In tema di rapina impropria integra il requisito della violenza

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 21 ottobre 2020, n. 29215.

In tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente – al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l’impunità – anche in epoca anteriore all’impossessamento, che si risolva, comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi (nelle specie, le forze dell’ordine) conseguentemente indotti, contro la propria volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa. (Fattispecie in cui gli imputati avevano strategicamente predisposto nelle vicinanze dell’istituto di credito assaltato numerosi veicoli abbandonati di traverso, così creando un cordone di accesso invalicabile, che aveva ostacolato l’intervento difensivo e facilitato la fuga).

Sentenza 21 ottobre 2020, n. 29215

Data udienza 8 settembre 2020

Tag – parola chiave: Misura di custodia cautelare in carcere – Associazione a delinquere – Riciclaggio aggravato – Rapina aggravata in concorso – Ricettazione aggravata – Rapina impropria – Violenza o minaccia anche in luogo diverso e in pregiudizio di persona diversa dal derubato – Nozione di violenza – Fattispecie in tema di violenza attuata nei confronti delle forze dell’ordine Gravi indizi di colpevolezza – Pericolo di reiterazione del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. (OMISSIS), di fiducia,
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione del riesame, n. 473/2020, in data 12/02/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere PELLEGRINO Andrea;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale TOCCI Stefano che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la discussione del difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12/02/2020, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso ex articolo 309 c.p.p., presentato nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 31/01/2020 che aveva disposto nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione a delinquere (capo A), rapina aggravata in concorso (capo B), ricettazione aggravata continuata in concorso (capo C) e riciclaggio aggravato continuato in concorso (capo D).
2. Avverso detta ordinanza, nell’interesse di (OMISSIS), viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., per lamentare:
– inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonche’ contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B della rubrica provvisoria, in rapina piuttosto che in furto (primo motivo);
– mancanza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione nonche’ violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di reato con riferimento a tutti i reati in contestazione (secondo motivo);
– violazione di legge processuale per erronea interpretazione degli articoli 274, 275 e 292 c.p.p. e per contraddittorieta’, apparenza e manifesta illogicita’ della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare (terzo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si censura l’operata valutazione del requisito della violenza ai fini della configurabilita’ del delitto di rapina, che e’ stato ritenuto integrato pur se non espressione di energia fisica proveniente dagli agenti e pur se non impeditiva dell’azione posta in essere al fine di recuperare le cose sottratte o ad evitare l’impunita’ ma semplicemente limitante l’efficacia o, piu’ correttamente, avente un mero effetto ritardante della stessa. Invero, la circostanza della presenza di veicoli sulla strada ha semplicemente ritardato l’inizio dell’azione delle Forze dell’Ordine, impedendo solo la tempestivita’ di un ipotetico intervento e si e’ concretizzato in un ostacolo, di fatto, aggirato e superato, essendo stato poi possibile l’ingresso nell’area di interesse da parte della polizia giudiziaria operante. Contraddittoria e’ la motivazione laddove si sostiene che il posizionamento di tali veicoli ha reso di fatto inaccessibile l’area, creato ostacoli insormontabili o aggirabili solo con estrema difficolta’, impedito la sorpresa in flagranza, ritardato l’inizio del sopralluogo e delle indagini: insomma, una definita specie di “violenza privata” idonea a configurare il requisito della violenza del reato di rapina. In realta’, la violenza occorrente per integrare il delitto di cui all’articolo 628 c.p. e’ di diversa natura e rimanda ad altro significato tecnico-giuridico, estrinsecandosi attraverso una forza fisica, diretta o indiretta, promanante dal soggetto agente, idonea a superare una forza uguale e contraria, costituente una resistenza manifestata dalla persona offesa o da altri.
2.2. In relazione al secondo motivo, con riferimento al reato associativo (capo A), il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della gravita’ indiziaria sulla base di elementi di mero sospetto, privi di gravita’, precisione e concordanza, non individualizzanti e come tale inidonei a determinare la sussistenza di un vero e proprio vincolo associativo. Manca nei confronti del (OMISSIS) qualsivoglia elemento che consenta di collegare la sua persona alla partecipazione relativa ai fatti che il Tribunale ritiene perpetrati con modalita’ identiche o analoghe a quello per cui si procede: il (OMISSIS), infatti non risulta indagato per tali fatti, ne’ dalle conversazioni intercettate emergono elementi dai quali dedurre la sua partecipazione. Inoltre, nel provvedimento impugnato non e’ rinvenibile alcuna motivazione in relazione alla coscienza e volonta’ di partecipare ed agevolare il sodalizio criminoso attraverso le condotte ascritte. Altrettanta censura va posta in relazione al reato di cui al capo B) la cui gravita’ indiziaria si fonda sui medesimi elementi analizzati in relazione al capo A). In particolare, la partecipazione del (OMISSIS) alla rapina di cui al capo B) e’ riscostruita sulla base di due controlli stradali del prevenuto e delle risultanze di un’unica intercettazione telefonica avvenuta quaranta giorni dopo il fatto: elementi cronologicamente lontani dal tempus delitti commissi ed insufficienti a ritenere fondato, seppur in via indiziaria, il coinvolgimento del (OMISSIS) nel fatto-reato di cui al capo B), vieppiu’ in mancanza di elementi da cui trarre il compimento di azioni rientranti nel ruolo attribuito allo stesso nell’associazione di cui al capo A); inoltre anche l’identificazione dello stesso e’ rimasta dubbia. Medesime considerazioni di insufficienza di gravita’ indiziaria involgono il capo C), non essendo stati rappresentati elementi concreti da cui evincere la partecipazione attiva del (OMISSIS) all’opera diretta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di alcuni automezzi.
2.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia la carenza di motivazione in ordine all’apprezzamento dell’effettiva capacita’ a delinquere del (OMISSIS) ed in ordine al fondato, concreto ed attuale pericolo di commissione di ulteriori reati, in considerazione delle modalita’ dell’azione e del tempo trascorso dai fatti. Lacunosa, inconferente e contraddittoria risulta la motivazione che non consente di apprendere sotto quale profilo lo svolgimento di lecito lavoro offrirebbe occasioni prossime favorevoli alla commissione di delitti contro il patrimonio o determinerebbe la partecipazione del (OMISSIS) al sodalizio di riferimento, tenuto conto che ne’ l’acquisto di veicoli ne’ la sostituzione di targhe rientrerebbero nelle mansioni lavorative svolte dal (OMISSIS). Parimenti viziata e’ la motivazione offerta in relazione all’inidoneita’ di misura cautelare meno afflittiva, essendo totalmente mancata una valutazione prognostica, in chiave di attualita’, sulla possibilita’ di commettere delitti della stessa specie pur in costanza di misura inframuraria domestica, anche se presidiata dagli strumenti di controllo elettronici di cui all’articolo 275-bis c.p.p., come richiesto dalla piu’ recente giurisprudenza di legittimita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato – per alcuni motivi, in modo manifesto e, come tale, immeritevole di accoglimento.
2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire – in linea generale – i limiti di sindacabilita’ da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla liberta’ personale. Invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimita’ alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e’ stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonche’ del tribunale del riesame. Il controllo di legittimita’ sui punti devoluti e’, percio’, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimita’: a) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) – l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimita’ sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta’ personale, e’ diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non puo’ essere sindacato dalla Corte di legittimita’, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalita’ della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro e altri, Rv. 210566), ne’ possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicita’ motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’articolo 309 c.p.p., comma 8, (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).
Tanto precisato in premessa, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
3. Il primo motivo e’ infondato.
3.1. Come e’ noto, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso dal quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, dal momento che, per la configurazione del reato, non e’ richiesta la contestualita’ temporale tra sottrazione della cosa e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attivita’ intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualita’ dell’azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l’impunita’ (cfr., Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821).
3.2. Cio’ premesso, va evidenziato come, secondo la medesima giurisprudenza, il concetto di “violenza alla persona” non comprende solo la violenza propria, cioe’ l’impiego di forza fisica nei confronti della persona offesa al fine di togliergli la liberta’ di movimento, ma anche la c.d. violenza impropria che si verifica quando l’agente priva comunque coattivamente la volonta’ di autodeterminazione della persona offesa, che si trova cosi’ costretta a fare, tollerare od omettere di fare qualcosa contro la propria volonta’: condotte che, per le ragioni dinanzi esposte, possono essere realizzate entrambe contro soggetto diverso dal derubato che, per qualsiasi motivo, intervenga a difesa di quest’ultimo ovvero al fine di evitare che il colpevole rimanga impunito.
Si e’ affermato infatti che, la nozione di “violenza” deve farsi rientrare nell’ampia accezione tecnico-giuridica riconducibile piuttosto all’ipotesi criminosa dell’articolo 610 c.p., e, quindi, consista in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque nella coartazione della liberta’ fisica o psichica del soggetto passivo che viene cosi’ indotto, contro la sua volonta’, a fare, tollerare od omettere qualche cosa indipendentemente dall’esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico (cfr., Sez. 2, n. 39941 del 26/11/2002, Strefezza, Rv. 222847; Sez. 2 n. 1176 del 11/10/2012, dep. 2013, Z., Rv. 254126).
3.3. Nel caso di specie risulta che l’intervento delle Forze dell’Ordine sul luogo della commissione del fatto venne ostacolato dalla presenza nelle immediate vicinanze dell’Istituto di credito assaltato di numerosi veicoli abbandonati di traverso, in posizione strategica, lungo le vie cittadine in modo da recintare la piazza in cui aveva sede l’Istituto e creare un cordone d’accesso invalicabile: condotta d’ostacolo predisposta strumentalmente ma in termini prodromici rispetto al momento della sottrazione del denaro prelevato in banca – che ha impedito la sorpresa in flagranza, ritardato l’inizio del sopralluogo e delle indagini e consentito agli autori del reato di darsi alla fuga. Questo comportamento, come detto caratterizzato da sottrazione del bene mobile e precedente apposizione di ostacoli all’intervento difensivo, costituito da due condotte temporalmente collegate, si e’ svolto senza soluzione di continuita’ ed ha integrato il concetto di “violenza alla persona” essendo stato finalizzato – non tanto a vincere la resistenza delle vittime “originarie” – quanto ad ostacolare l’intervento di soggetti (le Forze dell’Ordine) che, senza quell’ostacolo imprevisto ed imprevedibile, avrebbero proceduto nell’immediatezza al compimento degli atti di polizia giudiziaria nonche’ all’identificazione e all’arresto dei rei, impedendo loro di garantirsi l’impunita’.
3.4. La censura va pertanto disattesa con l’affermazione del seguente principio di diritto: “Integra il reato di rapina impropria la condotta dell’agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l’impunita’, impedisca alle forze dell’ordine tramite la pregressa apposizione di automezzi in prossimita’ del luogo di commissione del fatto in numero e in posizione tale da ostacolare l’accesso di automezzi delle stesse forze dell’ordine – di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nell’esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate all’identificazione e all’eventuale arresto in flagranza del reo nonche’ al compimento delle operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova:
in tal caso, la predetta condotta impeditiva, configura un’ipotesi di violenza alla persona, intesa come violenza impropria, avendo la stessa coartato la liberta’ di autodeterminazione degli appartenenti delle forze dell’ordine che, conseguentemente, per il semplice ritardo imposto al loro intervento, sono stati costretti a fare, tollerare od omettere le azioni doverose di contrasto a cui erano tenuti”.
4. Manifestamente infondato e’ il secondo motivo.
4.1. Va preliminarmente ricordato come la concludenza e l’efficacia probatoria dei rilevanti elementi probatori a carico dell’indagato quali evidenziati dal giudice di prime cure, sia stata ritenuta dal Tribunale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi a discarico introdotti dalla difesa implicitamente disattesi per evidente irrilevanza sul decisum, per come argomentato.
Invero, il mero apparente contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico non puo’ essere invocato per addurre inesistenti illogicita’ del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte: a tal fine, giova evidenziare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimita’ ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e piu’ restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilita’ dell’imputato (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci e altro, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino ed altro, Rv. 233785).
4.1.1. Sul piano applicativo, la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio, ha anche influenzato la fisionomia del giudizio di appello, con le note pronunce Dasgupta e Patalano (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 e Sez. U, n. 186 del 19/01/2017): tuttavia, insuperabili ragioni di ordine logico e sistematico, non consentono l’estensione dell’articolo 533 c.p.p., alla materia cautelare, non solo perche’ si tratta di norma volta a disciplinare il giudizio di merito, ma anche perche’ l’incompletezza dell’accertamento nella fase cautelare preclude la trasposizione in questa di principi propri del giudizio di merito che viene espresso all’esito del formarsi della prova in dibattimento: appare concreto il rischio di una non coerente applicazione del criterio risolutore del fatto incerto al di fuori dei confini fisiologici del giudizio di merito.
4.1.2. Non vi e’ motivo, invece, di discostarsi dal tradizionale insegnamento delle sezioni unite di questa Suprema Corte – rispettato dalla pronuncia impugnata – secondo cui, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’articolo 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per se’, a provare oltre ogni dubbio la responsabilita’ dell’indagato e tuttavia – come nella fattispecie – consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita’, fondando nel frattempo una qualificata probabilita’ di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino e altro, Rv. 202002).
4.2. Nella fattispecie, il Tribunale, senza incorrere in alcun vizio motivazione, ha evidenziato nei confronti del (OMISSIS) elementi di gravita’ indiziaria sia in relazione al capo B) che al capo A).
Con riferimento al capo B), si e’ evidenziato – in sintesi – come il (OMISSIS), detto âEuroËœo russ per il colore dei capelli, identificato come utilizzatore dell’utenza n. (OMISSIS):
– risulti avere a proprio carico numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio commessi sempre ai danni di istituti di credito o autotrasportatori: reati commessi anche nella provincia di Salerno e in particolare nel comune di residenza di tale (OMISSIS) (coindagato) che aveva falsamente denunciato il furto di un autoarticolato poi utilizzato per la rapina in questione;
– circa un mese prima dell’azione delittuosa, e precisamente in data 26/10/2019, era stato controllato in compagnia con il coindagato (OMISSIS), altro pregiudicato per reati contro il patrimonio e assalti a portavalori, soggetto a sua volta controllato con i coindagati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– in data 07/01/2020, quaranta giorni dopo la rapina che aveva fruttato il possesso del contenuto di 90 cassette di sicurezza contenenti orologi Rolex, gioielli e lingotti in oro, alle ore 15.08, il (OMISSIS) stesso aveva telefonato a (OMISSIS) discutendo con lui di alcuni problemi relativi a tale (OMISSIS) (detto recchiolone) con riferimento, tra l’altro, al riparto del denaro e di un lingotto.
Di contro, con riferimento al capo A), si e’ evidenziato – in sintesi – come il (OMISSIS) abbia intessuto stabili rapporti di frequentazione con gli altri concorrenti nell’associazione, come evincibile dal contenuto di alcune conversazioni intercettate nel corso delle quali lo stesso e’ direttamente intercettato ovvero altri sodali intercettati parlano di lui: conversazioni che rivelano cointeressenze – con qualche contrasto – tra i sodali e ben definiti progetti criminali (v. pagg. 10-12 dell’ordinanza impugnata) e che, con riferimento al ricorrente, dimostrano come lo stesso, all’interno dell’associazione, anche in considerazione della sua attivita’ di carrozziere esercitata in Casoria, rivesta molteplici ruoli. Lo stesso, infatti: “si occupa delle targhe false che provvede… a montare sui mezzi da utilizzare nel corso delle attivita’ delittuose, conduce il camion con la gru il cui braccio viene utilizzato per la spaccata o lo sradicamento delle casse ATM/cassette di sicurezza; partecipa alla distribuzione dei profitti e polemizza con gli altri associati delle spese e dei ruoli” (v. intercettazione n. 177 in data 07/10/2020, con contenuto riportato a pag. 13 dell’ordinanza impugnata).
5. Parimenti, manifestamente infondato e’ il terzo motivo.
5.1. Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale valorizza la presenza di numerosi pregiudizi per delitti della stessa specie (tra cui, due condanne irrevocabile per furto aggravato, una per ricettazione ed una per rapina), commessi con modalita’ analoghe a quella in contestazione. Ma non solo. Si evidenzia al riguardo come la propensione del (OMISSIS) alla commissione di delitti contro il patrimonio appare addirittura agevolata dalla sua attivita’ lavorativa, rendendolo un personaggio di riferimento dell’associazione, a contatto con i vertici per l’acquisto dei camion e per le sostituzioni delle targhe e addirittura “prescelto” per la guida della gru, a dimostrazione della disponibilita’ offerta a ricoprire piu’ “ruolo-chiave” in seno al gruppo.
A tutto questo il Tribunale aggiunge, dandone forte evidenziazione, che i componenti dell’associazione e lo stesso ricorrente sono stati intercettati fino al momento del fermo “mentre erano intenti a pianificare nuove e analoghe allarmanti rapine ai danni di diversi istituti di credito, in diverse province della regione Campania”: trattasi di motivazione assistita da congruita’ logica-giuridica nei confronti della quale il ricorrente omette sostanzialmente di confrontarsi preferendo insistere nell’inammissibile motivo di ricorso che reitera pedissequamente quello svolto in sede di gravame.
5.2. Infine, il Tribunale risulta essersi conformato al pienamente condiviso orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Luca’, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, non mass.), mentre l’attualita’ di esso deve essere affermata qualora – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalita’ del fatto, sulla personalita’ del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verra’ a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell’attualita’ del pericolo, puo’ sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunita’ di ricadute (cfr., Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264) atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facolta’ del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Orientamento giurisprudenziale che – per le ragioni dianzi esposte – si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l’attualita’ del pericolo, non sia piu’ sufficiente il riconoscimento dell’alta probabilita’ di tornare a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, essendo invece necessario prevedere che all’indagato si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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