L’incapacita’ naturale del disponente determina l’invalidita’ del testamento

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2702.

La massima estrapolata:

L’incapacita’ naturale del disponente, che, ai sensi dell’articolo 591 c.c., determina l’invalidita’ del testamento, richiede che, al momento della redazione del testamento, il soggetto, a cagione di una infermita’ transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, sia privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacita’ di autodeterminarsi.

Parte della dottrina ritiene, peraltro, eccessivamente rigoroso l’orientamento giurisprudenziale che considera necessario per l’annullamento del testamento un assoluto difetto di coscienza del testatore, evidenziando il diffondersi di malattie senili che, pur non determinando una situazione di totale incapacita’ della persona, causano abitualmente menomazioni psichiche e riduzioni di capacita’, con conseguenti debolezze decisionali ed affievolimenti della “consapevolezza affettiva”, per cui il disponente puo’ decidere di attribuire i propri beni in modo diverso da come avrebbe fatto in assenza di malattia, sovente subendo, in particolare, l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle loro giornate.
La prova che il de cuius, a causa di una malattia o di altra causa perturbatrice, fosse privo della capacita’ di autodeterminarsi al momento della redazione dell’atto di ultima volonta’ puo’ essere acquisita con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilita’. L’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimita’ se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

L’atto pubblico (categoria nella quale rientra il testamento pubblico disciplinato dall’articolo 603 c.c.), a norma dell’articolo 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attivita’ materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni. Ne consegue che lo stato di sanita’ mentale, seppur ritenuto e dichiarato dal notaio che redige il testamento pubblico per la mancanza di segni apparenti d’incapacita’ del testatore, puo’ essere contestato con ogni mezzo di prova, senza bisogno di proporre querela di falso.

In tema di incapacita’ naturale conseguente ad infermita’ psichica, ove esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente (nella specie, ipodensita’ degenerativa della sostanza bianca peri-ventricolare, atrofia cortico-sottocorticale), una volta accertata l’incapacita’ di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell’incapacita’ e’ assistita da presunzione iuris tantum, sicche’ in concreto si verifica l’inversione dell’onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte interessata che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia

Sentenza 30 gennaio 2019, n. 2702

Data udienza 16 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29174-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 965/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per l’inammissibilita’, o in subordine per il rigetto, del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 965/2014 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 20 maggio 2014.
Resistono con separati controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS). (OMISSIS) ha depositato in data 16 ottobre 2018 “memoria di costituzione” per partecipare all’udienza di discussione. Non hanno svolto attivita’ difensive gli altri intimati, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.
La Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’impugnazione avanzata da Rita (OMISSIS) contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Casale Monferrato il 16 marzo 2012, che aveva accolto la domanda formulata con citazione del 3 aprile 2007 da (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ la domanda di (OMISSIS), annullando il testamento pubblico di (OMISSIS) per atto pubblico notaio (OMISSIS) del 2 agosto 2006 a causa dell’incapacita’ d’intendere e di volere del testatore.
(OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), era coniugato con (OMISSIS). Il 17 novembre 1999 il signor (OMISSIS) aveva redatto un primo testamento in forma olografa, disponendo delle sue sostanze in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Il (OMISSIS), un mese dopo il decesso di (OMISSIS), (OMISSIS) aveva confezionato un nuovo testamento olografo, che confermava i beneficiari del precedente ed aggiungeva unicamente agli stessi quale erede (OMISSIS). Quindi il 7 aprile 2004 (OMISSIS) formo’ un testamento pubblico, nominando legatari, per i titoli e per il denaro, i medesimi beneficiari dell’olografo del 2003, ed invece erede universale (OMISSIS), la quale, oltre al legato in denaro, avrebbe cosi’ ricevuto la casa di abitazione del testatore. In particolare, il denaro compreso nel patrimonio di (OMISSIS) derivava dalle sostanze di (OMISSIS), fratello di (OMISSIS), e percio’ il testatore aveva espresso l’intenzione di far pervenire la liquidita’ ai parenti di quello, signori (OMISSIS), mentre (OMISSIS), moglie del cugino del (OMISSIS), veniva beneficiata per essersi occupata dell’assistenza dapprima di (OMISSIS) e poi dello stesso (OMISSIS). In data 2 agosto 2006, tuttavia, (OMISSIS) dispose con un ulteriore testamento pubblico per notaio (OMISSIS) di tutte le sue sostanze in favore del suo medico curante (OMISSIS), revocando ogni precedente testamento. Questo testamento venne formato presso lo studio dentistico del dottor (OMISSIS), marito della (OMISSIS), la quale aveva all’uopo prelevato (OMISSIS) dalla sua abitazione, mentre la sera stessa del 2 agosto 2006, trascorsa poco piu’ di un’ora dalla redazione dell’atto pubblico, il de cuius era stato ricoverato presso l’Ospedale (OMISSIS), dopo che al Pronto Soccorso il paziente era stato refertato all’esame obiettivo come in condizioni “scadenti”, “psiche in atteggiamento pseudo-catatonico… collabora agli ordini semplici, non esprime parola udibile”. Da certificazioni mediche (OMISSIS) risultava peraltro affetto da anni da diabete mellito e vasculopatia cerebrale.
La Corte d’Appello di Torino ha dapprima ricapitolato la sequenza cronologica dei quattro successivi testamenti redatti da (OMISSIS); quindi ha esposto il quadro nosologico documentale dello stesso e ricapitolato le dichiarazioni di diciotto testimoni (inerenti sia alle intenzioni esposte dal de cuius, sia al suo progressivo stato di salute ed alle sue condizioni fisiche, sia alle modalita’ ed alle circostanze relative al confezionamento del testamento pubblico del 2 agosto 2006); ha poi preso in esame la CTU (OMISSIS), la quale, dalle certificazioni prodotte sullo stato catatonico del paziente, ha desunto lo stato di infermita’ e di deficienza psichica mostrato dal (OMISSIS) nella circostanza del ricovero del (OMISSIS), ritenendo improbabile un intervallo di lucidita’ dello stesso al momento dell’atto pubblico. Inoltre, la sentenza impugnata (pag. 52 e ss.) ha dato per accertata, dalla documentazione medica acquisita, la diagnosi di “demenza vascolare” del (OMISSIS), mentre dalle deposizioni testimoniali richiamate (pag. 55) ha ricavato che il de cuius, al momento in cui fu prelevato dalla sua abitazione il (OMISSIS) da parte della (OMISSIS), era in crisi di dispnea, stato confermato al momento del suo immediatamente successivo ricovero ospedaliero. Ancora, la Corte di Torino ha dato rilievo alla circostanza che il (OMISSIS) fosse stato “caricato” sull’autovettura fuoristrada dalla (OMISSIS) e condotto da (OMISSIS) per dettare il suo testamento pubblico non presso lo studio del notaio (OMISSIS), ma presso lo studio medico del marito della (OMISSIS), distante appena cento metri da quello del notaio stesso. La sentenza impugnata spiega altresi’ le ragioni della inattendibilita’ delle dichiarazioni rese dal testimone notaio (OMISSIS), il quale, nonostante la conclamata crisi dispnoica in cui versava il (OMISSIS) al momento del suo prelievo da casa e del suo ricovero in Pronto Soccorso, aveva sostenuto che il testatore avesse indicato la (OMISSIS) quale beneficiaria della sua disposizione testamentaria. Ulteriore circostanza considerata meritevole di inferenza deduttiva dalla Corte di Torino e’ quella della “urgenza del testamento”, sulla base della deposizione del teste (OMISSIS) circa le ragioni per cui si aspetto’ il rientro della (OMISSIS) dalla missione militare in Libano per far testare il (OMISSIS), premunendosi, nell’attesa, di un certificato medico del 28 luglio 2006 sulla capacita’ di intendere e di volere del prossimo testatore. Da tale ragionamento la Corte d’Appello ha tratto la conclusione che (OMISSIS) fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento pubblico del (OMISSIS), con conseguente annullamento dell’atto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., articoli 603, 2699 e 2700 e 2729 c.c., ovvero dell’articolo 132 c.p.c., n. 4. Si esclude dalla ricorrente che le situazioni patologiche sintomatiche accertate dalla Corte d’Appello potessero lasciar desumere, con sufficiente grado di certezza, lo stato di incapacita’ del testatore, avendo il notaio, pubblico ufficiale, attestato con fede privilegiata che (OMISSIS) avesse espresso una dichiarazione di ultima volonta’ a favore della (OMISSIS).
Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia l’omesso esame di fatto rilevante anche al fine di accertare la violazione o falsa dell’articolo 2729 c.c., ovvero dell’articolo 132 c.p.c., n. 4. Il fatto non esaminato, di cui si tratta in questa censura, e’ la presenza, al momento in cui fu redatto il testamento pubblico impugnato, di due testimoni, dipendenti del notaio (OMISSIS), e di tre dipendenti del dottor (OMISSIS), nel cui studio l’atto fu confezionato, i quali tutti potrebbero valere a confermare le dichiarazioni del notaio.
Da ultimo la ricorrente, “per l’ipotesi in cui la Suprema Corte entrasse, accolti i superiori motivi di ricorso, nel merito nel gravame”, “…ripropone le censure rimaste non esaminate”, contenute nel sesto motivo d’appello.
2. Nella memoria ex articolo 378 c.p.c. presentata il 9 ottobre 2018, (OMISSIS) eccepisce il giudicato penale esterno formatosi in conseguenza della sentenza Cass. pen. Sez. 2, n. 15804 del 2017, che, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalle parti civili, ha reso inoppugnabile l’assoluzione di (OMISSIS), per insussistenza del fatto, dal reato di circonvenzione di incapace, assoluzione pronunciata dal Tribunale di Vercelli e confermata dalla Corte d’Appello di Torino.
Tale eccezione va respinta.
Questa Corte ha piu’ volte evidenziato (si vedano Cass. Sez. 6 2, 02/10/2015, n. 19767; Cass. Sez. 1, 23/11/2000, n. 15128; Cass. Sez. 2, 30/05/2017, n. 13659; arg. anche da Cass. Sez. 1, 19/05/2016, n. 10329) la non perfetta coincidenza della fattispecie di reato di cui agli articoli 643 c.p. con le ipotesi civilistiche di invalidita’ negoziali ex articoli 428 e 120 c.c., articolo 591 c.c., comma 2, n. 3 e articolo 775 c.c., in quanto per la consumazione del delitto di circonvenzione di persone incapaci sono necessari, sotto il profilo della condotta materiale, non soltanto l’esistenza di uno stato di infermita’ o deficienza psichica di una persona (stato che non presuppone una vera e propria malattia mentale, ma pur sempre un’effettiva e notevole menomazione delle facolta’ intellettive o volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri), ma anche l’induzione a compiere l’atto pregiudizievole, ovvero un’apprezzabile attivita’ di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto, ed altresi’ l’abuso dello stato di vulnerabilita’ del soggetto passivo, che si ha solo quando l’agente, ben conscio della medesima vulnerabilita’ della vittima, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a se’ o ad altri un profitto (cfr. ad esempio Cass. pen. Sez. 2, 23/09/2013, n. 39144; Cass. pen. Sez. 2, 02/07/2015, n. 28080). L’incapacita’ naturale del disponente che, invece, ai sensi dell’articolo 591 c.c., comma 2, n. 3, determina l’annullabilita’ del testamento richiede unicamente la prova di un’infermita’, transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, sussistente al momento della redazione dell’atto ed implicante il difetto della coscienza del significato dello stesso e della capacita’ di autodeterminarsi (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 2, 19/02/2018, n. 3934).
