In tema di procura alle liti

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 dicembre 2022| n. 36057.

In tema di procura alle liti

In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.

Sentenza|9 dicembre 2022| n. 36057. In tema di procura alle liti

Data udienza 11 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Opposizione – Presupposti – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 2642 del 1998 – Giudizio di legittimità – Articoli 83 e 365 cpc – Procura alle liti – Legge 141 del 1997 – Requisito della specialità – Legge 69 del 2019 – Criteri – Articolo 374 cpc – Giudizi di protezione internazionale – Procura speciale – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 15177 del 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8140-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., Capogruppo del gruppo bancario ” (OMISSIS)”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16805/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/09/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TRONCONE FULVIO, che ha concluso per l’affermazione di determinati principi di diritto e rimessione del ricorso alla sezione semplice;
uditi gli avvocati Nicola Staniscia per delega dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).

In tema di procura alle liti

FATTI DI CAUSA

1. L’ (OMISSIS) s.p.a. propose opposizione all’esecuzione nei confronti di (OMISSIS), la quale aveva promosso nei suoi confronti esecuzione presso terzi per il pagamento della somma di Euro 2.564,32.
Costituitasi la creditrice procedente, il Giudice di pace di Roma, con sentenza pronunciata a conclusione della fase di merito, accolse l’opposizione della Banca, dichiaro’ illegittima la procedura di esecuzione presso terzi promossa dalla (OMISSIS) e condanno’ quest’ultima al pagamento delle spese di lite.
2. Impugnata la pronuncia dalla parte opposta soccombente, il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 settembre 2018, ha rigettato l’appello e ha compensato le spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo.
L’ (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.
Il ricorso, fissato in un primo tempo per la trattazione presso la Sesta Sezione Civile, e’ stato da questa rinviato a nuovo con l’ordinanza interlocutoria 21 giugno 2021, n. 17611, in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sulla questione preliminare della validita’ della procura speciale, gia’ rimessa con l’ordinanza interlocutoria 8 aprile 2021, n. 9358.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate in argomento con la sentenza 19 novembre 2021, n. 35466.
Disposta nuovamente la trattazione del ricorso, la Sesta Sezione Civile, con l’ordinanza interlocutoria 2 marzo 2022, n. 6946, ha rimesso nuovamente gli atti al Primo Presidente per l’ulteriore assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, osservando che la sentenza n. 35466 del 2021, avendo definito la controversia sulla base di una questione logicamente preliminare, non aveva in effetti affrontato la questione dell’ammissibilita’ dell’odierno ricorso sotto il profilo della validita’ o meno della procura speciale conferita dalla ricorrente (OMISSIS) al proprio difensore avv. (OMISSIS).
L’ordinanza, dopo aver trascritto il contenuto della procura speciale conferita dalla (OMISSIS), rileva che essa, redatta su un foglio autonomo solo materialmente congiunto al ricorso, e’ priva di data e contiene un generico riferimento al procedimento davanti alla Corte di cassazione tra la ricorrente e l’ (OMISSIS) s.p.a., “senza alcuna ulteriore specificazione”.
4. Il Primo Presidente ha disposto in conformita’ e in prossimita’ dell’udienza di discussione il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni per iscritto e la ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le considerazioni dell’ordinanza interlocutoria.
1. Nell’ordinanza interlocutoria la Sesta Sezione Civile osserva che, secondo un risalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale espresso dalla sentenza 10 marzo 1998, n. 2642, delle Sezioni Unite, a seguito delle modifiche dell’articolo 83 c.p.c., introdotte dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, articolo 1, quando dalla copia notificata all’altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce, ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente, una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l’atto, tale procura, salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario, deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa percio’ il requisito della specialita’ previsto dall’articolo 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere. Depone per la validita’ di siffatta procura l’articolo 83 c.p.c. (nella nuova formulazione risultante dalla L. n. 141 del 1997) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura (il cui rilascio puo’ ora avvenire oltreche’ in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto) e’ idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilita’ della procura stessa al giudizio cui l’atto accede.
Questo indirizzo, confermato da una serie innumerevole di pronunce successive, rappresenta, per l’ordinanza interlocutoria, “il punto di equilibrio tra due orientamenti, facenti capo a distinti principi di diritto”: il primo stabilisce che il criterio per valutare il requisito della specialita’ richiesto dall’articolo 365 c.p.c. non e’ lo stesso se la procura, anziche’ essere collocata in calce o a margine del ricorso, sia rilasciata con un atto autonomo; il secondo, invece, e’ nel senso che il criterio di valutazione e’ il medesimo, sia qualora la procura sia rilasciata a margine o in calce al ricorso sia nel caso in cui “sia rilasciata su un foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso stesso”.
2. L orientamento delle Sezioni Unite, pero’, sarebbe stato in qualche modo rivisto e modificato da recenti “piu’ rigorosi indirizzi”, in base ai quali il ricorso per cassazione e’ da ritenere inammissibile se la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso stesso, contiene “espressioni incompatibili con la specialita’ richiesta e dirette piuttosto ad attivita’ proprie di altri giudizi e fasi processuali”. E una situazione del genere ricorre, secondo la Sesta Sezione, in entrambi i ricorsi qui in esame.
Tali nuovi e piu’ recenti indirizzi, peraltro formatisi in relazione a ricorsi nei quali la procura era stata rilasciata su foglio autonomo materialmente congiunto al ricorso, finiscono col restringere la portata applicativa del principio enunciato dalle Sezioni Unite nella suindicata sentenza, almeno in presenza di procure prive di ogni riferimento al procedimento di cassazione o munite di formule che chiaramente si riferiscono ai gradi di merito.
3. L’ordinanza interlocutoria ricorda che sono intervenute alcune recenti novita’ normative che potrebbero indurre a rimeditare il problema.
In primo luogo, vengono richiamate le modifiche conseguenti all’introduzione del processo civile telematico anche nel giudizio di cassazione, con conseguente ulteriore interpolazione dell’articolo 83 c.p.c. ad opera della L. 18 giugno 2019, n. 69, articolo 45.
Nel testo attuale, infatti, la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata “su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”. Nel caso in cui, invece, la procura sia stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici “ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale”.
Tali modalita’ dovrebbero, in prospettiva, diventare “tendenzialmente esclusive”, e si tratta di forme nelle quali la connessione materiale tra la procura speciale firmata dalla parte e l’atto difensivo cui essa accede risulta ancor meno effettiva rispetto alla procura conferita su foglio a parte materialmente congiunto al ricorso.
Allo stesso modo, osserva l’ordinanza interlocutoria, va ricordata la recente normativa in tema di protezione internazionale (Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, articolo 35-bis, comma 13) la quale, allo scopo di dimostrare la posteriorita’ della data di conferimento rispetto a quella del provvedimento impugnato, prevede l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione in caso di mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura in suo favore.
Tanto la disciplina del processo telematico quanto la disposizione ora richiamata in materia di protezione internazionale forniscono argomenti sia favorevoli che contrari rispetto all’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 2642 del 1998.
4. La Sesta Sezione afferma, quindi, che l’intervento delle Sezioni Unite e’ necessario per garantire la certezza e l’uniformita’ delle interpretazioni, dal momento che si profilano due diverse opzioni.
Da un lato, l’interpretazione secondo cui “sarebbe sempre e comunque necessario che la procura per il giudizio di cassazione risulti speciale in base al suo contenuto (e non in base ad una mera collocazione topografica) e, quindi, sarebbe sempre necessario che la stessa indichi la sentenza da impugnare ovvero, quanto meno, individui con assoluta certezza il giudizio per il quale viene rilasciata, ai fini del ricorso per cassazione”.
Da un altro lato, invece, l’altra interpretazione secondo cui “basterebbe verificare che il difensore abbia correttamente effettuato l’operazione di “congiunzione” o “allegazione” della procura al ricorso cui accede, in tal modo implicitamente attestando, secondo le modalita’ previste dalla legge, di avere sottoposto il ricorso stesso, gia’ completo, all’esame della parte, che ha avuto quindi la possibilita’ di prenderne visione”.
Si tratta, secondo la Sezione rimettente, di una questione di massima di particolare importanza che puo’ porsi “in una serie indefinita di ricorsi aventi ad oggetto le piu’ svariate materie”. Le Sezioni Unite, quindi, dovrebbero stabilire se il requisito della specialita’ della procura di cui all’articolo 365 cit. possa essere soddisfatto anche solo in base al criterio topografico e indicare, in caso di conferma di detto criterio, quali siano le ipotesi nelle quali il testo della procura sia tale da ritenere incompatibile col requisito di specialita’ previsto dalla norma suindicata.

