In tema di circonvenzione di persone incapaci

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29641.

In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell’elemento dell’induzione, non è necessario che la proposta al compimento dell’atto provenga dall’agente ma è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle minorate capacità psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata.

Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29641

Data udienza 20 luglio 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Circonvenzione di persone incapaci – Operatività dell’art. 599 bis c.p.p. – Reiterazione di censure già formulate nel giudizio merito – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/07/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. COCOMELLO ASSUNTA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore Avv. (OMISSIS).
Il difensore presente insiste per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS) ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 20/4/2016, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in ordine al delitto di cui all’articolo 643 c.p..
1.1. Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’applicazione dell’articolo 599-bis c.p.p.. Al riguardo, premesso di avere raggiunto all’udienza dell’8/6/2018, un accordo con il P.G. volto alla rideterminazione della pena (in misura piu’ contenuta di quella dalla Corte poi inflitta e con rinuncia a tutti gli altri motivi di appello) e di avere all’uopo ottenuto un rinvio dell’udienza per munirsi della necessaria procura speciale da parte dell’imputato (essendo la legge che ha reintrodotto il c.d. patteggiamento di appello successiva alla proposizione dell’impugnazione), espone come alla successiva udienza del 3/7/2018, in spregio all’accordo in precedenza raggiunto, il diverso P.G. presente non prestava il consenso e la Corte di merito nulla motivava nonostante la richiesta difensiva di asseverare l’efficacia dell’accordo raggiunto tra le parti all’udienza precedente.
1.2. Con il secondo motivo censura l’ordinanza con cui deduce la mancata assunzione di una prova decisiva nel giudizio di primo grado” e, in particolare, della testimonianza della p.o., le cui dichiarazioni erano state invece acquisite dal Tribunale in assenza di contraddittorio ai sensi dell’articolo 512 c.p.p. sul presupposto della sopravvenuta incapacita’ a testimoniare della teste, a fronte, invece, di una situazione di regressione psichica ben prevedibile ed alla quale si sarebbe potuto ovviare con l’incidente probatorio (gia’ all’epoca dei fatti la p.o., per come rappresentato dallo stesso P.M., aveva dei momenti di lucidita’ e dei momenti in cui non era in se’). Difettava, quindi, una situazione di imprevedibilita’ di carattere obiettivo.
1.3. Con il terzo motivo deduce l’inosservanza della legge penale con riguardo alla sussistenza del fatto contestato. La censura attiene all’esistenza dello stato di incapacita’ della persona offesa, “non affatto provato in dibattimento”, ne’ ravvisabile nel caso di un soggetto dedito all’uso di sostanze alcooliche, situazione in cui non viene meno la capacita’ di discernimento e di autodeterminazione. Inoltre, ai fini dell’integrazione del reato era assente il requisito dell’induzione, difettando lo svolgimento da parte del ricorrente di una apprezzabile attivita’ di suggestione causalmente apprezzabile.
1.4. Con il quarto motivo deduce l’inosservanza della legge penale con riguardo all’applicazione dei criteri di cui all’articolo 133 c.p..
La censura attiene alla misura sproporzionata della pena inflitta – nell’ambito di un giudizio che ha negato le attenuanti generiche – e all’omesso apprezzamento delle circostanze attinenti al vissuto dell’imputato riassunte nel memoriale presentato ai giudici di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato.
2.1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato. L’obbligo del giudice di appello di pronunciarsi sul concordato raggiunto dalle parti presuppone che la richiesta sia stata effettuata nel rispetto delle forme previste dall’articolo 589 c.p.p.. Pertanto, in difetto della richiesta personale dell’imputato ovvero del rilascio a tale specifico fine della procura speciale, non si puo’ ritenere ancora raggiunta l’intesa tra le parti sulla rinunzia in tutto o in parte ai motivi di appello. Con la conseguenza che l’eventuale accordo raggiunto tra il difensore privo della procura speciale ed il P.G. di udienza non solo non vincola il Collegio, ma neppure il diverso P.G. della successiva udienza – ove il processo sia stato rinviato per consentire al difensore di munirsi della procura speciale – il quale puo’ determinarsi diversamente stante il principio della piena autonomia del pubblico ministero in udienza sancito dall’articolo 53 c.p.p..
2.2. Il secondo motivo di ricorso in tema di mancato esame al dibattimento della p.o., e’ inammissibile poiche’ riproduttivo della censura mossa con l’atto di appello. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto legittima la decisione del giudice di primo grado di fare luogo all’acquisizione di due verbali di dichiarazioni rese dalla p.o. sulla scorta delle relazioni del DSM di Verona, in particolare quella recante la data del 26/1/2016, dalla quale si desume il concreto pericolo che lo stress implicito nella deposizione testimoniale comprometta le precarie condizioni di salute della teste e l’utilita’ della terapia in atto, per come anche comprovato da analoghe valutazioni espresse dalla psicoterapeuta della comunita’ “(OMISSIS)” del 15/2015, sempre in fase dibattimentale.
L’impossibilita’ della ripetizione risulta, pertanto, essere stata apprezzata sulla scorta di elementi successivamente acquisiti rispetto al momento in cui vennero rese le dichiarazioni (si tratta di dichiarazioni rilasciate in sede di indagini il 13/8/2012 ed il 30/4/2013) e in ragione di una situazione che, a quell’epoca, non lasciava presuppore con certezza che la situazione di salute gia’ compromessa in cui la p.o. si trovava avrebbe avuto una cosi’ negativa evoluzione (nel senso di escludere che mere possibilita’ o evenienze astratta o ipotetiche siano idonee a configurare l’imprevedibilita’ dell’impossibilita’ della ripetizione dell’atto, di guisa da doversi ricorrere all’incidente probatorio, vedi ex multis Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, Rv. 261427; nel senso che e’ legittima la lettura delle dichiarazioni rese dalla p.o. per il pericolo di “ingravescenza” della sue condizioni di salute, gia’ compromesse da varie patologie, vedi Sez. 2, n. 44570 del 10/10/2014, Rv. 260862).
Inoltre, la censura risulta altresi’ inammissibile poiche’ la sentenza impugnata ha anche evidenziato – dandone conto in motivazione – come siano state acquisite prove sufficienti a dimostrare la sussistenza del fatto-reato e la penale responsabilita’ del ricorrente, “a prescindere dalle dichiarazioni della p.o.” (vedi pagg. 9 e 10). La ricorrente, pertanto, aveva l’onere anche di confrontarsi con gli ulteriori elementi che tenevano luogo del dichiarato della p.o. e valorizzati dalla Corte di merito ai fini dell’affermazione di colpevolezza.
2.3. Il terzo motivo di ricorso, sollevato sotto il profilo dell’inosservanza dell’articolo 643 c.p., e’ manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, risulta avere fatto corretta applicazione della norma censurata, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi. Si sono, infatti, al riguardo evidenziati i seguenti elementi: a) la situazione di minorata condizione di autodeterminazione in cui si trovava la vittima in ordine ai suoi interessi patrimoniali, in quanto affetta da serie problematiche psicologiche e dipendente da alcool; b) l’induzione, operata dal ricorrente, a compiere ripetutamente atti che hanno comportato per il patrimonio della persona offesa effetti giuridici dannosi, e cio’ in conseguenza di un’apprezzabile attivita’ di pressione morale e persuasione che si e’ posta, in relazione agli atti dispositivi compiuti, in rapporto di causa ad effetto; (c) il consapevole abuso da parte del ricorrente dello stato di vulnerabilita’ della vittima, al fine di procurare a se’ un profitto (Sez. 2, n. 39144 del 20/06/2013, dep. 23/09/2013, Rv. 257068).
