In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale)

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 27 febbraio 2020, n. 7812

Massima estrapolata:

In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima,che siano emerse all’esito dell’istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa.

Sentenza 27 febbraio 2020, n. 7812

Data udienza 20 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluig – rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
contro la sentenza della Corte di Appello di Genova il 18.6.2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CIANFROCCA Pierluigi;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avv. (OMISSIS), in sostituzione degli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), in difesa delle costituite parti civili, che ha concluso per la conferma della sentenza riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
udito l’Avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Massa, in data 15.10.2015, aveva riconosciuto (OMISSIS) responsabile dei fatti di truffa aggravata in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS) e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile liquidate in complessivi Euro 15.000 oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo e con il favore delle spese;
2. ricorre per Cassazione il difensore di (OMISSIS) lamentando:
2.1 vizio di motivazione in relazione al secondo motivo di appello relativo al requisito degli artifizi e raggiri quale elemento costitutivo essenziale del delitto di truffa:
2.1. a) violazione dell’articolo 521 c.p.p.: richiama il capo di imputazione con la indicazione di quali sarebbero stati gli artifizi ed i raggiri da lui posti in essere ed attraverso i quali avrebbe indotto in errore le vittime ma che il Tribunale aveva invece diversamente individuato nell’aver nascosto loro la circostanza secondo cui l’immobile venduto faceva parte di un complesso che avrebbe dovuto essere completato nella sua integralita’; rileva che quest’ultima era in realta’ una era circostanza nota ai (OMISSIS) i quali erano perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi ed in possesso della relativa documentazione planimetrica tanto da rendersi conto della entita’ degli interventi da eseguire sul complesso immobiliare; aggiunge che la Corte di Appello, preso atto del rilievo difensivo, aveva rinvenuto gli artifizi ed i raggiri in una condotta ancora diversa, ovvero nell’avere egli rappresentato ai (OMISSIS) che i lavori sarebbero stati ultimati senza avere alcuna intenzione e capacita’ economica di farlo; segnala che la Corte territoriale ha sostenuto, ad un tempo, che il (OMISSIS) non aveva alcuna intenzione di completare l’immobile e, nel contempo, che esso era strategico nell’ambito di operativita’ della societa’;
2.1.b) sulla consegna dell’assegno in garanzia: stravolgimento dei fatti ed illogicita’ della motivazione; richiama la motivazione della sentenza impugnata quanto alla valenza della consegna dell’assegno di 50.000 Euro a garanzia del completamento dei lavori segnalando l’errore in cui era incorsa la Corte di Appello nell’affermare che detta somma era solo parte di quanto il (OMISSIS) aveva ricevuto; osserva, infatti, che essa doveva servire per il completamento dei lavori a cura dello stesso acquirente laddove la somma acquisita dal (OMISSIS) era per la vendita dell’immobile aggiungendo, sotto altro profilo, che il conto corrente della societa’ era stato capiente per diversi mesi successivamente al rilascio del titolo la cui mancata copertura era stata dovuta ad un evento imprevisto ed occasionale; sottolinea che la revoca degli affidamenti, pur richiamata dalla Corte di Appello, risale al febbraio dell’anno successivo alla sottoscrizione del contratto e fu conseguenza diretta della iniziativa dei (OMISSIS) di incassare l’assegno;
2.1.c) travisamento del fatto: segnala il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla censura relativa alla imputabilita’ del ritardo nell’inizio dei lavori alla mancata sottoscrizione della SCIA da parte degli acquirenti; sottolinea come dalla istruttoria dibattimentale e dalla deposizione dell’ing. (OMISSIS), tecnico anche dei (OMISSIS), era emersa la decisione, nel mese di ottobre, di predisporre una nuova SCIA che, tuttavia, (OMISSIS) avrebbe sottoscritto soltanto il 5.12.2011 ovvero un giorno prima del termine di scadenza fissato per la ultimazione dei lavori;
2.2 vizio di motivazione in relazione al terzo motivo di appello; violazione di legge con riferimento all’articolo 64 c.p., quanto alla pena pecuniaria: rileva, infatti, che l’aumento di pena operato dal primo giudice sulla multa per effetto della ritenuta aggravante, e’ superiore ad un terzo e, dunque, e’ stato determinato in violazione del disposto di cui all’articolo 64 c.p.; denunzia il carattere apparente della motivazione relativa alla censura concernente le circostanze attenuanti generiche;
2.3 vizio di motivazione in merito al quarto motivo di appello: violazione di legge con riferimento all’articolo 82 c.p.p., comma 2: rileva che con il quarto motivo di appello, la difesa aveva eccepito l’avvenuta revoca della costituzione di parte civile per avere i (OMISSIS) agito autonomamente in sede civile avendo tuttavia il Tribunale ritenuto di poter superare l’eccezione sul rilievo secondo la condanna era stata limitata al solo danno morale patito; segnala che con l’atto di appello era stata segnalata la assenza di ogni domanda in tal senso e che il Tribunale aveva fatto riferimento ad una istanza a verbale di cui non vi e’ traccia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata poiche’ il reato e’ estinto per intervenuta prescrizione.
