In tema di patteggiamento in appello

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|28 aprile 2021| n. 16192.

In tema di patteggiamento in appello, la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti illegali per effetto di declaratoria di incostituzionalità inficia “in toto” l’accordo sulla pena, sì che la relativa sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio. (In motivazione la Corte ha specificato che l’annullamento lascia libere le parti di rinegoziare l’accordo sulla base dei corretti limiti edittali ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari).

Sentenza|28 aprile 2021| n. 16192

Data udienza 16 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Patteggiamento in appello – Reati in materia di stupefacenti – Sentenza Corte Cost. n. 40/2019 – Rideterminazione della pena – Illegalità della sanzione concordata – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluig – Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 26 febbraio 2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paterno’ Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Cimmino Alessandro che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Torino, in accoglimento del concordato formulato dalle parti ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p., con parziale rinuncia ai motivi di appello avanzati dall’imputato, ha riformato la pronuncia di primo grado resa dal Gup del Tribunale di Torino nei confronti di (OMISSIS) rideterminando la pene finale irrogata al prevenuto dal primo giudice. Pena comminata in relazione ai reati di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 4, perche’, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo marijuana.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, adducendo violazione di legge per avere la Corte di appello rideterminato la pena finale sulla base di limiti edittali sui quali ha inciso, con effetti retroattivi, la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in forza della quale e’ mutato, ed in termini favorevoli all’imputato, il quadro sanzionatorio di riferimento previsto dal predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita l’accoglimento.
2. Con la sentenza n. 40 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziche’ di sei anni.
La suddetta decisione deve considerarsi produttiva di effetti favorevoli, anche in forma retroattiva ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, per le condotte di reato non lievi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, purche’ commesse, come quella ora posta allo scrutinio della Corte, dopo il 5 marzo 2014, data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, giacche’, per effetto di tale decisione, per i reati commessi prima di quella data, operava ancora il piu’ favorevole limite edittale minimo di sei anni di reclusione.
3. Gli effetti della sentenza n. 40 del 2019 del giudice delle leggi si riverberano anche sulle decisioni emesse, quale quella di specie, dalle Corte di merito in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p., con rideterminazione della pena in conformita’ ad un accordo delle parti. La sanzione concordata risulta, infatti, ora illegale perche’ riposa su limiti edittali diversi da quelli attualmente vigenti, piu’ favorevoli all’imputato. Ne viene che la decisione fondata sull’accordo deve essere annullata, dovendosi dare alle parti la possibilita’ di rinegoziare i termini del patto alla luce del nuovo portato sanzionatorio assunto dalla fattispecie in esito all’intervento della Consulta.
4. Nella giurisprudenza di questa Corte e’ pero’ discusso se in una siffatta ipotesi l’annullamento della sentenza gravata debba essere disposto limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per una nuova decisione solo su tale punto (in tal senso, si vedano le sentenze nn. 43641 e 44625 del 2019); o, al contrario, se l’annullamento della sentenza debba essere disposto senza rinvio perche’, venendo meno un elemento essenziale dell’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p., deve considerarsi venuto meno l’intero accordo e, dunque, anche la sentenza che su quel negozio processuale aveva trovato la sua giustificazione, cosi’ che si rivela necessario consentire alle parti di rivedere anche la stessa opportunita’ in se dell’accordo stesso (in termini le sentenze nn. 41461, 41963 e 45876 del 2019).
La seconda delle indicate soluzioni, peraltro conforme all’orientamento prevalente che si sta formando sul tema, si ritiene preferibile.
