In tema di reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 marzo 2021| n. 11601.

In tema di reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza, il detenuto non ha diritto di essere sentito personalmente nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, in quanto i rinvii operati sia dall’art. 18-ter ord. pen. alle disposizioni dell’art. 666 cod. proc. pen. che dall’art. 14-ter, comma 4, ord. pen. alle successive disposizioni procedurali contenute nel capo II-bis del titolo II devono intendersi come residuali e, dunque, limitati ai soli aspetti non espressamente disciplinati da tali norme.

Sentenza|25 marzo 2021| n. 11601

Data udienza 27 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA – ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. SANDRINI Enrico Giusep – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. GUERRA M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23/07/2020 del TRIBUNALE di MESSINA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Mariaemanuela Guerra;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Manuali Valentina, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 23/07/2020, il Tribunale di Messina accoglieva in parte il reclamo proposto ex articolo 18-ter Ord. pen. nell’interesse di (OMISSIS), detenuto in custodia cautelare sottoposto al regime speciale di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 41-bis (Ord. pen.).
Il Presidente della Corte di assise di Messina con provvedimento 16/07/2019 aveva disposto la proroga fino al 22/10/2019 del visto di controllo sulla corrispondenza, sia per via postale che dai colloqui (compresi plichi e manoscritti), del divieto di ricezione della stampa non riconducibile a testate nazionali, nonche’ della limitazione della corrispondenza epistolare e telegrafica tra l’imputato e gli altri detenuti.
A seguito del reclamo presentato da (OMISSIS) avverso detto provvedimento, il Tribunale di Messina con ordinanza 23/07/2020, in parziale accoglimento, annullava il provvedimento “nella parte in cui dispone la proroga fino al 22 ottobre 2019 del visto di controllo sulla corrispondenza in entrata e in uscita e partenza, sia per via postale che dai colloqui, compresi plichi e manoscritti, con le esclusioni previste dalla L. n. 354 del 1975, articolo 18 ter, comma 2, e della limitazione della corrispondenza epistolare e telegrafica tra l’imputato ed altri detenuti”, mentre rigettava il reclamo nel resto e, per l’effetto, confermava “il provvedimento di proroga del divieto di ricezione della stampa non riconducibile a testate nazionali”.
2. Avverso quest’ultimo provvedimento propone ricorso per cassazione, nell’interesse di (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) del foro di Messina, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 18-ter, 14-ter, 71-bis Ord. pen e dell’articolo 666 c.p.p., nonche’ nullita’ del procedimento ex articolo 178 c.p.p., lettera c.).
Eccepisce la difesa come illegittimamente il Presidente del Tribunale di Messina con provvedimento del 30 settembre 2019 avesse rigettato la richiesta del (OMISSIS) di partecipare all’udienza tramite videoconferenza sulla base della seguente motivazione: “ai sensi dell’articolo 14 ter ORD. PEN. il procedimento di reclamo si svolge con la partecipazione del difensore e del Pubblico Ministero, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 666 c.p.p., l’interessato se fa richiesta di essere sentito, qualora sia internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, viene sentito il giorno prima dell’udienza dal Magistrato di Sorveglianza del luogo”. i Sostiene il ricorso che il rinvio contenuto nell’articolo 18-ter, comma 6, Ord. pen. alla procedura prevista dall’articolo 14-ter e’ nel senso che quest’ultima trovera’ applicazione in via principale anche con riferimento ai relativi e rispettivi rinvii (ivi comprese le disposizioni del capo II-bis del titolo II, ove si prevede espressamente che “l’interessato puo’ partecipare personalmente alla discussione”, articolo 71-bis Ord. pen.) e, soltanto per quanto non diversamente disposto, verranno applicate le regole di cui all’articolo 666 c.p.p..
Di conseguenza, sostiene la difesa, e’ evidente che l’udienza possa svolgersi senza la partecipazione necessaria dell’interessato, il quale pero’, ove ne faccia richiesta, ha diritto di essere presente. Ed allora, non puo’ trovare spazio, sotto il profilo della partecipazione del detenuto all’udienza, la disciplina di cui all’articolo 666 c.p.p., applicabile solo in via subordinata per quanto non diversamente disposto.
Alla luce di quanto premesso, pertanto, e’ censurabile l’interpretazione resa sul punto dal Tribunale, secondo cui il citato capo II-bis, al quale il capoverso dell’articolo 14-ter fa rinvio, non sarebbe applicabile, atteso che “il rinvio operato dal capoverso in questione e’ residuale laddove non sia diversamente disciplinato, mentre nel caso di specie l’articolo 18 ter richiama l’articolo 666 c.p.p.” (ordinanza Tribunale di Messina resa all’udienza del 21/11/2019).
Quest’ultima interpretazione contrasterebbe, oltre che con il sistema delle garanzie costituzionali in tema di liberta’ personale, anche con le garanzie dell’equo processo di cui all’articolo 6 della CEDU, che prevede il diritto della parte all’esame della propria causa in pubblica udienza, dalla quale non puo’ essere escluso il diretto interessato.
A riscontro viene altresi’ citata la pronuncia di questa Corte che ha affermato: “In tema di reclami proposti da detenuti o internati al magistrato di sorveglianza, nelle materie di cui all’articolo 69, comma 6, dell’ordinamento penitenziario, deve ritenersi che, quando il reclamo al magistrato di sorveglianza abbia ad oggetto provvedimenti che incidono sullo stato di liberta’ del condannato, il provvedimento che ne segue debba consentire il pieno contraddittorio, comportante la partecipazione all’udienza camerale dell’interessato. Cio’ in considerazione: a) del richiamo operato da detta norma alla procedura di cui all’articolo 14 ter dello stesso ordinamento, il quale a sua volta richiama le disposizioni di cui al titolo II, capo II bis (da ritenersi tuttora applicabili, alla luce della letterale formulazione dell’articolo 236 disp. att. c.p.p., comma 2, nelle materie di competenza del magistrato di sorveglianza) fra le quali disposizioni figura l’articolo 71 bis che, al comma 1, prevede il diritto dell’interessato di partecipare personalmente alla discussione e di presentare memorie; b) agli interventi operati dalla Corte costituzionale con la sentenza 16 febbraio 1953 n. 53 (dichiarativa della parziale incostituzionalita’ dell’articolo 14 ter dell’ordinamento penitenziario e dell’articolo 236 disp. att. c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consentivano l’applicazione delle regole del procedimento camerale di cui agli articoli 666 e 678 c.p.p. nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio), nonche’ con le sentenze nn. 349 del 1993 e 227 del 1995 (che distinguono fra modalita’ di trattamento del detenuto all’interno dell’istituto penitenziario e misure che, dando luogo a forme di espiazione fuori del carcere, incidono sul grado di liberta’ del detenuto e sono sempre, a differenza delle prime, di competenze dell’autorita’ giudiziaria). (Principio affermato, nella specie, con riguardo a reclamo avverso provvedimento del Consiglio di disciplina che aveva escluso il detenuto dall’attivita’ in comune per 15 giorni e lo aveva sospeso dai benefici premiali a cagione del ritenuto accertamento di un tentativo di evasione).” (Sez. 1, n. 1201 del 19/02/1997, Panisi, Rv. 207230).
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 18-ter Ord. pen., dell’articolo 125 c.p.p. in relazione all’articolo 111 Cost., comma 6.
