In tema di responsabilità degli amministratori di società

Corte di Cassazione, civile, Sentenza 6 ottobre 2020, n. 21497.

In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l’inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori.

Sentenza 6 ottobre 2020, n. 21497

Data udienza 10 settembre 2020

Tag/parola chiave: Lodo – Responsabilità degli amministratori e dei sindaci – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Natura solidale dell’obbligazione che esclude l’inscindibilità delle posizioni processuali – Sospensione del processo ex art. 295 cpc – Preclusione in caso di arbitrato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23049/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e sul ricorso successivo:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
e
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) (rinunciante al mandato in data 31/7/2018), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2811/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 05/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2020 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’inammissibilita’ per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso principale, rigetto del ricorso (OMISSIS);
uditi, per la controricorrente (OMISSIS), gli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), quest’ultimo con delega orale, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per la controricorrente (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per i ricorrenti successivi, l’Avvocato (OMISSIS), per (OMISSIS), che con delega orale discute anche per (OMISSIS), che chiede l’accoglimento del ricorso dei (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2811/2016, depositata in data 5/7/2016, – in controversia promossa da (OMISSIS) avverso il lodo arbitrale parziale del 3/3/2010, con il quale erano state definite questioni pregiudiziali e preliminari e dichiarata nulla la consulenza tecnica d’ufficio e disposta la sua rinnovazione, e successivamente da (OMISSIS) avverso il lodo parziale e quello definitivo sottoscritto il 26/8/2010, con il quale era stata definita un’azione di responsabilita’ proposta dalla (OMISSIS) spa in amministrazione straordinaria nei confronti taluni ex amministratori ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS)) e sindaci ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) della societa’ per fatti di pretesa mala gestio nel periodo tra il (OMISSIS) (prima dell’ammissione della societa’ alla procedura di amministrazione straordinaria), con condanna in solido degli amministratori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenuti responsabili (assolti invece tutti i sindaci), al risarcimento del danno quantificato nell’importo relativo alla prima tranche di un finanziamento pubblico incassato dalla (OMISSIS) e che la societa’, a seguito di una sentenza della Corte dei Conti, era stata condannata a restituire, – ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte avverso il lodo non definitivo e respinto le impugnazioni proposte (basate sull’improcedibilita’ dell’arbitrato per carenza di preventiva autorizzazione del Commissario straordinario della (OMISSIS), sulla nullita’ dello stesso per decadenza dell’arbitro unico, per difetto del litisconsorzio necessario tra tutti gli amministratori e con una terza societa’, la (OMISSIS) spa, per violazione del giudicato rappresentato da giudizio definito dinanzi alla Corte dei Conti, per contrarieta’ all’ordine pubblico della decisione sul rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dal (OMISSIS), per contraddittorieta’ in ordine alla responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed in ordine alla compensazione delle spese) avverso quello definitivo, nonche’ dichiarato inopponibile a (OMISSIS) la clausola compromissoria adottata con delibera del 2004 dalla (OMISSIS) e conseguentemente dichiarato nulli parzialmente, per carenza di ius postulandi in capo all’arbitro unico, i lodi parziale e definitivo nei suoi riguardi.
Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 4/10/2016 e depositato il 19/10/2016, affidato a tre motivi, nei confronti di (OMISSIS) spa (che resiste con controricorso), di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (che non svolgono difese) e di (OMISSIS) (che resiste con controricorso); con altro autonomo e successivo atto, notificato il 4/10/2016 ma iscritto a ruolo il 24/10/2016, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto, avverso la stessa sentenza, altro ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, nei confronti di (OMISSIS) spa (che resiste con controricorso) e di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (che non svolgono difese) e di (OMISSIS) (che non svolge difese).
I ricorrenti (OMISSIS) hanno presentato istanza di rimessione in termini per rinnovare la notifica del ricorso a (OMISSIS). Il ricorrente (OMISSIS) ha depositato in data 31/8/2020 atto, notificato alle altre parti costituite, di rinuncia al ricorso e richiesta di compensazione delle spese di lite, con accettazione da parte della controricorrente (OMISSIS) spa. Il ricorrente incidentale (OMISSIS) ha depositato, il 1/9/2020, atto di costituzione in sostituzione di altro difensore e successivamente memoria scritta. Il ricorrente (OMISSIS) e la controricorrente (OMISSIS) hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente (OMISSIS) lamenta lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, degli articoli 821 e 121 c.p.c., articolo 112 c.p.c., articoli 156 e 157 c.p.c., articoli 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 e 2969 c.c., nonche’ una motivazione meramente apparente, anche ex articolo 360 c.p.c., n. 5, censurando la statuizione della Corte d’appello di inefficacia dell’atto di decadenza, notificato ai sensi dell’articolo 821 c.p.c., dal (OMISSIS) all’arbitro ed a tutte le parti del giudizio arbitrale, prima della pronuncia sul lodo definitivo, perche’ carente di specifiche ragioni dell’asserita invalidita’ della proroga del termine per il deposito del lodo definitivo (scaduto l’8/3/2010); 2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939 e 2940 c.c., in relazione alla statuizione relativa al carattere di norme non di ordine pubblico delle disposizioni in tema di prescrizione dei diritti, con conseguente rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dal (OMISSIS) (per decorso del termine quinquennale tra la cessazione della carica di amministratore e la notifica della domanda di arbitrato) ex articolo 829 c.p.c., comma 3 secondo periodo; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia su motivo di impugnazione di nullita’ del lodo definitivo, ex articolo 829 c.p.c., n. 11, per disposizioni contrarie tra motivazione e dispositivo, laddove l’arbitro unico aveva prima dichiarato l’insussistenza del nesso causale tra le condotte attribuite, tra gli altri, al (OMISSIS) prima del marzo 2004 (vale a dire prima della decisione di rimodulare il progetto sotteso alla richiesta di finanziamento pubblico) e l’avvenuta revoca dell’agevolazione e poi, nel dispositivo, condannato anche il (OMISSIS) (il quale aveva cessato di essere amministratore della (OMISSIS) a far data dal 3 maggio 2004) o per motivazione meramente apparente, anche ex articolo 360 c.p.c., n. 5, nonche’ per violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 1223 c.c., in tema di accertamento della condotta illecita e di interruzione del nesso di causalita’ tra detta condotta ed il lamentato danno.
2. I ricorrenti (OMISSIS), da qualificarsi incidentali (cfr. Cass. 3004/2004 e Cass. 25662/2014: “Il principio dell’unicita’ del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio’, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalita’ non e’ essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto con atto a se’ stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l’individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicche’ e’ principale il ricorso depositato per primo, mentre e’ incidentale quello depositato per secondo”), lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli articoli 102 c.p.c. e 816 quater, 829 e 830 c.p.c., articoli 2497, 2392 e 2381 c.c., in punto di rigetto dell’eccezione di nullita’ del lodo arbitrale per difetto del litisconsorzio necessario, nei confronti di altri amministratori e sindaci della societa’ e della capogruppo controllante Finmak, in presenza di un rapporto plurisoggettivo inscindibile; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 819 bis e 295 c.p.c., in punto di rigetto del motivo di impugnazione relativo alla mancata sospensione del giudizio arbitrale in pendenza di altro giudizio; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli articoli 2392, 2393 e 2497 c.c. e articoli 829 e 830 c.p.c., in punto di rigetto del motivo di nullita’ del lodo arbitrale per vizio di contraddittorieta’ in ordine alla condanna del (OMISSIS), consigliere privo di deleghe, e del (OMISSIS), in assenza di comportamenti dolosi; 4) con il quarto motivo (erroneamente rubricato sub 5), la violazione “dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per mancata pronuncia sulla quantificazione del danno”, in quanto la Corte di merito non si sarebbe pronunciata sulle censure di contraddittorieta’ ed erroneita’ della decisione arbitrale in punto di danno liquidato.
I ricorrenti (OMISSIS) hanno chiesto di essere rimessi in termini per rinnovare la notifica del ricorso alla intimata (OMISSIS), non essendosi perfezionata una prima notifica nei suoi confronti. Il Presidente, nell’ottobre 2016, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza.
3. La controricorrente (OMISSIS) ha chiesto in via preliminare l’estromissione dal giudizio, stante il passaggio in giudicato del lodo a se’ favorevole.
4. A fronte della rinuncia al ricorso principale del (OMISSIS), con accettazione da parte della controricorrente (OMISSIS), va dichiarata cessata la materia del contendere tra dette parti (Cass. S.U. 8980/2018), avendo le stesse definito (anche) la presente vertenza in via stragiudiziale, con venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e conseguentemente dell’interesse al ricorso, formulando richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite.
5. La controricorrente (OMISSIS), non ha aderito ed ha insistito per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’ in suo favore.
Ai soli fini quindi della c.d. soccombenza virtuale, il ricorso del (OMISSIS) e’ infondato, risultando: a) la prima censura inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi, avendo la Corte d’appello, in relazione alla nullita’ del lodo per asserita decadenza dell’Arbitro unico ai sensi dell’articolo 821 c.p.c., per decorso del termine per la pronuncia del lodo definitivo che avrebbe dovuto essere depositato l’8/3/2010, rilevato che l’atto di decadenza, in quanto volto a far valere una nullita’ relativa, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., doveva indicare le specifiche ragioni dell’asserita invalidita’ della proroga e che nell’atto in esame non erano prese in considerazione “le ulteriori ragioni con le quali l’Arbitro ha motivato la nullita’ della CTU e la necessita’ di disporre la rinnovazione” della stessa, oltre ad aggiungere che il termine per la pronuncia e’ stato validamente prorogato per effetto della pronuncia del lodo non definitivo, ex articolo 820 c.p.c., mentre il ricorrente (OMISSIS) si limita a contestare soltanto la ratio decidendi inerente la necessaria indicazione, nell’atto con il quale la parte tempestivamente ha manifestato la volonta’ di far valere la decadenza dell’arbitro per mancato rispetto del termine per il lodo definitivo, delle specifiche doglianze; b) la seconda censura (vale a dire l’allegazione di violazione del canone di diritto applicato in tema di prescrizione, specificamente di quelle che disciplinano gli atti interruttivi della prescrizione, atteso che l’arbitro unico aveva ritenuto che la prescrizione era stata correttamente interrotta per effetto della proposizione di un’azione ex articolo 2409 c.c., della configurabilita’ del fatto come reato, della costituzione di parte civile del socio (OMISSIS) nel procedimento penale e dell’applicabilita’ dell’articolo 2941 c.c.) e’ del pari inammissibile, in quanto l’impugnazione del lodo arbitrale, anche nella disciplina ante Novella 2006, non puo’ mirare ad una rivalutazione dei fatti, nemmeno in via di controllo sull’adeguatezza e congruita’ dello iter argomentativo seguito dagli arbitri (in ogni caso, nella materia dell’impugnazione del lodo arbitrale, cfr. Cass. 3481/2016, ove, ritenendosi le norme sulla prescrizione non di ordine pubblico, si e’ affermato che la violazione delle relative norme di diritto non e’ denunciabile ai sensi del novellato articolo 829 c.p.c., comma 3); c) la terza censura e’ infondata, non sussistendo il vizio denunciato di omessa pronuncia, avendo la Corte d’appello ritenuto che non ricorresse la dedotta contraddittorieta’ non avendo l’arbitro ritenuto insussistente o interrotto il nesso causale tra le condotte degli amministratori e la revoca del finanziamento pubblico ai sensi della L. n. 488 del 1992, considerato che nessuno degli amministratori si era adoperato per una rimodulazione del programma di investimenti nel corso di svolgimento del progetto (nel senso che nel corso del 2004 gli amministratori avevano deciso di non usufruire piu’ di ulteriori contributi della L. n. 488, senza poi dare corso a tale decisione), ritenendo – l’Arbitro sussistente la responsabilita’ dello stesso (OMISSIS), quale membro del Consiglio di amministrazione dal 5/12/2001 al 3/5/2004, per avere omesso il fondamentale dovere di controllo sugli atti degli altri membri del Consiglio e per non avere mai richiesto all’Amministratore delegato, (OMISSIS), informazioni in merito alla gestione sociale, allo stato di avanzamento del Progetto industriale di cui al Business Plan nonche’ alle operazioni poste i essere in ottemperanza agli obblighi richiesti dalla L. n. 488 del 1992.
6. Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale dei sign.ri (OMISSIS), la prima censura, in ordine all’error in procedendo rappresentato dal rigetto dell’eccezione di nullita’ del lodo definitivo e del lodo non definitivo per difetto di litisconsorzio necessario, dovendosi estendere il contraddittorio a tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della (OMISSIS) e della controllante (OMISSIS), e’ infondata.
La Corte d’appello ha ritenuto infondata la doglianza, rilevando che l’azione di responsabilita’ sociale non va necessariamente proposta contro tutti gli amministratori e sindaci, trattandosi di responsabilita’ solidale e di scindibilita’ dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. Questa Corte ha infatti, con orientamento consolidato, ribadito che “in tema di responsabilita’ degli amministratori di societa’, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralita’ di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralita’ di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l’inscindibilita’ delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori” (Cass. 21567/2017; Cass. 7907/2012).
7. Anche il secondo motivo e’ infondato.
In punto di mancata sospensione necessaria del procedimento arbitrale, ex articoli 295 ed 819 bis c.p.c., in relazione ad altro giudizio pendente, in grado di appello, dinanzi alla Corte dei Conti per il risarcimento del danno erariale, la Corte d’appello ha rilevato che la doglianza non meritava accogliment.D stante la diversita’ di oggetto dei distinti giudizi e perche’ la sentenza di primo grado della Corte dei Conti non era stata valutata dall’Arbitro come cosa giudicata ma come fonte di prova ai fini dell’accertamento della sussistenza di condotte contrarie all’interesse sociale tenute dall’amministratore delegato (OMISSIS). Ora, l’articolo 819 ter c.p.c. dispone espressamente che nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario non si applica l’articolo 295 c.p.c., come gia’ affermato dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ (Cass. 783/2016; Cass. 16995/2007: “Il rapporto di pregiudizialita’ tra due controversie, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto tra giudicati. Ne consegue che la natura privata dell’arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, impedisce anche la possibilita’ per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato”; Cass. 20351/2005; Cass. 4943/2001) stante la natura negoziale dell’arbitrato.
8. Il terzo motivo e’ inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto, del tutto correttamente, inammissibili le critiche mosse dai (OMISSIS) al lodo in punto di accertata responsabilita’ dei medesimi, per genericita’ delle stesse e perche’ volte a provocare un inammissibile riesame del merito della pronuncia arbitrale, non consentito. Ora, attraverso la censura in punto di contraddittorieta’ della motivazione, i ricorrenti intendono sollecitare una inammissibile nuova valutazione delle risultanze istruttorie e delle specifiche condotte ritenute dall’Arbitro fonte di responsabilita’.
9. Anche la quarta censura e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto la doglianza (mossa dal (OMISSIS)) infondata (rectius inammissibile) perche’ generica e perche’ tendente ad un riesame di merito della pronuncia arbitrale. Ora, nel motivo di ricorso, non si chiarisce il che termini si era censurato il lodo in ordine alla quantificazione del danno e come aveva motivato l’arbitro sul punto.
10. Per tutto quanto sopra esposto, dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso principale del (OMISSIS), respinge il ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS). Le spese processuali del presente giudizio di legittimita’ vanno integralmente compensate, stante l’esito della lite, nel rapporto (OMISSIS)/ (OMISSIS) spa, mentre, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nei restanti rapporti (rilevandosi che la (OMISSIS) ha depositato controricorso solo in risposta a quello del (OMISSIS), anche perche’ non era andata a buon fine la notifica del ricorso dei (OMISSIS) nei suoi riguardi).

P.Q.M.

La Corte:
a) dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso principale di (OMISSIS); dichiara integralmente compensate le spese processuali del presente giudizio di legittimita’ nel rapporto processuale (OMISSIS)/ (OMISSIS) spa; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente (OMISSIS), liquidate in complessivi Euro 6.800,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
b) respinge il ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS); condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate, in favore della (OMISSIS) spa, in complessivi Euro 10.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente incidentali (OMISSIS) dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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