4.1. Milita in suo favore la considerazione in forza della quale l’articolo 599-bis c.p.p., comma 1, nel prevedere che la corte di appello emette una sentenza in camera di consiglio “quando le parti… ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi” e che “se i motivi dei quali viene richiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena” le parti “indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo”, fa intendere che “esiste un nesso funzionale inscindibile tra la richiesta concordata delle parti sull’accoglimento di uno o alcuni dei motivi dell’appello, e la eventuale rinuncia di altri motivi degli stessi atti di impugnazione. Nesso la cui esistenza puo’ desumersi, oltre che dalla circostanza che, per espressa previsione codicistica, le forme sia della rinuncia ai motivi sia della richiesta concordata devono essere le stesse, quelle previste in generale dall’articolo 589 c.p.p. per la rinuncia all’impugnazione, dal fatto che e’ pacifico – pure valorizzando quanto puntualizzato dall’articolo 602 c.p.p., comma 1-bis, a proposito della prosecuzione del giudizio dibattimentale ovvero delle conseguenze della decisione del giudice difforme dall’accordo – che la mancata accettazione dell’accordo da parte del giudice fa venir meno gli effetti tanto dell’intesa quanto della rinuncia ai motivi, imponendo l’esame di tutti i motivi del gravame” (in termini pedissequamente trascritti, la citata sentenza n. 41461 del 2019).
Si e’ anche evidenziato che “se e’ vero che nulla esclude che dinanzi al giudice di secondo grado le parti possano formulare una richiesta concordata sull’accoglimento di motivi senza che ad essa sia collegata una rinuncia ad altri motivi, perche’ non formulati (come si evince agevolmente dall’impiego dell’aggettivo “eventuali” a proposito delle doglianze oggetto di rinuncia), e’ anche vero che le esigenze di economia processuale sottostanti l’istituto – proprio quelle esigenze che, dopo l’abrogazione dell’analogo concordato previsto dal vecchio articolo 599 c.p.p., commi 4 e 5, hanno giustificato la scelta del legislatore del 2017 di reintrodurne la disciplina con il nuovo articolo 599-bis – hanno fatto emergere, anche nell’esperienza giudiziaria, la stretta interconnessione esistente tra la richiesta concordata sull’accoglimento di uno o alcuni motivi dell’appello e la contestuale rinuncia di tutti altri motivi operata dall’autore di quell’atto di impugnazione. Poiche’ nella pratica il caso piu’ frequente e’ quello nel quale le parti formulano una richiesta concordata di accoglimento di uno o piu’ motivi che comporta una nuova determinazione della pena, con indicazione al giudice della pena finale su cui le stesse parti hanno raggiunto l’intesa, e che a tale accordo e’ quasi sempre collegata la rinuncia da parte dell’imputato ad uno o piu’ motivi ulteriori del suo appello, e’ ragionevole ritenere che il raggiunto negozio processuale abbia una natura “complessa”, proprio perche’ l’intesa non sarebbe stata ammissibile se non vi fosse stata la contestuale rinuncia da parte dell’imputato agli altri motivi della sua impugnazione” (cosi’ sempre la citata sentenza n. 41461 del 2019, integralmente condivisa da questo Collegio).
Del resto, la situazione in disamina appare sostanzialmente parificabile a quella considerata dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla nullita’ dell’accordo posto a fondamento di una sentenza di patteggiamento in ragione della illegalita’ sopraggiunta della pena dovuta alla successiva dichiarazione di incostituzionalita’ delle relativa disciplina sanzionatoria (v. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206): non diversamente da quanto gia’ ritenuto con riferimento a siffatta fattispecie, puo’ quindi affermarsi che la sopravvenuta illegalita’ della pena concordata dalle parti sulla base di previgenti limiti edittali oramai illegali, inficia tanto la richiesta concordata quanto la connessa rinuncia anche parziale ai motivi di appello.
5.Ne consegue, dunque, che la sentenza gravata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello competente, dinanzi alla quale le parti saranno chiamate a valutare ex novo la possibilita’ di una applicazione della disciplina dell’articolo 599-bis c.p.p., ovviamente sulla base di una intesa che tenga conto dei “ridisegnati” limiti edittali di pena per il reato oggetto del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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