Imputazione della responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 marzo 2022| n. 10188.

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’articolo 2051 del codice civile ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, del codice civile e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.

Ordinanza|30 marzo 2022| n. 10188. Imputazione della responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c.

Data udienza 7 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile della Pa – Circolazione stradale – Sinistro – Risarcimento danni – Presupposti – Articolo 2051 cc – Legittimazione processuale – Criteri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2097-2020 proposto da:
COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1837/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 14/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Treviglio il Comune di (OMISSIS) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti allorquando, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, urto’ su una barriera di plastica che si trovava al centro della carreggiata lungo la Strada Provinciale n. (OMISSIS).
Istruita la causa mediante escussione dei testi e dichiarata la contumacia del Comune di (OMISSIS), il Giudice di Pace di Treviglio, con sentenza n. 247 del 2017 accolse la domanda attorea condannando il Comune al risarcimento dei danni subiti ed alla refusione delle spese di lite.
Detta pronuncia veniva impugnata dal Comune di (OMISSIS)1 il quale/ costituitosi in giudizio) ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in favore della Provincia di Bergamo essendo quest’ultimo l’Ente proprietario della strada ove si era verificato il sinistro.
2. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 137/2019 del 14 agosto 2019 ha rigettato l’appello sul presupposto che in capo al Comune sussisteva comunque un potere di controllo sul suo territorio, da ritenersi sotto la sua sfera di custodia. Potere che da un lato coesisteva e dall’altro prescindeva da quello dell’eventuale diverso proprietario.
3. Avverso tale decisione la il Comune di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso.
CONSIDERATO
che:
4.1 Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Il Tribunale di Bergamo avrebbe errato perche’, dopo aver affermato essere del tutto pacifica ed evidenziata anche nella sentenza del giudice di pace la circostanza che indica il sinistro per cui e’ causa essere avvenuto su una strada provinciale e quindi su un tratto di strada di proprieta’ della provincia di Bergamo, ha ritenuto successivamente che tale circostanza sia irrilevante. Tanto sul presupposto della responsabilita’ nascente dall’articolo 2051 c.c., che postula la sussistenza di una sfera di custodia accompagnata da una relazione di fatto tra soggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte, di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Non si puo’ certo affermare che un Comune, nell’ambito del suo territorio, non sia titolare di tali poteri e della sfera di custodia.
Sostiene il ricorrente che allorquando si verifichi un sinistro stradale legittimato passivo ex articolo 2051 c.c., e’ esclusivamente l’ente proprietario della strada ove il sinistro e’ avvenuto, ovvero il concessionario, ovvero colui il quale abbia la disponibilita’ giuridica della cosa in forza di contratti/accordi/concessioni e non certo il Comune per il sol fatto che il tratto di strada, ove l’evento si e’ verificato, ricada nel suo territorio.
4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 167 e 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per aver il Tribunale attribuito erroneamente rilevanza al contegno del Comune rimasto contumace nel primo grado di giudizio.
5. I motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, sono fondati.
In tema di responsabilita’, quale custode ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dell’ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilita’ occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiche’ solo in quest’ultima ipotesi puo’ configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l’evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attivita’ di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosita’, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonche’ il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito puo’ essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. Il criterio di imputazione della responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalita’ tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarita’ o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed e’ comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che puo’ anche essere esclusiva (Cass. n. 30775 del 2017).
Ebbene nel caso di specie il giudice d’Appello ha mal applicato tali
principi perche’ non ha verificato se effettivamente il Comune, che non era il proprietario della strada, aveva realmente il potere di esercitare un qualsivoglia controllo o di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
6.1. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, rinvia al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza
impugnata e rinvia al Tribunale di Bergamo in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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