In tema di divisione dell’asse ereditario

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20024.

In tema di divisione dell’asse ereditario, qualora l’erede convenuto, in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del “de cuius”, chieda l’adempimento dei diritti di credito da questo vantati nei confronti di altro coerede, può esperire l’azione di petizione dell’eredità che, ai sensi dell’art. 533 c.c., consente di chiedere sia la quota dell’asse ereditario sia il suo valore, assumendo natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria. (Nella specie, è stato ritenuto che la domanda riconvenzionale con cui si rivendicava la qualità di unico erede, per rappresentazione, della madre del “de cuius”, deceduta dopo questo, postulasse l’accertamento, fra l’attivo ereditario, anche di crediti allo stesso appartenuti, giacenti su conti correnti intestati alla ascendente, nei confronti di altro coerede per le somme di cui quest’ultimo si era illegittimamente appropriato prima della sua morte).

Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20024

Data udienza 3 luglio 2020

Tag/parola chiave: Comunione ereditaria – Scioglimento – Petizione dell’eredità ex art. 533 c.c. – Configurabilità quando l’erede intenda assicurarsi l’adempimento di crediti appartenenti al de cuius – Implicito accertamento della qualità di erede – Efficacia di giudicato nei confronti di tutte le parti – Esclusione della sospensione ex art. 295 c.p.c. – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 25274-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS); rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che, visto l’articolo 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, rigetti il ricorso; Lette le memorie depositate dalle parti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino (OMISSIS) per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria apertasi a seguito del decesso in data 16/11/2012 di (OMISSIS), padre del convenuto, nato all’esito di una lunga relazione con (OMISSIS), e marito dell’attrice, evidenziando che con testamento olografo all’attrice era stata devoluta la quota di due terzi, attribuendosi il residuo terzo al convenuto.
Aggiungeva, poi, che in data 23/6/2013 era deceduta anche (OMISSIS), madre del de cuius e nonna del convenuto.
Si costituiva il convenuto il quale era inizialmente rappresentato dalla madre (OMISSIS), essendo ancora minore, che non si opponeva alla divisione, ma in via riconvenzionale chiedeva all’attrice la resa dei conti del patrimonio del de cuius.
Inoltre rivendicava la qualita’ di unico erede, per rappresentazione del padre, della nonna (OMISSIS), e chiedeva, previo accertamento dell’esclusiva titolarita’ in capo alla nonna di vari rapporti di conto corrente, solo formalmente cointestati con il figlio, che la (OMISSIS) fosse condannata alla restituzione di tutte le somme fuoriuscite dai conti senza giustificazione.
Esteso il giudizio anche alla (OMISSIS), quale usufruttuaria pro quota di un terzo dei beni caduti in successione, il Tribunale di Torino con la sentenza n. 240/2018 disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria di (OMISSIS), previa individuazione dei beni da assegnare ai condividenti e dei relativi conguagli.
Quanto alla domanda di rendiconto, rilevava che la (OMISSIS) aveva amministrato anche gli immobili di cui la suocera era usufruttuaria dopo la morte del marito, individuando sulla base anche delle contestazioni mosse al rendiconto prodotto dall’attrice, l’ammontare delle somme dovute a far data dalla morte della (OMISSIS) fino alla data della decisione.
Quanto alle somme giacenti sui conti correnti, e tenuto conto che solo in data 30/12/2009 la (OMISSIS) aveva donato al figlio la nuda proprieta’ della meta’ degli immobili caduti nella successione del marito, il Tribunale riteneva che sino a tale data sui conti fossero confluiti i proventi riconducibili in pari misura alla (OMISSIS) ed al figlio, mentre in epoca successiva tutte le somme versate erano da reputarsi frutti appartenenti unicamente alla (OMISSIS).