La non perfetta coincidenza tra la fattispecie delittuosa ex articolo 643 c.p., oggetto dell’invocato giudicato penale, e l’incapacita’ del testatore accertata nell’impugnata sentenza civile, comporta il rigetto dell’eccezione pregiudiziale formulata nella memoria ex articolo 378 c.p.c. della ricorrente (OMISSIS). Come piu’ volte ribadito da questa Corte, il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno e’, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilita’ del divieto di cui all’articolo 372 c.p.c., non puo’ trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’articolo 654 c.p.p., unicamente (come nel caso in esame) al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti (nella specie, il “fatto” che (OMISSIS) fosse cosciente ed orientato sia prima che dopo il (OMISSIS)), non assumendo in tali casi alcuna valenza enunciativa della “regula iuris” alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, e potendo ravvisarsi la sua astratta rilevanza soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non utilmente deducibili nel giudizio di legittimita’; ne consegue, in tali ipotesi, l’inammissibilita’ della produzione della sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’articolo 372 c.p.c. (cosi’ Cass. Sez. U, 02/02/2017, n. 2735; Cass. Sez. L, 26/09/2017, n. 22376; Cass. Sez. L, 19/11/2010, n. 23483).
E’ conseguentemente altresi’ inammissibile la produzione, ad opera della ricorrente, delle sentenze penali allegate alla memoria ex articolo 378 c.p.c., trattandosi comunque di documenti il cui deposito, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., non e’ consentito nel giudizio di cassazione, in quanto, pur essendo successive al giudizio di merito e sopravvenute alla proposizione del ricorso, esse tendono, come visto, a dimostrare la fondatezza dei motivi di impugnazione, e non la nullita’ della sentenza o l’inammissibilita’ del ricorso o del controricorso.
2.1. I due motivi di ricorso possono poi essere decisi congiuntamente, per la loro connessione, e si rivelano infondati.
Secondo costante interpretazione giurisprudenziale, l’incapacita’ naturale del disponente, che, ai sensi dell’articolo 591 c.c., determina l’invalidita’ del testamento, richiede che, al momento della redazione del testamento, il soggetto, a cagione di una infermita’ transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, sia privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacita’ di autodeterminarsi (Cass. Sez. 2,27/10/2008, n. 2584; Cass. Sez. 2, 30/01/2003, n. 1444; Cass. Sez. 2, 06/12/2001, 15480). Parte della dottrina ritiene, peraltro, eccessivamente rigoroso l’orientamento giurisprudenziale che considera necessario per l’annullamento del testamento un assoluto difetto di coscienza del testatore, evidenziando il diffondersi di malattie senili che, pur non determinando una situazione di totale incapacita’ della persona, causano abitualmente menomazioni psichiche e riduzioni di capacita’, con conseguenti debolezze decisionali ed affievolimenti della “consapevolezza affettiva”, per cui il disponente puo’ decidere di attribuire i propri beni in modo diverso da come avrebbe fatto in assenza di malattia, sovente subendo, in particolare, l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle loro giornate.
I due motivi di ricorso di (OMISSIS) sono entrambi volti a contestare l’accertamento, operato dalla Corte d’Appello di Torino, circa la sussistenza della condizione di incapacita’ di intendere e di volere di (OMISSIS) al momento della redazione del testamento pubblico del (OMISSIS), invocandosi il cattivo uso del ragionamento presuntivo, la fidefacienza dell’attestazione notarile e la mancata considerazione della presenza di altre cinque persone quando l’atto pubblico venne confezionato.
Tuttavia, la prova che il de cuius, a causa di una malattia o di altra causa perturbatrice, fosse privo della capacita’ di autodeterminarsi al momento della redazione dell’atto di ultima volonta’ puo’ essere acquisita con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilita’. L’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimita’ se, come nel caso della sentenza della Corte d’Appello di Torino, sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto. La Corte di Torino, nell’ambito di tale apprezzamento delle emergenze istruttorie, istituzionalmente devoluto al giudice del merito, ha evidenziato come sin dal novembre 2005 (OMISSIS) presentasse, all’esame encefalico, multiple ipodensita’ in corrispondenza dei nuclei della base e della sostanza bianca peri-ventricolare in rapporto ad esiti di lesioni vascolari ischemiche; ed ancora, vasculopatia ed atrofia cerebrale, nonche’ diabete mellito. Lo stesso (OMISSIS), al ricovero al Pronto Soccorso ospedaliero subito dopo aver redatto il testamento impugnato, denoto’ tale stato: “atteggiamento pseudo-catatonico… rallentamento motorio… non esprime verbo”. La sentenza impugnata ha preso in considerazione anche le circostanze di fatto in cui il (OMISSIS) fu prelevato dalla sua abitazione il (OMISSIS), mentre versava in stato di crisi dispnoica, caricato dalla (OMISSIS) su di una autovettura fuoristrada e condotto da (OMISSIS) per andare a dettare il suo testamento davanti al notaio (OMISSIS) presso lo studio medico del marito della (OMISSIS).
