In tema di illecito trasferimento all’estero di cose di interesse storico o artistico

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 novembre 2020| n. 33151.

In tema di illecito trasferimento all’estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca prevista dall’art. 174, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 deve essere disposta obbligatoriamente anche quando il delitto sia realizzato solo in forma tentata.

Sentenza|25 novembre 2020| n. 33151

Data udienza 14 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: MISURE CAUTELARI – REALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. SCARLINI E. V. – rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/07/2019 del TRIB. LIBERTA’ di PISA;
udita la relazione svolta dal Consigliere SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO;
lette/sentite le conclusioni del PG TASSONE KATE;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore:
L’avvocato (OMISSIS), per la ricorrente, insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 luglio 2019, il Tribunale di Pisa rigettava la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS) in ordine al provvedimento di sequestro disposto dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale ai sensi dell’articolo 250 c.p.p., di un dipinto di proprieta’ della (OMISSIS), della documentazione inerente il medesimo e di quella relativa ai rapporti tenuti, in relazione allo stesso, con l’Ufficio esportazione della Sovraintendenza di Pisa e con la srl (OMISSIS), del computer, dei dispositivi per l’accesso alla rete e di altri documenti ritenuti utili al prosieguo degli accertamenti (tutti beni rinvenuti nella abitazione e nella galleria d’arte dell’indagata).
Le indagini, nel cui ambito era stato disposto il vincolo, avevano avuto per oggetto l’attivita’ dell’Ufficio esportazione della Sovraintendenza di Pisa ed i rapporti fra i funzionari della stessa ed alcuni privati, emergendo elementi che, allo stato, avevano consentito di affermare che per le opere sottoposte all’esame dell’ufficio, fosse stato rilasciato un attestato di libera circolazione (necessario per la vendita delle medesime all’estero) ideologicamente falso in quanto non rispettoso dei requisiti dettati dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 68 (che disciplina la procedura e le condizioni di rilascio dell’attestato) e Regio Decreto n. 363 del 1913, articolo 137 (che consente di vietare l’esportazione delle opere d’arte eventualmente raccomandandone l’acquisto al Ministero competente), falso realizzato anche omettendo la diretta visione dell’opera e la prevista comunicazione agli uffici del Ministero.
Nel caso di specie si era ritenuto che il rilascio dell’attestato all’opera presentata dalla indagata, una “Annunciazione” attribuita al pittore (OMISSIS), a mezzo della srl (OMISSIS) (sui cui rapporti con l’ufficio della Sovraintendenza si stava indagando) fosse ideologicamente falso e come con cio’ se ne fosse tentata l’illecita, ai sensi dell’articolo 56 c.p. e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, esportazione, in base alle seguenti circostanze:
– il dipinto in oggetto era attribuito al pittore (OMISSIS), artista le cui opere erano esposte in chiese ed in musei e quindi di riconosciuto valore;
– l’attestato era stato richiesto dalla srl (OMISSIS), senza far menzione alcuna del suo autore (in violazione del precetto del Regio Decreto n. 363 del 1913, articolo 134, comma 1, lettera e)), ed era stato rilasciato, il 14 giugno 2018, nell’inconsueto termine di soli tre giorni (senza che l’opera fosse stata visionata e senza la prevista preventiva comunicazione ai competenti organi ministeriali);
– una precedente analoga richiesta avanzata dall’indagata stessa (professionista del settore, gestendo una galleria d’arte in Milano) alla Sovraintendenza di Genova non aveva avuto altrettanto buon esito (tanto che la sovraintendenza aveva suggerito l’acquisto dell’opera da parte delle pubbliche istituzioni culturali).
Il Tribunale concludeva cosi’ che vi erano ragioni per affermare che la prevenuta avesse concorso nel falso strumentale alla esportazione illecita del dipinto e che fossero congrue le ragioni del vincolo formulate dal pubblico ministero circa la necessita’ di periziare l’opera per valutarne il valore artistico e la conseguente esportabilita’.
2. Propone ricorso l’indagata, a mezzo del suo difensore, in relazione al solo vincolo posto sul dipinto, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge e la motivazione apparente in ordine alla configurabilita’ del concorso della ricorrente nel delitto, proprio, di cui all’articolo 479 c.p..
Non era stata evidenziata, infatti, alcuna circostanza di fatto da cui si potesse desumere che l’indagata avesse contribuito alla formazione dell’attestato di libera circolazione del dipinto che si assumeva essere ideologicamente falso. Non era sufficiente affermare che ne fosse la beneficiaria.
Tanto piu’ che la richiesta di tale attestato era stata avanzata non dall’indagata ma dalla srl (OMISSIS).
La falsita’ dell’attestato poi era individuata nel fatto che il pubblico ufficiale non aveva direttamente visionato l’opera pur affermandosi, nell’atto, il contrario. Cosi’ che l’immutazione del vero non recava alcun vantaggio alla prevenuta.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in ordine al vincolo apposto al dipinto, posto che il corpo del reato era l’attestazione ritenuta falsa e non il dipinto stesso, occasionale ed indiretto oggetto dell’atto.