Sulla base di tale distinzione stabiliva quali fossero le uscite prive di giustificazione attribuibili alla (OMISSIS) e prima ancora al defunto marito, determinando quindi gli importi che l’attrice era tenuta a restituire al convenuto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello (OMISSIS) la quale in premessa dava atto di avere appreso dell’esistenza di un testamento olografo di (OMISSIS) con il quale la stessa era stata designata quale erede universale, con attribuzione della sola legittima al figlio (OMISSIS), segnalando che era sua intenzione promuovere un autonomo giudizio al fine di fare accertare la detta qualita’ di erede.
Nel merito, oltre a contestare la sussistenza dell’obbligo di restituzione delle somme come individuate dal giudice di prime cure, sosteneva che, per effetto del testamento della (OMISSIS), al convenuto spettava sull’eredita’ della nonna la sola quota di legittima trasmessasi per rappresentazione dal padre, quota di legittima che pero’ doveva tenere conto anche delle cospicue donazioni che in vita la defunta aveva effettuato in favore del figlio.
Nella resistenza degli appellati, che proponevano a loro volta appello incidentale quanto all’affermata corrispondenza tra la cointestazione formale dei rapporti bancari tra la (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’effettiva provenienza delle rimesse che li avevano alimentati, la Corte d’Appello di Torino, all’esito della riserva della causa in decisione, con ordinanza del 27/6/2019 ha sospeso il giudizio in attesa della definizione del successivo giudizio introdotto dalla (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Torino, volto all’accertamento della propria qualita’ di erede testamentaria della (OMISSIS).
Dopo avere ritenuto tempestiva in appello la produzione del testamento olografo di (OMISSIS) che istituiva l’appellante principale erede per la quota disponibile, rilevava che correttamente l’attrice aveva introdotto un autonomo giudizio dinanzi al Tribunale di Torino per far accertare la detta qualita’, il cui esito aveva carattere pregiudiziale rispetto al giudizio di appello in quanto, se accolta la domanda dell’attrice, sarebbero state modificate tutte le condanne ricollegabili alle operazioni effettuate sui conti correnti cointestati alla (OMISSIS). (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno impugnato tale ordinanza con ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di due motivi illustrati anche da memorie.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne e’ stata fatta notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c. per essere stato sospeso l’intero giudizio di appello.
Infatti, il giudizio in esame contempla sia la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito del decesso di (OMISSIS), sia la resa dei conti dei beni immobili caduti in successione a far data dal decesso della (OMISSIS), sia la domanda riconvenzionale di (OMISSIS), per ottenere, in quanto unico erede della (OMISSIS), la restituzione delle somme confluite sui conti correnti dell’ava, e delle quali sarebbe entrata in possesso l’attrice.
Avuto riguardo alle censure mosse con l’appello principale ed incidentale nei confronti della sentenza del Tribunale di Torino, la Corte distrettuale ha sospeso l’intero giudizio senza avvedersi che, anche a voler ammettere la portata pregiudiziale del successivo giudizio proposto dalla (OMISSIS), la stessa investiva la sola gestione delle somme affluite sui conti correnti intestati alla (OMISSIS), ma non poteva invece incidere sul rendiconto dei beni immobili caduti nella successione di (OMISSIS), cosi’ che in parte qua la Corte d’Appello avrebbe dovuto proseguire il giudizio, stante anche l’estraneita’ alla causa pregiudiziale della (OMISSIS), che rivestiva la qualita’ di usufruttuaria ex lege per i soli beni caduti nella successione ereditaria del (OMISSIS).
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c. nella parte in cui e’ stata affermata la pregiudizialita’ del successivo giudizio introdotto dalla (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Torino e volto all’accertamento della qualita’ di erede testamentaria della suocera, senza considerare che la relativa domanda era gia’ implicata da quelle devolute al giudice di appello, il tutto con omessa motivazione su argomento idoneo a definire in rito la vertenza.
Sostengono i ricorrenti che il Tribunale, a seguito della riconvenzionale del (OMISSIS), si era gia’ pronunciato sulla sua qualita’ di erede universale della nonna, per rappresentazione del genitore premorto alla madre, e che proprio a seguito di tale accertamento era stata adottata la condanna alla restituzione delle somme di cui aveva disposto l’attrice ed ancor prima il marito.
Aggiungono che una volta intervenuto tale accertamento, che e’ appunto contestato anche con l’appello principale dalla (OMISSIS), l’eventuale scoperta del testamento avrebbe potuto legittimare la revocazione della sentenza ex articolo 395 c.p.c., n. 3, ma poiche’ tale scoperta era intervenuta nella pendenza del termine per proporre appello, la pretesa al riconoscimento della qualita’ di erede andava fatta valere nello stesso giudizio di appello.
3. Il ricorso e’ fondato.
Rileva il Collegio che con la domanda riconvenzionale, e relativamente alla successione della defunta (OMISSIS), il (OMISSIS) aveva vantato la qualita’ di erede universale della nonna chiedendo, in ragione di tale qualita’, la restituzione delle somme che erano confluite sui rapporti bancari e postali intestati alla dante causa, e delle quali se ne erano appropriati, o comunque ne avevano illegittimamente disposto, sia l’attrice che (OMISSIS), quando era ancora in vita.
Questa Corte ha in passato affermato che (Cass. n. 24034/2004) la petizione dell’eredita’ che, ai sensi dell’articolo 533 c.c., consente di chiedere sia la quota dell’asse ereditario sia il suo valore, puo’ assumere natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria, ritenendosi che la domanda di divisione dell’asse ereditario – configurando l’azione di cui all’articolo 533 c.c. – postula l’accertamento, fra l’attivo ereditario, anche del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte.
Emerge quindi che l’azione di cui all’articolo 533 c.c. si configuri, non solo quando la stessa tenda al recupero della proprieta’ o di altri diritti reali, ma anche nel caso in cui l’erede intenda assicurarsi l’adempimento di crediti appartenenti al de cuius, ove, analogamente a quanto si riscontra nella fattispecie, si tratti di crediti derivanti dall’illegittima appropriazione di somme in realta’ spettanti al de cuius.
Al riguardo va ricordato come Cass. n. 10557/2001 ha ribadito il carattere reale della “petitio hereditatis”, in quanto volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, ritenendo che la stessa presuppone l’accertamento della sola qualita’ ereditaria dell’attore o di diritti che a costui spettano “iure hereditatis”, qualora siano contestati dalla controparte, in relazione ad una fattispecie nella quale si chiedeva la restituzione di somme asseritamente prelevate dai convenuti da un conto corrente intestato al de cuius, ritenendo che anche in un’azione siffatta, il riconoscimento della qualita’ di erede, cui essa tende, e’ strumentale al perseguimento dell’obiettivo di ottenere la restituzione di beni configurati come elementi costitutivi delruniversum ius” o di una quota parte di esso.
E’ pur vero che la vicenda decisa da tale precedente, dopo il giudizio di rinvio, e’ stata poi definita con la sentenza di questa Corte n. 23181/2011, la cui massima recita che: “Con l’azione di petizione ereditaria l’erede puo’ reclamare soltanto i beni nei quali egli e’ succeduto “mortis causa” al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario; ne consegue che tale azione non puo’ essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il “de cuius” abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un’apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilita’ in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del “de cuius”, ma tale esito non contraddice i principi prima richiamati, e che appaiono del pari invocabili nella fattispecie, posto che si evidenzia, anche dalla lettura dell’ordinanza gravata che la ragione di credito riconosciuta in favore del (OMISSIS), quanto alle operazioni compiute sui conti correnti della nonna, scaturiva da operazioni compiute anche da (OMISSIS) (e delle quali la (OMISSIS) e’ chiamata a risponderne quale coerede), in ragione della qualita’ di cointestatario degli stessi, ma senza che scaturisca da un atto di disposizione posto in essere dalla de cuius.