L’articolo 18-ter Ord. pen. prevede una competenza concorrente del Magistrato di sorveglianza e del Giudice che procede in relazione ai soggetti che siano detenuti contemporaneamente per un titolo definitivo e per una custodia cautelare per diversa causa (articolo 18-ter, comma 3) in quanto e nella misura in cui le due Autorita’ sono chiamate a valutare profili diversi: l’una, quelli attinenti la sicurezza e l’ordine in istituto, l’altra, quelli attinenti le indagini e il procedimento in corso. (Sez. 1, n. 43503 del 2010). Quindi, nel caso in cui l’interessato sia in custodia cautelare e contemporaneamente detenuto per un diverso titolo definitivo (com’e’ nella specie), non e’ ammissibile che il giudice procedente in relazione al giudizio cautelare disponga limitazioni in materia di stampa e corrispondenza per esigenze che attengono alla sicurezza e all’ordine complessivo dell’istituto (riservate alla competenza valutativa del Magistrato di Sorveglianza), piuttosto che per esigenze riconducibili al giudizio in corso.
Nella fattispecie, la Corte di Assise di Messina, nella qualita’ di giudice che procedeva in relazione al procedimento N. 2/2017 R.G. Assise, ha fondato la disposta restrizione, genericamente, sulla ritenuta “sussistenza delle ragioni di sicurezza e di prevenzione dei reati previste dall’articolo 18-ter dell’ordinamento penitenziario” (provvedimento del Presidente della Corte d’Assise 16/07/2019) e, successivamente, il Tribunale di Messina ha confermato il provvedimento nella parte relativa al divieto di ricezione di tutta la stampa locale, anche non proveniente dalla zona di riferimento del detenuto o da zone limitrofe, sul presupposto che “le ritenute esigenze di sicurezza e prevenzione, poste a fondamento della limitazione, risulterebbero vanificate ove si consentisse al detenuto di ricevere giornali di stampa locale contenenti notizie di cronaca oggetto di possibile scambio di informazioni con altri detenuti sottoposti al medesimo regime speciale originari di altre aree geografiche, cosi’ consentendo agli stessi l’agevole elusione della prescrizione normativa” (pag. 3 del provvedimento impugnato), con valutazioni, quindi, attinenti alla sicurezza dell’istituto e alla prevenzione generale dei reati e non ad esigenze ricollegabili al giudizio in corso a carico del (OMISSIS) e, quindi, al di fuori della competenza valutativa riservata al Giudice procedente.
Infine, si deduce come le valutazioni compiute dal Tribunale, oltre che esulare dalla sfera di competenza dello stesso, si sostanziano in mere congetture ed ipotesi che, in quanto tali, non possono trovare ingresso in materia di diritti fondamentali.
Ed infatti, il Tribunale fonda la restrizione di tutta la stampa locale sul presupposto ipotetico e astratto che, avendo i detenuti al 41-bis (non meglio specificati) richiesto di abbonarsi o acquistare quotidiani contenenti informazioni locali di aree geografiche diverse dalla propria, “dette informazioni possono agevolmente transitare attraverso la partecipazione ai gruppi di socialita’ di detenuti di diversa provenienza territoriale” e che, in tale ipotesi (“ove si consentisse al detenuto di ricevere giornali di stampa locale contenenti notizie di cronaca oggetto di possibile scambio di informazioni con altri detenuti sottoposti al medesimo regime speciale originari di altre aree geografiche”), le “esigenze di sicurezza e prevenzione, poste a fondamento della limitazione, risulterebbero vanificate”.
Ad avviso del ricorrente si tratta di circostanza del tutto presuntiva e priva di ogni supporto, anche meramente indiziario, che possa sostenerla (almeno con riferimento a comportamenti del detenuto (OMISSIS)) e, pertanto, non puo’ ritenersi sufficiente per comprimere un fondamentale diritto di liberta’ oggetto di tutela costituzionale.
