIS), uno dei due convenuti, e’ stato ritenuto estraneo, si e’ ricostituito in appello solo rispetto alla domanda incidentale, ossia alla domanda che ha nuovamente chiamato in causa il (OMISSIS), e non all’altra, rispetto alla quale vale dunque la situazione di cui all’articolo 332 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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