In tema di furto di alberi e l’aggravante della violenza sulle cose

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 febbraio 2021| n. 3788.

In tema di furto di alberi, l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all’utilizzo programmato, ma non nel taglio effettuato per rendere trasportabile un albero già divelto destinato alla produzione di legna da ardere, non realizzandosi in tal caso alcuna trasformazione o mutamento di destinazione del bene.

Sentenza|1 febbraio 2021| n. 3788

Data udienza 16 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Furto – Legname – Aggravante della violenza sulle cose – Configurabilità – Forzature o danneggiamenti nel reato – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TASSONE KATE, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Lette le conclusioni del difensore, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato (OMISSIS) per furto aggravato di legna;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicita’ della motivazione riguardo all’aggravante della violenza sulle cose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. In tema di furto, l’aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all’articolo 625 c.p., n. 2), si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un’attivita’ di ripristino, cosicche’ essa non e’ configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attivita’ di ripristino (ex multis, cass., n. 11720 del 29/11/2019, rv 279042-01).
In caso di furto di alberi, in tanto e’ configurabile l’aggravante della violenza sulle cose in quanto l’agente operi su un albero piantato al suolo, abbattendolo o recidendo i rami dello stesso.
Anche la “potatura”, invero, comportando una diminuzione della parte legnosa secondo l’arbitrio dell’agente, con l’impiego della forza fisica o con l’utilizzo di strumentazione adatta, integra gli estremi della violenza. Parimenti, integra violenza il sezionamento di tronchi destinati ad essere utilizzati nello stato in cui si trovano, dal momento che il loro sezionamento li renderebbe inidonei all’utilizzo programmato. Non e’ possibile parlare di violenza sulle cose – invece – allorche’ l’agente si limiti a sezionare per renderlo trasportabile – un albero gia’ abbattuto, destinato ad essere utilizzato come legna da ardere, giacche’, in tal caso, non viene operata alcuna trasformazione del bene che sia configurabile come rottura, guasto, danneggiamento o mutamento di destinazione. Cio’ che viene in rilievo, in tal caso, e’ il solo impossessamento.
2. Alla luce di tali criteri la sentenza impugnata fa registrare un deficit di motivazione, giacche’, a fronte della specifica contestazione dell’appellante – che negava di aver operato su alberi piantati al suolo e, comunque, di aver inciso sulla destinazione della cosa, per essersi limitato a sezionare delle ceppaie gia’ tagliate e accatastate sul ciglio della strada – la Corte d’appello si e’ limitata a ripetere, in maniera per vero sibillina, che gli imputati furono sorpresi dai carabinieri mentre “stavano praticando il taglio degli alberi di eucalipto”, senza ulteriori specificazioni, sicche’ e’ rimasto inesplorato proprio l’aspetto rilevante per la configurazione dell’aggravante.
Consegue a tanto che la sentenza va annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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