In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 9 ottobre 2020, n. 28215.


In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il recupero forzoso dei crediti operato dall’avente diritto non esclude la sussistenza dello stato di bisogno del medesimo, nè dell’elemento soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione, come un “post factum” dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell’obbligato.

Sentenza 9 ottobre 2020, n. 28215

Data udienza 25 settembre 2020

Tag – parola chiave: Sentenza penale – Motivazione rafforzata – Accertamento responsabilità civile – Imputato assolto perché il fatto non sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. VIGNA Maria S. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/01/2019 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore, avvocato (OMISSIS) del foro di Trani, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza appellata dalla parte civile, ha condannato (OMISSIS) al risarcimento del danno nei confronti della moglie per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza nei suoi confronti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2012 e febbraio 2013.
1.1. Il Tribunale di Trani aveva, invece, assolto l’imputato perche’ il fatto non sussiste avendo ritenuto che (OMISSIS) avesse omesso di versare quanto dovuto per il comportamento addebitabile all’INPDAP che, dopo avere trattenuto la somma di denaro sul trattamento pensionistico del predetto, aveva omesso di corrisponderla alla moglie. Cio’ in considerazione del fatto che l’imputato era andato in pensione a fine luglio e l’Ente aveva avuto bisogno di qualche mese per regolarizzare la pratica, ricominciando a pagare a novembre e poi sospendo il pagamento a febbraio 2013 perche’ (OMISSIS) aveva fatto opposizione ritendo la normativa di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 8 applicabile unicamente al coniuge divorziato e non anche a quello separato.
1.2. La Corte di appello ha ritenuto che tale circostanza non esonerasse l’imputato dall’adempimento del proprio obbligo in riferimento allo stato di bisogno della moglie, ritenuto provato sulla base delle dichiarazioni della figlia la quale, nel corso del dibattimento, aveva riferito che, a causa del comportamento inadempiente del padre, lei e la madre erano state impossibilitate a corrispondere il canone di locazione dell’appartamento ove vivevano e che, conseguentemente, avevano dovuto subire lo sfratto.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Mancata sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale, adita dalla Corte di appello di Venezia, circa la possibilita’ di impugnazione della sentenza di proscioglimento ai soli fini civili dinnanzi al giudice penale.
2.2. Violazione di legge in relazione all’articolo 40 c.p., avendo la Corte di appello nel ritenere che (OMISSIS) avrebbe dovuto sopperire all’obbligo assunto dall’INPDAP, ma senza dire se tale circostanza fosse nota e se lo stesso avrebbe potuto con qualsiasi suo agire porre rimedio alla situazione creata dalla difesa della odierna parte civile; il funzionario INPDAP, assunto come testimone, ha riferito che, in mancanza di ordine specifico del Tribunale, richiedibile dalla parte offesa, l’Ente non poteva dare seguito al mandato di pagamento.
2.3. Travisamento dei fatti – contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui non viene valutata per intero la testimonianza della figlia, maggiorenne, dell’imputato la quale ha dichiarato che il predetto si era impegnato a versare i canoni di locazione non potendolo fare per esclusiva responsabilita’ della parte offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione al terzo motivo di impugnazione e la sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
Con sentenza n. 176 del 2019, udienza 3/04/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Venezia in riferimento all’articolo 3 Cost. e articolo 111 Cost., comma 2 – dell’articolo 576 c.p.p., nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anziche’ al giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilita’ civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La Corte Costituzionale ha, in particolare, ritenuto che, posta la connotazione di separatezza e accessorieta’ dell’azione civile secondo la sede – civile o penale – in cui e’ proposta, del tutto coerentemente con l’impianto complessivo del regime dell’impugnazione della parte civile, il legislatore non ha derogato al criterio per cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processual-penalistiche, anche il giudizio d’appello e’ devoluto a un giudice penale (quello dell’impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito.
3. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato alla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 33808 del 26/04/2007, Schiavon, Rv. 237325), secondo il quale, ai fini del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, la circostanza del recupero forzoso dei crediti operato dall’avente diritto non esclude la presenza dello stato di bisogno del medesimo, ne’ dell’elemento soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione, come un post factum dimostrativo della pregressa facolta’ di spontaneo adempimento da parte dell’obbligato.
Il reato in esame e’, quindi, integrato dalla condotta del soggetto agente, che omette di conferire alla persona di famiglia i necessari mezzi di sussistenza, a nulla rilevando che, in difetto di tale adempimento, altro soggetto, compreso quello che esercita la potesta’ genitoriale sul destinatario di tali conferimenti, possa attivarsi per ovviare alle riscontrate omissioni agendo in via esecutiva su risorse reddituali dell’obbligato, configurando anzi tale eventualita’ un posterius, derivante dalla iniziativa di altro soggetto, rispetto al riscontrato inadempimento.
4. Il terzo motivo, e’, invece, fondato.
4.1. L’imputato e’ stato – come si e’ detto – assolto in primo grado perche’ il fatto non sussiste e la pronuncia, agli effetti penali, e’ passata in giudicato non essendo stata impugnata dal Pubblico ministero.
Il giudice d’appello, tuttavia, accogliendo l’impugnazione proposta, ai soli effetti della responsabilita’ civile (articolo 576 c.p.p.), dalla parte civile ha ribaltato il giudizio di responsabilita’ e pronunciato condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno.
La riforma della Corte di merito impone la verifica, sollecitata dalla difesa dell’imputato, dell’osservanza di uno dei principi fondamentali del sistema processuale: il principio della motivazione rafforzata.
In relazione ad esso non servono particolari considerazioni, essendo stato il medesimo ormai da anni recepito ed elaborato, come espressione delle fondamentali garanzie di cui all’articolo 24, comma 2 e articolo 111 Cost., dalle Sezioni unite di questa Corte. E’ sufficiente in proposito ricordare Sezioni unite 14 gennaio 2019, n. 14426, Pavan, che ha affermato che “il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, in modo da giustificare la riforma del provvedimento impugnato” (Rv. 231679).
4.2. Nel caso in esame, deve sottolinearsi come lo sforzo argomentativo dei giudici d’appello si sia limitato ad evidenziare che la figlia della parte civile ha riferito in udienza che, proprio a causa del comportamento dell’imputato, fosse stato impossibile corrispondere il canone di locazione e si fosse giunti ad un provvedimento di sfratto, senza tuttavia confrontarsi con la sentenza di primo grado che da’ atto del fatto che l’imputato aveva non solo sempre provveduto ai bisogni della figlia, ma aveva richiesto il codice IBAN della moglie per effettuare dei versamenti di denaro e la predetta aveva rifiutato di fornire tale indicazione.
La Corte di appello, nella succinta motivazione sul punto, si limita ad evidenziare il subito sfratto, senza pero’ chiarire da quanto tempo durasse l’inadempimento e senza tenere conto del fatto che il mancato pagamento della somma dovuta per il mantenimento era riconducibile a soli quattro mesi.
5. Dall’accoglimento dei motivi sopra indicati discende l’annullamento della sentenza impugnata. La Corte ritiene che debba disporsi il rinvio, per il nuovo giudizio, al giudice penale.
5.1. Tale aspetto della decisione impone, tuttavia, alcune considerazioni in ordine all’ambito di applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 622 c.p.p., a mente del quale “fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”.
Alla disposizione sono certamente sottese ragioni di economia processuale, ma – come si avra’ modo di ribadire – essa deve essere valutata alla luce del piu’ generale principio del giusto processo, del quale la ragionevole durata costituisce una delle plurime declinazioni, ed e’ opportuno, fin da ora, precisare che il “trasferimento” della cognizione sulle residue questioni civili alla giurisdizione naturaliter data risponde certamente alla necessita’ di evitare ulteriori interventi del giudice penale, ma unicamente laddove non residuino spazi per l’accertamento del fatto in tale sede.
5.2 Sul punto, deve considerarsi che, pur non riconoscendo il nostro sistema l’azione penale in capo alla parte privata, e’ pero’ indubbio che l’esercizio nel processo penale dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento di quello specifico danno delineato dall’articolo 185 c.p. imprima una diversa fisionomia al corredo dei diritti processuali dell’imputato, il quale dovra’ articolare le sue difese in quel processo non soltanto nella prospettiva dell’accusa penale, ma anche delle pretese alle restituzioni e al risarcimento strettamente connesse alla prima. Pertanto, le garanzie che l’ordinamento appronta al soggetto che deve difendersi nel processo penale, il cui oggetto risulti dilatato nei termini di cui sopra in conseguenza dell’opzione processuale del danneggiato, non possono che riguardare l’accertamento del fatto-reato inteso nel suo complesso.
Ne discende, come logico corollario, il diritto, costituzionalmente presidiato, dell’accusato a ottenere una decisione che, anche in caso di assoluzione irrevocabile, esamini tutti gli aspetti della vicenda anche ai fini dell’accoglimento o del rigetto della domanda civile, secondo i canoni interpretativi e le regole processuali propri del diritto penale, prime fra tutte le regole, di rango costituzionale, del giusto processo, nelle sue diverse declinazioni.
Il diritto dell’accusato ad avere un esito decisorio che sia il precipitato della corretta applicazione delle norme che regolano il processo penale, peraltro, deve considerarsi immanente in tutti i casi in cui il legislatore attribuisce al giudice penale la cognizione di questo complesso thema decidendum, senza distinzione tra le ipotesi in cui sia ancora esistente, nonostante l’assoluzione in primo grado, un potenziale conflitto dai risvolti penalistici (per l’eventuale impugnazione della parte pubblica) e i casi in cui l’esito sanzionatorio negativo sia inattaccabile: anche in questi casi, infatti, il giudice penale chiamato a decidere dei soli risvolti civili della vicenda dovra’ applicare le regole proprie del processo penale e garantire al soggetto che si difende sul piano civile residuato un processo che possa definirsi giusto secondo la legge penale e i principi consolidati che sovrintendono l’accertamento dei fatti in campo penale.
5.3. Dalla introduzione del canone “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” (inserito nell’articolo 533 c.p.p., comma 1, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, ma gia’ individuato quale inderogabile regola di giudizio da Sezioni Unite Franzese del 2002, Rv. 222139), la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che per la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello non basti, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio gia’ acquisito in primo grado, poiche’ occorre “forza persuasiva superiore”, tale da far venire meno, per l’appunto, “ogni ragionevole dubbio”; in altre parole, la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l’assoluzione la mera non certezza di essa. Di qui la necessita’ di un piu’ elevato standard argomentativo, imponendo la presunzione di innocenza e il ragionevole dubbio soglie probatorie asimmetriche, in relazione alla diversita’ dell’epilogo decisorio come sopra delineato.
Analoghe conseguenze si rinvengono quanto alla estensione dell’obbligo di motivazione: esso, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell’ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Nel primo caso, al giudice d’appello si impone l’obbligo di argomentare in ordine alla plausibilita’ del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di la’ di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilita’ del primo giudizio; nel secondo caso, il giudice puo’ limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilita’ di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo.
5.4. L’imputato, nel caso in cui il danneggiato eserciti la facolta’ prevista dall’articolo 74 c.p.p., non deve difendersi soltanto dalla pretesa punitiva dello Stato, correlata all’esercizio dell’azione penale nei termini di cui all’imputazione, ma anche dalle pretese civili in quella sede svolte, secondo le regole proprie del processo penale. A sua volta, spettera’ al giudice penale ricostruire il fatto contestato in imputazione anche ai soli fini civili, all’esito di un processo che possa definirsi giusto nel senso sopra specificato.
In altri termini, deve essere riconosciuta ai diritti dell’imputato una proiezione che va oltre il verdetto assolutorio definitivo, non potendosi ritenere effettivamente conclusa la vicenda penale devoluta alla cognizione del giudice penale nella sua integralita’, condizione questa indispensabile per configurare quella dissoluzione del collegamento tra la pretesa risarcitoria del privato e l’accertamento del fatto-reato come operato nel processo penale che giustifica il trasferimento della cognizione sui residui aspetti civilistici della vicenda.
5.5. Proprio ragioni di economia processuale, da intendersi non solo in funzione della ragionevole durata del processo, ma anche del piu’ generale principio del giusto processo, del quale la prima e’ un corollario, rendono evidente la non inutilita’ di un rinvio al giudice penale all’esito della verifica della incompletezza dell’accertamento ad esso devoluto, il cui esaurimento soltanto, secondo le regole proprie del processo penale, segna il confine netto di dissoluzione della forza espansiva dello statuto dell’imputato sopra descritto, scongiurandosi, anzi, la dispersione dell’attivita’ istruttoria svolta e eventuali, insanabili fratture del sistema (si pensi alle prove inutilizzabili siccome illegali).
Il rinvio al giudice penale anziche’ a quello civile, peraltro, costituisce una garanzia del diritto di tutte le parti a non vedere stravolte, alla fine di un lungo processo, le regole probatorie e quelle logiche sulla responsabilita’ che lo hanno governato fino a quel momento, determinandone il progressivo posizionamento (Sez. 4, n. 11958 del 13/02/2020, Vianello, Rv. 278746).
6. La sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio, la quale si uniformera’ ai principi sopra enunciati in ordine alla motivazione sulla responsabilita’ del fatto, sia pure ai soli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla sentenza impugnata con rinvio a altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *