In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 20 marzo 2020, n. 7479.

La massima estrapolata:

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.

Sentenza 20 marzo 2020, n. 7479

Data udienza 2 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Circolazione stradale – Responsabilita’ civile da incidenti stradali – Colpa – Presunzione agli effetti civili – Scontro di veicoli – Prova liberatoria accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti – Idoneità di tale accertamento a superare la presunzione di colpa posta dall’art. 2054, comma 2, c.c. a carico dell’altro – Esclusione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21203/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 939/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), danneggiato in un incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS) sulla strada provinciale (OMISSIS) tra la moto da lui guidata ed un presunto (perche’ rimasto sconosciuto) veicolo bianco che invadendo la corsia di marcia del (OMISSIS) ne aveva determinato la perdita di controllo del mezzo e l’impatto con un guardrail, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 939 del 2017 che, confermando la pronuncia di prime cure, ha applicato la presunzione di pari responsabilita’ nella produzione del sinistro, di cui all’articolo 2054 c.p.c., comma 2. L’applicazione della presunzione di pari responsabilita’ e’ stata disposta dalla Corte territoriale, all’esito di ben due perizie cinematiche, nell’impossibilita’ di addivenire ad una ricostruzione certa dei fatti di causa. Il Giudice d’Appello, per quel che ancora rileva in questa sede, dato atto che, sulla scorta delle prove testimoniali acquisite, il veicolo antagonista aveva invaso la corsia di marcia del (OMISSIS) provocandone lo sbandamento e l’impatto con un garderail, in assenza di elementi certi ed inconfutabili sulla dinamica del sinistro, ha ritenuto di applicare l’articolo 2054 c.c., comma 2, in ottemperanza alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’accertamento in concreto della responsabilita’ di uno dei due conducenti, nel caso di scontro tra veicoli, non esonera l’altro dall’onere di provare di essersi conformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza. Avverso la sentenza, che ha altresi’ accolto un motivo di ricorso incidentale disponendo la restituzione di una parte della somma liquidata dalla compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado, il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste la (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria. La causa, gia’ assegnata alla Adunanza Camerale della Terza Sezione Civile del 7/3/2018, e’ stata, con ordinanza interlocutoria, rimessa alla pubblica udienza per la natura nomofilattica delle questioni in essa trattate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente replicare all’eccezione di improcedibilita’ del ricorso sollevata da parte resistente per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata in una al deposito del ricorso. L’eccezione e’ infondata in quanto detta copia autentica risulta depositata da parte resistente, si’ da soddisfare quanto statuito da questa Corte con la pronuncia n. 10648 del 2017 secondo la quale in tutti i casi in cui la sentenza impugnata e’ presente nel fascicolo del giudizio a quo perche’, ad esempio, prodotta da parte resistente, la condizione di procedibilita’ puo’ dirsi rispettata, poiche’ il giudicante e’ posto in condizioni di esaminare il documento e di verificare il rispetto del termine per l’impugnazione.
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente solleva violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e pone una questione di diritto: se l’articolo 2054 c.c., comma 2, sia applicabile anche nel caso in cui vi sia stato, da parte dell’organo giudicante, un accertamento positivo sulla responsabilita’ di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non vi sia alcuna certezza circa l’eventuale corresponsabilita’ del danneggiato. Secondo il ricorrente infatti la presunzione di pari responsabilita’ non potrebbe applicarsi in casi siffatti.
1.1 Il motivo non e’ fondato in ragione della giurisprudenza di questa Corte che fa del criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non e’ possibile stabilire l’esatta misura delle diverse responsabilita’ nella produzione del sinistro. La ratio dell’articolo 2054 c.c., comma 2, e’ proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilita’ laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa. Cio’ che emerge con chiarezza nel caso in esame e’ proprio l’impossibilita’ di ricostruire con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, tanto che ben due CTU cinematiche non hanno consentito di sciogliere i dubbi. In questa situazione di assoluta incertezza, il Giudice di merito ha correttamente applicato l’articolo 2054 c.c., comma 2, non potendo avere rilevanza, perche’ afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che nell’eziologia dell’incidente sia certamente ravvisabile la responsabilita’ del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro. In ogni caso, anche laddove la responsabilita’ prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio il che si ripete non e’ dato affermare nel caso in esame – anche in tal caso il giudice non sarebbe esonerato dall’onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del C.d.S. ed a quelle di comune prudenza.
La giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilita’ nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell’articolo 2054 c.c., comma 2, e’ proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l’accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l’imputazione della responsabilita’ del sinistro. Si veda sul punto, ex multiis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’articolo 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilita’ del sinistro”.
2. Conclusivamente il ricorso va rigettato. In ragione della peculiarita’ della fattispecie si ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio “del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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