In caso di applicazione di una misura cautelare personale

Corte di Cassazione, sezioni unite penali, Sentenza 5 giugno 2020, n. 17274.

Massima estrapolata:

In caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che la possibilità di esercizio del diritto di difesa è già assicurata dall’instaurazione del contraddittorio in sede di impugnazione cautelare.

Sentenza 5 giugno 2020, n. 17274

Data udienza 26 marzo 2020

Tag – parola chiave: Misura di custodia cautelare – Applicazione in caso di accoglimento dell’appello del Pm avverso la decisione di rigetto del Gip – Esclusione di procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia a pena d’inefficacia della misura – Ratio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. MAZZEI Antonella – Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere

Dott. SARNO Giulio – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza del 31/10/2019 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Patrizia Piccialli;
udito nella odierna udienza camerale il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31 ottobre 2019 il Tribunale di Roma respingeva l’appello proposto dall’imputato (OMISSIS) avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Cassino aveva rigettato l’istanza di dichiarazione di inefficacia e, in subordine, di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti, in relazione al reato di concussione continuata, a seguito dell’appello del pubblico ministero contro l’ordinanza reiettiva del giudice per le indagini preliminari.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e di motivazione per il mancato esame dei rilievi mossi nell’atto di appello quanto all’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare, stante il mancato interrogatorio previsto dall’articolo 294 c.p.p. dopo che, il 14 giugno 2019, era stata eseguita l’ordinanza applicativa della misura, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal (OMISSIS), all’epoca ancora indagato. A sostegno di tale tesi, la difesa rileva che la celebrazione dell’udienza camerale di discussione dell’appello cautelare non equivale ad un giudizio a cognizione piena, stante il carattere limitato sia dei diritti della difesa che del patrimonio conoscitivo del giudice; assume, inoltre, che la norma di cui all’articolo 294 c.p.p. e’ chiara nel richiedere l’espletamento dell’interrogatorio all’esito dell’esecuzione di qualunque provvedimento applicativo di una misura cautelare, senza eccezioni.
Con il secondo motivo lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione per il mancato esame dei fatti nuovi posti a base della richiesta di revoca o sostituzione, rilevanti ai fini della valutazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari.
Con il terzo motivo contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione per la scelta della misura applicata, essendo stata ribadita la motivazione gia’ svolta sul punto in un precedente analogo provvedimento, relativo allo stato di fatto antecedente rispetto a quanto rappresentato nell’atto di appello.
Con il quarto motivo, infine, il (OMISSIS) eccepisce il vizio di violazione di legge ex articolo 27 Cost., comma 2 e articolo 6, comma 2, CEDU e la violazione del principio della presunzione d’innocenza stante l’omessa considerazione dello stato di incensuratezza del prevenuto e il valore attribuito alla mera pendenza di alcuni procedimenti penali a suo carico.
3. Con ordinanza del 18 dicembre 2019, la Sesta Sezione penale ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in merito alla necessita’ di procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura cautelare, qualora sia stata applicata con provvedimento del tribunale in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari.
4. Con decreto in data 28 gennaio 2020 il Primo Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale.
5. In data 18 marzo 2020 il difensore di (OMISSIS) ha formulato istanza per la trattazione del procedimento ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 3, lettera b).
6. Successivamente e’ pervenuta in cancelleria la comunicazione che la misura degli arresti domiciliari in capo al (OMISSIS), che aveva sostituito quella della custodia in carcere, era stata a sua volta sostituita con quella dell’obbligo di dimora con ordinanza del Tribunale di Cassino del 13 marzo 2020.
7. In data 25 marzo 2020, il difensore ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione, in quanto dall’eventuale accoglimento del ricorso sarebbe conseguito l’annullamento della misura in atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni Unite, sul rilievo di un persistente contrasto di giurisprudenza, e’ la seguente: “se, in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, sia o no necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena d’inefficacia della misura cautelare”.
2. Secondo un primo orientamento, a cui si e’ conformato il provvedimento impugnato, qualora il tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, applichi una misura cautelare coercitiva, non e’ necessario procedere all’interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare e’ preceduto dall’instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell’azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa (Sez. 6, n. 50768 del 12/11/2013, Cocuzza, Rv.261538).
A fondamento di tale interpretazione si e’ evidenziato come la ratio sottesa all’esigenza di procedere, nei tempi stringenti imposti dal relativo dato normativo, all’interrogatorio di garanzia in esito alla emissione della misura cautelare appaia correlata alla necessita’ di garantire all’indagato, tramite l’immediato immediato contatto con il giudice, la possibilita’ di fornire gli elementi, in fatto e diritto, volti a scalfire la gravita’ indiziaria e riesaminare le originarie motivazioni sottese all’intervento cautelativo, cosi’ da consentire al decidente di rivalutare la perduranza delle ragioni sottese alla misura in esito a siffatto contatto chiarificatore, imposto dalla instaurazione ex post del contraddittorio con il destinatario dell’intervento cautelare.
Si e’ quindi rilevato come siffatta esigenza risulti, di contro, assorbita allorche’, per la specifica dinamica processuale che ha portato al provvedimento cautelare, l’interrogatorio abbia perso il ruolo di imprescindibile prerogativa difensiva. Situazione che sussiste, per esplicita indicazione normativa, quando la misura sia stata applicata una volta aperto il dibattimento, giacche’ il contraddittorio pieno assorbe in toto e rende indifferenti gli spazi difensivi che giustificano l’interrogatorio sotto qualsivoglia versante dell’intervento cautelare. Si e’ quindi aggiunto che la superfluita’ dell’interrogatorio e’ stata riscontrata dalla giurisprudenza nei casi di rinnovazione della misura cautelare a seguito di caducazione per ragioni meramente formali e di rito di un precedente provvedimento coercitivo in relazione agli stessi fatti, con pregressa rituale celebrazione dell’interrogatorio.
2.1. Alla luce di tali considerazioni, si e’ dunque ritenuta insussistente l’esigenza di disporre l’interrogatorio di garanzia allorquando il provvedimento applicativo di una misura cautelare sia emesso, sempre nel corso delle indagini preliminari, non secondo l’ordinaria ipotesi del contraddittorio differito, bensi’ dal giudice dell’appello cautelare ex articolo 310 c.p.p. avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari: ipotesi nella quale il provvedimento e’ per forza di cose anticipato dalla instaurazione del contraddittorio, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell’azione cautelare consentendo preventivamente, nella sua massima estensione, l’apporto difensivo in punto di legittimita’ complessiva dello status custodiale che, su appello dalla parte pubblica, si intende instaurare. Si e’ quindi notato che, in questa situazione processuale, la finalita’ dell’interrogatorio appare pienamente anticipata dalla trattazione, nel contraddittorio, della pretesa cautelare, sicche’ imporre l’atto dopo la misura finirebbe per assumere il significato della superfetazione difensiva, ascrivendo all’incombente le connotazioni tipiche di una formalita’ superflua, ampiamente assorbita dalla dinamica dell’attivita’ processuale che la precede.
Il principio di diritto e’ stato ribadito con la sentenza della Sez. 2, n. 38828 del 25/05/2017, Savina, Rv. 271135.
3. A tale pronuncia si contrappone una successiva decisione di segno contrario – non massimata -, nella quale la stessa Sezione Sesta penale ha affermato, con riferimento alla medesima ipotesi, che non si puo’ prescindere dall’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura, salvo che non sia iniziato il dibattimento, di tal che, in caso di mancata o tardiva celebrazione dell’incombente processuale, la misura cautelare perde efficacia (Sez. 6, n. 6088 del 20/11/2014, dep. 2015, Lo Nardo).
3.1. Tale orientamento, cui aderisce l’ordinanza di rimessione, fa leva innanzitutto sul quadro normativo di riferimento.
In tal senso si sottolinea che l’articolo 294 c.p.p., comma 1, dispone che: “fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita”.
Il successivo comma 1-bis della stessa norma prevede che “se la persona e’ sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione”; ed il comma 1-ter recita che “l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare”.
Si evidenzia, altresi’, la stretta correlazione di tale norma con l’articolo 302 c.p.p., comma 1, prima parte, alla stregua del quale la custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’articolo 294.
Dal complesso di tali disposizioni codicistiche si evincerebbe, secondo tale orientamento, che il giudice che abbia emesso un provvedimento limitativo della liberta’ personale e’ tenuto ad interrogare la persona sottoposta alla misura cautelare e che l’incombente processuale e’ doveroso e sanzionato a pena di inefficacia della misura, salvo che, giusta le espresse clausole di riserva, il decidente abbia gia’ provveduto all’interrogatorio all’atto della convalida del provvedimento pre-cautelare ovvero abbia gia’ preso avvio la fase dibattimentale, nell’ambito della quale l’imputato ha facolta’ di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, nel pieno contraddittorio fra le parti.
Si e’ rimarcato che nessuna eccezione e’ prevista per l’ipotesi in cui l’ordinanza di custodia cautelare sia stata emessa dal tribunale a seguito di appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta ex articolo 291 c.p.p., sicche’ in tal caso, salvo che il giudice non abbia rigettato la richiesta di emissione del provvedimento coercitivo dopo avere proceduto all’interrogatorio in udienza di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero che sia gia’ stata dichiarata l’apertura del dibattimento (cioe’, salvo che non si versi in taluno dei casi eccezionali contemplati dalle sopra ricordate clausole di riserva delineate nell’articolo 294), non puo’ che valere la regola generale secondo la quale l’interrogatorio di garanzia e’ doveroso a pena di inefficacia della misura cautelare.
Si e’ poi osservato che sulla stessa linea si pone il disposto dell’articolo 302 c.p.p., comma 1, seconda parte, la’ dove impone, in caso di caducazione della misura cautelare per omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia, la rinnovazione dell’interrogatorio a piede libero, a conferma dell’assoluta inderogabilita’ dell’incombente processuale, pena l’inapplicabilita’ del provvedimento coercitivo.
3.2. A supporto della tesi privilegiata da questo secondo orientamento, si e’ inoltre posto in risalto come l’interrogatorio di garanzia costituisca un momento processuale assolutamente imprescindibile al fine di consentire al soggetto sottoposto a limitazione della liberta’ personale di rendere la propria versione dei fatti innanzi al giudice e dunque di svolgere appieno la propria difesa. Momento processuale non surrogabile dalla previsione della facolta’ della persona di rendere dichiarazioni spontanee nell’ambito dell’udienza camerale di discussione dell’appello cautelare, vuoi per il carattere meramente eventuale dell’esercizio di detta facolta’, vuoi per la differenza sostanziale tra le dichiarazioni spontanee e l’interrogatorio.
4. Le Sezioni Unite ritengono debba essere condiviso il primo orientamento.
La tesi sostenuta nell’ordinanza di rimessione, pur fornendo argomenti suggestivi, incentrati sulla valorizzazione dell’interrogatorio come momento cruciale del diritto di difesa, riguarda situazioni specifiche estranee a quella in esame.
L’interrogatorio ex articolo 294 c.p.p., infatti, quale momento ineliminabile di difesa nei casi previsti dalla norma (anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale di seguito richiamati), non e’ esportabile, al medesimo fine, in una vicenda quale quella della misura adottata all’esito dell’appello cautelare, dove le finalita’ difensive vengono comunque soddisfatte dal contraddittorio nel procedimento camerale instauratosi in seguito all’impugnazione: contraddittorio che il sistema consente, a nulla rilevando la facoltativita’ delle dichiarazioni, giacche’ cio’ che conta e’ la circostanza che l’interessato e’ posto nelle condizioni di esercitare appieno le proprie difese, essendo rimesso alle determinazioni discrezionali proprie le modalita’ concrete dell’esercizio del relativo diritto.
Infatti, a differenza dell’ordinaria sequenza procedimentale (richiesta del pubblico ministero ed ordinanza del giudice per le indagini preliminari) che avviene inaudita altera parte e concettualmente “a sorpresa”, nella ipotesi in esame e’ prevista – rispetto all’istanza cautelare sottoposta al giudice dell’appello – la presenza del difensore e la sua assistenza tecnica prima della decisione del giudice, finalizzata a consentire un approfondimento anticipato di tutti i temi dell’azione cautelare.
Inoltre, per quanto piu’ direttamente interessa, in seguito all’entrata in vigore della L. n. 47 del 2015, le possibilita’ di partecipazione alla fase dell’impugnazione cautelare dell’indagato sono notevolmente aumentate, poiche’ secondo il nuovo disposto dell’articolo 309 c.p.p., comma 6, e’ oggi previsto che l’imputato abbia diritto di comparire personalmente all’udienza in esame, sicche’ puo’ dirsi garantito un contraddittorio pieno e senza limitazioni che rende superfluo l’adempimento previsto dall’articolo 294 c.p.p..
5. Sebbene debba indiscutibilmente riconoscersi, come ha evidenziato l’ordinanza di rimessione, che il percorso della giurisprudenza costituzionale e di legittimita’ si e’ ampliato nel senso che l’obbligatorieta’ dell’interrogatorio di garanzia e’ stata prevista in relazione ad ordinanze disposte o eseguite oltre il termine delle indagini preliminari, e’ altrettanto vero che si tratta di situazioni rispetto alle quali l’interrogatorio assume un ruolo non aliunde surrogabile, diverse da quella di interesse.
In questa prospettiva, le ineccepibili argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 77 del 24 marzo 1997 e n. 32 del 10 febbraio 1999, la’ dove si valorizza il ruolo dell’interrogatorio di garanzia quale diritto fondamentale della persona sottoposta alla custodia anche nella fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e fino all’inizio di questo, non paiono applicabili in questa sede per difetto della eadem ratio.
E lo stesso vale per le puntuali considerazioni sviluppate dalla Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, Budini, Rv. 21058, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 1997, che, nel definire la natura e la finalita’ dell’interrogatorio di garanzia, direttamente riconnesse alla tutela del bene della liberta’ personale consacrato quale diritto inviolabile nell’articolo 13 Cost., hanno affermato che “il cittadino in vinculis deve essere messo nella migliore condizione di apprestare le sue difese nella massima espansione al fine di far valere le ragioni dirette a riacquistare la liberta’, che rappresenta il suo status nomale, derivandone la non equipollenza di altri mezzi all’interrogatorio di garanzia, dato che solo questo consente il contatto immediato e diretto tra il soggetto interessato ed il giudice che deve decidere sulla sua liberta’”.
5.1. In realta’, la tesi qui disattesa non coglie la specificita’ della situazione che nasce allorquando la misura e’ adottata in sede di appello cautelare, perche’ non apprezza gli spazi defensionali che tale incidente offre all’indagatolimputato.
Infatti, la specificita’ della disciplina dell’interrogatorio ex articolo 294 c.p.p., essenziale in taluni contesti procedimentali (come evidenziato dalle richiamate sentenze della Corte costituzionale e delle stesse Sezioni Unite), non costituisce sempre momento ineliminabile ed insostituibile per l’esercizio pieno delle facolta’ defensionali.
Vi sono, invero, situazioni in cui l’interrogatorio e’ previsto al di fuori del paradigma dell’articolo 294 c.p.p., ma solo perche’ si tratta di situazioni in qualche misura assimilabili a quella presa in considerazione in tale norma.
Vi sono, invece, situazioni in cui l’interrogatorio, quale mezzo di difesa, e’ previsto “prima” dell’adozione della misura, giacche’ all’evidenza il legislatore ha ritenuto di valorizzare un momento di conoscenza anticipata delle ragioni difensive, a fronte della potenziale “invasivita’” qualitativa della misura.
Vi sono, poi, situazioni, come quella qui di interesse, dove l’interrogatorio non e’ previsto, ne’ e’ necessario, perche’ il contraddittorio e’ veicolato in altra equipollente maniera.
Si vuole dire, in sostanza, che riconosciuto il ruolo defensionale essenziale dell’interrogatorio di garanzia, negare l’applicabilita’ dell’articolo 294 al procedimento in esame non significa affatto privare l’interessato di validi strumenti per esercitare il diritto di difesa, proprio perche’, come detto, le modalita’ di esercizio del diritto di difesa possono essere le piu’ diverse, in considerazione della specificita’ della fase processuale, e non in tutti i casi l’applicazione del paradigma dell’articolo 294 c.p.p. e’ l’unico mezzo che puo’ consentire una efficace difesa.
La garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude infatti che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso, tenuto conto delle diverse fasi processuali.
