In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen.

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 11 maggio 2020, n. 14258.

Massima estrapolata:

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen., non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell’art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di ” mero disagio” collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili. (Fattispecie relativa ad un’infiltrazione piovana nella cella con caduta di residui di intonaco sul letto protrattasi per circa cinque mesi, in cui la Corte ha escluso che fosse configurabile il trattamento inumano o degradante, ravvisabile solo allorché sussista in concreto una situazione di tale gravità, da determinare una afflittività non giustificata dallo stato detentivo e non tollerabile nel comune sentire e in una condizione “civile” di vita del detenuto).

Sentenza 11 maggio 2020, n. 14258

Data udienza 23 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Procedimento penale – Espiazione della pena – Articolo 35 ter ordinamento penitenziario – Risarcimento danni – Presupposti – Legge 848 del 1955 – Criteri – Articolo 3 cedu

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/05/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG;
Letta la requisitoria della Dott.ssa Picardi Antonietta, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, con ordinanza in data 28 maggio 2019 (depositata l’11/6/2019), rigettava il reclamo presentato da (OMISSIS) avverso l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza-reclamo, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 35-ter per la detenzione subita dal detenuto anzidetto, restrizione che si assumeva non conforme al principio di umanita’.
Il Tribunale riteneva corretta l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva escluso che un’infiltrazione piovana nella stanza potesse integrare il trattamento disumano e degradante. Pur vero che vi era stata l’anzidetta infiltrazione e la caduta di residui di pittura sul letto (arredo infisso al suolo e non rimuovibile) ” detta condizione non realizzava, tuttavia, secondo il decidente, la lamentata condizione di trattamento non conforme.
Del resto, ha osservato il Tribunale che la Direzione della Casa circondariale era intervenuta dopo poco, rimuovendo il problema e spostando l’ (OMISSIS) in altra stanza. La situazione descritta era durata circa cinque mesi e lo spostamento era avvenuto il (OMISSIS).
Si era trattato di un mero disagio che non comportava una lesione della condizione detentiva rilevante ex articolo 3 CEDU.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), con il ministero del suo difensore di fiducia, e lamenta quanto segue.
Si duole della carenza di motivazione e della sua contraddittorieta’. Insiste assumendo una condizione di restrizione, assimilabile alla detenzione contraria al senso di umanita’, essendo stato costretto a dormire con continua percolazione di acque meteoriche sul letto e a subire il continuo distacco di vernice, in una situazione intollerabile e di vera violazione dell’articolo 3 CEDU.
3. Il ricorso e’ manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
3.1. Il rimedio di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 35-ter spetta a chi e’ stato ristretto in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle liberta’ fondamentali (ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848), come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
L’articolo 3 della Convenzione anzidetta, la cui rubrica consta della “proibizione della tortura”, recita che nessuno puo’ essere sottoposto a tortura ne’ a pene o trattamenti inumani o degradanti.
La norma contempla un diritto fondamentale e, prima ancora, un valore universale che non rileva, cioe’, in quanto attributo della sfera giuridica di un singolo detenuto e che non emerge in ragione dalla specificita’ che ne caratterizza il collegamento dinamico con il suo titolare. Piuttosto, si e’ al cospetto di un valore “ontico” che informa l’ordinamento giuridico ed e’ fondamento di un principio di civilta’ giuridica.