Del resto, la Cassazione, gia’ investita dall’odierno ricorrente di analoga questione, aveva affrontato e risolto l’argomento con sentenza Sez. 1, n. 35766 del 2019 stabilendo che: “Trattandosi di provvedimenti che incidono su diritti fondamentali, deve escludersi come condivisibilmente dedotto dalla difesa del detenuto, che le limitazioni in questione possano essere basate sulla ricorrenza di una situazione di mero sospetto, essendo necessario che ricorrano concreti elementi di valutazione idonei a conferire un adeguato coefficiente di oggettivita’ alle ragioni poste alla base del richiesto controllo. Nel caso di specie tuttavia la misura limitativa e’ stata disposta in maniera sostanzialmente indeterminata senza considerare in alcun modo l’area geografica di provenienza o comunque di influenza del detenuto (e degli altri reclusi che ne condividono il gruppo di socialita’)”. “Sarebbe stato necessario indicare – continua la Corte nella citata sentenza -sulla base di quali elementi ritenere che una testata edita in una zona geograficamente remota da quella di provenienza del detenuto potesse contenere notizie in qualche modo attinenti alle vicende del gruppo criminale di appartenenza ovvero, nel caso si ipotizzasse che il (OMISSIS) potesse ricevere le cennate informazioni da altri detenuti, facenti parte del suo stesso gruppo di socialita’, sarebbe stato necessario specificare le ragioni per le quali non sarebbe stato sufficiente circoscrivere la misura restrittiva alle testate edite nelle aree geografiche prossime a quelle di provenienza (o di influenza) degli altri componenti del gruppo… “.
In definitiva, nel caso in esame il tribunale ha inopinatamente inibito al detenuto di ricevere ogni giornale pur proveniente.da localita’ diverse dalla sua e da quelle degli altri soggetti con cui condivide i momenti di socialita’; soggetti dai quali, in ogni caso, ben potrebbe essere separato cosi’ evitando anche ogni “pericolo” di scambio di notizie compromettenti per garantirgli la fruizione piena del proprio diritto ad essere informato.
3. Con requisitoria scritta 3/12/2020 il Procuratore Generale presso questa Carte, ha chiesto dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso in quanto manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, correttamente il Tribunale ha ritenuto che il rito camerale, proprio di tali tipi di procedimenti, non preveda la partecipazione necessaria dell’imputato, il quale puo’ presentare memorie che non richiedono la presenza fisica. In ogni caso non risulta che l’interessato avesSe richiesto di essere sentito personalmente, come prevede la disposizione di cui all’articolo 666 c.p.p., comma 4.
Quanto al secondo motivo, ai sensi dell’articolo 18-ter Ord. pen., era indubbiamente sussistente la competenza del Tribunale di Messina che procedeva in relazione al procedimento n. 2/2017 R.G. Assise.
In ogni caso la decisione e’ adeguatamente argomentata in ordine alla ricorrenza dell’esigenze di prevenzione dei reati, nonche’ di ordine e sicurezza interna all’istituto, giustificatrici del disposto trattenimento; esigenze insite nella necessita’ di impedire a detenuti in regime penitenziario differenziato di ricevere, tramite l’odierno ricorrente, notizie di cronaca locale oggetto di possibile scambio e di mantenersi cosi’ aggiornati sulle dinamiche criminali del territorio e verificare l’esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all’esterno (in tal senso si e’ gia’ pronunciata Sez. 1, n. 48522 del11/10/2019, Rao, Rv. 277888-01; tra le altre, Sez. 1, n. 43040 dell’8/04/2012, Attanasio, Rv. 253531).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1, Il ricorso e’ da rigettare.
1.1 Il primo motivo e’ infondato.
Le censure e i controlli della corrispondenza, incidendo su un diritto fondamentale le cui limitazioni sono, ai sensi dell’articolo 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, possono essere attuati, anche nei confronti dei detenuti e degli internati, soltanto in forza di provvedimento dell’autorita’ giudiziaria e nei soli casi previsti. Inoltre, il diritto ad essere informati, quale declinazione passiva della liberta’ di espressione e di manifestazione del pensiero e di studio, trova diretta copertura costituzionale negli articoli 2 e 21 Cost. (cosi’ Corte Cost., n. 122 del 2017; Corte Cost., n. 112 del 1993; Corte Cost., n. 826 del 1988; Corte Cost., n. 148 del 1981) e nell’articolo 10 CEDU.; esso implica che anche al soggetto ristretto deve essere garantito il mantenimento di adeguati livelli di “relazionalita’” e “quotidianita’”.
Ed invero, la materia delle limitazioni e dei controlli della liberta’ di comunicazione, epistolare e telegrafica, dei detenuti con l’esterno, e della liberta’ di informazione dei medesimi e’ regolata dall’articolo 18-ter Ord. pen., introdotto dalla L. n. 95 del 2004 allo scopo precipuo di assicurare il rispetto, in materia, delle garanzie costituzionali, nonche’, anche su sollecitazione della Corte di Strasburgo, degli articoli 8 e 10 CEDU.
Il comma 1 del citato articolo 18-ter stabilisce che, per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possano essere tra l’altro disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, limitazioni alla corrispondenza e nella ricezione della stampa periodica per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi.
Detta norma, per altro, va necessariamente coordinata con quella di cui all’articolo 41-bis, Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui puo’ essere sottoposto il detenuto in regime differenziato – quale il ricorrente -, prevede espressamente, al comma 2-quater, lettera e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l’organizzazione criminale esterna, di cui sia ritenuto ancora intraneo. Inoltre, il medesimo comma 2-quater, lettera a) e c), consente all’Amministrazione penitenziaria di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti dei detenuto in regime differenziato con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere dall’esterno e di spedire all’esterno libri, riviste e stampa in genere. Cio’ in ragione della possibilita’ che libri e riviste costituiscano veicolo di comunicazioni illecite tra il detenuto ed esponenti dell’organizzazione criminale di appartenenza che si trovino in liberta’.
Per quanto attiene ai modi e alle forme con le quali incidere sui diritti alla corrispondenza e all’informazione, l’articolo 18-ter Ord. pen., comma 3 prevede l’adozione di un decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore del carcere, e detta opportune regole di competenza al riguardo.
Il successivo comma 6 prevede e disciplina la fase di reclamo dinanzi al Tribunale, ordinario o di sorveglianza, che decide con ordinanza ricorribile per cassazione. Viene in tal modo rispettata la duplice riserva, di legge e di giurisdizione, imposta in materia dal testo costituzionale, ed e’ altresi’ adeguatamente delimitata l’ingerenza dello Stato nell’esercizio della corrispondente liberta’ convenzionale.
Quanto alle cadenze procedimentali., l’articolo 18-ter, comma 6, Ord. pen., richiama la disciplina di cui all’articolo 14-ter Ord. pen., che stabilisce che il procedimento per la trattazione del reclamo si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero e che l’interessato e l’amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. Non e’ prevista, quindi, la presenza personale o l’audizione del reclamante, essendo, appunto, assicurato un contraddittorio di tipo cartolare in ragione della necessita’ di coniugare il diritto del reclamante alla difesa e a far valere le proprie ragioni con le esigenze di speditezza e semplificazione che sono proprie della materia dei colloqui e della corrispondenza.
In termini generali, puo’, infatti, affermarsi che l’esercizio del contraddittorio nei diversi modelli procedimentali celebrati nel rito di sorveglianza viene graduato dal legislatore in funzione della tipologia di decisione e della sua incidenza sui diritti del detenuto. Nel caso di specie, pertanto, la procedura delineata dall’articolo 14-ter Ord. pen. non risulta irragionevole in termini di tutela dei diritti invocati dal ricorrente, bensi’ coerente e sostenibile proprio in ragione dell’oggetto della decisione che legittima e giustifica una forma di contraddittorio attenuato, avendo, appunto, ad oggetto la valutazione del contenuto di corrispondenza ovvero della opportunita’ di ricezione di determinata stampa.
In ragione di quanto premesso, il Collegio intende ribadire il condivisibile orientamento di legittimita’ che esclude, con riferimento a tale specifica procedura, l’applicazione della norma generale di cui all’articolo 666 c.p.p., comma 4, secondo la quale l’interessato che ne fa richiesta e’ sentito personalmente e, se e’ detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo (Sez. 1, n. 201 del 03/12/2010, dep. 2011, Antonov, Rv. 249474; Sez. 1, n. 26082 del 22/05/2013, Mandala’, Rv. 255923; piu’ in generale, con riferimento al reclamo avverso al provvedimento di applicazione o proroga del regime di sorveglianza speciale, Sez. 1, n. 35930 del 07/05/2015, Attanasio, Rv. 264603, che ha ritenuto legittimo il provvedimento sia del magistrato di sorveglianza dia aveva rigettato la richiesta del detenuto di essere sentito personalmente, sia del Tribunale di sorveglianza, che aveva disposto l’interruzione del collegamento in videoconferenza, con la motivazione che non era prevista la partecipazione all’udienza del detenuto reclamante).
Tale ricostruzione che nega il diritto del reclamante ad essere sentito personalmente e’ del tutto coerente con l’intervento della Corte costituzionale, sent. n. 53 del 1993, che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita’ del procedimento di cui all’articolo 14-ter Ord. pen., ha imposto l’adozione del pieno contraddittorio ai sensi dell’articolo 678 c.p.p. innanzi al Tribunale di sorveglianza con riferimento unicamente al caso del reclamo avverso il provvedimento con cui viene escluso dal computo della pena il periodo trascorso in permesso premio (ai sensi dell’articolo 53-bis Ord. pen.), rilevando come in quel caso “la regola processuale non puo’ difettare dei requisiti, posti come necessari, della vocatio in ius, dell’appagamento integrale dell’esigenza di contraddittorio, dell’impugnabilita’ del provvedimento”.
In altri termini, la pronuncia della Corte costituzionale non ha riguardato l’intera sfera di applicabilita’ dell’articolo 14-ter, e, infatti, la giurisprudenza di legittimita’, successivamente ad un isolato arresto, Sez. 1, n. 1201 del 19/02/1997, Panisi, Rv. 207230 (si erano pronunciate in senso difforme, Sez. 1, n. 1698, 20/03/1995, Molinari, Rv. 201173, e sez. 1, n. 6608 del 15 dicembre 1995, dep. 1996, Molinari, Rv. 204505), e’ consolidata nell’affermare che la garanzia del pieno contraddittorio prescritta a seguito nell’intervento della Corte costituzionale, opera soltanto con riguardo al reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione i periodi trascorsi in permesso premio, rimanendo esclusa in altre situazioni in cui la semplicita’ della valutazione rende tollerabile in chiave sistematica l’adozione di un modello procedimentale a contraddittorio affievolito, come nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto l’applicazione di sanzioni disciplinari.
(Sez. 1, n. 22091 del 07/05/2013 Cascino, Rv. 256494; Sez. 1, n. 18469 del 29/04/2005, Tucci, Rv. 231442).
Ed invero, l’articolo 18-ter Ord. pen. rinvia alla procedura prevista dall’articolo 14-ter Ord. pen. che al comma 3 stabilisce espressamente un contraddittorio in presenza soltanto del pubblico ministero e del difensore, consentendo all’interessato e all’amministrazione penitenziaria di illustrare le proprie ragioni tramite la presentazione di memorie.
Di conseguenza, i rinvii operati, sia dall’articolo 18-ter alle disposizioni dell’articolo 666 c.p.p., sia dall’articolo 14-ter alle disposizioni del capo II-bis del titolo II, sono da intendersi come residuali, solo ed in quanto “non diversamente disposto”, per cui detti richiami non possono ritenersi estesi al diritto dell’interessato di poter partecipare personalmente alla discussione ovvero di essere sentito personalmente, ne’ in videoconferenza e nemmeno dal magistrato di sorveglianza, avendo il citato comma 3 dell’articolo 14-ter gia’ provveduto a delineare espressamente una specifica disciplina che, diversamente opinando, verrebbe interamente contraddetta e perderebbe di significato.
Per tali ragioni, allora, deve ritenersi del tutto infondata la pretesa avanzata dal ricorrente di poter essere sentito in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 71-bis Ord. pen. – contenuto nel capo II-bis del titolo II – cui il comma 4 dell’articolo 14-ter Ord. pen. rinvia “per quanto non diversamente disposto”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, non e’ corretta nemmeno l’indicazione contenuta nei provvedimenti del Presidente e Tribunale di Messina (rispettivamente del 30/09/2019 e del 21/11/2019) che rimandano alla facolta’ del detenuto di richiedere di essere sentito personalmente dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, in quanto tale ricostruzione ermeneutica contrasta con la tipicita’ del modello procedimentale delineato dal comma 3 dell’articolo 14-ter Ord. pen., che, appunto, e’ limitato ad un contraddittorio di tipo cartolare.
La motivazione del giudice di sorveglianza, tuttavia, non e’ tale inficiare la validita’ della decisione adottata, nel senso di escludere legittimamente il diritto alla partecipazione personale all’udienza del reclamante.
1.2 Il secondo motivo e’ infondato.
In merito alla autorita’ giudiziaria chiamata a decidere sulle limitazioni e controlli alla corrispondenza e all’informazione, la novella dell’articolo 18-ter Ord. pen. per effetto del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, ha operato una redistribuzione della competenza, attribuendola, all’autorita’ giudiziaria che procede, individuata ai sensi dell’articolo 279 c.p.p., e al magistrato di sorveglianza, rispettivamente, per gli imputati – anche appellanti o ricorrenti – e per i condannati e gli internati.
Tale previsione e’ coerente con le differenti finalita’ indicate dalla norma che possono giustificare un intervento limitativo o di controllo: le esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero le ragioni di sicurezza o ordine dell’Istituto, infatti, rimandano a profili valutativi diversi, che se concentrati su un unico organo avrebbero potuto addossare ad un solo magistrato la valutazione anche di aspetti a lui estranei.
Tale ripartizione puo’, pertanto, offrire l’occasione di decisioni difformi riferite al medesimo soggetto detenuto, nell’ipotesi di posizioni giuridiche complesse (condannato e imputato in custodia cautelare, per altra causa), proprio in quanto assunte da autorita’ giudiziarie distinte avendo riguardo ad aspetti non coincidenti. In proposito, la giurisprudenza di legittimita’ ha precisato che nessuna discrasia puo’ essere rilevata in ordine alla eventuale diversa valutazione resa da due organi giudiziari diversi, ne’ e’ applicabile il principio della decisione piu’ favorevole espresso dall’articolo 669 c.p.p., proprio per la loro autonoma competenza e per la differente ragione posta, ex lege, alla base delle singole valutazioni (Sez. 1, n. 43503 del 30/11/2010, Rv. 248992).
Cio’ premesso, non e’ accoglibile la lettura proposta dal ricorrente che vedrebbe in tale concorrente competenza anche una delimitazione a priori dell’ambito valutativo da parte delle distinte autorita’ giudiziarie individuate. In realta’, la norma, e’ tale da rafforzare la valutazione complessiva del singolo caso quando siano in gioco pozioni giuridiche complesse, arricchendola dei contributi e delle competenze provenienti dalle diverse autorita’ giudiziarie incaricate del caso, ma non puo’ essere interpretata nel senso di fissare una segmentazione o un frazionamento dell’attivita’ di analisi e ponderazione delle variegate esigenze, normativamente predeterminate, a seconda dell’autorita’ decidente.
Come correttamente osservato dal Tribunale di sorveglianza, la norma non opera alcuna distinzione tra le esigenze investigative, da un lato, ed esigenze di tutela della sicurezza, dall’altro, entro cui definire l’ambito di competenza del giudice procedente, che e’ invece investito della materia, in ragione dell’esistenza del procedimento penale.