Atteso che l’erede puo’ reclamare con I’hereditatis petitio azione nella quale l’erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo – solo i beni nei quali egli e’ succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario (cfr. Cass., Sez. II, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2009, n. – 14 – 1074), se da un lato ne consegue che l’azione non puo’ essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l’ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilita’, non gia’ a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensi’ in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius, puo’ pero’ far valere diritti di credito appartenenti al de cuius, anche se derivanti, come nel caso in esame, dall’illegittimo prelievo da parte di un cointestatario, senza tenere conto del rapporto interno che individua la titolarita’ sostanziale delle somme depositate.
Pertanto poiche’ l’azione di petizione ereditaria ben puo’ mirare al recupero di somme di denaro (si veda Cass. n. 22005/2016, a mente della quale, in tal caso l’accoglimento dell’azione
di petizione ereditaria comporta non gia’ la semplice
restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicche’, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore, principio affermato con riguardo al “quantum” in denaro, corrispondente alle somme portate da buoni fruttiferi incassati dal soggetto passivo della domanda di petizione ereditaria, del quale era stata ordinata la restituzione), alla qualificazione della domanda proposta in via riconvenzionale in termini di petizione ereditaria, consegue altresi’ che l’accertamento della qualita’ di erede sia naturalmente insito nella stessa.
In tal senso, e’ stato anche di recente affermato che (Cass. n. 16409/2017) l’azione di petizione dell’eredita’ e’ intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualita’ di erede, la quale costituisce un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalita’ dei beni del de cuius o di una quota di essi.
L’effetto di tale principio e’ che (cfr. Cass. n. 3655/2017), la decisione dell’azione di petizione implica un accertamento sulla qualita’ di erede, destinato in ogni caso a passare in giudicato, sicche’ la riconosciuta qualita’ di erede non puo’ piu’ essere rimessa in discussione dalle parti del relativo giudizio se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza (fattispecie nella quale, riconosciuto l’attore erede testamentario del “de cuius”, si e’ ritenuto che il ritrovamento di un successivo testamento, in tanto puo’ operare fra le parti, in quanto il documento – evidentemente gia’ esistente al momento del precedente giudizio – sia stato trovato dopo la sentenza e non sia stato potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, cosi’ come richiede l’articolo 395 c.p.c., n. 3; conf. Cass. n. 5920/1999 secondo cui riconosciuta la qualita’ di erede la medesima non puo’ piu’ essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza).
Ne’ rileva la circostanza che la sentenza di primo grado abbia affermato la qualita’ di erede legittimo, laddove la (OMISSIS) rivendica invece la diversa qualita’ di erede testamentaria, essendosi anche di recente ribadito che (Cass. n. 24184/2019), una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell’eredita’ basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed e’, pertanto, ammissibile in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia ed, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del “petitum”, relativo ai beni ereditari da dividere, e della “causa petendi”, fondata sull’esistenza della comunione del diritto di proprieta’ in dipendenza della successione “mortis causa”.
Poiche’ le diverse modalita’ di delazione dell’eredita’ configurano, comunque, un unico istituto e nel caso in esame sono il presupposto della petizione ereditaria, esse non costituiscono una domanda – cosicche’ la parte puo’ sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa – e deve quindi ritenersi che la contestazione della qualita’ di erede universale vantata dal (OMISSIS), ancorche’ sulla scorta di un testamento successivamente rinvenuto, ma nei termini per la proposizione dell’appello, non si ponga alla stregua di una domanda autonoma, ma rimanga nell’ambito della gia’ proposta domanda di accertamento della qualita’ di erede, qaunto meno quale eccezione, peraltro in senso lato, devoluta quindi alla cognizione della Corte d’Appello in ragione delle censure mosse alla decisione di prime cure.
