Inadempimento contratto e risarcimento danni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2022| n. 5956.

Inadempimento contratto e risarcimento danni.

L’attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l’onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all’articolo 1226 del codice civile, solo a condizione che l’esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l’esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l’impossibilità, l’estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto.

Ordinanza|23 febbraio 2022| n. 5956. Inadempimento contratto e risarcimento danni

Data udienza 30 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Servizi telefonici – Inadempimento contratto – Linea aziendale isolata – Risarcimento danni – An e quantum – Prova carente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11475-2020 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 544/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/02/2020.
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la (OMISSIS) S.r.l. per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per il lamentato inadempimento della convenuta in relazione al contratto con la medesima stipulato e relativo a servizi telefonici (telefonia fissa e internet). In particolare, l’attrice dedusse di aver constatato, in data (OMISSIS), che la sua linea telefonica n. (OMISSIS), collegata ai numeri interni dell’azienda, risultava completamente isolata rispetto alle chiamate in entrata e che tale isolamento, nonostante i ripetuti solleciti rivolti al Servizio Clienti Telecom, era perdurato sino alla prima meta’ del mese di dicembre 2013, quando la funzionalita’ della linea era stata ripristinata con il nuovo operatore telefonico prescelto, (OMISSIS) S.p.a..
Si costitui’ la societa’ convenuta e chiese il rigetto della domanda, sostenendo che il disservizio lamentato dall’attrice era imputabile all’operatore Vodafone, il quale aveva inviato alla convenuta un ordinativo di migrazione con riferimento ad altra linea, pure in uso all’attrice, e non in relazione alla linea corretta n. (OMISSIS).
Il Tribunale adito, pur ritenendo accertato l’inadempimento contrattuale della convenuta, rigetto’ la domanda risarcitoria, reputando che i danni erano stati genericamente indicati e non provati e che, in mancanza della prova dell’an dei lamentati, danni, il giudice non poteva determinarne il quantum in via equitativa e compenso’ le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza di primo grado (OMISSIS) S.r.l. propose appello, del quale la societa’ appellata chiese il rigetto.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 544/2020, pubblicata il 14 febbraio 2020, rigetto’ il gravame e condanno’ l’appellante alle spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria.
(OMISSIS) S.p.a. ha resistito con controricorso.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 1226, 2056, 2043, 2727 e 2697 c.c., articolo 115 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, pur essendo accertato l’inadempimento della (OMISSIS) S.p.a., non potesse essere accolta la domanda risarcitoria in quanto l’attrice non aveva dedotto in cosa fossero consistiti i “danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, danno all’immagine compreso”.
Ad avviso della ricorrente, sulla base delle allegazioni riportate nell’atto di citazione, la Corte di merito, una volta accertato l’inadempimento della convenuta in relazione al contratto stipulato con l’attrice, “non avrebbe potuto omettere di considerare, sulla base di valutazioni che rientrano nella comune esperienza…, che tale inadempimento non poteva non aver determinato, per la (OMISSIS) srl, un’obiettiva limitazione della possibilita’ di essere reperita dai propri clienti nonche’ da potenziali nuovi clienti. In secondo luogo, il lamentato pregiudizio a carico della (OMISSIS) srl, deve ritenersi provato ex articolo 2727 c.c., essendo evidente che, per il tipo di attivita’ della stessa, nonche’ per la rilevante mole di attivita’, nazionale ed internazionale svolta, in un’epoca di globalizzazione spinta, l’utilizzo della linea telefonica in questione, costituiva l’elemento essenziale allo svolgimento della propria attivita’ imprenditoriale o, altrimenti detto, dal suddetto mancato funzionamento (fatto noto e giudizialmente accertato sia in primo grado che in appello), la Corte territoriale poteva e doveva risalire alla configurazione del danno, e quindi doveva ritenere sussistente l’an del danno, con conseguente potere/dovere di liquidarne l’ammontare in via equitativa ex articoli 1226 e 2056 c.c.”. Ha aggiunto la ricorrente che non sarebbe dato comprendere come avrebbe potuto dare la prova della perdita di clienti connessa all’illecito contrattuale, atteso che “quello che rileva in caso di inadempimento contrattuale del gestore telefonico e’ altresi’ il fatto di non poter essere contattato da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della “perdita” puo’ essere ragionevolmente pretesa, se non in termini di “possibilita’”, e di perdita di chance suscettibile anch’essa di valutazione equitativa”.
1.1. Il motivo e’ infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, in tema di obbligazioni contrattuali, la liquidazione del danno in via equitativa, che puo’ aver luogo soltanto in caso di impossibilita’ o difficolta’ di una precisa prova sull’ammontare e sull’entita’ del danno subito, non esonera l’interessato dall’obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo – la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa – per consentire che l’apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (Cass. 11/07/2007, n. 15585). Questa Corte ha pure precisato che l’attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l’onere di fornire la prova certa e concreta del danno, cosi’ da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte; puo’, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorche’ sussistano i presupposti di cui all’articolo 1226 c.c., solo a condizione che l’esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. 15/02/2008, n. 3794) e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l’esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonche’ l’impossibilita’, l’estrema o la particolare difficolta’ di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto (Cass., ord., 5/02/2021, n. 2831).
Di tali principi la Corte di merito ha fatto corretta applicazione (v. sentenza impugnata p. 8), rilevandosi che, anche in questa sede, la ricorrente si limita a denunciare genericamente la limitazione della possibilita’ di essere reperita e contattata dai clienti anche potenziali, continuando cosi’ ad omettere di indicare specifiche circostanze di pregiudizio idonee a consentire il ricorso ad una liquidazione equitativa da parte del giudice.
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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