In tema di procura alle liti

Il quadro normativo.
5. Le Sezioni Unite ritengono innanzitutto di dover anteporre una breve ricapitolazione delle norme rilevanti.
Il punto di partenza e’ l’articolo 83 c.p.c., il cui comma 2 dispone che la procura alle liti puo’ essere generale o speciale: e’ generale se viene conferita per un numero indefinito di controversie, e’ speciale se riferita ad una causa determinata; in relazione al ricorso per cassazione l’articolo 365 c.p.c. impone che la procura sia speciale e venga sottoscritta da un avvocato iscritto nell’apposito albo. Mentre, di regola, la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 83, comma 2, cit.), il successivo comma 3 riconosce al difensore il potere di autenticazione della firma in calce (cioe’ alla fine) o a margine dell’atto di inizio di ogni fase (citazione, comparsa di risposta, ricorso, controricorso, precetto etc.).
L’articolo 83, comma 3, ha subito, nel tempo, alcuni importanti modifiche.
In particolare, la L. 27 maggio 1997, n. 141, articolo 1 ha interpolato nel testo di quel comma il seguente inciso: “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero’ congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”. Successivamente, la L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 9, lettera b), ha aggiunto, di seguito all’inciso precedente, la seguente frase: “o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”. La L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 9, lettera c), ha poi aggiunto, nel testo dell’articolo 83, comma 3, cit., un ulteriore periodo che cosi’ dispone: “Se la procura alle liti e’ stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *