In tema di procedimento civile ed in ipotesi di morte di una delle parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 dicembre 2020| n. 28447.

In tema di procedimento civile ed in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di giudizio di rinvio, deve disporre l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ. nei confronti di tutti. Ai fini dell’integrazione del contraddittorio, è necessaria la conoscenza processuale dell’evento interruttivo da parte del giudice, pur in mancanza di un’espressa comunicazione da parte del procuratore del de cuius. Ne consegue che, ove uno dei coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria, l’art. 110 cod. proc. civ. impone al giudice la prosecuzione del giudizio nei confronti di tutti nonostante l’omessa dichiarazione da parte del procuratore del de cuius, valendo la costituzione del coerede, diretta alla prosecuzione del giudizio e, quindi, preclusiva dell’effetto interruttivo, quale implicita comunicazione dell’evento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo la corte territoriale erroneamente reso la pronuncia gravata in violazione del principio del contraddittorio, pur in presenza di una fattispecie integrante un’ipotesi di litisconsorzio necessario: infatti, deceduta nella pendenza del giudizio d’appello una delle parti, ed intervenuta una sola delle eredi, la quale aveva chiarito le ragioni della propria legittimazione, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti coeredi non intervenuti nel giudizio ancorché il procuratore del de cuius non avesse dichiarato l’evento in udienza ovvero notificato).

Ordinanza|15 dicembre 2020| n. 28447

Data udienza 3 giugno 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Preliminare – Processo civile – Morte di una delle parti nel corso del giudizio – Eredi – Situazione di litisconsorzio necessario – Il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio – Condizione necessaria – Conoscenza dell’evento interruttivo da parte del giudice – Costituzione in giudizio di uno dei coeredi del defunto – La legge impone la prosecuzione nei confronti di tutti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4255-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2250/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1867 del 2010, in parziale accoglimento della domanda proposta dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), quale promittente venditrice, trasferiva ai sensi dell’articolo 2932 c.c. la proprieta’ del fondo ” (OMISSIS)”, ubicato nel Comune di Squillace con i manufatti ed attrezzature ivi esistenti in favore degli attori, qualificando come contratto preliminare la scrittura privata del (OMISSIS) (integrata dalla successiva scrittura del 6/03/1985), rigettata la domanda di risarcimento dei danni per difetto di prova.
In virtu’ di gravame interposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) e con l’intervento di (OMISSIS), tutti in qualita’ di eredi di (OMISSIS), la Corte di appello di Catanzaro, nella resistenza di (OMISSIS), intervenuta nel corso del giudizio (OMISSIS), a seguito del decesso di (OMISSIS), con sentenza n. 2250/2017, disposta con ordinanza n. 3709 del 23.11.2016 l’integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede (OMISSIS), richiesta che veniva respinta quanto ai coeredi del de cuius (OMISSIS) per non essere stato comunicato il decesso dal suo procuratore, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita del fondo in mancanza del certificato di destinazione urbanistica, della concessione edilizia del fabbricato insistente sulla medesima particella ovvero della concessione in sanatoria o dichiarazione attestante l’esistenza della costruzione realizzata ante 1967.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificato al difensore dei ricorrenti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 101, 102, 110 e 300 c.p.c.. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la corte territoriale avrebbe erroneamente reso la pronuncia gravata in violazione del principio del contraddittorio, pur in presenza di una fattispecie integrante un’ipotesi di litisconsorzio necessario, giacche’ deceduto nella pendenza del giudizio d’appello (OMISSIS), ed intervenuta una sola delle eredi, il giudice aveva negato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti coeredi, non intervenuti nel giudizio.
Il motivo e’ fondato.
E’ preliminare chiarire che, in tema di procedimento civile ed in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di giudizio di rinvio, deve disporre l’integrazione del contraddittorio a norma dell’articolo 311 c.p.c. nei confronti di tutti (Cass. 2 aprile 2015 n. 6780).
Cio’ premesso, condizione necessaria ai fini dell’integrazione del contraddittorio e’ la conoscenza processuale dell’evento interruttivo da parte del giudice, pur in mancanza di un’espressa comunicazione da parte del procuratore del de cuius.
Sul punto e’ intervenuta la Corte Costituzionale che, con l’ordinanza n. 91 del 2006, ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui uno dei coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria – come nel caso di specie – ovvero il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi, l’articolo 110 c.p.c. impone la prosecuzione nei confronti di tutti. Diversamente, se nessuno dei coeredi e’ ancora in causa, non si puo’ configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si puo’ porre un problema di integrazione del contraddittorio, che suppone la presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorti.
Ne consegue che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che non dovesse essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di (OMISSIS), nonostante l’intervento di una di essi, con atto che chiariva le ragioni della propria legittimazione e cio’ ancorche’ il suo procuratore non avesse dichiarato l’evento in udienza ovvero notificato (ex articolo 300 c.p.c.).
Vero e’ che l’interruzione del processo per il decesso di una delle parti e’ condizionata alla dichiarazione dell’evento interruttivo, che deve essere resa dal procuratore della parte colpita dall’evento medesimo, sicche’, in difetto, il processo prosegue tra le parti originariamente costituite.
Ma e’ pur vero che, se, come si e’ verificato nel caso in esame, intervenga volontariamente in causa uno dei coeredi di detta parte e, dunque il giudice abbia comunque conoscenza processuale di detto evento, non vi e’ bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perche’, essendo la costituzione del coerede evidentemente rivolta alla prosecuzione del giudizio e, quindi, a precludere l’effetto interruttivo, in essa e’ implicita la comunicazione dell’evento.
Sicche’, anche in tal caso, nonostante l’omessa dichiarazione del procuratore del de cuius, andava ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. (cfr., in tal senso gia’, Cass. 27 gennaio 1982 n. 536).
Le pronunce rese in tema dalla giurisprudenza di legittimita’ e dai giudici delle leggi, muovendo dall’esatto rilievo che il volontario intervento in causa non puo’ determinare l’effetto interruttivo, essendo esso diretto proprio ad impedire tale effetto, traggono da tale premessa la coerente conseguenza della necessita’ dell’integrazione del contraddittorio.
E’ necessario considerare al proposito che essendo l’intervento rivolto alla prosecuzione del processo, non piu’ nei confronti del de cuius, ma nei confronti di coloro – i coeredi – che vengono a trovarsi nella stessa posizione giuridica del de cuius, implica il venir meno della ultrattivita’ della procura rilasciata dal de cuius a favore del suo difensore, esigendo la partecipazione al giudizio degli altri coeredi, al fine di ricostruire, nella sua pienezza, la necessaria bilateralita’ del processo.
Quest’ultima finalita’, dunque, rende ragione della natura processuale del litisconsorzio che si verifica tra i coeredi a seguito del decesso della parte, senza che, tuttavia, da tale natura possa inferirsi il venir meno della necessarieta’ del litisconsorzio, essendo evidente che, senza la presenza di tutti i coeredi in giudizio, la posizione processuale del de cuius non sarebbe pienamente ricostituita.
In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimita’.
Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Catanzaro.

 

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