6. Venendo alla disamina delle situazioni che confortano tale conclusione, meritano menzione, sotto il primo profilo, alcune norme – diverse dall’articolo 294 c.p.p. – che prevedono l’interrogatorio quale momento di esercizio delle facolta’ defensionali, ma cio’ fanno solo in ragione della specificita’ delle situazioni.
Cosi’, in primo luogo, l’articolo 299 c.p.p., comma 3-ter, la’ dove si prevede la possibilita’ che il giudice possa procedere all’interrogatorio nel caso di revoca o sostituzione della misura e prevede obbligatoriamente l’adempimento quando l’istanza di revoca o sostituzione sia fondata su elementi nuovi o diversi.
Cosi’, in secondo luogo, l’articolo 302 c.p.p., che prevede l’obbligo di interrogatorio per emettere una nuova misura quando quella precedentemente applicata sia divenuta inefficace.
Nella prima ipotesi, l’interrogatorio assume rilievo proprio per consentire al giudice di apprezzare, con il riscontro diretto dell’interessato, le ragioni prospettate per la revoca o la sostituzione della misura.
Nell’altra ipotesi, si tratta di situazione per certi versi assimilabile all’applicazione originaria della misura, che trova il momento di garanzia nella disciplina di cui all’articolo 294 c.p.p..
Cio’ che esclude che tali disposizioni possano essere qui utilizzate a supporto della tesi avversata.
7. Le ipotesi in cui l’interrogatorio e’ anticipato (cfr., in particolare, articolo 289 c.p.p. e Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 47 in tema di responsabilita’ amministrativa degli enti) confermano, invece, che la mancata previsione dell’interrogatorio “dopo” l’applicazione della misura non rappresenta concettualmente una violazione del diritto di difesa, se lo spazio per il contraddittorio e per l’esercizio del diritto di difesa sia stato comunque ampiamente assicurato.
Cio’ che si verifica nella disciplina della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio ex articolo 289 c.p.p., in ordine alla quale l’inversione della sequenza disciplinata per le altre misure personali ha la finalita’ di evitare che il provvedimento che incide sulla funzionalita’ e continuativita’ dell’amministrazione pubblica possa essere adottato senza la conoscenza e ponderata valutazione di evenienze che l’indagato puo’ fornire anche in ordine alla necessita’ di adottare il provvedimento (cfr. Sez. 6, n. 26929 del 15/03/2019, Cecchini, Rv. 273416).
Si e’ del resto convincentemente affermato – finanche e proprio in caso di applicazione della misura interdittiva in sede di appello cautelare – che la non necessita’ di procedere all’interrogatorio e’ ampiamente giustificata dal fatto che il diritto al contraddittorio e’ assicurato dalla possibilita’ l’indagato di comparire all’udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato (v. Sez.6, n. 14958 del 05/03/2019, Graziano, Rv. 275538).
E cio’ si verifica anche nella peculiare disciplina dell’applicazione delle misure cautelari nel procedimento della responsabilita’ amministrativa degli enti. Rileva, in proposito, il modello procedimentale a contraddittorio anticipato, cui si ispira il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 47 rispetto al quale il legislatore, proprio a fronte della potenziale incisivita’ per la vita dell’ente dell’applicazione di misure cautelari interdittive che potrebbero finanche paralizzare l’attivita’ dell’ente, ha privilegiato un momento di interlocuzione anticipata, si’ da consentire, da un lato, all’ente di fare valere prima dell’adozione eventuale della misura le proprie ragioni, e, dall’altro, da imporre al giudice della misura l’obbligo, in sede di motivazione dell’ordinanza, di esplicitare i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa per contrastare l’ipotesi accusatoria (cfr. Sez.6, n. 10903 del 05/03/2013, Orsi, n. m. sul punto)
Si tratta di discipline utilmente richiamabili a conferma del fatto che l’esercizio del diritto di difesa, a fronte dell’applicazione di una misura cautelare, e’ legittimamente costruito dal legislatore in modo diversificato, e non sempre riproducendo il meccanismo tratteggiato dall’articolo 294 c.p.p. con l’interrogatorio di garanzia successivo all’adozione della misura.