Ora, la deduzione con il ricorso per cassazione di vizi relativi alla valutazione delle prove, o all’efficacia dell’atto pubblico, o all’utilizzo delle presunzioni semplici conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. La valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, la scelta di opportunita’ di fare ricorso a presunzioni e la selezione, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono tutti, a norma dell’articolo 116 c.p.c., apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di formare il suo convincimento utilizzando i dati che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimita’ alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.
La ricorrente confonde, poi, l’ambito entro cui rileva la fidefacienza dell’atto notarile.
L’atto pubblico (categoria nella quale rientra il testamento pubblico disciplinato dall’articolo 603 c.c.), a norma dell’articolo 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attivita’ materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni. Ne consegue che lo stato di sanita’ mentale, seppur ritenuto e dichiarato dal notaio che redige il testamento pubblico per la mancanza di segni apparenti d’incapacita’ del testatore, puo’ essere contestato con ogni mezzo di prova, senza bisogno di proporre querela di falso (Cass. Sez. 2, 04/05/1982, n. 2741; Cass. Sez. 2, 18/08/1981, n. 4939; Cass. Sez. 2, 15/07/1968, n. 2536; Cass. Sez. 2, 02/08/1966, n. 2152; Cass. Sez. 2, 09/06/1962, n. 1446; arg. anche da Cass. Sez. 2, 27/04/2006, n. 9649).
La ricorrente sollecita inoltre questa Corte a rivalutare l’idoneita’ probatoria di documenti ed atti dei pregressi gradi di merito, deducendo, al secondo motivo, l’omesso esame non di un “fatto” (come inteso dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito in L. n. 134 del 2012), e cioe’ di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Il secondo motivo di ricorso invita, piuttosto, questa Corte a considerare come la sentenza impugnata non abbia tratto diverse conclusioni della presenza di altre persone nel luogo in cui venne redatto il testamento pubblico, in quanto non sembra alla ricorrente verosimile che quelle persone si fossero tutte disinteressate della crisi dispnoica del (OMISSIS) descritta dai testimoni. Si tratta evidentemente di deduzioni che non minano l’estrinseca correttezza del giudizio di fatto svolto dai giudici di appello e che percio’ non consentono di ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui essi sono pervenuti.
Il ragionamento della Corte d’Appello risulta ancor piu’ insindacabile se si consideri il principio, piu’ volte ribadito in giurisprudenza, per cui, in tema di incapacita’ naturale conseguente ad infermita’ psichica, ove esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente (nella specie, ipodensita’ degenerativa della sostanza bianca peri-ventricolare, atrofia cortico-sottocorticale), una volta accertata l’incapacita’ di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo (nella fattispecie, le visite effettuate nel novembre 2005 e la sera dello stesso (OMISSIS)), per il periodo intermedio la sussistenza dell’incapacita’ e’ assistita da presunzione iuris tantum, sicche’ in concreto si verifica l’inversione dell’onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte interessata che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass. 04/03/2016, Sez. 2, n. 4316; Cass. Sez. 2, 09/08/2011, n. 17130; Cass. Sez. L, 12/03/2004, n. 5159).
11.2. E’ infine comunque inammissibile, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il richiamo al sesto motivo di appello sviluppato alle pagine 46 e ss. del ricorso, trascurando le esigenze di tassativita’, specificita’ e riferibilita’ alla sentenza impugnata tipiche dei motivi di ricorso per cassazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, 22/01/2018, n. 1479).
3. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuno dei due controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ della resistente (OMISSIS) mentre non occorre provvedere per gli altri intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali non hanno svolto attivita’ difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed alla resistente (OMISSIS) le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per ciascuno dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per la resistente (OMISSIS) in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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