E’ un “interesse” incomprimibile, irriducibile e non derogabile. Cio’ neppure in ragione di finalita’ generali, di altrui diritti e di altri valori strutturali di sistema. Anche a fronte di condotte gravi, di natura penale e tipicamente criminali, giammai sarebbe giustificabile la deroga al principio in questione, in fase di esecuzione della pena o, in generale, di un trattamento in vinculis.
3.2. Il concetto di “tortura” si collega a trattamenti che colpiscono il comune sentimento di umanita’, posti in essere deliberatamente e che inducono, anche in ragione di determinati scopi, sofferenze gravissime e di indubbia crudelta’.
Se ne apprezza il significato reale, ponderando il grado di sofferenza inferto. Esso si rivela nel massimo livello di espressione e puo’ risultare sia di natura fisica, che psicologica o puo’ essere indotto anche da comportamenti verso terzi (tra i primi arresti si richiamano: Corte edu Gafgen c. Germania del 10 giugno 2010; El Msri c. ex Repubblica Yugoslava di Macedonia del 13 dicembre 2012).
Attualmente la definizione di tortura si rinviene nell’articolo 613-bis c.p., che incrimina la condotta di chi pone in essere violenze o minacce gravi, oppure agisce con crudelta’ nei confronti di una persona privata della liberta’ personale o a lui affidata per ragioni di custodia, potesta’, vigilanza, controllo, cura o assistenza, o che si trovi in stato di minorata difesa.
3.3. Il trattamento “inumano”, al contrario, si apprezza allorquando la detenzione raggiunge un livello di gravita’ apprezzabile e, pur non potendosi equiparare ad una deliberata condotta di tortura, comunque, provoca sofferenze ingiustificate, fisiche o mentali, non compatibili con il comune sentire e che risultino di una certa intensita’.
Il trattamento risulta, invece, “degradante”, quando comporta umiliazioni e finalita’ di annullamento dell’altro, attraverso un ridimensionamento fisico o psichico, anche senza comportamenti materialmente ed effettivamente lesivi dell’altrui sfera materiale o psicologica. Il comportamento puo’ essere degradante anche quando e’ volto deliberatamente alla destrutturazione dell’altrui personalita’, attraverso gesti posti in essere con lo scopo di discriminare, emarginare e non rispettare la diversita’ (Corte edu, sentenza Albert et Le Compte c. Belgio del 10 febbraio 1983).
3.4. Cosi’ tracciate le coordinate concettuali delle categorie che delimitano il perimetro di applicazione dell’articolo 3 Cedu deve osservarsi che in contesto detentivo la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha spiegato come, in generale, un comportamento, per essere rilevante nel senso anzidetto, debba raggiungere un livello di gravita’ apprezzabile. Per rientrare, cioe’, nel raggio d’azione dell’articolo 3 Cedu, la valutazione della soglia anzidetta e’ per sua essenza relativa, in quanto dipende dall’insieme delle circostanze della fattispecie e, in particolare, dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici e psichici, oltre che, a volte, dal sesso, dall’eta’, dallo stato di salute delle vittime (Corte edu Selmouni c. Francia del 28 luglio 1999; Tekin c. Turchia del 9 giugno 1998).
La Corte edu ritiene, dunque, che un determinato trattamento sia “inumano”, in particolare,se e’ stato applicato con premeditazione e, pur non avendo causato lesioni effettive, abbia prodotto almeno vive sofferenze fisiche e morali; e’ “degradante” se idoneo a creare nelle vittime sentimenti di paura, di angoscia e di inferiorita’ tali da umiliarle e avvilirle. Perche’ una pena o il trattamento a cui essa si accompagna siano inumani o degradanti, la sofferenza o l’umiliazione devono in ogni caso andare al di la’ di cio’ che comporta inevitabilmente una pena legittima. Ma vi e’ un altro elemento da prendere in considerazione, e cioe’ se il trattamento aveva come scopo proprio quello di umiliare o avvilire la vittima, anche se l’assenza di tale scopo non esclude la constatazione della violazione dell’articolo 3 (V. c. Regno Unito (GC) n. 24888/94, Raninen c. Finlandia del 16 dicembre 1997).
Quanto premesso fa intendere come l’apprezzamento di un determinato comportamento e della sua portata lesivo-afflittiva, verso i diritti del detenuto e verso i divieti di trattamenti inumani e degradanti, si apprezzi attraverso una valutazione concreta della sua portata. Soprattutto, affinche’ esso rilevi come condotta non conforme all’articolo 3 Cedu, si deve concretizzare in un “fatto” che denoti un livello di gravita’ tale da poterlo recuperare ad una afflittivita’ assolutamente non giustificata e che risulta non tollerabile nel comune sentire e in una condizione
“civile” di vita del detenuto. In altri termini, esso deve concretizzarsi in una afflittivita’ maggiore di quella naturalmente sottostante la condizione detentiva e deve indurre, nella sfera giuridica e personale del detenuto, sofferenze non giustificate e non tollerabili, se non con sacrifici non richiesti ne’ connaturali alla sua condizione di restrizione, da cui discendono sofferenza e percezione di se’ caratterizzata da grave umiliazione.
3.5. Da questa condizione va distinta la realta’ di “mero disagio”.
Essa si collega ad eventi, pur spiacevoli, che possono, comunque, caratterizzare la detenzione e che non si trasformano ipso facto in una condizione di degrado o di detenzione inumana.
Non ogni situazione sgradevole, invero, di carattere morale o materiale puo’ rilevare ai sensi dell’articolo 3 Cedu, poiche’, pur traducendosi in una situazione di molestia o di certa sofferenza, non si collega ad una portata di gravita’ tale da rilevare nel senso anzidetto ed e’ collegata a fatti non previsti, ne’ prevedibili,o a situazioni la cui rimozione richiede necessariamente tempi tecnici o di intervento non sempre programmabili.
Anche quando il mero disagio induce, sofferenza, preoccupazione o una condizione di molestia, affinche’ esso rilevi come evento degradante occorre uno spessore di consistenza non marginale che lo faccia apprezzare non come semplice afflittivita’, ma come condizione che incide in maniera grave sulla sfera giuridica e personale del detenuto, recuperandone la situazione al perimetro gia’ enucleato. Non rientrano, pertanto, nella categoria anzidetta tutte le situazioni, che sono prive dell’evocato crisma di gravita’ e che sono, piuttosto, caratterizzate da mancanza di agi, di comodita’ ovvero che si collegano a contesti di vita intramuraria, poco accoglienti o confortevolio alla necessita’ di subire, per periodi non prolungati, eventi o effetti decisamente non favorevoli che si abbinano alla vita intramuraria.
Il mero disagio, allora, e’ una condizione strutturalmente diversa da quelle descritte e non rileva in funzione del trattamento inumano o degradante da recuperare all’articolo 3 Cedu, ad eccezione delle ipotesi in cui assuma una durata intollerabile e una consistenza di gravita’ tale da assimilarlo ad una situazione disumana o alla realta’ di tortura.
4. Nel caso di specie non ricorrono le condizioni di un trattamento anzidetto. Il detenuto ha, indiscutibilmente, subito una condizione di disagio anche accentuata dalla caduta di residui di pittura dal soffitto sul letto.
Si tratta, tuttavia, come correttamente ha ritenuto il Tribunale di merito, di una condizione transitoria, rispetto alla quale l’amministrazione di appartenenza si e’ attivata, spostando il condannato. I tempi sono stati legati e condizionati non da un’inerzia dell’Amministrazione, ma dal tipo di regime detentivo cui costui era sottoposto, regime che imponeva di assicurare, per ragioni di sicurezza, un trattamento e una permanenza penitenziaria in camera singola. Da cio’ la necessita’ di circa cinque mesi, durante i quali non v’e’ neppure prova certa sulla entita’ della ripetizione del fenomeno descritto, del quale si disconosce anche la gravita’ e la consistenza.
Si e’, pertanto, correttamente ritenuto che si versasse al cospetto di un disagio subito e di una situazione certamente sgradevole. Non puo’, pero’, ritenersi che quella afflizione aggiuntiva, non deliberatamente indotta e rimossa nei tempi indicati, possa aver creato una sofferenza fisica o psichica intollerabile, con umiliazione e sofferenza aggiuntiva per il detenuto, realta’ da equiparare ad una delle categorie di cui all’articolo 3 Cedu.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa per le ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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