Ne’ potevano esservi esigenze investigative posto che l’opera stessa era del tutto scollegata dalle indagini in corso.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in ordine al sorgere dell’obbligo di confisca previsto dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, che e’ sanzione che attiene all’avvenuta esportazione illegale delle opere e non al mero tentativo di portarle all’estero, il reato di cui l’indagata era accusata.
Trattandosi poi di argomento introdotto solo dal Tribunale, disapplicando cosi’ la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 54792/2018).
Era inconferente poi il richiamo dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, circa il divieto di restituzione dei beni sottoponibili a confisca obbligatoria posto che tale norma fa riferimento esclusivo alla confisca obbligatoria di cui all’articolo 240 c.p. (Cass. n. 54792/2018).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell’interesse dell’indagata non merita accoglimento.
1. Si deve, innanzitutto, ricordare che il “fumus commissi delicti” per l’adozione di un provvedimento di sequestro, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’articolo 273 c.p.p., necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato (da ultimo Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 29/01/2020, Gheri, Rv. 278152).
E, proprio in applicazione di tale principio di diritto, il Tribunale aveva seguito un percorso argomentativo privo di manifeste aporie logiche, osservando che:
– la prevenuta, in un primo tentativo esperito presso la Sovraintendenza di Genova, non aveva ottenuto l’attestato di libera circolazione dell’opera;
– aveva cosi’ affidato la medesima procedura (pur essendo una professionista del settore) ad una societa’ (oggetto anch’essa della presente indagine per i rapporti tenuti con i funzionari della Sovraintendenza di Pisa), conseguendo, in un inusuale lasso di tempo, l’attestato prima non rilasciato;
– l’attestato non era stato preceduto dalla necessaria visione dell’opera (in possesso dell’indagata) e dalle relative comunicazioni al competente Ministero (come suggeriva il brevissimo lasso di tempo del suo rilascio);
– la pratica non era stata corredata neppure dall’attribuzione del dipinto alla mano di quel pittore che aveva destato l’attenzione dei funzionari della Sovraintendenza di Genova.
Era pertanto evidente come il complesso delle circostanze sopra evidenziate consentisse di ritenere, allo stato e in relazione all’apposto vincolo reale, che la prevenuta avesse concorso nel delitto di falso ideologico, consumato con il rilascio dell’attestato, ed avesse cosi’ anche compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad esportare, illecitamente, l’opera.
Il primo motivo di ricorso e’ pertanto infondato.
2. Come sono infondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, considerando che il dipinto sottoposto al vincolo, pur non essendo il corpo di reato del delitto di falso (che ha per oggetto il ricordato attestato di libera circolazione) lo e’ del delitto previsto dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, che punisce “Chiunque tra ferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche’ quelle indicate all’articolo 11, comma 1, lettera f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da Euro 258 a Euro 5.165”.
E gia’ tale condizione, l’essere corpo del reato ascritto, costituisce una ragione sufficiente per legittimare il pubblico ministero a disporne il sequestro, a seguito di perquisizione, ai sensi degli articoli 250 e 252 c.p.p., come e’ avvenuto nel caso di specie.
A cio’ deve pero’ aggiungersi (e non si tratta di novita’ introdotta dal Tribunale posto che gia’ il provvedimento del pubblico ministero ricomprendeva nelle ragioni del vincolo anche la norma speciale) che il vincolo e’ anche strumentale alla confisca, obbligatoria, del bene oggetto dell’illecita esportazione prevista dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 174, comma 3.
Del tutto infondata e’ poi la pretesa difensiva di ricondurre tale ablazione al solo delitto consumato e non a quello tentato, non rinvenendosi alcun appiglio letterale nella norma in oggetto per dedurne tale limitazione che, oltretutto, finirebbe per vanificare il vincolo stesso la cui materiale esecuzione sarebbe rimessa soltanto alla collaborazione con l’autorita’ giudiziaria straniera ove l’oggetto venga esportato, senza consentire neppure di interromperne la consumazione del reato quando il bene attraversi il confine nazionale.
Un esito che contraddice la necessaria, diretta, applicazione della norma, con l’apprensione del bene che, anche solo, si intende esportare.
3. Tutto cio’ premesso in ordine alla legittimita’ del sequestro, si deve osservare come non appaia manifestamente incongrua neppure la motivazione offerta dal Tribunale sulle permanenti ragioni del vincolo e che sono costituite dalla necessaria valutazione del dipinto al fine di verificarne i requisiti sostanziali (attinenti al valore culturale dell’opera) di esportabilita’, allo stato ritenuti inesistenti.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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