I fatti risalgono al 6.6.2011, data in cui (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano sottoscritto il contratto di compravendita sicche’, ad oggi, tenuto conto della pena prevista per il delitto per il quale si procede, il termine massimo di anni 7 e mesi 6 – per il quale non risultano periodi di sospensione – sarebbe interamente decorso.
Poiche’, come si vedra’ appresso, il ricorso non puo’ essere considerato inammissibile, la Corte non puo’ che prendere atto di quanto sopra e, quindi, della estinzione del reato.
1. Cio’ non di meno, essendo intervenuta la condanna anche gli effetti civili, ai sensi dell’articolo 578 c.p.p. e’ necessario vagliare, “nel merito”, i motivi di ricorso articolati dalla difesa del (OMISSIS).
A tal fine, peraltro, non e’ inutile una sia pur breve ricostruzione del fatto alla luce di quanto ritenuto dai giudici di merito sulla scorta di una duplice conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie.
Era emerso, ed e’ pacifico, che (OMISSIS), con atto del 1.5.2007, aveva acquistato da (OMISSIS) arl (di cui il (OMISSIS) era legale rappresentante) una villetta in (OMISSIS) che, tuttavia, per problemi di natura amministrativa e con riflessi anche di carattere penale (sfociati questi ultimi in una sentenza di assoluzione soltanto nell’aprile del 2012), non era stato possibile completare e consegnare all’acquirente nonostante questi avesse versato la somma di Euro 227.000,00.
L’oggetto della truffa contestata in questa sede era stato peraltro ravvisato nel perfezionamento di un secondo contratto, sottoscritto in data 6.6.2011, relativo all’acquisto della porzione di un complesso immobiliare di proprieta’ sempre de ” (OMISSIS) arl” in stato di completo abbandono e, in ogni caso, non completato; il prezzo dell’immobile era di Euro 384.960,00 di cui Euro 227.500,00 erano stati versati per la precedente operazione ed il resto era stato saldato con assegni alla data della stipula del contratto e del cui integrale pagamento si era dato atto.
Con scrittura “a latere”, sottoscritta dal (OMISSIS), (OMISSIS) arl aveva assunto l’impegno di completare i lavori e di fornire tutta la documentazione concernente la regolarita’ e completezza degli impianti (certificato energetico, accatastamento definitivo ed abitabilita’) entro il termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e, pertanto, entro la data del 6.12.2011 cosa, in realta’, mai avvenuta; contestualmente, il (OMISSIS), a garanzia del completamento dei lavori, aveva rilasciato un assegno di Euro 50.000.
2. Secondo il Tribunale, l’adempimento della obbligazione cosi’ assunta avrebbe comportato il completamento di tutte le opere “comuni” a servizio dell’intero complesso immobiliare circostanza di cui, tuttavia, il (OMISSIS) era perfettamente consapevole essendosi in presenza di un condominio “orizzontale” per cui la abitabilita’ della singola unita’ immobiliare acquistata dalla (OMISSIS) avrebbe reso necessario completare quantomeno le opere infrastrutturali ed i servizi comuni anche alle altre.
3. Con l’atto di appello, la difesa del (OMISSIS) aveva dedotto, tra gli altri motivi (taluno dei quali non replicato in questa sede), che la vicenda andava semmai qualificata in termini di (mero) inadempimento contrattuale; a tal proposito, aveva infatti segnalato che la mancata consegna della villetta di cui al contratto del 2007 non era stata dovuta a circostanze ascrivibili al venditore essendo stati peraltro proprio i (OMISSIS), tramite i propri legali, a chiedere di acquistare un altro immobile.
Aveva aggiunto che le condizioni dell’immobile oggetto del contratto del 6.6.2011 erano note agli acquirenti ed ai loro tecnici di fiducia tanto che l’assegno di 50.000 Euro era stato preteso dai legali di controparte ed era stato rilasciato dal (OMISSIS) nella convinzione di poter completare i lavori nei tempi indicati nella scrittura; a tal proposito, anzi, aveva dedotto che i ritardi erano imputabili proprio ai (OMISSIS) in quanto la SCIA, necessaria per la esecuzione dei lavori, era stata sottoscritta dall’acquirente soltanto il 5.12.2011, ovvero il giorno prima della scadenza del termine.
La difesa aveva articolato un motivo sulla pena ed impugnato la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto fondata su una richiesta “orale” del difensore di parte civile a suo dire non risultante da nessun verbale e difforme dalle conclusioni scritte.
4. La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado sia pure, come si vedra’, attraverso un percorso motivazionale non completamente sovrapponibile a quello che aveva sorretto la decisione del giudice di primo grado; ed e’ proprio su questo parzialmente diverso percorso che si inserisce la prima delle censure articolate con il primo motivo di ricorso che, tuttavia, e’ infondata.
4.1.1 L’imputazione di truffa (aggravata ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 7) elevata a carico di (OMISSIS) era stata formulata nel senso che costui, agendo quale legale rappresentante della soc. coop. arl (OMISSIS), avrebbe usato artifizi e raggiri consistiti: a) nell’abusare del rapporto di amicizia intercorso con (OMISSIS) e la figlia di costui e nel proporre, come affare vantaggioso, la vendita di una porzione di immobile in corso di realizzazione con destinazione a civile abitazione; b) nell’obbligarsi a terminare i lavori di realizzazione dell’immobile ed a fornire all’acquirente tutta la relativa documentazione di agibilita’ ed abitabilita’ entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del contratto di compravendita; c) nel consegnare a titolo di risarcimento del danno in caso di inadempimento dell’obbligazione di ultimazione dei lavori entro il suddetto termine l’assegno bancario di importo pari ad Euro 50.000 tratto dalla (OMISSIS) assicurandone falsamente la copertura ove fosse stato posto all’incasso; egli avrebbe in tal modo indotto in errore (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali si sarebbero risolti ad acquistare la porzione immobiliare di cui si e’ detto, in tal modo procurandosi l’ingiusto vantaggio (con corrispondente danno per la vittima) essendosi reso inadempiente all’obbligo contrattuale di ultimare e rendere abitabile la porzione dell’immobile e di risarcire il danno mediante l’assegno che, una volta posto all’incasso, era pero’ risultato non negoziabile essendo il conto privo di fondi.
Il Tribunale aveva ravvisato la natura truffaldina della condotta ascritta all’imputato nel fatto che il (OMISSIS) aveva omesso di far presente alle persone offese che la fruibilita’ della singola porzione immobiliare acquistata dai (OMISSIS) sarebbe stata possibile soltanto mediante la realizzazione di un progetto di complemento tale da interessare l’intero complesso in cui questa era inserita; per altro verso, sull’aver fatto credere che per completare i lavori fosse necessaria soltanto una SCIA quando, in realta’, dovendosi intervenire complessivamente sui servizi e le opere comuni, era necessario acquisire il parere della Sovrintendenza.
Dal canto suo, la Corte di Appello ha escluso di poter individuare una forma di artifizio nel profittare del rapporto di amicizia che avrebbe legato il (OMISSIS) a (OMISSIS); ha tuttavia precisato che il versamento “a fondo perduto” della somma di Euro 227.500 aveva posto le persone offese in una situazione economicamente e contrattualmente svantaggiosa; ha insistito sul “collegamento” negoziale tra il contratto di compravendita del 6.6.2011 e “la dazione di un assegno la cui copertura non poteva essere ritenuta certa dal (OMISSIS)” il quale, secondo la Corte, aveva consapevolmente assunto il rischio di insolvenza in quanto il titolo era destinato ad essere incassato soltanto alla (infruttuosa) scadenza del termine fissato per il completamento dei lavori sull’immobile.
In termini parzialmente diversi da quanto ritenuto dal Tribunale, dunque, la Corte di Appello ha segnalato che il raggiro non era consistito nel non informare il compratore che la fruibilita’ della singola unita’ immobiliare sarebbe stata possibile soltanto con il completamento di tutte le opere ed i servizi comuni quanto, piuttosto, nella mancanza di una effettiva volonta’ del (OMISSIS) di eseguire i lavori sul cui solo presupposto i (OMISSIS), gia’ “pressati” dalla necessita’ di “recuperare” in qualche modo i 227.500 Euro, si erano determinati a concludere l’affare nella prospettiva, pero’, di acquisire la proprieta’ di un immobile nell’ambito di un complesso completato ed abitato.
4.1.2 Detto questo, e con riferimento al primo motivo del ricorso, va rilevato, in primo luogo, che la censura articolata sulla violazione del principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello (in tesi diverso) ritenuto nella sentenza di primo grado, trattandosi di una nullita’ a regime intermedio, non poteva comunque essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., 4, 29.3.2017 n. 19.043, Privitera; Cass. Pen., 6, 22.2.2005 n. 10.094, Ricco; Cass. Pen., 4, 29.11.2005 n. 14.180, Pelle; Cass. Pen., 6, 12.7.2012 n. 31.436, Di Stefano).
Si tratta, comunque, di una censura infondata.
Le SS.UU. di questa Corte ebbero modo di affermare che, in materia di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche’, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e’ del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr., Cass. SS.UU., 15.7.2010 n. 36.551, Carelli; conf., successivamente, Cass. Pen., 6, 6.2.2014 n. 17.799, M.; Cass. Pen., 1.12.2016 n. 19.028, Casucci).
Va detto, peraltro, che la truffa contempla, come elemento essenziale, quello dell’inganno, frutto di artifizi e raggiri, attraverso il quale viene carpito il consenso della vittima a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale: gli elementi costitutivi della fattispecie sono, per l’appunto, gli artifizi ed i raggiri, l’errore in cui versa la vittima e maliziosamente indotto dall’agente, ed il danno patrimoniale realizzatosi nella sfera patrimoniale della persona offesa con correlativo ingiusto profitto in capo all’agente o a terzi; tradizionalmente si definisce l’artifizio come la studiata trasformazione della realta’ ed il raggiro come l'”avvolgimento ingegnoso” di parole idoneo a convincere la vittima su falsi presupposti.
Si tratta, come da sempre ritenuto dalla dottrina, di un reato a forma vincolata che, tuttavia, e’ causalmente orientato verso il prodursi dell’esito finale ed essenziale, rappresentato dall’errore che sia stato determinato in capo alla persona offesa indotta, su falsi presupposti, a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale.
Per questa ragione, quindi, eventuali difformita’ nella ricostruzione degli specifici artifizi e raggiri che siano utilizzati per indurre in errore la vittima e che siano emerse all’esito della istruttoria rispetto al tenore letterale della contestazione, non possono dar luogo ad immutazione del “fatto” tale da integrare una ipotesi di nullita’ ai sensi dell’articolo 522 c.p.p.; in altri termini, cioe’, ed in via di principio, non rileva, sotto questo profilo, che l’artificio o il raggiro ritenuto dal giudice sia in tutto o in parte diverso da quello descritto nel capo di imputazione salvo che, in tal modo, la condotta decettiva che sia emersa all’esito del processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto della contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa dell’imputato.
Quel che rileva e che connota il “fatto”, non sono di per se’ le modalita’ dell’artificio e del raggiro quanto, piuttosto, la natura dell’errore in cui e’ incorsa la persona offesa e che sia frutto di una condotta in tal senso dolosamente preordinata dall’agente.
Detto questo, nel caso di specie il capo di imputazione aveva descritto la condotta giudicata truffaldina dalla Corte di Appello nell’aver rappresentato alle persone offese la intenzione di ultimare i lavori senza tuttavia alcuna intenzione di farlo e senza nemmeno la possibilita’ economica.
Correttamente, i giudici di secondo grado hanno potuto affermare che questa era la condotta contestata nel capo di imputazione per cui l’eventuale diversa opinione del giudice di primo grado non poteva rilevare anche perche’, come pure gia’ accennato, non era stata sollevata alcuna obiezione di difetto di correlazione.
4.1.3. E’ appena il caso di ricordare che nella truffa contrattuale, l’elemento che imprime alla condotta di inadempimento una connotazione penalmente rilevante e’ costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volonta’ negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtu’ di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo rivela nel contratto la sua intima natura di finalita’ ingannatoria (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 5.801, Montalti; Cass. Pen., 2, 22.9.2010 n. 37.859, Bologna).
Con motivazione ampia, congrua, priva di vizi logici e saldamente ancorata ai dati fattuali di cui ha dato puntualmente conto, la Corte di Appello ha dunque correttamente dato seguito al costante orientamento di questa Corte laddove in piu’ occasioni ha affermato che gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell’agente in tal caso non puo’ ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente (cfr., Cass. Pen., 2, 9.5.2018 n. 23.079, Blasetti; Cass. Pen., 2, 18.6.2015 n. 28.791, Bidoli; Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 28.703, PC in proc. Rossi; Cass. Pen., 2, 14.10.2009 n. 41.717, PC in proc. Malandrin).
4.2 Con la seconda censura pure articolata nel primo motivo del ricorso, la difesa del (OMISSIS) ha denunziato l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nell’affermare che la somma portata dall’assegno consegnato ai (OMISSIS) era solo parte di quanto il (OMISSIS) aveva ricevuto in pagamento dell’immobile; effettivamente, l’assegno, come risulta dalla ricostruzione operata dai giudici di merito, era stato consegnato a garanzia del completamento dei lavori in modo tale che i (OMISSIS) avrebbero potuto procedervi direttamente in caso di inadempimento e non quale garanzia del “corrispettivo” della compravendita.
Quel che rileva, tuttavia, e’ quanto la Corte di Appello ha affermato in merito alla censura relativa alla scopertura dell’assegno che, secondo la difesa, era intervenuta soltanto a distanza di mesi dal suo rilascio; i giudici di secondo grado, infatti, hanno sostenuto la irrilevanza del fatto che il conto corrente della cooperativa era stato capiente per alcuni mesi successivi alla conclusione del contratto atteso che il (OMISSIS) era certo, per come era stata congegnata la scrittura privata del 6.6.2011, che almeno sino al mese di dicembre il titolo non sarebbe stato negoziato.
Di qui, secondo la Corte, e con argomentazione che non presta il fianco a rilievi di manifesta illogicita’, la impossibilita’ di attribuire alla consegna dell’assegno in garanzia alcuna reale valenza dimostrativa della buona fede dell’odierno ricorrente.
4.3 Con la terza censura la difesa segnala invece il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla imputabilita’ del ritardo nell’inizio dei lavori alla mancata sottoscrizione della SCIA da parte degli acquirenti in quanto intervenuta soltanto il giorno precedente la scadenza del termine fissato per la ultimazione dei lavori; anche in tal caso, tuttavia, la Corte territoriale, con motivazione che non presta il fianco a rilievi di manifesta illogicita’ e che, per altro verso, e’ coerente con gli elementi fattuali acquisiti, ha chiarito che la SCIA era stata completata soltanto nell’ottobre del 2011 senza che, sino a quel momento, nessuna iniziativa era stata concretamente assunta dal (OMISSIS) per dare inizio ai lavori promessi non potendosi inoltre attribuire rilievo alcuno al fatto che la persona offesa, nonostante la ormai palese impossibilita’ di realizzare le opere, avesse comunque firmato la SCIA con l’intento, semmai, di far completare i lavori ad altri.
In definitiva, fermo che da ottobre a dicembre la SCIA non era stata sottoscritta, la Corte di Appello ha radicato la truffa su un fattore (quello della iniziale mancanza di volonta’ di completare il complesso immobiliare) che prescinde assolutamente dal ritardo nella sua sottoscrizione considerando, inoltre, che essa riguardava soltanto ed esclusivamente le opere interne, del tutto inadeguate a rendere realmente ed effettivamente abitabile la unita’ immobiliare acquistata.
Cosi’, dunque, i giudici di secondo grado hanno motivato anche su questo aspetto attribuendo rilievo ad un elemento fattuale coerentemente inscritto all’interno della ricostruzione che ha individuato la natura penalmente rilevante della condotta del ricorrente nell’iniziale proposito di non adempiere l’obbligazione assunta nei confronti dei (OMISSIS) indotti, invece, anche attraverso la consegna dell’assegno “in garanzia” del completamento dei lavori, a pensare il contrario.
5. Infondato e’ il terzo motivo del ricorso.
Questa Corte ha piu’ volte chiarito che la revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l’azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed e’ finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (cfr., Cass. Pen., 5, 16.2.2018 n. 21.672, Di Ciano; Cass. Pen., 4, 19.12.2014 n. 3.454, Di Stefano; Cass. Pen., 4, 23.3.2007 n. 21.588, PG in proc. Margagni).
Per escludere qualsiasi coincidenza tra le domande avanzate in sede civile ed in sede penale e’ allora sufficiente richiamare la stessa documentazione prodotta dalla difesa nel giudizio di primo grado e, segnatamente, la comparsa di costituzione e risposta depositata nell’interesse di (OMISSIS) nel giudizio di opposizione a precetto instaurato da ” (OMISSIS) srl” nell’ambito della procedura esecutiva iniziata in forza dell’assegno di Euro 50.000 che, posto all’incasso, era stato protestato.
Al contrario, la domanda civile introdotta nel processo penale aveva ad oggetto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del fatto delittuoso posto in essere dal (OMISSIS) nell’indurre le persone offese a “imputare” i 227.500 Euro gia’ versati a prezzo della porzione immobiliare per il cui acquisto era stata versata l’ulteriore somma di Euro 157.460 a fronte, tuttavia, della assoluta impossibilita’ di acquisire una abitazione effettivamente fruibile.
6. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa denunzia violazione di legge quanto alla pena pecuniaria rilevando che l’aumento operato sulla multa dal primo giudice in conseguenza del riconoscimento della aggravante, e’ superiore ad un terzo e, dunque, era stato determinato in violazione del disposto di cui all’articolo 64 c.p..
Effettivamente, la pena era stata calcolata dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello in anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 400 di multa aumentata, per la aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7, ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa.
La pena pecuniaria e’ stata dunque aumentata oltre il terzo.
A prescindere da ogni altra considerazione sulla infondatezza o manifesta infondatezza degli altri motivi di ricorso, si deve allora prendere atto che la fondatezza del terzo motivo impone di rilevare la intervenuta prescrizione del reato.
Questa Corte ha d’altra parte piu’ volte avuto di chiarire che la distinzione fra l’istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui e’ principale espressione l’articolo 597 c.p.p., comma 1), comporta che, mentre deve riconoscersi il fenomeno della c.d. “formazione progressiva del giudicato” nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilita’ dell’imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un’impugnazione, questa sia stata limitata (ovvero ritenuta non manifestamente infondata) unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilita’; ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell’impugnazione, salvo che quest’ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilita’ (cfr., in tal senso, gia’ Cass. Pen., 3, 18.1.2000 n. 2.448, Levantino; Cass. Pen., 2, 12.12.2014 n. 10.515, Tiberi, secondo cui l’obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilita’ determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano state proposte plurime doglianze e risultino non inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 18.11.2015 n. 2.334, PG in proc. Rodomonte; Cass. Pen., 5, 30.9.2010 n. 43.051, Defraia e, in primo luogo, Cass. Pen., 3, 18.1.2000 n. 2.448, Levantino).
6. L’infondatezza dei motivi articolati in punto di responsabilita’, importa in ogni caso conferma delle statuizioni civili contenute nelle due sentenze di merito e la liquidazione delle spese del grado in favore della costituita parte civile (cfr., Cass. Pen., 6, 31.3.2016 n. 24.768, PG in proc. Caruso; Cass. Pen., 2, 11.12.2012 n. 3.186 Montagna).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 4.212,00 oltre spese generali al 15%, cpa e iva.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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