In tema di servitu’ di passaggio

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25056.

La massima estrapolata:

In tema di servitu’ di passaggio, non comporta diminuzione dell’esercizio della servitu’ l’esecuzione di opere, ovvero la modifica dello stato dei luoghi che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino, tuttavia, in quelle dimensioni che non cagionino una riduzione o una maggiore scomodita’ dell’esercizio delle servitu’. Non possono comunque ritenersi compresi nel divieto posto dall’articolo 1067 c.c., comma 2, quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l’esercizio compiuto civiliter dal proprietario delle facolta’ di godimento del fondo servente stesso, facolta’ che l’esistenza della servitu’ non puo’ totalmente elidere. L’indagine sulla natura, sull’entita’ e percio’ sulla rilevanza delle innovazioni o delle trasformazioni apportate nel fondo servente, e sul correlativo pregiudizio derivabile dalle stesse al fondo dominante, con riferimento all’articolo 1067 c.c., comma 2, costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito (e qui compiutamente operato dalla Corte d’Appello de L’Aquila), apprezzamento sindacabile in sede di legittimita’ soltanto nell’ambito del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

 

Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25056

Data udienza 17 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29804-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1050/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 1050/2013 della Corte d’Appello de L’Aquila, depositata il 24 ottobre 2013.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1. c.p.c.
La Corte d’Appello de L’Aquila ha rigettato l’appello avanzato da (OMISSIS) contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Avezzano in data 25 marzo 2009, la quale aveva a suo tempo respinto la domanda della (OMISSIS), proposta il 13 maggio 2003. Tale domanda cumulava pretese di carattere petitorio, possessorio e nunciatorio, a tutela della servitu’ di passaggio pedonale, di cui (OMISSIS) assumeva di fruire insieme alla convenuta (OMISSIS) sulla strada di collegamento tra il proprio fondo e la (OMISSIS). (OMISSIS) dedusse che (OMISSIS) avesse chiuso per mesi tale passaggio nell’anno 2002 per eseguire lavori di scavo correlati alla modifica della struttura dell’androne, modifica consistente in opere (rimozione del cancello in ferro e sostituzione con altro di minore qualita’, eliminazione dei gradini, costruzione di un ballatoio, di una nuova scala e di vani sotterranei, disselciamento) che si erano rivelate tali da impedire il transito pedonale.
La Corte de l’Aquila ha affermato: 1) che le opere realizzate dalla (OMISSIS) consistessero nella riduzione del pianerottolo da m. 2,70 a m. 1,60, nella rimozione del preesistente cancello in ferro, nella eliminazione dei gradini di ingresso e nella realizzazione di un ballatoio; 2) che l’area di passaggio oggetto di lite rientrasse nella proprieta’ di (OMISSIS), gravata di servitu’ di passaggio a vantaggio della proprieta’ (OMISSIS), come riconosciuto espressamente in precedenti ricorsi presentati da (OMISSIS), madre di (OMISSIS), convenendo prima (OMISSIS) e (OMISSIS), danti causa della (OMISSIS), e poi la stessa (OMISSIS), e come risultante dalla successione ereditaria di (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ dalla donazione operata da queste ultime ad (OMISSIS) con atto del 10 novembre 2001; 3) che non trovasse percio’ applicazione l’invocato articolo 1102 c.c., quanto l’articolo 1067 c.c., comma 2; 4) che l’eliminazione dei gradini, la installazione di un moderno cancello di ingresso e la diminuita profondita’ del pianerottolo non avessero alterato il contenuto della servitu’, ed anzi avessero reso piu’ funzionale il passaggio; 5) che non rilevassero le norme urbanistiche ed edilizie richiamate dall’appellante, giacche’ dirette al soddisfacimento di interessi generali; 6) che dovesse confermarsi la cessazione della materia del contendere quanto alla temporanea privazione del passaggio, necessitata dall’esecuzione dei lavori di scavo e poi immediatamente terminata; 7) che le rampe carrabili, che la (OMISSIS) aveva intenzione di realizzare, erano di tipo mobile, e dunque ritraibili dopo ogni transito veicolare; 8) che, avendo i lavori interessato la proprieta’ esclusiva (OMISSIS), al fine del rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, bastasse riscontare l’avvenuto soddisfacimento del requisito della adattabilita’.
1. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) (numerato 2) e’ rubricato “violazione e falsa applicazione di legge”. Nella esposizione della censura si fa riferimento alla “violazione della normativa che tutela, allo stesso tempo, gli interessi pubblici e quelli del singolo”, si lamentano gli “abusi commessi ai danni della (OMISSIS), per via del compimento di attivita’ edilizia illecita, consistente nella demolizione e ricostruzione del noto andito pedonale”, si ricorda che la modifica delle condizioni di esercizio di una servitu’ in base al titolo ed al possesso puo’ essere consentita solo col consenso delle parti o per ordine del giudice, si contestano “le strani frasi contenute a pag. 6” della sentenza impugnata, si assume che sempre a pagina 6 della sentenza “e’ possibile rinvenire un’altra “perla””, quanto alla paventata futura realizzazione di un passaggio carrabile, si richiama “la portata vincolante di precise norme pubblicistiche… sicuramente applicabili in materia”, si contesta “il proposito ostinato e ostentato di apporre abusivamente rampe carrabili pericolose e contrarie addirittura alla normativa antisismica”.