Riguardo alla doglianza riferita al difetto di motivazione del provvedimento che ha prorogato il divieto di ricezione di tutta la stampa non riconducibile alle testate nazionali, ritiene il Collegio che la motivazione dell’impugnato provvedimento sia congrua ed incensurabile nella presente sede di legittimita’, siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, avendo rilevato, da un lato, la pericolosita’ del ricorrente desunta dalla condanna definitiva quale promotore ed esponente di spicco della cosca mafiosa tuttora viva ed operante sul territorio barcellonese, nonche’ per diverse estorsioni aggravate ai sensi della L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7; e dal fatto che fosse stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di una serie di omicidi, tutti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7 e di una estorsione, anch’essa aggravata dal metodo mafioso.
Dall’altro, l’ordinanza, ha fatto riferimento ai collegamenti che gli appartenenti a detta organizzazione mafiosa normalmente mantengono con i sodali in liberta’ al concreto pericolo che, tramite la lettura delle notizie di cronaca riportate nei giornali a tiratura locale, il ricorrente possa continuare ad acquisire informazioni sugli assetti delle organizzazioni locali o anche su altre consorterie mafiose utilizzandole strumentalmente anche come oggetto di scambio in occasione della partecipazione ai gruppi di socialita’ con i detenuti di diversa provenienza territoriale soggetti al medesimo regime speciale, in considerazione del fatto che la composizione di tali gruppi di socialita’ e’ soggetta a inevitabili periodici mutamenti.
Il provvedimento, inoltre, riporta la segnalazione contenuta in una nota dell’Amministrazione penitenziaria – DAP – 11/07/2019, nella quale viene evidenziato come i detenuti soggetti al regime 41-bis Ord. pen. avevano chiesto di abbonarsi o acquistare quotidiani contenenti informazioni locali di aree geografiche diverse dalla propria e che dette informazioni potevano agevolmente transitare durante i momenti di socialita’, aggirando in tal modo il divieto di acquisto Ise di ricezione della stampa locale della regione di appartenenza dove e’ attiva ed operante l’organizzazione criminale di cui fanno parte.
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento adottato non appare affatto astratto ma collegato all’operativita’ dell’associazione criminale di appartenenza e al regime di cui all’articolo 41-bis Ord. pen. cui lo stesso e’ sottoposto.
Di contro, si rileva come i motivi di ricorso, reiterando le censure proposte in sede di reclamo, non si siano confrontati con tale pregnante motivazione, omettendo di dedurre specifiche ragioni che giustifichino il personale interesse del detenuto a ricevere la stampa locale di territori diversi da quello di provenienza, offendo cosi’ elementi di segno contrario tali da confutare le argomentazioni addotte dall’autorita’ giudiziaria.
E’ peraltro da ribadire il principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, che il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, puo’ ritenersi conforme alla disciplina costituzionale, tenuto conto che siffatta limitazione realizza un equilibrato contemperamento di tale diritto con le esigenze di sicurezza pubblica, in quanto il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicche’ la compressione del suo diritto non sarebbe, comunque, assoluta (cosi’ Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, Li Bergolis, Rv. 261715).
Cosi’, si e’ affermato, e la relativa decisione non pare potersi revocare in dubbio, che e’ pienamente legittimo il provvedimento di limitazione nella ricezione della stampa locale emesso nei confronti di detenuto sottoposto a regime speciale ex articolo 41-bis Ord. pen., qualora detta ricezione possa consentirgli di continuare a gestire dal carcere le attivita’ illecite dell’associazione di appartenenza (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 1, n. 6322 del 11/1/2013, Pesce, Rv. 254949; tra le altre, Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, Li Bergolis, 261715; Sez. 1, n. 43040 del 18/4/2012, Attanasio, Rv. 253531). E cio’ senza che sia necessario che il mantenimento, per il tramite della stampa, di collegamenti con il sodalizio di provenienza, sia accertato in termini di certezza, essendo sufficiente una situazione di mera probabilita’, siccome funzionale al soddisfacimento di esigenze di tipo preventivo.
2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *