In tema di imposte sui redditi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 maggio 2021| n. 12389.

In tema di imposte sui redditi, l’art. 13, comma 1-ter, d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dall’art. 1, comma 637, della l. n. 190 del 2014, nell’introdurre una deroga alla preclusione per il ravvedimento operoso di cui al precedente comma 1 per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, fa salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, in tal modo lasciando intendere che, anche per tali tributi, il ravvedimento operoso veicolato dalla dichiarazione integrativa, mentre non incontra la preclusione della semplice constatazione della violazione o degli accessi, continua a incontrare la preclusione delle attività di liquidazione e accertamento e dunque, “a fortiori”, della iscrizione a ruolo.

Ordinanza|11 maggio 2021| n. 12389

Data udienza 11 dicembre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: Iva – Contraddittorio endoprocedimentale – Obbligatorietà nei casi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi – Art. 6 comma 5 legge n. 212/2000 – Dichiarazione integrativa presentata dopo la contestazione della violazione o dopo gli accertamenti o iscrizione a ruolo – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere

Dott. ARMONE G.M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21943-2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende
– resistente –
avverso la sentenza n. 1171/2014 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 03/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:
1. la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1171/1/14, depositata il 3 febbraio 2014, che ha riformato la sentenza di primo grado, con cui era stato accolto l’originario ricorso della contribuente avverso una cartella esattoriale relativa all’IVA per l’anno d’imposta 2007;
2. il ricorso e’ affidato a due motivi;
3. l’Agenzia delle entrate si e’ costituita unicamente in vista
dell’udienza di discussione, senza depositare controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 6;
2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione degli articoli 53 e 97 Cost.;
3. il primo motivo e’ infondato;
4. il contraddittorio endoprocedimentale L. n. 212 del 2000, ex articolo 6, comma 5, e’ obbligatorio, a pena di nullita’, solo nei casi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nella specie, l’iscrizione a ruolo da cui e’ scaturita la cartella impugnata e’ invece avvenuta perche’ l’Amministrazione ha rilevato l’indebito utilizzo di un credito IVA riportato nella dichiarazione dell’anno successivo, senza margini di incertezza; l’articolo 6, comma 5, non trova pertanto applicazione (v. Cass. 17/12/2019, n. 33344);
5. il secondo motivo e’ invece inammissibile e comunque infondato;
6. l’emendabilita’ delle dichiarazioni dei redditi risponde certamente ai principi costituzionali invocati dalla ricorrente, ma proprio l’esigenza di garantire l’efficienza della P.A. e di non lasciare aperti a tempo indefinito la definizione dei rapporti tributari impone di fissare un termine per l’emenda;
7. la ricorrente invece censura la sentenza della CTR in modo del tutto generico, per violazione degli articoli 53 e 97 Cost., senza indicare quale tipo di errore od omissione la sua dichiarazione integrativa sarebbe stata diretta a emendare e senza indicare la norma, diversa da quella applicata dalla CTR e piu’ specifica rispetto alle disposizioni costituzionali di principio, che si attaglierebbe al caso di specie; la genericita’ dell’allegazione concernente il tipo di emenda impedisce anche alla Corte di individuare, secondo il principio “iura novit curia”, la norma contenente il termine corretto per la presentazione della dichiarazione integrativa;
8. in ogni caso, va osservato che la ricorrente ha presentato la dichiarazione integrativa dopo la notifica della cartella, il che precluderebbe comunque l’efficacia emendativa di qualsiasi dichiarazione integrativa che costituisca manifestazione di ravvedimento operoso;
9. e’ principio consolidato della giurisprudenza di questa S.C. che ogni dichiarazione integrativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8, (che e’ la norma applicata dalla CTR) non puo’ essere presentata ne’ dopo la contestazione della violazione commessa nella precedente dichiarazione, ne’ dopo le verifiche, gli accessi, le ispezioni o le altre attivita’ di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, atteso che altrimenti cesserebbe di essere un rimedio per ovviare agli errori commessi e si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni (Cass. 16/06/2017, n. 15015, Cass. 17/07/2015, n. 14999, Cass. 04/04/2012, n. 5398);
10. ne’ varrebbe replicare che il Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 13, comma 1-ter, introdotto dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 637 prevede che la preclusione per il ravvedimento operoso di cui al comma 1 (che appunto pone come limite la constatazione della violazione) non si applica ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate;
11. da un lato, il comma 1-ter e’ stato introdotto in epoca successiva all’accertamento oggetto di causa e la deroga prevista dal nuovo comma 1-ter non e’ retroattiva;
12. dall’altro lato, lo stesso comma 1-ter fa salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, in tal modo lasciando intendere che, anche per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, il ravvedimento operoso veicolato dalla dichiarazione integrativa, mentre non incontra la preclusione della semplice constatazione della violazione o degli accessi, continua a incontrare la preclusione delle attivita’ di liquidazione e accertamento e dunque, “a fortiori”, della iscrizione a ruolo, come avvenuto nella specie;
13. il ricorso va in definitiva rigettato;
14. nulla va disposto sulle spese, non essendosi l’Agenzia delle entrate costituita mediante controricorso.
15. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *