In tema di responsabilità per negligenza professionale del notaio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 giugno 2020, n. 11293.

La massima estrapolata:

Non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio che – nell’ipotesi di compravendita di un immobile gravato dalla trascrizione di una domanda giudiziale pregiudizievole chiaramente indicata nel rogito – abbia omesso di avvertire l’acquirente di ulteriori, ipotetici ed eventuali rischi, non prevedibili al momento della stipula, correlati alla proposizione, quale possibile sviluppo della controversia pendente, di altre domande non ancora avanzate, laddove è viceversa prevedibile che in difetto di trascrizione l’acquisto di un bene è suscettibile di evizione

Sentenza 12 giugno 2020, n. 11293

Data udienza 9 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Notaio – Compravendita di un immobile gravato dalla trascrizione di una domanda giudiziale pregiudizievole – Omesso avviso all’acquirente di ulteriori, ipotetici ed eventuali rischi – Responsabilità per negligenza professionale – Non sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27140/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1566/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 11/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/9/2017 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento del gravame interposto dal sig. (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Catania 2/9/2012, ha accolto la domanda dal medesimo proposta nei confronti dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro rispettiva qualita’ di Notaio rogante e di parte venditrice, di condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di evizione in relazione all’atto di acquisto di bene immobile oggetto di precedente contratto preliminare di vendita trascritto, nonche’ di procedimento esecutivo immobiliare conclusosi con la vendita forzata dello stesso.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il (OMISSIS), che ha presentato anche memoria. Gia’ chiamata all’udienza camerale del 25/1/2019, la causa e’ stata rinviata alla pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” degli articoli 1223, 1483, 2697 c.c., articolo 115 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto sussistente il nesso di causalita’ tra l’omessa indicazione nell’atto rogitato del preliminare trascritto e l’evizione, nella specie dall’odierno controricorrente subita in ragione della procedura esecutiva di cui era stato viceversa informato.
Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, non incorre in responsabilita’ per negligenza professionale il notaio che – nell’ipotesi di compravendita di un immobile gravato dalla trascrizione di una domanda giudiziale pregiudizievole chiaramente indicata nel rogito – abbia omesso di avvertire l’acquirente di ulteriori, ipotetici ed eventuali rischi, non prevedibili al momento della stipula, correlati alla proposizione, quale possibile sviluppo della controversia pendente, di altre domande non ancora avanzate (v. Cass., 26/7/2019, n. 20297), laddove e’ viceversa prevedibile che in difetto d; trascrizione l’acquisto di un bene e’ suscettibile di evizione.
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio.
In particolare la’ dove, dopo aver dato atto che “l’evizione subita dall’appellante trova il suo titolo nell’esecuzione immobiliare fondata sul pignoramento precedentemente trascritto e segnalato dal notaio”; e dopo aver correttamente precisato che “l’evizione prima che giuridicamente e’ materialmente possibile se e in quanto l’immobile e’ stato validamente trasferito all’evitto con atto pubblico”, sicche’ questo rappresenta… il presupposto dell’evizione che caratterizza il danno indiretto derivato”, e’ pervenuto a riconoscere la concorrente responsabilita’ del notaio rogante odierno ricorrente, a tale stregua valorizzando la “omessa segnalazione del preliminare di vendita precedentemente trascritto”, quale fonte del danno evento costituito dall’evizione, che solamente nella vendita forzata del bene disposta in ragione di precedente pignoramento trascritto ha trovato nella specie viceversa causa.
Dell’impugnata sentenza, assorbito il 2 motivo (con il quale il ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” degli articoli 329, 343, 346 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito non abbia esaminato le eccezioni di merito sul quantum delle spese di ristrutturazione, non esaminate dal giudice di prime cure, erroneamente ravvisando la necessita’ dell’appello incidentale al riguardo, laddove non era tenuto a proporre appello incidentale non essendo “ne’ soccombente in senso pratico ne’ soccombente in senso virtuale, perche’ il giudice non aveva esaminato la sua eccezione avendo deciso di condannare solo una parte rimasta contumace che alcuna eccezione aveva proposto”; nonche’ lamentando che il mancato esame delle eccezioni sul quantum da lui proposte trova ragione nell’essere state dal giudice di merito assorbite in ragione della esclusione della sua responsabilita’ per difetto di nesso di causalita’ tra danno subito e omissione professionale), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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