8. Ma la migliore riprova della necessita’ di distinguere le situazioni si rinviene in quelle ipotesi in cui il contraddittorio e’ assicurato in altra maniera, diversa dall’interrogatorio.
E’ quanto si verifica qualora la custodia venga disposta dopo la sentenza di condanna, non essendo necessario procedere, in tale evenienza, all’interrogatorio di garanzia (Sez. U, n. 18190 del 22/01/2009, La Mari, Rv. 243028).
Tale diversita’ di disciplina e’ stata giustamente apprezzata proprio alla luce della particolare situazione del condannato. E’ vero infatti che l’interrogatorio e’ adempimento che consente alla persona sottoposta alla misura cautelare di prospettare immediatamente le ragioni difensive in merito a tutti i presupposti per l’applicazione ed il mantenimento della stessa. Ma le medesime esigenze difensive sono pienamente soddisfatte, nell’ipotesi di interesse, con la celebrazione del dibattimento, fase processuale che consente all’imputato, nella pienezza del contraddittorio che caratterizza l’assunzione delle prove a carico ed a discarico, di prospettare al giudice tutte le ragioni difensive, anche attraverso l’esame o le dichiarazioni spontanee di cui all’articolo 494 c.p.p..
In definitiva, la mancanza dell’interrogatorio – in questo specifico caso- non priva affatto l’imputato dello spazio per una piena difesa, proprio perche’ l’avvenuto svolgimento della fase dibattimentale gli ha (gia’) consentito di dispiegare nella misura massima possibile la sua difesa.
Analogo ragionamento deve farsi per l’ipotesi della trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, prevista dall’articolo 276 c.p.p., la’ dove non e’ previsto, in caso di sostituzione o di cumulo della misura trasgredita con altra piu’ grave, l’interrogatorio del prevenuto (v. Sez. U, n. 4932 del 18/12/2008, dep. 2009, Giannone, Rv.242028-01).
Cio’ in tutta evidenza si giustifica con il fatto che l’interrogatorio e’ gia’ avvenuto in occasione dell’applicazione della misura originariamente applicata e poi trasgredita. La sostituzione o il cumulo conseguono alla ritenuta violazione delle prescrizioni di tale misura, in ordine alla quale le ragioni defensionali possono e debbono essere veicolate in altra sede, con l’impugnazione del provvedimento, non emergendo ragioni per riproporre un atto in ordine al quale l’indagato e’ stato gia’ posto in grado di fornire gli argomenti a sua difesa in punto di gravita’ degli indizi e di esigenze di cautela.
La citata sentenza Giannone – con affermazione qui calzante – ha posto in risalto che la Corte Costituzionale in numerosissime occasioni ha riaffermato il principio secondo cui la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalita’ di espletamento, che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso purche’ si tratti di scelte discrezionali non irragionevoli (si vedano, tra le altre, le ordinanze 29 luglio 2005, n. 350 e, quanto alla difesa tecnica, 28 giugno 2002, n. 299).
Va infine soggiunto che l’interrogatorio perde il ruolo di imprescindibile prerogativa difensiva anche quando, durante la fase delle indagini preliminari, la misura sia stata emessa replicando un precedente intervento cautelare caducato per ragioni meramente formali e di rito, sempre che la misura caducata sia stata caratterizzata dall’esecuzione dell’interrogatorio e non si fondi su ragioni indiziarie e di cautela diverse da quelle che avevano giustificato la precedente misura (v. Sez. U, n. 28270 del 24/04//2014, Sandomenico, Rv. 260016, in caso di inefficacia della precedente misura motivata dalla decorrenza dei termini sanciti dall’articolo 309 c.p.p., commi 9 e 10, per la decisione del tribunale del riesame).
9. Proprio la richiamata diversita’ di meccanismi procedimentali costruiti per consentire l’esercizio del diritto di difesa conferma la non estensibilita’ dell’interrogatorio ex articolo 294 c.p.p. ad una situazione in cui il diritto di difesa e’ stato comunque ampiamente assicurato, ove si consideri che il provvedimento emesso in sede di appello cautelare e’ preceduto dalla instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad anticipare tutti i temi dell’azione cautelare, anche attraverso i contributi forniti dalla difesa (v. Sez. 6, n. 50768 del 12/11/2013, Cocuzza, Rv. 261538).
