In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 10 settembre 2018, n. 40221.

Le massime estrapolate:

1) La reviviscenza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 272 del 2005, conv., con modiff., dalla L. n. 49 del 2006, non comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura non lontana dal minimo edittale allora vigente in relazione alle droghe cosiddette “leggere”, il giudice di appello – quale giudice di merito di secondo grado, ovvero quale giudice di rinvio – sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola in ugual modo prossima ai nuovi e piu’ favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, ne’ ad applicare le attenuanti generiche nella stessa misura disposta dal giudice di primo grado, potendo egli determinare la pena discrezionalmente nell’ambito della piu’ lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite – nell’ipotesi di appello proposto dal solo imputato – del divieto di reformatio in peius. Lo stesso vale – a fortiori – quando si tratti di valutare la congruita’ degli aumenti praticati a titolo di continuazione per fatti illeciti relativi alle droghe leggere, rispetto alla pena stabilita’ per un piu’ grave reato concernente droghe pesanti. Se, in questi casi, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle cosiddette droghe leggere deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della piu’ favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, non necessariamente tale giudizio deve condurre alla riduzione degli aumenti praticati, posto che il giudice puo’ ritenere la sanzione precedentemente inflitta equamente commisurata al caso concreto.
2) In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita’, potendo l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni essere oggetto di scrutinio soltanto nei limiti della manifesta illogicita’ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite

Sentenza 10 settembre 2018, n. 40221

Data udienza 16 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/06/2016 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) e il rigetto del ricorso (OMISSIS);
udito il difensore dell’imputato (OMISSIS), avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 Giugno 2017, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con cui, all’esito del giudizio abbreviato, gli odierni ricorrenti sono stati condannati in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 per aver detenuto al fine di spaccio e ceduto a terzi sostanze stupefacenti. Mentre l’imputato (OMISSIS) e’ stato condannato, per numerosi episodi, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e 18.000 Euro di multa, l’imputato (OMISSIS) – al quale e’ stata riconosciuta l’ipotesi lieve di cui al quinto comma della disposizione incriminatrice – e’ stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e 3.000 Euro di multa.
2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1.
3. Nel ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), con il primo motivo si lamentano la violazione degli articoli 518, 521, 522 e 604 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per non aver la Corte d’appello dichiarato la nullita’ della pronuncia di primo grado per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, essendo stato l’imputato condannato per numerosi episodi di cessione di sostanze non contestati in imputazione.
3.1. Con il secondo motivo si deduce il vizio di mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione per essere stato respinto il motivo di gravame concernente la rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale di cui alla sent. Corte cost. n. 32 del 2014.
3.2. Con il terzo motivo si lamentano la violazione degli articoli 521, 522 e 597 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per aver la sentenza impugnata, in alcuni passaggi, travalicato gli ambiti del devolutum e delle stesse imputazioni.
4. Nel ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, sia quanto all’affermazione della penale responsabilita’ – che non sarebbe supportata ne’ dalle dichiarazioni rese a s.i.t. ne’ dalle intercettazioni telefoniche – sia quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile
1.1. Quanto alla doglianza proposta con il primo motivo e relativa al fatto che le sentenze di merito ricostruiscono ipotesi di cessioni nei confronti di soggetti non menzionati nei capi di imputazione la stessa e’ generica e manifestamente infondata.
V’e’ in primo luogo da osservare che un capo d’imputazione non indica tutti i cessionari (“nel corso del mese di aprile 2009 (OMISSIS) acquisiva sostanza stupefacente da (OMISSIS) e la cedeva a (OMISSIS) e altri”) e, in secondo luogo, c’e’ una contestazione relativa ad acquisti di stupefacente per cederlo ad acquirenti non meglio identificati (“in data prossima al 31.03.2009 (OMISSIS) e (OMISSIS) acquistavano da terzi sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina, al fine di cederla ai loro acquirenti”). La ricostruzione di alcuni episodi di cessione nei confronti di soggetti anche diversi da quelli altrimenti menzionati in diversi altri capi d’imputazione si giustifica dunque con riguardo a tali contestazioni “soggettivamente aperte”.
In secondo luogo, non sono comunque ravvisabili le dedotte violazioni di legge, giusta il consolidato principio secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche’, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e’ del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051) La violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza, invero, si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneita’ o di incompatibilita’ sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e aa., Rv. 265946; Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785; Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T., Rv. 251081). Il ricorrente deduce soltanto genericamente la lesione del diritto di difesa, senza allegare in cosa cio’ si sarebbe sostanziato.
Il punto essenziale, poi, e’ che non risultano essere stati ritenuti delitti diversi (e piu’ numerosi) rispetto a quelli contestati, posto che la sentenza impugnata (p. 10) indica 5 fatti relativi a cocaina e 20 relativi ad hashish, vale a dire un numero non superiore a quello contestato nelle plurime imputazioni, e, di fatti, al proposito, non v’e’ specifica doglianza.
1.2. Per analoghe ragioni in diritto e’ inammissibile il terzo motivo di ricorso nella parte in cui ci si duole del fatto che sarebbero state travalicate le imputazioni al fine di negare la riqualificazione nell’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, Testo Unico stup. E’ peraltro da osservarsi che quando – per concludere in tal senso – la Corte territoriale, richiamando sul punto la motivazione della sentenza di primo grado, fa riferimento alla comunicazione telefonica intercettata tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in cui quest’ultimo assicurava al primo di avergli procurato 2,5 Kg. di sostanza stupefacente, parte della quale sara’ poi ceduta a Pierluigi (OMISSIS), tratta di un capo d’imputazione contestato (“in data 17.04.2009 (OMISSIS) e (OMISSIS) acquisiva sostanza stupefacente da un fornitore del (OMISSIS) e la cedevano in parte a (OMISSIS)”), non essendo dirimente che l’imputazione non specifichi la quantita’.
Oltre che manifestamente infondato per la ragione appena esposta, il motivo di ricorso e’ inammissibile anche per difetto di un concreto interesse, posto che l’argomentazione e’ stata spesa per negare la riqualificazione del reato nell’ipotesi del fatto di lieve entita’ e questo punto non costituisce oggetto di doglianza del ricorso per cassazione.
1.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, la pena inflitta e’ stata cosi’ contenuta da rendere la doglianza manifestamente infondata, non essendovi stata violazione della reformatio in pejus e non essendovi un obbligo di riduzione della pena laddove il giudice d’appello ritenga congrua quella applicata anche in relazione ai nuovi limiti edittali stabiliti per le c.d. droghe leggere a seguito della sent. Corte cost. 12 febbraio 2014, n. 32.
Com’e’ noto, con detta sentenza – per ritenuta carenza dei presupposti che, ex articolo 77 Cost., comma 2, consentono il ricorso allo strumento del decreto-legge – e’ stata dichiara l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, articoli 4 bis e 4 vicies ter conv., con modiff., nella L. 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. legge Fini-Giovanardi). La pacifica giurisprudenza successivamente formatasi ha quindi preso atto che la declaratoria di illegittimita’ costituzionale, in relazione alle cosiddette “droghe leggere”, ha determinato la reviviscenza della piu’ favorevole disciplina anteriormente vigente (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717), mentre per le cosiddette “droghe pesanti”, la reviviscenza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 272 del 2005, comporta la reintroduzione di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, prevedendo una pena edittale maggiore nel minimo (Sez. 1, n. 33373 del 23/06/2015, Guzzon, Rv. 264737).
La reviviscenza della disciplina penale prevista dalla c.d. legge Iervolino-Vassalli, in particolare, ha determinato una diversa, e ben distinta, cornice edittale di pena per i fatti illeciti relative alle “droghe leggere” rispetto a quelli relativi alle “droghe pesanti”, laddove la legge dichiarata incostituzionale prevedeva per le stesse un unico trattamento sanzionatorio, con l’ulteriore differenza che, mentre quest’ultima configurava un unico reato nel caso di contestuale illecita detenzione di stupefacenti di diversa natura, la legge precedente – e nuovamente applicabile a seguito della sent. Corte cost. n. 32 del 2014 – prevede distinti reati se le sostanze appartengano alle tabelle 1 e 3, piuttosto che alle tabelle 2 e 4 previste dall’articolo 14 Testo Unico stup..
La giurisprudenza di questa Corte ha tuttavia affermato che la reviviscenza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 272 del 2005, conv., con modiff., dalla L. n. 49 del 2006, non comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura non lontana dal minimo edittale allora vigente in relazione alle droghe cosiddette “leggere”, il giudice di appello – quale giudice di merito di secondo grado, ovvero quale giudice di rinvio – sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola in ugual modo prossima ai nuovi e piu’ favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, ne’ ad applicare le attenuanti generiche nella stessa misura disposta dal giudice di primo grado, potendo egli determinare la pena discrezionalmente nell’ambito della piu’ lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite – nell’ipotesi di appello proposto dal solo imputato – del divieto di reformatio in peius (Sez. 6, n. 25256 del 24/02/2015, Scarallo e a., Rv. 265172). Lo stesso vale – a fortiori – quando si tratti di valutare la congruita’ degli aumenti praticati a titolo di continuazione per fatti illeciti relativi alle droghe leggere, rispetto alla pena stabilita’ per un piu’ grave reato concernente droghe pesanti. Se, in questi casi, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle cosiddette droghe leggere deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della piu’ favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717), non necessariamente tale giudizio deve condurre alla riduzione degli aumenti praticati, posto che il giudice puo’ ritenere la sanzione precedentemente inflitta equamente commisurata al caso concreto (Sez. 4, n. 38338 del 04/06/2015, Piromallo, Rv. 265245).
Nel caso di specie, essendo il reato piu’ grave relativo a condotta concernente cocaina, la pena, complessivamente fissata in anni 6 e mesi nove di reclusione e 27.000 Euro di multa gia’ computato l’aumento per la continuazione (per quattro reati relativi a droghe pesanti e 20 reati relativi a droghe leggere) e’ di pochissimo superiore al minimo edittale, sicche’ – pur non avendo il giudice di primo grado specificato la misura dei singoli aumenti a titolo di continuazione – la sentenza impugnata da’ atto che gli stessi sono stati addirittura determinati in misura inferiore a quella che sarebbe congrua (e che la sentenza indica), sicche’ se, in omaggio al principio del divieto di reformatio in peius, la pena non e’ stata ovviamente aumentata, la motivazione circa la mancata riduzione e’ corretta in diritto, assolutamente logica e quindi in alcun modo censurabile in questa sede.
2. E’ inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), essendo lo stesso generico e manifestamente infondato.
La sentenza impugnata (come gia’ quella, conforme, di primo grado), da’ atto di plurime conversazioni telefoniche intercorse tra (OMISSIS) e (OMISSIS) – nel contesto in cui questi cedeva stupefacente a (OMISSIS) e (OMISSIS) – dalle quali si ricava che il secondo acquistava droga dal primo e per tale ragione era rimasto in debito, non essendo in grado di saldare quanto convenuto. La motivazione e’ tutt’altro che illogica e lo stringato ricorso – che con essa non si confronta – e’ assolutamente generico. Deve peraltro ribadirsi che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita’ (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), potendo l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni essere oggetto di scrutinio soltanto nei limiti della manifesta illogicita’ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea e aa., Rv. 268389), profili, questi, non ravvisabili nel caso di specie.
2.1. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la stessa e’ stata motivatamente negata dalla sentenza impugnata e la censura mossa in ricorso riguarda un preteso travisamento della prova rispetto ai motivi in fatto che hanno indotto i giudici di merito a formulare prognosi non favorevole.
Il vizio di travisamento della prova – che ricorre appunto quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499) – deve tuttavia risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti processuali specificamente indicati nei motivi di gravame ed e’ ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato od omesso (Sez. 6, n. 5146/2015 del 16/01/2014, Del Gaudio e a., Rv. 258774). Quanto al primo dei cennati profili, il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere coerente e logica rispetto agli elementi di prova in essa rappresentati ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sotto il secondo profilo, la motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi del suo ricorso (c.d. autosufficienza), in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo e a., Rv. 241449).
Or bene, nel caso di specie il ricorrente si limita a confutare la ricostruzione della Corte territoriale – sostenendo che la stessa non troverebbe riscontro nelle prove acquisite – ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non indica alcun atto processuale idoneo a supportare la doglianza, che e’ pertanto generica e quindi inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma diEuro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

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