In materia di indagini difensive

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 gennaio 2021| n. 2603.

In materia di indagini difensive, qualora il mandato al difensore sia stato conferito per compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l’eventuale promuovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna, spetta al giudice dell’esecuzione la competenza a provvedere sull’istanza con la quale il difensore chiede l’autorizzazione al prelievo di campioni su reperti di cui è stata disposta la confisca.

Sentenza|21 gennaio 2021| n. 2603

Data udienza 12 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Omicidio – Revisione del processo – Sentenza di condanna irrevocabile – Istanze difensive – Prelievo di campioni su reperti sequestrati e in custodia all’A.G – Competenza a provvedere – Spetta al giudice dell’esecuzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso i decreti del 26/05/2020 e del 30/06/2020 del Presidente della CORTE ASSISE di BERGAMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni dei PG Dr. Molino Pietro che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso avverso il decreto del 26/5/2020 e Pirrelli Francesca Romana che ha chiesto riqualificarsi il ricorso avvero il decreto del 30/6/2020 come opposizione con trasmissione degli atti alla Corte di assise di Bergamo.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto della presente sentenza sono due decreti del Presidente della Corte di Assise di Bergamo emessi rispettivamente il 26/5/2020 e il 30/6/2020: trattasi di provvedimenti collegati tra loro (il secondo fonda la declaratoria di inammissibilita’ dell’istanza sulla reiterazione della precedente, gia’ precedentemente dichiarata inammissibile) e riguardanti la medesima tematica, vale a dire l’espletamento di attivita’ di investigazione difensiva in favore di (OMISSIS) al fine di promuovere il giudizio di revisione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
Pertanto, all’udienza odierna, i due procedimenti sono stati riuniti per essere trattati congiuntamente.
2. Con il decreto del 26/5/2020, il Presidente della Corte di assise di Bergamo dichiarava inammissibile l’istanza dei difensori di (OMISSIS) diretta ad ottenere l’adozione di provvedimenti di vario contenuto finalizzati ad ottenere l’accesso ai corpi di reato e la loro ricognizione, nonche’ la trasmissione da parte del R.I.S. di copia dei DVD relativi ai reperti utilizzati, di tutte le caratterizzazioni genetiche effettuati, dei risultati delle caratterizzazioni genetiche effettuate dalla Polizia Scientifica e, in generale, di tutti i reperti mancanti.
Il Presidente osservava che la Corte di Assise aveva definitivamente disposto la confisca di quanto oggetto in sequestro: con tale provvedimento, la Corte aveva esaurito ogni potere quale giudice dell’esecuzione, in ordine alle cose che erano state sottoposte a sequestro, tenuto conto che non era stata sollevata alcuna controversia in ordine alla proprieta’ delle cose confiscate.
La Corte non aveva competenza sulla destinazione dei reperti e, piu’ in generale, di cose che non erano entrate a far parte del fascicolo processuale.
3. Ricorrono per cassazione i difensori di (OMISSIS), deducendo violazione di legge processuale, sotto il profilo della violazione del giudicato esecutivo e conseguente abnormita’ del provvedimento.
La Corte di assise di Bergamo, con provvedimento del 27/11/2019, aveva gia’ accolto l’istanza avanzata ai sensi dell’articolo 327 bis c.p.p. e articolo 676 c.p.p., finalizzata ad esaminare i reperti oggetto di indagine, i campioni di DNA estratti e ad acquisire le immagini fotografiche ad alta risoluzione effettuate dal RIS relative ai reperti dallo stesso analizzati, nonche’ la conservazione e custodia di tutti i reperti e l’inibizione alla loro distruzione.
A seguito dell’autorizzazione, il Presidente, con nota del 2/12/2019, aveva chiarito che la stessa riguardava la mera ricognizione dei corpi di reato relativi al processo definito con sentenza irrevocabile e aveva disposto che l’operazione avrebbe dovuto essere eseguita sotto la vigilanza della Polizia giudiziaria competente, escludendo qualsiasi operazione di prelievo o analisi dei reperti, trattandosi di beni tuttora sottoposti a sequestro penale.
La difesa aveva, allora, piu’ volte avanzato richiesta perche’ la Corte indicasse tempi e modalita’ per l’accesso ai corpi di reato e per la ricognizione sugli stessi.
Successivamente la Corte aveva disposto, su richiesta del P.M., la confisca dei reperti in sequestro, inibendone la restituzione o la distruzione.
