In tema di imposta sui redditi

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1879.

In tema di imposta sui redditi, la dichiarazione che contiene la sola indicazione delle generalità del contribuente non preclude la sua giuridica esistenza e, quindi, l’ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l’omessa indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile.

Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1879

Data udienza 10 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Ires – Rimborso – Diniego – Omessa presentazione dichiarazione dei redditi – Non emendabile con dichiarazione integrativa – Dichiarazione integrativa – Funzione – Va a correggere errori o omissione di un atto esistente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente

Dott. CATALDI Michele – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 23131/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., incorporante di (OMISSIS) s.p.a., (CF (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del ricorso dall’avv. (OMISSIS), con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2685/64/14 depositata in data 21 maggio 2014 della Commissione tributaria rg.2gionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia;
letta la requisitoria del P.G., depositata in data 13 luglio 2020, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 dal relatore Dott. Ceniccola Aldo.

RILEVATO

che:
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza depositata il 21 maggio 2014, riformando la sentenza della Commissione provinciale di Brescia, accoglieva il ricorso proposto da (OMISSIS) s.p.a. volto ad ottenere un rimborso di un credito Ires, cedutole da una procedura fallimentare, negato dall’Ufficio sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore, omissione che non era regolarizzabile con la successiva dichiarazione integrativa.
Osservava la CTR che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, da un lato del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 1 e 4, non prevedono che la dichiarazione debba contenere a pena di nullita’ i dati contabili e reddituali del contribuente, e dall’altro che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 2, comma 8, la dichiarazione puo’ essere integrata per correggere eventuali errori od omissioni mediante successiva dichiarazione, come avvenuto nel caso in esame.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la (OMISSIS) s.p.a. (succeduta alla (OMISSIS) s.p.a.) mediante controricorso.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 1 e 4, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 5 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) avendo errato la CTR nel ritenere valida la dichiarazione integrativa pur a fronte di una dichiarazione originaria mancante di qualsiasi dato, ad eccezione delle generalita’ del contribuente. In tal caso, infatti, la dichiarazione originaria dovrebbe considerarsi del tutto inesistente e pertanto non integrabile mediante una dichiarazione successiva.
2. Il motivo e’ infondato.
3. La questione proposta dal ricorrente e’ se una dichiarazione, che contenga solo l’esposizione delle generalita’ del contribuente e senza ulteriori dati significativi, possa essere integrata da una dichiarazione successiva, avente lo scopo di manifestare l’esistenza di un credito al rimborso.
3.1. Il panorama normativo di riferimento e’ costituito innanzitutto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 1, che prescrive che la dichiarazione sul reddito debba contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili e che “i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni”.
3.2. Il successivo articolo 4 aggiunge che la dichiarazione “deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche’ per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria e’ in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, primo periodo”.
3.3. Tali norme non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata ma contenente solo i dati necessari per l’individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, debba essere considerata omessa, potendo tale giudizio essere riservato solo alle ipotesi piu’ radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio.
3.4. Tanto piu’ che lo stesso tenore letterale della norma (articolo 1) consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati: tale evenienza ben puo’ verificarsi non solo relativamente all’omessa indicazione solo di alcuni redditi, ma anche in relazione a tutti i redditi percepiti dal soggetto.
3.5. Nel consegue che l’omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e quindi l’ammissibilita’ di una dichiarazione integrativa volta a correggere l’omissione (nel caso di specie riguardante esclusivamente l’esistenza di un credito al rimborso).
3.6. Tale interpretazione trova conforto in Cass. n. 24017/13 che, sebbene in tema di condono, ha affermato l’impossibilita’ di considerare omessa la dichiarazione che non contenga l’indicazione di proventi e spese (con conseguente ammissibilita’ di una dichiarazione integrativa).
3.7. Gli unici limiti, dunque, alla possibilita’ di presentare la dichiarazione integrativa sono quelli cronologici, come precisati da Sez. U. 30/6/2016, n. 13378, sicche’, ove la stessa sia diretta ad emendare, come nel caso in esame, errori od omissioni in danno del contribuente, incontrera’ il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
4. Le ragioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater la Corte da’ atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Pone le spese del giudizio di legittimita’ a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 4000,00 per compenso ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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