Non ricorrono quindi, le ragioni difensive poste alla base dell’interrogatorio di garanzia, ossia la necessita’ di garantire all’indagato, tramite un immediato contatto con il giudice, la possibilita’ di fornire gli elementi in fatto ed in diritto volti a scalfire la gravita’ indiziaria e riesaminare le originarie motivazioni sottese all’intervento cautelativo.
Infatti, in questa ipotesi, siffatta esigenza e’ assorbita dal contraddittorio che si instaura davanti al giudice dell’impugnazione cautelare, al quale si possono prospettare le ragioni a supporto dell’auspicato diniego della richiesta cautelare del pubblico ministero.
E’, a ben vedere, la stessa situazione che si verifica nei confronti della misura applicata una volta aperto il dibattimento, giacche’, in questo caso, il contraddittorio assorbe pienamente e rende indifferenti gli spazi difensivi che giustificano l’interrogatorio. Tale fase processuale consente all’imputato, nella pienezza del contraddittorio che caratterizza l’assunzione delle prove a carico e a discarico, di prospettare al giudice tutte le ragioni difensive, anche attraverso l’esame o le dichiarazioni di cui all’articolo 494 c.p.p..
L’esattezza di tale conclusione, come gia’ anticipato, non e’ contraddetta dalla facoltativita’ delle dichiarazioni che possono essere rese in sede di impugnazione cautelare, giacche’ cio’ che conta e’ la circostanza che l’interessato e’ posto nelle condizioni di esercitare appieno le proprie difese, essendo rimesso alle determinazioni discrezionali proprie le modalita’ concrete dell’esercizio del relativo diritto.
In definitiva, il meccanismo dell’interrogatorio ex articolo 294 c.p.p., che pure e’ momento fondamentale di esercizio del diritto di difesa, non puo’ essere sempre semplicisticamente esportato al di fuori delle ipotesi per cui esso e’ espressamente previsto, essendo i principi costituzionali – articoli 13 e 24 Cost. egualmente soddisfatti, in situazioni diverse e non assimilabili, da altre legittime modalita’ di espressione del contraddittorio defensionale, dove il legislatore non ha espressamente previsto l’interrogatorio dopo l’esecuzione della misura o lo ha previsto prima dell’esecuzione della misura, ovvero, per quanto interessa, ha previsto altre e diverse modalita’ di interlocuzione difensiva. Tanto che una semplicistica estensione dell’obbligo di interrogatorio risulterebbe espressione di un vuoto formalismo. Si pensi, nell’ipotesi in esame, quale significato e valenza potrebbe avere, dopo il contraddittorio comunque avutosi nell’udienza camerale di appello, la (auspicata) previsione di un interrogatorio che dovrebbe espletare, di fatto, almeno nella fase delle indagini, quello stesso giudice che, in prima battuta, ha negato l’applicabilita’ della misura.
10. In considerazione di quanto detto va affermato il seguente principio di diritto: “In caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice delle indagini preliminari non e’ necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta”.
11. Quanto agli ulteriori motivi, le doglianze si rilevano inammissibili per genericita’, ove si consideri che con i motivi di ricorso vengono accomunate, senza specifica disamina, questioni relative alle esigenze di cautela e questioni relative alla adeguatezza della misura.
In ogni caso, in punto di adeguatezza della misura, la doglianza e’ inammissibile anche sotto un ulteriore profilo.
Il tema dell’adeguatezza della misura cautelare e’, infatti, privo di attualita’ e di conferenza a fronte della intervenuta sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora.
Con tale mutamento il ricorrente non si confronta, non avendo del resto partecipato all’udienza dinanzi a queste Sezioni Unite.
Per quanto riguarda le esigenze di cautela, poi, non puo’ non evidenziarsi anche in questo caso la genericita’ delle doglianze, che si limitano a riproporre questioni gia’ esaminate e trattate in precedenza nella sentenza pronunciata da questa Corte (Sez. 6, n. 30210 del 13/06/2019) sul ricorso proposto in questo stesso procedimento dal (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Non a caso, la stessa ordinanza impugnata ha dato atto che le argomentazioni difensive proposte sono sostanzialmente identiche a quelle affrontate nella precedente impugnazione.
12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ex articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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