In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24702.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove sia presentato ricorso amministrativo contro il verbale di contestazione, il prefetto, nel caso in cui confermi l’accertamento, ha il dovere di emanare l’ordinanza-ingiunzione, sia che ritenga il ricorso infondato nel merito sia che lo consideri inammissibile, irricevibile o improcedibile, non essendo consentita, in tale ipotesi, l’emissione della cartella esattoriale in base al verbale di contestazione dell’infrazione.

Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24702

Data udienza 13 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Procedimento amministrativo – Sanzioni – Ordinanza ingiunzione – Opposizione all’esecuzione – Provvedimento espresso – Ordinanza – ingiunzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 2987/18 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo difende in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), (c/o avv. (OMISSIS)), difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
Agenzia delle Entrate – Riscossione;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3122/17 del Tribunale di Bari 15.6.2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. Il (OMISSIS) (OMISSIS) venne multato dall’amministrazione comunale di Bari per divieto di sosta.
Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio (OMISSIS) propose opposizione dinanzi al Prefetto di Bari.
Secondo quanto riferito nel ricorso, all’esito del procedimento amministrativo il prefetto di Bari non emano’ alcuna ordinanza ingiunzione, ma si limito’ a comunicare all’interessato che il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile perche’ tardivo.
Trascorsero quindi tre anni.
2. Il (OMISSIS) la (OMISSIS) s.p.a., quale agente della riscossione, notifico’ a (OMISSIS) una cartella di pagamento avente ad oggetto l’importo dovuto per la sanzione amministrativa non versata, maggiorato degli accessori.
Avverso tale cartella (OMISSIS) propose opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, dinanzi al Giudice di pace di Bari.
A fondamento dell’opposizione dedusse la nullita’ della cartella in quanto non fondata su di un titolo esecutivo.
3. Con sentenza 29 ottobre 2011 n. 6062 il Giudice di pace di Bari rigetto’ l’opposizione.
Il Giudice di pace ritenne che, dal momento che la comunicazione con cui la Prefettura di Bari aveva reso noto all’opponente l’inammissibilita’ della sua opposizione non era stata “impugnata o contestata” da (OMISSIS), il verbale di contestazione della infrazione al C.d.S., era divenuto titolo esecutivo.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
4. Il Tribunale di Bari con sentenza 15 giugno 2017 n. 3122 rigetto’ il gravame.
Il Tribunale fondo’ la sua decisione su due argomenti.
In primo luogo ha osservato che, essendo tardivo il ricorso in opposizione al Prefetto proposto dall’incolpato, il Prefetto non aveva alcun obbligo di emettere un provvedimento decisorio nel merito (e cioe’ una ordinanza-ingiunzione, nel casi di rigetto dell’opposizione, oppure un provvedimento di archiviazione della contestazione, nel caso contrario).
In secondo luogo il Tribunale ha ritenuto che comunque l’interessato non aveva mai “impugnato ne’ contestato” la comunicazione prefettizia di ritenuta inammissibilita’ dell’opposizione.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su un solo motivo.
Ha resistito con controricorso il Comune di Bari.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente sostiene l’erroneita’ della sentenza d’appello per avere il Tribunale ritenuto che egli rimase inerte a fronte della comunicazione con cui la prefettura gli aveva reso noto l’inammissibilita’ del suo ricorso in opposizione al prefetto perche’ tardivo.
Deduce in contrario il ricorrente che:
a) in primo luogo, aveva contestato con una lettera raccomandata la suddetta comunicazione;
b) in ogni caso, il prefetto investito di una opposizione avverso il verbale di contestazione di una sanzione amministrativa per violazione del C.d.S., ha il dovere di emanare sempre e comunque una ordinanza-ingiunzione nel caso in cui confermi l’accertamento dell’infrazione.
2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dal Comune di Bari.
Secondo l’amministrazione controricorrente, il ricorso sarebbe inammissibile perche’ privo sia del requisito dell’analitica descrizione dei fatti di causa, sia di quello dell’analitica formulazione delle censure.
Ambedue i rilievi sono tuttavia infondati.
Quanto allo svolgimento del processo, esso e’ descritto in modo esaustivo e sufficiente alle pagine 2-5 del ricorso.
Quanto alla specificita’ delle censure, nessun dubbio puo’ sorgere sulla delimitazione della questione di diritto che il ricorrente pone a questa Corte: e cioe’ se il Prefetto, investito da un ricorso ex articolo 203 C.d.S., debba comunque emettere ordinanza-ingiunzione: sia quando rigetti l’opposizione nel merito, sia quando la reputi inammissibile perche’ tardiva.
3. Nel merito, il motivo e’ infondato.
L’opposizione dinanzi al Prefetto avverso il verbale di contestazione d’una infrazione al C.d.S., Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 203, introduce un procedimento amministrativo.
Qualsiasi procedimento amministrativo non puo’ che concludersi con un provvedimento amministrativo espresso. Tanto stabilisce la L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 2, comma 1, il quale impone (secondo periodo) la necessita’ d’un provvedimento espresso anche quando la pubblica amministrazione ravvisi “la manifesta irricevibilita’, inammissibilita’, improcedibilita’” dell’istanza avanzata dal privato cittadino, con l’unica concessione, in questo caso, della possibilita’ di ricorrere ad una motivazione semplificata.
Pertanto, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo introdotto dall’opposizione prefettizia Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 203, quando l’amministrazione ritenga l’istanza infondata nel merito, oppure inammissibile per tardivita’, non puo’ che consistere in una ordinanza-ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace, Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 6.
Se cosi’ non fosse l’interessato non avrebbe tutela nell’eventualita’ in cui il prefetto, errando, dichiarasse tardivo un ricorso tempestivo: in tal caso, infatti, l’interessato potrebbe venire a conoscenza della tardivita’ del suo ricorso al prefetto dopo lo spirare del termine di cui all’articolo 205 C.d.S., per l’impugnazione del verbale dinanzi al Giudice di pace, e perderebbe l’una e l’altra forma di tutela.
Questa Corte, in fattispecie analoga, ha del resto gia’ ritenuto illegittima la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al C.d.S., che si fondi su un verbale di accertamento vanamente impugnato davanti al prefetto, affermando che in questi casi e’ sempre “necessaria l’emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorita’ amministrativa, puo’ legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore” (Sez. 2, Sentenza n. 17278 del 25/08/2005, Rv. 584406 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 17796 del 30.8.2011; Sez. 2, Sentenza n. 22120 del 16/10/2006, Rv. 592616 – 01).
4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al tribunale di Bari, il quale, nel tornare ad esaminare l’appello proposto da (OMISSIS), applichera’ il seguente principio di diritto:
“l’opposizione prefettizia avverso il verbale di contestazione di una infrazione al C.d.S., deve necessariamente concludersi con una ordinanza-ingiunzione, sia quando l’amministrazione ritenga la suddetta opposizione infondata nel merito, sia quando la ritenga inammissibile, irricevibile od improcedibile per qualsivoglia causa. In mancanza dell’emanazione del suddetto provvedimento espresso, non e’ consentita l’emissione della cartella esattoriale sulla base del verbale di contestazione dell’infrazione”.
5. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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