In tema di sicurezza ed igiene del lavoro

Corte di Cassazione,  penale, Sentenza|27 ottobre 2020| n. 29818.

In tema di sicurezza ed igiene del lavoro, l’organo di vigilanza deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, con effetto estintivo del reato contravvenzionale, anche in caso di tempestiva eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose con modalità diverse da quelle stabilite nella prescrizione di regolarizzazione. (Tuttavia, la Corte ha altresì escluso che la violazione di tale obbligo da parte dell’autorità di vigilanza sia causa di improcedibilità dell’azione penale, potendo l’imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 24, comma 3, d.lgs. citato).

Sentenza|27 ottobre 2020| n. 29818

Data udienza 9 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sicurezza sul lavoro – Sicurezza ed igiene del lavoro – Compiti dell’organo di vigilanza – Effetto estintivo del reato contravvenzionale – Procedibilità dell’azione penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubaldo – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/02/2019 del Tribunale di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore. generale Dott. Romano Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS), in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 20 comma 1 perche’, quale legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) srl, ometteva di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi. In (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, nell’interesse dell’imputato, il suo difensore, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di cui articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e) in relazione all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), mancata valutazione della memoria difensiva depositata avanti al Tribunale di Rimini, ex articolo 121 c.p.p., con la quale eccepiva l’omesso avviso all’imputato di poter ricorrere all’oblazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, tenuto conto del disposto di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 301 disposizione normativa che avrebbe dovuto trovare applicazione in relazione alla contestazione di cui al Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 20, comma 1 punita con pena alternativa di arresto o ammenda.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di cui articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’articolo 129 c.p.p. e all’omessa pronuncia di sentenza di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilita’ dell’azione penale ai sensi del Decreto Legislativo n. 758 del 1994.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di cui articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’articolo 530 c.p.p. per mancata assoluzione dell’imputato per assenza dell’elemento soggettivo del reato ex articolo 43 c.p..
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di cui articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’articolo 131 bis c.p. e vizio di motivazione sull’esclusione delle condizioni per l’applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo di ricorso non e’ fondato.
Come osservato dalla giurisprudenza consolidata l’omessa considerazione da parte del giudice di una memoria difensiva, non comporta, per cio’ solo, una nullita’ per violazione del diritto di difesa, ma puo’ determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 – 01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 01). Detta omissione puo’ essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullita’ del provvedimento impugnato per vizio di motivazione laddove questa risulta viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con la memoria, in relazione alle questioni devolute con l’impugnazione (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 – 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016, Graziano, Rv. 267561 – 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713 – 01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551 01). Ne consegue che l’omessa considerazione di una memoria difensiva non comporta, per cio’ solo, una nullita’ per violazione del diritto di difesa dell’imputato, ma puo’ rilevare nell’ambito del vizio di motivazione.
Cio’ e’ avvenuto nel caso in esame poiche’, sebbene non risulti nel testo del provvedimento impugnato il riferimento alla memoria difensiva con cui si eccepiva l’improcedibilita’ dell’azione penale con richiesta di sentenza ex articolo 129 c.p.p., richiesta riportata nelle conclusioni in epigrafe della sentenza, la questione di stretto diritto, quella per l’appunto dell’improcedibilita’ dell’azione penale, e’ stata disattesa dal giudice che ha valutata la questione pur respingendola.
5. Del resto, e’ sufficiente richiamare i piu’ recenti arresti di legittimita’, da cui l’infondatezza del secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente ripropone la questione della improcedibilita’ dell’azione penale per mancanza di condizione di procedibilita’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 758 del 1994 e la violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 301 che, modificando un precedente orientamento, hanno stabilito che la violazione della procedura amministrativa da parte dell’organo di vigilanza non sia causa di improcedibilita’ dell’azione penale (Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140; Sez. 3, n. 19959 del 23/11/2016, Cortiana, non mass; Sez. 3, n. 20562 del 21/04/2015, Rabitti, Rv. 263751; Sez. 3, n. 5864/2011 del 18/11/2010, Zecchino, Rv. 249566; Sez. 3, n. 26758 del 05/05/2010, Donna e a., Rv. 248097).
In particolare, il Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 20, comma 1 le cui disposizioni sono qui applicabili in virtu’ dell’espresso richiamo contenuto nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 301 secondo cui “Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto, nonche’ da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui al Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articoli 20 e ss.”, che prevede, ai commi 1 e 2, che “Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 c.p.p., impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1); prescrizione con la quale l’organo puo’ imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (comma 3).
A mente del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 21, rubricato “verifica dell’adempimento”, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione e’ stata eliminata secondo le modalita’ e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1). E quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al Pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione nonche’ l’eventuale pagamento della predetta somma (comma 2) quando, invece, risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne da’ comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3).
Ai sensi del successivo articolo 23, rubricato “sospensione del procedimento penale”, il procedimento penale per la contravvenzione e’ sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p., fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 21, commi 2 e 3.
Infine, secondo il disposto di cui all’articolo 24, rubricato “estinzione del reato”, se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico ministero richiede l’archiviazione della notitia criminis.
Muovendo da un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 20 ss. anche in relazione all’articolo 112 Cost. e’ stato affermato che la violazione della procedura amministrativa estintiva non puo’ condizionare l’esercizio dell’azione penale. Il contrario orientamento – da ultimo affermato da Sez. 3, n. 37228/2016 del 15/09/2015, Rv. 268050: “in tema di reati contravvenzionali in materia di legislazione sociale e lavoro, l’omessa fissazione da parte dell’organo di vigilanza di un termine per la regolarizzazione, come previsto dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 20, comma 1, e’ causa di improcedibilita’ dell’azione penale” – appare infatti incompatibile con il principio di obbligatorieta’ dell’azione penale.
Ma non solo, in caso di mancato perfezionamento della procedura il contravventore ben puo’ fruire dell’estinzione del reato in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata.
Infatti, come ricordato da Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, Vallone, Rv. 272454 – 01, in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articoli 19 e ss. l’organo di vigilanza deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, con effetto estintivo del reato contravvenzionale, anche in caso di tempestiva eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose con modalita’ diverse da quelle stabilite nella prescrizione di regolarizzazione. (In motivazione, la Corte ha altresi’ escluso che la violazione di tale obbligo da parte dell’autorita’ di vigilanza sia causa di improcedibilita’ dell’azione penale, potendo l’imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 24, comma 3 Decreto Legislativo citato).
6. Ora, quanto al caso in esame, esclusa l’improcedibilita’ dell’azione penale, il ricorrente non ha allegato, ne’ con la memoria difensiva ne’ con il ricorso per cassazione, di avere richiesto e ottenuto il certificato di prevenzione antincendi, sicche’ esclusa l’improcedibilita’ e la possibilita’ di fruire dell’estinzione del reato mediante oblazione in sede giudiziaria, per assenza dei presupposti, le censure devolute nel primo e secondo motivo di ricorso non sono fondate.
7. Inammissibile perche’ sollecita una rivalutazione del merito in punto sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, e’ il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata contiene congrua e sufficiente motivazione laddove ha rilevato in capo al ricorrente la colpa per negligenza in presenza di chiaro obbligo normativo conosciuto dal ricorrente in quanto aveva oblazionato le altre contravvenzioni contestate (pag. 4).
8. Connotato da genericita’ e’ il quarto motivo di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimento della causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis c.p. sul rilievo che, a parere del ricorrente, erano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge.
9. Conclusivamente il ricorso si rileva privo di fondamento e va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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