1.1. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile. Esso e’ palesemente inosservante del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto privo dei caratteri della tassativita’ e della specificita’ imposti dalla natura di giudizio a critica vincolata del processo di cassazione, caratteri che impongono che il vizio denunciato rientri sempre nell’una o nell’altra delle categorie logiche previste dall’articolo 360 c.p.c. Il primo motivo si risolve, invece, in una critica generica della sentenza impugnata, formulata con un’unica censura sotto una molteplicita’ di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. Il motivo, sin dalla sua rubrica, non indica quali siano le norme di legge asseritamente violate, non contiene specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, ne’, infine, individua, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di quali eventuali “fatti storici” sia stato omesso l’esame, quale sia il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti. La ricorrente illustra soltanto critiche apodittiche di erroneita’ o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali e’ pervenuto la Corte d’Appello, e cosi’ impedisce del tutto a questa Corte di operare un qualsiasi controllo pregiudiziale della decisivita’ delle risultanze che si assumono non valutate.
2. Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) (numerato 3) e’ rubricato “violazione dei principi giuridici regolanti il tema della cosa giudicata”. Si fa riferimento al richiamo incongruo di “altre sentenze che non hanno nulla a che fare con il caso in esame” e percio’ si invoca l’articolo 2909 c.c.
2.1.Anche il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ propone una censura priva di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, come imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4. La Corte de L’Aquila non ha riconosciuto alcuna valenza di giudicato esterno ad altre sentenze, ma ha evidenziato come in pregressi ricorsi (OMISSIS), madre di (OMISSIS), avesse espressamente riconosciuto che l’area di passaggio rientrasse nella proprieta’ di (OMISSIS), ed ha poi escluso la pregnanza della sollecitata disapplicazione della concessione edilizia, la cui legittimita’ risultava peraltro riconosciuta da una sentenza del T.A.R. E’ principio giurisprudenziale del tutto consolidato quello secondo cui il giudice civile, nell’ordinamento processuale vigente, in forza dell’articolo 116 c.p.c., puo’ legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purche’ idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti (se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo), quali possono rivelarsi proprio gli atti e le sentenze inerenti a precedenti giudizi, visto che una sentenza, nella specie, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, puo’ anche avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell’accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta di prova documentale degli atti processuali puo’ affermarsi anche rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio (cfr. Cass. Sez. L, 18/05/1999, n. 4821; Cass. Sez. 1, 06/06/1987, n. 4949).
3. Il terzo motivo di ricorso di (OMISSIS) (numerato 4) e’ rubricato “extra petita (articolo 112 c.p.c.)” ed assume che la Corte d’Appello si sia spinta d’ufficio a pronunciare sulla questione della proprieta’ delle particelle (OMISSIS), oggetto del passaggio pedonale, senza che vi fosse domanda.
3.1. Il terzo motivo di ricorso e’ del tutto infondato.
La Corte d’Appello ha dovuto accertare se l’androne di passaggio controverso fosse oggetto di proprieta’ comune alle parti, o se invece fosse soltanto di proprieta’ (OMISSIS), perche’ cio’ era imposto dalla verifica di fondatezza delle azioni spiegate proprio da (OMISSIS), in quanto l’invocato principio di cui all’articolo 1102 c.c., sull’uso della cosa comune consentito al partecipante, non e’ applicabile ai rapporti tra proprieta’ individuali, che sono piuttosto disciplinati dalle norme attinenti alle distanze legali ed alle servitu’ prediali, ossia da quelle che regolano i rapporti tra proprieta’ contigue od asservite e che non contraddicono alla particolare normativa della comunione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, 31/03/2017, n. 8507). Ricondotta l’azione all’articolo 1067 c.c., comma 2, operante nel caso di mero impedimento qualitativo o quantitativo dell’esercizio della servitu’ senza contestazione del relativo diritto, non puo’ che osservarsi che, nelle azioni in tema di servitu’, la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che siano titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente, svantaggiate o avvantaggiate dalla servitu’, sicche’ l’accertamento della proprieta’ del fondo (nella specie) servente, proprio perche’ costituisce un requisito di legittimazione, e cioe’ un elemento costitutivo della domanda attinente al merito della decisione, va comunque operato dal giudice, anche d’ufficio, sulla base dagli atti di causa.
4. Il quarto motivo di ricorso di (OMISSIS) (numerato 5) e’ rubricato “nullita’ della sentenza” ed assume che la sentenza della Corte d’Appello sia priva di un minimo di base logica, in contrasto con l’articolo 132 c.p.c., n. 4, e con l’articolo 111 Cost. Segue una lunga disamina dei profili urbanistici della vicenda con riferimento al requisito dell’adattabilita’ delle opere ai fini della normativa sulle barriere architettoniche, alla legislazione antisismica, agli articoli 64 e 65 testo Unico sull’Edilizia, alle prescrizioni del regolamento edilizio in rapporto alle dimensioni del pianerottolo.
4.1. Questo quarto motivo e’ del tutto inammissibile.
La pronuncia impugnata non e’ affatto nulla per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, in quanto contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, con le quali, piuttosto, la ricorrente non si confronta.
La sentenza della Corte de L’Aquila ha risolto la controversia sulla base dell’articolo 1067 c.c., comma 2, a norma del quale il proprietario del fondo servente non puo’ compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitu’ o a renderlo piu’ incomodo. L’articolo 1067 c.c., comma 2, esclude, cioe’, la facolta’ del proprietario del fondo servente di eseguire opere che, incidendo sull’andatura e sull’estensione della servitu’, riducano la possibilita’ per il proprietario del fondo dominante di trarre dalla stessa servitu’ la piu’ ampia utilitas assicurata dal titolo. Conseguentemente, per interpretazione consolidata di questa Corte, in tema di servitu’ di passaggio, non comporta diminuzione dell’esercizio della servitu’ l’esecuzione di opere, ovvero la modifica dello stato dei luoghi che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino, tuttavia, in quelle dimensioni che non cagionino una riduzione o una maggiore scomodita’ dell’esercizio delle servitu’ (cfr. Cass. Sez. 2, 03/11/1998, n. 10990; Cass. Sez. 2, 19/04/1993, n. 4585). Non possono comunque ritenersi compresi nel divieto posto dall’articolo 1067 c.c., comma 2, quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l’esercizio compiuto civiliter dal proprietario delle facolta’ di godimento del fondo servente stesso, facolta’ che l’esistenza della servitu’ non puo’ totalmente elidere (Cass. Sez. 2, 03/01/1966, n. 10). L’indagine sulla natura, sull’entita’ e percio’ sulla rilevanza delle innovazioni o delle trasformazioni apportate nel fondo servente, e sul correlativo pregiudizio derivabile dalle stesse al fondo dominante, con riferimento all’articolo 1067 c.c., comma 2, costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito (e qui compiutamente operato dalla Corte d’Appello de L’Aquila), apprezzamento sindacabile in sede di legittimita’ soltanto nell’ambito del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Tra le facolta’ di godimento del fondo servente, che il diritto di passaggio su esso gravante non puo’ obliterare, vi sono certamente, anche (o soprattutto) quelle finalizzate a consentire una piena accessibilita’ alla casa di abitazione da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con ridotta capacita’ motoria. Questa Corte ha gia’ chiarito come la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999 abbia imposto un mutamento di prospettiva, in forza del quale l’istituto della servitu’ di passaggio non e’ piu’ limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma e’ proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli articolo 2 e 3 Cost., che permea di se’ anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14103; si vedano anche Cass. Sez. 2, 28/01/2009, n. 2150; Cass. Sez. 2, 16/04/2008, n. 10045).
Tuttavia la ricorrente, nel suo quarto motivo, introduce una serie di elementi legati al rispetto di leggi speciali in materia edilizia, decreti ministeriali, norme di regolamenti edilizi, dei quali non vi e’ cenno nella sentenza impugnata e che pertanto devono intendersi come proposti ex novo in sede di legittimita’, non specificandosi, come imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quale atto difensivo dei pregressi gradi di merito tali rilievi furono compiuti. Nel giudizio di cassazione e’ preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione, che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello.
5. Il ricorso va percio’ rigettato. La ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.