Inoltre, con riguardo all’esistenza dello stato di deficienza psichica, il motivo muove anche da un errato presupposto, ossia che oggetto della circonvenzione debba essere necessariamente uno stato di alterazione permanente e tale non sarebbe l’ubriachezza, in quanto inidonea a privare il soggetto passivo della necessaria capacita’ di discernimento. Posto che ai fini dell’integrazione della fattispecie puo’ rilevare anche solo un’anomalia mentale che, sebbene non patologica, menomi le facolta’ intellettive e volitive del soggetto, non importa se in modo definitivo o temporaneo (Sez. 2, n. 5791 del 9/11/2016, dep. 2017, Rv. 279113), la sentenza impugnata ha comunque evidenziato come l’abuso di alcolici si accompagnasse anche a quello di farmaci e si inserisse nell’ambito di uno stile di vita trascurato e privo di igiene, accompagnato da disturbi dell’attenzione e cognitivi che rendevano la persona offesa del tutto incapace di gestire il proprio patrimonio e facile destinataria di atti “predatori” (sul punto vedi pagg. 2-8 della sentenza di primo grado che si sofferma compiutamente su tutte le problematiche di carattere clinico e personali in cui versava la p.o.). Un complesso, quindi, di concause sfociate, poi, a seguito dell’iniziativa intrapresa dall’imputato, nel compimento di atti pregiudizievoli del proprio patrimonio compiuti con modalita’ (si pensi al rilascio di numerosi assegni in bianco, ovvero ad investimenti privi di redditivita’) del tutto continenti con tale situazione di minorata difesa. Cio’ che conta, infatti, e’ che la minorata capacita’ psichica comprometta il potere di critica e indebolisca quello volitivo, cosi’ da agevolare la suggestionabilita’ della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza di tale condizione in un caso nel quale risultava accertato un decadimento cognitivo della persona offesa che ne indeboliva la capacita’ di determinazione in ordine alla cura degli interessi patrimoniali; Sez. 2, n. 21464 del 20/3/2019, Rv. 275781).
Quanto, poi, alla prospettata assenza di induzione, si e’ correttamente richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della sussistenza di tale elemento, non e’ necessario che la proposta al compimento dell’atto provenga dal colpevole ma e’ sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo gia’ adottata. (La Corte, con riferimento alla prova dell’induzione, ha ulteriormente precisato che essa non deve necessariamente essere desunta da episodi specifici di suggestione e pressione morale, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari o su prove logiche, tratte dal complessivo contesto dei rapporti tra le parti e dagli accadimenti piu’ strettamente connessi al compimento dell’atto pregiudizievole). Nel caso di specie, si e’ evidenziato come il ricorrente, sebbene non avesse preso parte attiva alla iniziale vendita del cespite che consenti’ alla p.o. di disporre di una consistente somma di denaro, sia stato poi l’artefice della gestione e della destinazione a suo favore di parte consistente del ricavato, essendosi la vittima poi al medesimo interamente affidata nell’ambito di un ordito dolosamente finalizzato ad approfittare dell’ingenuita’ e della fragilita’ in cui ella versava.
2.4. Manifestamente infondato e’ l’ultimo motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio che, seppur dedotto sotto il profilo della violazione di legge, ridonda sul piano del vizio della motivazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), cio’ che – nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita’ di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, e’ necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 c.p. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso in esame, peraltro, la Corte di merito ha proceduto a rideterminare la pena in senso favorevole al ricorrente; la motivazione sul punto risulta poi essere stata accompagnata dal riferimento alla gravita’ del reato, su cui la sentenza impugnata si e’ diffusa a proposito della ricostruzione del fatto, nonche’ preceduta dall’indicazione di precisi elementi ostativi ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche (i precedenti reiterati e specifici, la mancanza di effettivi segni di pentimento e di risarcimento).
3. Al rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.1. In ragione del reato oggetto di accertamento vanno omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi della persona offesa, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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