Da tali premesse, risulta quindi evidente che con la domanda di accertamento della qualita’ di erede testamentaria successivamente proposta dalla (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Torino, sia stato richiesto un accertamento della qualita’ di eredi della (OMISSIS) (legittimi ovvero testamentari) che era gia’ ricompreso nell’originaria domanda del (OMISSIS), il cui accoglimento presupponeva l’accertamento con efficacia di giudicato anche nei confronti della (OMISSIS) della sua qualita’ di erede e dell’inesistenza di analogo titolo in capo alla convenuta.
La deduzione in grado di appello dell’esistenza di un testamento a se favorevole da parte della originaria parte attrice, in quanto idonea a limitare l’ambito dei diritti successori vantati dalla controparte, per effetto di una concorrente qualita’ di erede in capo alla stessa (OMISSIS), impone quindi al giudice di appello, che ha gia’ manifestato il proprio intendimento favorevole all’ammissibilita’ della produzione del testamento in appello, di dover decidere anche in merito a pretesa di paralizzare, almeno in parte la domanda restitutoria del (OMISSIS), e cio’ passando necessariamente attraverso l’accertamento della qualita’ di erede che e’ oggetto anche della domanda successivamente avanzata dinanzi al Tribunale.
In tal sneso la citata giurisprudenza che ammette la possibilita’ di far valere riguardo ad una sentenza che abbia gia’ deciso sulla qualita’ di erede, gli effetti del testamento successivamente scoperto nei limiti segnati dalla revocazione, depone in maniera evidente a favore della conclusione secondo cui tale accertamento spiega piena efficacia di giudicato nei confronti di tutte le parti in causa, coprendo quindi il dedotto ed il deducibile, sicche’ ove tale scoperta avvenga nel corso del giudizio e prima del formarsi del giudicato, la sua deduzione deve avvenire nell’ambito dello stesso giudizio e finanche in grado di appello, come nella fattispecie in esame.
Risulta quindi illegittima l’ordinanza di sospensione adottata dalla Corte d’Appello di Torino ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. sul presupposto della natura pregiudiziale del successivo giudizio introdotto dalla resistente, e cio’ sia nel caso in cui si ritenga che tra i due giudizi vi sia un vero e proprio rapporto di litispendenza sia che si opini per la continenza.
Infatti, ove si opti per la prima soluzione, valga il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. n. 15981/2018) a norma dell’articolo 39 c.p.c., comma 1, qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito e’ tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata gia’ decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. o dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, a cio’ ostando l’identita’ delle domande formulate nei due diversi giudizi (conf. Cass. n. 19056/2017).
Laddove si ritenga che invece, come appare piu’ corretto, il rapporto fra i giudizi debba qualificarsi in termini di continenza, essendo la causa pendente in appello quella contenente, e’ stato precisato che (Cass. n. 26835/2017), sebbene le norme dettate dall’articolo 39 c.p.c. non operino con riguardo alla situazione di pendenza di una causa in primo grado e dell’altra in appello, tuttavia l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell’articolo 39, comma 2, dev’essere assicurata comunque ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l’attrazione (conf. Cass. n. 19525/2007).
Attesa la competenza del giudice preventivamente adito (e cioe’ lo stesso Tribunale di Torino che ha emesso la sentenza poi appellata) competente anche per la causa successivamente proposta dalla (OMISSIS), a dover essere sospesa ex articolo 295 c.p.c. non puo’ essere certo la causa pendente in appello, ma quella introdotta in un secondo momento, palesandosi in tal modo l’illegittimita’ del provvedimento impugnato, che ha invece sospeso il giudizio preveniente ex articolo 295 c.p.c..
Il ricorso deve pertanto essere accolto e conseguentemente va cassata l’ordinanza impugnata disponendo la prosecuzione del giudizio, previa riassunzione nel termine di legge.
La regolamentazione delle spese del presente procedimento va riservata alla pronuncia definitiva del giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio, fissando per la riassunzione il termine di legge.
Spese al definitivo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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