In relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2023| n. 6390.

In relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea

In relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti (soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte stessa sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, atteso che il generale potere e dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al giudice, si traduce solo nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che, come detto, la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, e fermo restando che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi devono risultare legittimamente acquisiti al processo e ritualmente provati.

Ordinanza|3 marzo 2023| n. 6390. In relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea

Data udienza 19 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Appello – Divieto di nova – Applicazione anche alle allegazioni relative al fatto – Fattispecie in tema di estinzione del pagamento per fatto diverso da quello dedotto nella domanda

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14969/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato Moriconi Vincenzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Cassella Claudia;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a.;
– intimata –
e contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi Di Catania in persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante pro tempore, (OMISSIS) Ltd in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, elettivamente domiciliate in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato Spinella Maurizio, rappresentate e difese dall’avvocato Ferlito Luigi Edoardo;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Santagati Arcangelo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 108/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 da PORRECA PAOLO.

In relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea

CONSIDERATO

che:
(OMISSIS) ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 108 del 2020 della Corte di appello di Catania esponendo che:
aveva convenuto l’Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania, il dottor (OMISSIS) quale primario della divisione di Chirurgia Generale del nosocomio, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da inadeguate prestazioni mediche, anche per difetto d’idoneo consenso informato, conseguenti al ricovero dovuto a un sinistro stradale a causa del quale alla deducente era stato diagnosticato, in particolare, un trauma alla coscia sinistra con ematomi ed escoriazione, non curati se non con tardivo drenaggio e successiva dimissione cui era seguito, a sua volta, ulteriore ricorso al Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro e ancora cure da parte di altro medico chirurgo, residuando infine un’area cicatriziale fortemente chiloidea retratta nel contesto di ampia area discromica, e un’ipotrofia delle masse muscolari;
il Tribunale, davanti al quale avevano resistito i convenuti chiamando in manleva le proprie compagnie (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. in uno alla (OMISSIS) LTD, aveva rigettato la domanda sulla base della relazione peritale disposta, negando anche la lesione derivante dal mancato consenso informato, dovendosi ritenere che il lungo tempo di ricovero rendesse ragionevole concludere per la completezza delle informazioni ricevute dalla paziente;
la Corte di appello, dopo aver revocato l’ordinanza con cui aveva inizialmente disposto la rinnovazione della perizia, aveva disatteso il gravame osservando che la deducente aveva riferito al consulente giudiziale di prime cure di essere stata risarcita dalla compagnia di assicurazione del responsabile civile per le lesioni subite a causa del sinistro stradale, come allegato in seconde cure dalla compagnia (OMISSIS) s.p.a. e senza idonea contestazione successiva;
resistono con controricorso l’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania in uno alla (OMISSIS) LTD, e (OMISSIS);
l’Azienda Ospedaliera e (OMISSIS) hanno depositato memoria.
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., poiche’ la Corte di appello – basandosi sul rilievo fattuale della pretesa dichiarazione di avvenuto risarcimento, mai oggetto di trattazione istruttoria in prime cure – avrebbe omesso di pronunciarsi sui seguenti motivi di appello:
– nullita’ della consulenza tecnica di ufficio – dalla quale era stata tratta anche l’informazione della pretesa ammissione della satisfattiva corresponsione da parte dell’assicurazione, al contempo estranea all’allegata responsabilita’ medica in quanto riferita alle diverse conseguenze del sinistro stradale – perche’ riproduttiva di una relazione tecnica di parte convenuta rinvenuta nel fascicolo ma non ritualmente prodotta;
– nullita’ della sentenza del Tribunale che si basava sulla richiamata perizia;
– mancato esame delle difese tecniche della deducente che, in risposta alle conclusioni del perito giudiziale, avevano evidenziato sottovalutazioni, imperizie, mancanza di necessari esami e ritardi imputabili ai medici;
– erroneita’ dell’esclusione della violazione del consenso informato in mancanza di specifiche prove, ad opera della parte convenuta, in ordine al corretto adempimento anche al riguardo; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 345 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe rilevato d’ufficio un’eccezione di parte non sollevata in prime cure ma solo da (OMISSIS) in appello, ovvero quella afferente alla pretesa corresponsione satisfattiva da parte dell’assicurazione del responsabile civile, cosi’ modificando i temi d’indagine istruttoria, e mescolando impropriamente i danni da sinistro stradale e quelli da responsabilita’ medica;
con il terzo motivo si prospetta il vizio di motivazione apparente e l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiche’ la Corte di appello avrebbe richiamato l’ordinanza con cui aveva invitato le parti a prendere posizione sull’allegazione dell’ (OMISSIS) inerente alla somma ricevuta dall’assicurazione, senza valutare e apprezzare, al contempo, il significato istruttorio della revoca della previa disposizione di rinnovazione della consulenza medica d’ufficio, rendendo in tal modo incomprensibile il percorso logico seguito;
con il quarto motivo si prospetta la violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, poiche’ la Corte di appello avrebbe errato basando la decisione su circostanza di fatto, quale quella della ricezione di una somma satisfattiva, mai oggetto d’interlocuzione con le parti;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato nel condannare la deducente alle spese di lite nonostante la fondatezza delle proprie difese.
Rilevato che:
i primi due motivi sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento logico degli altri;
la Corte territoriale ha fatto propria una riconoscibile ragione decisoria di fondo, quella per cui la deducente era gia’ stata risarcita dalla compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro stradale, dal che l’irrilevanza, in questa prospettiva, dell’analisi medico legale;
si fa pertanto riferimento a un’intervenuta corresponsione satisfattiva, per quel che si puo’ comprendere, dell’obbligazione risarcitoria posta a base della domanda;
si tratta di un’allegazione dell’ (OMISSIS) in sede di appello (pagg. 7 e 8 della sentenza gravata), e dunque offerta al contraddittorio, basata su dichiarazioni della medesima parte attrice quale riferite dal consulente tecnico d’ufficio di prime cure (pag. 6 dello stesso provvedimento);
questa Corte ha chiarito che:
a) in relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneita’ modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti (soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace percio’ alle preclusioni previste per le attivita’ di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volonta’ della parte stessa sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarita’ di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilita’ d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, atteso che il generale potere e dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al giudice, si traduce solo nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che, come detto, la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, e fermo restando che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi devono risultare legittimamente acquisiti al processo e ritualmente provati (Cass., Sez. U., 03/02/1998, n. 1099 e succ. conf., ad esempio, Cass., 26/07/2019, n. 20317 e Cass., 18/08/2020, n. 17216);
b) il divieto di “nova”, sancito dall’articolo 345 c.p.c. per il giudizio d’appello, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresi’ le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiche’ l’ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d’appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest’ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass., 22/03/2022, n. 9211, in cui ci si pone in linea di continuita’ con Cass., 01/02/2018, n. 2529);
in primo luogo, dunque, il Collegio di seconde cure non ha rilevato d’ufficio un’eccezione in senso stretto, trattandosi, in tesi, dell’effetto estintivo dell’obbligazione oggetto di pretesa (come avviene per l’eccezione di pagamento: Cass., 24/12/2021, n. 41474), ma ha invece violato la preclusione per le allegazioni di parte del fatto sotteso all’eccezione stessa, parimenti dedotta dalla ricorrente al di la’ della terminologia complessivamente utilizzata, ovvero la ricezione di un importo, da parte dell’assicuratore del responsabile civile, imputabile al rapporto dedotto con la domanda;
fermo quanto appena rilevato, e come pure dedotto nelle due censure, la ragione decisoria in parola si palesa irresolubilmente travisante e quindi insolubilmente contraddittoria, poiche’ confonde il risarcimento per danni da responsabilita’ medica, allegato quale peggioramento delle lesioni cagionate dal sinistro stradale, con quello derivante da quest’ultimo;
il fatto che la parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio avesse riferito, secondo la Corte territoriale, di non aver avuto conseguenze gravi dal sinistro stradale e che i postumi riportati erano, ad avviso della stessa deducente, da ricondurre alla negligenza dei medici (pag. 7 della sentenza gravata), non significa che si possano sovrapporre i piani, e traslare quanto assunto come ricevuto in ragione dell’incidente stradale sul diverso piano della responsabilita’ dei medici per i peggioramenti delle lesioni, per evincerne poi effetti estintivi;
di cui la necessita’ di scrutinare la domanda per danni da responsabilita’ medica per come formulata, inclusa quella per pretesa lesione del consenso informato;
spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione i primi due motivi, assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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