A seguito della mancata risposta all’istanza e al rifiuto da parte dei R.I.S. di trasmettere le copie richieste, nonostante l’autorizzazione gia’ rilasciata, la difesa aveva presentato nuova istanza per dare concreta esecuzione ai provvedimenti gia’ autorizzati; aveva anche chiesto che la Corte di assise ordinasse ai R.I.S. la produzione di quanto richiesto. L’istanza non aveva avuto risposta e aveva indotto la difesa a reiterarla.
Infine, il Presidente aveva emesso il decreto di inammissibilita’ oggetto del ricorso.
I ricorrenti sottolineano il diritto a svolgere attivita’ di investigazione difensiva anche al fine di promuovere un giudizio di revisione; le investigazioni possono essere anche di tipo esplorativo. Competente a provvedere sulle relative istanze e’ il giudice dell’esecuzione.
Il provvedimento impugnato contraddiceva l’autorizzazione gia’ concessa, che era definitiva, non essendo stato oggetto di impugnazione.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e abnormita’ della confisca.
Non vi era la possibilita’ di dichiarare l’inammissibilita’ delle istanze dei difensori, che tendevano a dare esecuzione all’autorizzazione gia’ concessa; inoltre il provvedimento era abnorme in quanto contraddiceva l’autorizzazione gia’ concessa; inoltre il giudice dell’esecuzione e’ competente anche a provvedere sui beni confiscati. Del resto, anche il provvedimento di confisca, adottato successivamente all’autorizzazione concessa, era abnorme perche’ in contrasto con il precedente provvedimento e perche’ contestualmente prevedeva che i beni fossero mantenuti agli atti.
Anche la declaratoria di inammissibilita’ dell’istanza con cui si chiedeva al giudice dell’esecuzione di ordinare ai R.I.S. la produzione di quanto gia’ autorizzato era abnorme: alla luce del diniego da parte del R.I.S., il ricorso al giudice dell’esecuzione era l’unica possibilita’ per la difesa per dare esecuzione al provvedimento di autorizzazione.
4. Il Procuratore generale, Dott. Pietro Molino, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
5. Con il decreto del 30/6/2020, il Presidente della Corte di assise di Bergamo dichiarava inammissibile l’istanza con la quale i difensori di (OMISSIS) avevano chiesto che venisse comunicata la data e l’ora di accesso alla Cancelleria al fine di compiere le attivita’ autorizzate da precedente provvedimento, istanza avanzata al fine di procedere alla ricognizione dei corpi di reato.
Secondo il Presidente, si trattava della reiterazione di quanto gia’ chiesto con precedente istanza che era stata dichiarata inammissibile con il decreto del 26/5/2020.
6. Ricorrono per cassazione i difensori di (OMISSIS).
In data 27/11/2019, la Corte di Assise di Bergamo aveva autorizzato quanto chiesto con istanza ai sensi dell’articolo 327 bis c.p.p.: in particolare l’esame da parte dei difensori e dei consulenti nominati di tutti i reperti oggetto di indagine
e dei campioni di DNA estratti dai medesimi, nonche’ la conservazione di tutti i reperti e i campioni di DNA dai medesimi estratti, inibendone la distruzione.
A seguito di provvedimento del Presidente, relativo alle modalita’ con cui le attivita’ autorizzate avrebbero dovuto essere svolte, i difensori avevano chiesto alla Corte di Assise di indicare loro i tempi e le modalita’ per l’accesso e la ricognizione dei corpi di reato, istanza reiterata due volte in assenza di risposta e, poi dichiarata inammissibile con provvedimento autonomamente impugnato con ricorso per cassazione.
La nuova istanza era diretta ad ottenere la concreta esecuzione dei provvedimenti autorizzativi gia’ emessi: si trattava di istanza all’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Bergamo, che non aveva dato risposta; il Presidente aveva avocato a se’ la risposta a tale istanza provvedendo con il decreto impugnato.
In un primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge processuale. Le attivita’ di investigazione difensiva erano prodromiche ad una richiesta di revisione e competente a provvedere sulle relative istanze era il giudice dell’esecuzione. Il Giudice dell’esecuzione deve governare le modalita’ di accertamento, assicurando la corretta conservazione dei reperti e la regolarita’ delle operazioni nonche’ il contraddittorio delle parti.
Dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte di assise di Bergamo era emersa l’esistenza di provette contenenti 54 campioni di DNA estratti dagli slip e dai leggings della vittima, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che aveva confermato la condanna di (OMISSIS) avesse dato atto del totale esaurimento del materiale genetico. La richiesta di ottenere indicazioni in ordine alle modalita’
e ai tempi per addivenire all’esecuzione degli esami gia’ autorizzati era del tutto legittima, anche perche’ l’irripetibilita’ degli accertamenti aveva consentito l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento della consulenza del RIS, ritenuta la prova della colpevolezza dell’imputato.
Il provvedimento del Presidente del Tribunale contraddiceva il precedente provvedimento autorizzatorio del 27/11/2019 ed era, quindi, abnorme e illegittimo.
In un secondo motivo il ricorrente deduce assenza di motivazione. Il decreto era motivato per relationem in una situazione che non lo permetteva.
7. Il Procuratore generale, Dr. Francesca Romana Pirrelli, nella requisitoria scritta, conclude per la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Bergamo previa qualificazione del ricorso come opposizione.
8. I difensori del ricorrente hanno depositato memoria in cui ricostruiscono l’iter delle istanze presentate e dei provvedimenti adottati ed argomentano sul diritto a svolgere investigazioni al fine di promuovere un giudizio di revisione nonche’ sulla decisivita’ delle analisi e degli accertamenti che intendono effettuare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati e comportano l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il Presidente della Corte di assise di Bergamo ha ritenuto inammissibile l’istanza avanzata dai difensori di (OMISSIS) in quanto, avendo la Corte di assise disposto la confisca di quanto in sequestro, la stessa – quale giudice dell’esecuzione – avrebbe esaurito ogni suo potere; inoltre la Corte non avrebbe competenza quale giudice dell’esecuzione su attivita’ difensive riguardanti cose od oggetti che non erano entrati a far parte del fascicolo processuale.
Si tratta di provvedimento errato sotto due diversi profili.
In primo luogo, il Presidente non era competente a dichiarare l’incompetenza della Corte di assise, spettando tale statuizione alla stessa Corte; l’adozione di un provvedimento de piano sembra implicitamente richiamare l’articolo 666 c.p.p., comma 2: ma tale norma presuppone che il giudice dell’esecuzione sia competente a decidere e che l’inammissibilita’ dell’istanza derivi da altri motivi specificamente indicati.
In secondo luogo, e’ errata l’affermazione secondo cui il giudice dell’esecuzione non ha piu’ alcuna competenza sulle cose confiscate, dovendosi, al contrario, ritenere il riferimento alla confisca contenuto nell’articolo 676 c.p.p. come ampio, non limitato alla decisione in ordine all’adozione del provvedimento, ma esteso anche a tutte le questioni relative alla destinazione delle cose confiscate.
In base a tale norma, il giudice deve provvedere de plano, salva la possibilita’ di opposizione (Sez. 1, n. 48475 del 12/09/2019 – dep. 28/11/2019, Romano, Rv. 27849704).
Piu’ in generale, questa Corte ha stabilito il principio che spetta al giudice dell’esecuzione la competenza a provvedere sulle istanze difensive di prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia all’A.G. (Sez. 1, n. 1599 del 05/12/2006 – dep. 19/01/2007, Confl. comp. in proc. Piemonte, Rv. 236236); il principio e’ valido anche per le cose confiscate, sulla base di quanto disposto dall’articolo 327 bis c.p.p..
In effetti, il mandato al fine di svolgere attivita’ difensive puo’ riguardare anche la fase dell’esecuzione penale ovvero puo’ essere finalizzato a promuovere il giudizio di revisione: quindi, sotto il controllo del giudice dell’esecuzione, il difensore puo’ procedere all’accesso dei luoghi e alla documentazione ed eseguire rilievi ed accertamenti, anche non ripetibili (articoli 391 sexies e 391 decies c.p.p.: l’affermazione appena fatta riguarda la possibilita’ astratta di tali investigazioni; questa Corte, annullando i provvedimenti impugnati per motivi processuali, non puo’ ne’ deve valutare il merito delle richieste difensive).
Il controllo del giudice dell’esecuzione si estende anche alle investigazioni difensive che non hanno ad oggetto cose sequestrate o confiscate: il difensore, infatti, puo’ ottenere documentazione da parte della pubblica amministrazione e, in caso di rifiuto, puo’ rivolgersi al giudice (articolo 391 quater c.p.p.).
I provvedimenti impugnati devono essere, pertantoiannullati, con rinvio alla Corte di Assise di Bergamo che provvedera’ sulle istanze difensive, de plano nel caso abbiano ad oggetto cose confiscate ovvero previa fissazione di udienza nel caso riguardino attivita’ difensive relative a cose non sequestrate o confiscate; in tale sede la Corte valutera’ l’incidenza della precedente autorizzazione del 27/11/2019, che i provvedimenti impugnati sembrano ignorare.

P.Q.M.

Annulla i provvedimenti impugnati con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di Bergamo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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