maltrattamenti-violenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 4 gennaio 2016, n. 9

Ritenuto in fatto

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale dei riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza dei Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del primo agosto 2015, che aveva applicato a M.D.L. la misura cautelare degli arresti domiciliari, con controllo elettronico, per il reato di cui all’art. 572 cod. pen.
D.L. era stato raggiunto dalla misura cautelare, a seguito di convalida del suo arresto, perché gravemente indiziato di aver maltrattato i genitori ed il fratello S., minacciandoli e colpendoli ripetutamente, per farsi consegnare somme di danaro.
Il Tribunale adito ha desunto i gravi indizi a suo carico sia dalle concordanti dichiarazioni rese dai familiari, vittime dei fatti, che avevano riferito della protratta, vessatoria e prevaricatoria condotta – consistita in violenze, fisiche e morali, ed ingiurie – posta in atto dall’indagato, soggetto affetto da schizofrenia e consumatore di sostanze alcooliche e stupefacenti; sia dalle annotazioni di polizia giudiziaria a seguito delle plurime chiamate di intervento dei familiari.
Il Giudice dei riesame ha ritenuto insufficiente a tutelare le esigenze cautelare ogni altra misura cautelare meno afflittiva, in considerazione dell’intenso pericolo di reiterazione di altri gravi gesti di violenza, rivelato dall’intensificarsi nell’arco di pochi giorni degli episodi di molestia, accompagnata da violenza sulle cose, neppure frenata dall’intervento delle forze dell’ordine.
Il Tribunale, infine, ha escluso, tenuto conto della gravità della condotta e i parametri edittali del reato provvisoriamente contestato, che fosse concedibile all’indagato il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., non potendosi comunque formulare una prognosi positiva sul suo futuro comportamento in mancanza di un percorso di trattamento e cura a cui fino a quel momento l’indagato si era sottratto.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione personalmente l’indagato D.L., affidandosi a quattro motivi di annullamento con cui denuncia:
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per aver il Tribunale travisato sia le dichiarazioni rese dal fratello S. il 30 luglio 2015, il quale avrebbe escluso condotte violente ad opera dell’indagato tra la fine del 2014 e la prima parte del 2015; sia l’annotazione di p.g. del 27 maggio 2015, che avrebbe fatto riferimento, non ad una violenta lite familiare, ma ad una animata discussione per un’insistente richiesta di danaro dell’indagato, al più accompagnata da minaccia: pertanto, al fine dell’esistenza del periculum di reiterazione, non risulterebbero ravvisabili né condotte particolarmente violente né il notevole lasso temporale in cui la condotta si sarebbe realizzata.
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per non aver il Tribunale motivato sull’attendibilità della versione della madre dell’indagato, nell’assenza di certificazioni mediche a riscontro delle riferite condotte violente di questi e pur potendosi ravvisare un interesse della stessa ad esagerare la condotta del figlio per migliorare la posizione dell’altro figlio, alla fine di dicembre 2014 aveva accoltellato l’indagato. In ogni caso, il deficit motivazionale risulterebbe anche dalla considerazione che entrambi i genitori per le loro patologie erano soggetti poco attendibili (il padre affetto da schizofrenia paranoica e la madre da depressione). La motivazione risulterebbe carente anche in ordine alle doglianze difensive riguardanti la personalità dell’indagato (nelle quali ne erano stati evidenziati l’incensuratezza, la capacità di autocontrollo, la presunta assunzione di sostanze alcooliche e stupefacenti, la situazione lavorativa ed il trattamento delle patologie psichiatriche).
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per aver il Tribunale fondato la decisione di non applicare misure più attenuate ed in particolare il divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter cod. proc. pen. sull’erronea interpretazione di un episodio, che nulla al contrario proverebbe in merito al presunto pericolo di reiterazione; illogica sarebbe anche la prognosi negativa in ordine alla concessione dei beneficio ex art. 163 cod. pen., fondata sulla qualificazione grave della condotta, contraddetta invece dalle dichiarazioni del fratello, e sull’assenza di un percorso di cura e trattamento da parte dell’indagato, smentita dal fatto che l’acuirsi della situazione sarebbe avvenuta molti mesi dopo la sua uscita dalla comunità.
– la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., degli artt. 3 e 13 Cost. e degli artt. 5 e 6 Cedu, in quanto la misura poteva essere sostituita con quella degli arresti domiciliari semplici, in quanto già ritenuta adeguata.

Considerato in diritto

1. II ricorso va accolto nei limiti di seguito indicati.
2. il primo motivo è inammissibile perché si risolve in deduzioni generiche in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, che il ricorrente assume essere state travisate dall’ordinanza impugnata.
La rappresentazione del vizio è invero effettuata non illustrando in modo completo gli atti processuali su cui fa leva il motivo, ma citando scarni frasi selezionate dalle dichiarazioni rese dai familiari dell’indagato o addirittura invitando questo Collegio alla lettura degli atti processuali.
E’ principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, Sentenza n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).
3. II secondo motivo, nella parte in cui deduce il difetto di motivazione sul quadro indiziario, è infondato, in quanto il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria del reato di cui all’art. 572 cod. pen., sulla base delle concordanti dichiarazioni rese dalle persone offese, riscontrate dalle annotazioni delle forze dell’ordine, chiamate ad intervenire a causa delle aggressioni subite dai dichiaranti.
La mancanza di certificazioni mediche non è motivo sufficiente per privare di valenza indiziaria le dichiarazioni delle persone offese, considerato che nella provvisoria incolpazione sono contestate all’indagato soltanto violenze consistite in percosse e che il contesto familiare in cui sono maturate le aggressioni rende plausibile che gli stretti parenti dell’indagato abbiano evitato di ricorrere a cure ospedaliere, rivolgendosi alle forze dell’ordine solo davanti all’impossibilità di fronteggiare da soli la condotta violenta dell’indagato.
I Giudici del riesame hanno inoltre fornito logica spiegazione dell’apparente distonia di una frase estrapolata dalla difesa dal contenuto delle dichiarazioni del fratello S..
4. Fondata è invece, con forza assorbente sul terzo motivo, la censura riguardante il difetto di motivazione sulla personalità dell’indagato.
La Difesa infatti in sede di riesame, nel richiedere una misura più adeguata alla personalità del D.L., aveva prodotto a sostegno dei motivi di impugnazione una serie di documenti in ordine allo stato di salute dell’indagato, dai quali si evince che lo stesso è affetto da grave patologia psichiatrica (schizofrenia paranoide) che aveva reso necessario in passato il frequente ricorso ai Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (di cui 12 in regime di trattamento sanitario obbligatorio).
Su tale quadro clinico l’ordinanza impugnata non si è affatto pronunciata, anche al solo fine di stabilire la misura più adeguata a fronteggiare la pericolosità dell’indagato.
5. Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelare con rinvio al Tribunale di Palermo che nella nuova valutazione terrà conto di quanto sopra osservato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelare e rinvia sul punto al Tribunale di Palermo.

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