Incidente verificatosi a causa del mal posizionamento sulla sede stradale di un cassonetto dei rifiuti

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 13 giugno 2019, n. 15860.

La massima estrapolata:

Per l’incidente verificatosi a causa del mal posizionamento sulla sede stradale di un cassonetto dei rifiuti rispondono in solido sia il Comune, sia la società appaltatrice del servizio rifiuti. Si tratta di una responsabilità da omessa custodia, ex articolo 2051 del codice civile, e non di una responsabilità extracontrattuale, ex articolo 2043 del codice civile.

Sentenza 13 giugno 2019, n. 15860

Data udienza 30 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9909-2014 proposto da:
COMUNE DI NUORO, in persona del Sindaco p.t. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale alle liti in data 23 maggio 2018 autenticata dal notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
(OMISSIS) SRL in liquidazione e concordato preventivo (gia’ (OMISSIS) SPA), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;
– controricorrenti –
nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
(OMISSIS) SRL in liquidazione e concordato preventivo (gia’ (OMISSIS) SPA), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;
– ricorrenti incidentali –
contro
COMUNE DI NUORO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 268/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 4/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2018 dal Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale; declaratoria di inammissibilita’ del ricorso incidentale di (OMISSIS) SPA; rigetto del quarto motivo di ricorso incidentale di (OMISSIS) ed accoglimento dei soli primi 3 motivi del suddetto ricorso, con correzione della sentenza gravata in parte motivata, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c.;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Nell’anno 2000 (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) S.p.a. e il Comune di Nuoro, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti in data (OMISSIS) allorche’ l’attore, alle ore 23, mentre a bordo del suo motoveicolo percorreva una via del Comune di Nuoro diretto verso il (OMISSIS), incrociando un altro veicolo, proveniente dal senso opposto di marcia, e accostandosi in prossimita’ del margine destro della carreggiata, aveva urtato la spalla e il braccio destri contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti ivi situato, senza la prescritta segnaletica orizzontale, in posizione obliqua sulla striscia di margine della carreggiata e sporgente non meno di 40-50 cm. sulla corsia di marcia da lui percorsa; in conseguenza dell’urto, il (OMISSIS) aveva perso il controllo del mezzo, era rovinato a terra ed aveva riportato lesioni gravissime.
L’attore rivolse la sua domanda risarcitoria al Comune convenuto,
quale ente proprietario della strada, responsabile della sua sicurezza, manutenzione e custodia, nonche’ titolare delle attivita’ di smaltimento dei rifiuti urbani, nonche’ alla societa’ (OMISSIS) S.p.a., quale concessionaria del Comune di Nuoro, all’epoca del sinistro, del relativo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, avente, parimenti, la disponibilita’ diretta e la custodia dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
Si costitui’ il Comune di Nuoro, il quale eccepi’ preliminarmente la propria mancanza di legittimazione passiva, sul rilievo che, secondo la giurisprudenza costante, anche per l’appalto di servizi con committente una P.A. trovavano applicazione i principi generali sulla responsabilita’ dell’appaltatore, da ritenersi unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel compimento del servizio, e che la responsabilita’ della P.A. concorreva con quella dell’appaltatore solo quando il fatto dannoso fosse conseguenza diretta delle disposizioni dalla stessa P.A. impartite in relazione allo svolgimento del servizio, per cui l’onere della prova incombeva in tal caso all’attore.
L’ente convenuto dedusse, inoltre, che l’articolo 17 del contratto di appalto fra il Comune e la (OMISSIS) S.p.a. prevedeva che “L’impresa rispondera’ direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento dei servizio, restando a suo complesso ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di societa’ assicuratrice”.
Il Comune contesto’, infine, la quantificazione dei danni effettuata ex adverso.
Si costitui’, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, la (OMISSIS) S.p.a., societa’ incorporante per fusione la (OMISSIS) S.p.a., la quale contesto’ la sussistenza del nesso di causalita’ tra i danni lamentati dall’attore e il sinistro del (OMISSIS); nego’ fossero derivati danni da fatto e colpa imputabili ad essa o alle sue danti causa, o quanto meno in via esclusiva a queste ultime, stante il concorso di colpa dell’attore nella causazione del sinistro che – se davvero verificatosi secondo le circostanze descritte dall’attore – non poteva spiegarsi se non con l’eccessiva velocita’ tenuta dal (OMISSIS); contesto’ l’entita’ dei danni e, conseguentemente, della somma richiesta a titolo di risarcimento e chiese che, nel caso fosse stata ravvisata una sua responsabilita’, nella quantificazione del danno si dovesse considerare la pensione a titolo di invalidita’ che il (OMISSIS) aveva affermato essergli stata riconosciuta proprio in conseguenza degli effetti del predetto incidente.
Con la sentenza n. 233/2008 il Tribunale di Nuoro rigetto’ la domanda proposta nei confronti del Comune di Nuoro e condanno’ la (OMISSIS) S.p.a. al risarcimento dei danni patiti dall’attore quantificati in Euro 367.519,00 per danno biologico e in Euro 122.506,33 per danno morale.
Affermo’ il Tribunale che, sulla base degli atti, doveva ritenersi accertato che: a) il (OMISSIS) alla guida del suo ciclomotore era andato a collidere con il cassonetto dei rifiuti che invadeva in parte la sede stradale; b) il posizionamento irregolare del cassonetto in parola era da addebitare esclusivamente al personale dipendente della societa’ appaltatrice del servizio pubblico, che di tale fatto rispondeva ex articolo 17 del contratto di appalto; c) nessuna responsabilita’ poteva essere ravvisata nei confronti del Comune ex articolo 2051 c.c., non potendosi ritenere che avesse la custodia del cassonetto e neppure ex articolo 2043 c.c., atteso che era previsto che il cassonetto dovesse essere posizionato in uno spazio sterrato apposito, oltre la sede stradale, per cui la sua presenza non doveva essere segnalata ex articolo 68 reg. C.d.S.; d) neppure era concretamente concepibile una vigilanza del personale del Comune sul posizionamento dei cassonetti; e) nessun concorso di colpa, per eccesso di velocita’, poteva essere ascritto al (OMISSIS), essendo risultato che i danni fisici lamentati erano compatibili con il tipo di urto; f) il danno biologico subito dal (OMISSIS) doveva essere liquidato in via equitativa con riferimento alle previsione delle tabelle di Milano e quello morale in una percentuale del danno biologico; g) il danno patrimoniale determinato dal non poter svolgere una proficua attivita’ lavorativa non poteva essere riconosciuto, essendo risultato che l’attore era titolare di un assegno quale invalido civile.
Avverso detta sentenza la (OMISSIS) S.p.a., incorporante la (OMISSIS) S.p.a., propose gravame, cui resistette il (OMISSIS), che propose appello incidentale.
Si costitui’ pure il Comune di Nuoro chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata in data 4 luglio 2015, in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata, che confermo’ nel resto, dichiaro’ che il sinistro in questione era avvenuto per responsabilita’ concorrente, ex articolo 2043 c.c., del Comune di Nuoro e della (OMISSIS) S.p.a. (poi (OMISSIS) S.p.a.) (per il 50%, da ripartirsi in quote paritarie tra il Comune e la (OMISSIS) S.p.a.) e che all’evento avesse concorso pure il (OMISSIS) (per il restante 50%) e, tenuto conto della percentuale di colpa loro ascritta, condanno’, in solido, il Comune di Nuoro e la (OMISSIS) S.p.a. a risarcire al (OMISSIS) il danno non patrimoniale che quantifico’ nella quota del 50%, in Euro 313.706,00, alla data di quella sentenza, con interessi secondo i criteri di cui alla motivazione di quella decisione; sempre tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, condanno’ il Comune di Nuoro e la (OMISSIS) S.p.a., in solido, a risarcire al (OMISSIS) il danno patrimoniale che quantifico’, alla data del gennaio del 1998, in Euro 47.672,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria su base ISTAT dal gennaio 1998 al saldo; infine, condanno’ il Comune di Nuoro e la (OMISSIS) S.p.a. al pagamento del 50% delle spese legali dei due gradi del giudizio di merito e compenso’ la residua meta’
Avverso la sentenza della Corte territoriale il Comune di Nuoro ha proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su quattro motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS) S.p.a. (societa’ che ha incorporato (OMISSIS) S.p.a.).
Pure (OMISSIS) S.p.a. ha resistito al ricorso principale con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il (OMISSIS).
All’udienza del 18 novembre 2016 la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo per procedere alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza anche al difensore del Comune di Nuoro che risultava ritualmente costituito, avv. (OMISSIS).
In prossimita’ dell’udienza da ultimo fissata e’ stato depositato atto di costituzione di nuovo difensore del Comune di Nuoro e comparsa di costituzione di nuovo difensore di (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo (gia’ (OMISSIS) S.p.a.).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.
1. Con il primo motivo si lamenta “violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ per insanabile contraddittorieta’ della motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha correttamente escluso la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. del Comune e ha, invece, errato nell’escludere tale responsabilita’ in capo alla (OMISSIS) S.p.a., atteso che il danno patito dal (OMISSIS), come affermato dalla stessa Corte di merito, non e’ stato provocato dalla strada, di cui il Comune e’ custode, bensi’ dal cassonetto dei rifiuti, di proprieta’ della detta societa’, utilizzato da quest’ultima, che ne aveva, ad avviso del ricorrente, la custodia. Il Comune censura la Corte territoriale per aver ritenuto che la gia’ indicata societa’ non possa essere considerata custode dei cassonetti perche’ essi, dopo che vengono svuotati al mattino presto, restano nella disponibilita’ d’uso dell’utenza, evidenziando che nella specie non sarebbe stato dimostrato che il cassonetto in questione sia stato spostato dagli utenti ma, anzi, la Corte di merito sarebbe pervenuta alla conclusione che gli stessi dipendenti della (OMISSIS) non provvedessero, dopo il quotidiano svuotamento, a ricollocare il cassonetto nel sito ad hoc predisposto.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione di legge violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ per insanabile contraddittorieta’ della motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, il Comune lamenta di essere stato ritenuto responsabile ex articolo 2043 c.c., per non aver ottemperato alle disposizioni del C.d.S. e del relativo regolamento in ordine alla sicurezza della circolazione stradale. Ad avviso del ricorrente, nel ritenere la responsabilita’ del Comune di Nuoro ex articolo 2043 c.c., la Corte di merito avrebbe violato tale norma per aver affermato apoditticamente l’esistenza del nesso causale tra l’omissione degli obblighi di vigilanza dell’Ente pubblico tenuto a “garantire la sicurezza e la fluidita’ della circolazione” e l’incidente stradale da cui e’ derivato il danno patito dal (OMISSIS) e per aver omesso di verificare la ricorrenza dell’insidia o del trabocchetto costituenti, nel caso di specie, una situazione di pericolo occulto non visibile e non prevedibile dell’utente della strada. Evidenzia il Comune che il cassonetto in questione non si trovava al centro della strada ma sporgeva per circa 40-50 cm. sul ciglio destro della stessa ed era posizionato dopo una semicurva a destra che non impediva la visuale, come rilevato dalla stessa Corte di merito.
Ad avviso del ricorrente, la ricostruzione del fatto emergente dalla sentenza impugnata escluderebbe che la condotta omissiva del Comune di Nuoro possa aver costituito causa efficiente del sinistro mentre lo stesso ragionamento seguito dalla Corte di merito porterebbe “a concludere che la causa efficiente, unitamente alla condotta del (OMISSIS), sia da ricondurre al comportamento dei dipendenti della (OMISSIS)”, dovendosi ritenere, in base alle prove acquisite, che sarebbero stati questi ultimi a posizionare i cassonetti secondo le riferite modalita’ e non gli utenti a spostarli.
Ulteriore motivo di censura della sentenza impugnata viene ravvisato dal Comune nella mancanza di insidia e/o trabocchetto che giustificherebbero l’affermazione di responsabilita’ ex articolo 2043 c.c..
3. Con il terzo motivo si lamenta “Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 C.d.S., n. 3, articolo 68 Reg. C.d.S. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ per insanabile contraddittorieta’ della motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, sul rilievo che la stessa Corte di merito aveva evidenziato che il Comune aveva provveduto a predisporre un idoneo alloggiamento del contenitore fuori dalla sede stradale mentre non era stato dato di sapere se il cassonetto in questione fosse dotato dei regolamentari catarifrangenti e a tale ultimo incombente avrebbe dovuto, a parere del Comune, provvedere la (OMISSIS) S.p.a., sicche’ non sussisterebbe la violazione della normativa richiamata da parte dell’Ente locale.
4. Con il quarto motivo si deduce “Violazione di legge – violazione e falsa applicazione degli articoli 1321 e 1229 c.c., nonche’ violazione e falsa applicazione dell’articolo 17 del contratto d’appalto stipulato dal Comune di Nuoro con la (OMISSIS) spa in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Rappresenta il ricorrente di aver, in virtu’ dell’articolo 17 del contratto di appalto, chiesto, in ogni caso, che la societa’ convenuta fosse dichiarata tenuta a manlevare il Comune di Nuoro da ogni conseguenza dannosa derivante dalla domanda attorea e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso tale domanda sul rilievo che la previsione contrattuale richiamata “ha come presupposto applicativo che l’evento dannoso sia derivato unicamente da fatto riferibile all’impresa mentre nel caso in considerazione l’evento e’ frutto di una serie di cause indipendenti una delle quali e’ stata posta in essere dall’Amministrazione che non ha adeguatamente vigilato affinche’ la sede stradale indicata fosse di sicura percorribilita’ per i cittadini”.
Ad avviso del Comune, la clausola in questione impegnerebbe l’impresa a rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa, a nulla rilevando l’eventuale concorso di colpa dell’Ente committente nella causazione dell’evento dannoso.
5. Con il quinto motivo si deduce “Nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., articolo 345 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.
Deduce il ricorrente che la Corte di merito, disattendendo una espressa domanda formulata dall’appellato, non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di inammissibilita’ della domanda nuova proposta, in subordine, in sede di appello da (OMISSIS) S.p.a. e volta alla declaratoria di inammissibilita’ e comunque di infondatezza della domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della (OMISSIS) S.p.a. e, per l’effetto, all’accertamento e alla declaratoria di responsabilita’ solidale del Comune in relazione ai danni eventualmente imputabili anche all’appellante, salve le reciproche eventuali azioni di regresso.
Ricorso incidentale proposto da (OMISSIS).
6. Con il primo motivo, deducendo “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 2051 c.c. (e articoli 40 e 41 c.p.c.; e articolo 115 c.p.c.)”, il (OMISSIS), pur non contestando l’applicazione al caso di specie dell’articolo 2043 c.c. operata dalla Corte di merito, lamenta che non sia stato applicato l’articolo 2051 c.c., ricorrendone, a suo avviso, i fatti costitutivi, e rappresenta che la questione non sarebbe irrilevante non solo per il diverso regime probatorio ma anche in ragione dell’impugnazione principale proposta dal Comune e volta ad escludere la sua responsabilita’ ex articolo 2043 c.c., unica ritenuta sussistente dalla Corte di merito.
7. Con il secondo motivo, rubricato “(articolo 360, comma 1, n. 3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 2051 c.c. (e articolo 14, articolo 25, comma 3, articolo 42 C.d.S. (Decreto Legislativo n. 285 del 1992), articoli 68, 174 e 175 Reg. C.d.S. Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992); (articolo 360, comma 1, n. 5 Omesso esame fatto decisivo)”, sostiene il (OMISSIS) che, risultando, a suo avviso, sussistente il nesso causale con la res strada, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la custodia in capo al Comune ex articolo 2051 c.c., evidenziando di aver proposto tale questione con il secondo motivo dell’appello incidentale.
8. Con il terzo motivo, rubricato “(articolo 360, comma 1, n. 3) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 2051 c.c. (in ordine alla responsabilita’ di (OMISSIS))”, il (OMISSIS) lamenta che, nella sentenza impugnata, pur essendo “affermato… che la (OMISSIS) (poi (OMISSIS)) era proprietaria del cassonetto” appaltatrice dal Comune del servizio di nettezza urbana al tempo del fatto, e che il cassonetto sarebbe (persino unica) res causa dell’evento di danno”, “a tali dati, esaur(i)enti gli elementi costitutivi (custodia e nesso causale) della fattispecie ex articolo 2051 c.c. – inesistente fortuito nei fatti e in sentenza, mai provato e allegato – non segue invece l’applicazione dell’articolo 2051 e relativa responsabilita’ neppure nei confronti di (OMISSIS)”.
Il ricorrente incidentale sostiene che l’affermata responsabilita’ ex articolo 2043 c.c. anche a carico di (OMISSIS) ben potrebbe coesistere con il titolo ex articolo 2051 c.c. e non ne potrebbe escludere l’applicazione, ricorrendone gli estremi; rappresenta che, al di la’ del rilievo che l’accertamento ex articolo 2043 c.c., col suo diverso e piu’ gravoso onere probatorio, sarebbe reso superfluo dalla riconducibilita’ della fattispecie all’articolo 2051 c.c., la questione sarebbe rilevante anzitutto in ragione dell’impugnazione che pure la (OMISSIS) potrebbe esperire in ordine all’unico titolo di responsabilita’ (ex articolo 2043 c.c.) a suo carico ritenuto nella sentenza impugnata in questa sede.
q. Con il quarto motivo, rubricato “(articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 2043 e 1227 c.c., articolo 115 c.p.c., articoli 2697, 2727 e 2729 c.c.; e articolo 143 C.d.S., e articolo 43 c.p.”, il ricorrente incidentale sostiene che anche l’affermazione di corresponsabilita’ al 50 % del (OMISSIS), da parte della Corte di merito, sarebbe frutto in tutto o in parte dell’adozione di orientamento giurisprudenziale riconosciuto contra legem e superato, che, da un lato, non applicava l’articolo 2051 c.c. nei confronti della P.A. e, dall’altro, limitava, nei medesimi casi e in un’ottica di favore verso la stessa PA., l’applicazione, nei confronti di quest’ultima, dell’articolo 2043 c.c., ricorrendo alla figura della cd. insidia o trabocchetto, non normativamente prevista. Ed invero sostiene il (OMISSIS) che “la pretesa non in toto esauriente dimostrazione dell’insidia o trabocchetto che la corte ventila, di fatto addossando l’onere al danneggiato secondo la vecchia impostazione, si traduca in buona sostanza nel concorso colposo del medesimo”, il che, se non porta ad escludere la responsabilita’ dei convenuti perfino ex articolo 2043 c.c., affermata in sentenza, comunque la riduce del 50 % con l’asserito concorso.
Peraltro, sostiene il ricorrente incidentale che, pur prescindendo dall’insidia o trabocchetto e negandosi che la Corte di merito vi abbia fatto un “distorto ricorso” per affermare la corresponsabilita’ del (OMISSIS), comunque la Corte di merito ha ritenuto sussistente tale concorso senza prova al riguardo.
Ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) S.p.a. (ora (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo).
10. Con il primo motivo, lamentando “Omessa insufficiente insanabile contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio ex articolo 360, n. 5”, si propongono censure alla motivazione della sentenza impugnata che avrebbe in modo illogico, apodittico e contraddittorio ritenuto fondata la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della P.A. e della ditta appaltatrice.
11. Con il secondo motivo, rubricato “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti omessa insufficiente insanabile contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.c.. n. 5 (articolo 360 c.p.c., n. 5)”, la societa’ ricorrente incidentale sostiene che, in relazione all’affermata sua concorrente responsabilita’, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe lacunosa, insufficiente, fondata sulle sole generiche deposizioni dei testi circa il non corretto posizionamento del cassonetto, il che non sarebbe sufficiente a giustificare la convinzione che siano stati gli addetti della (OMISSIS) S.p.a. a posizionare malamente il contenitore e che, pur richiamandosi in sentenza la deposizione di (OMISSIS), autista di mezzi per il servizio di raccolta rifiuti, di tale deposizione sarebbe stata obliterata la parte in cui il medesimo aveva sostenuto di aver verificato quotidianamente e dato apposite istruzioni affinche’ il cassonetto in questione fosse posizionato nel sito ad esso destinato. Inoltre, la Corte di merito avrebbe, nel motivare la sentenza sul punto in questione, operato un “inspiegabile salto logico” e avrebbe fatto ricorso, nella “non convincente” motivazione in parola, “al criterio della verosimiglianza e a massime di esperienza per conferire valore probatorio non al dato emerso dalle testimonianze (ovvero il cattivo posizionamento del cassonetto) ma al dato presunto e non provato del posizionamento del contenitore da parte dei dipendenti della (OMISSIS) che invece non emerge dall’esame delle deposizioni”.
12. Con il terzo motivo, lamentando “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti omessa insufficiente insanabile contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio ex articolo 30 c.p.c., n. 5”, si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e incoerente laddove ha ritenuto che il Comune debba ritenersi responsabile per non aver espletato un regolare servizio di sorveglianza sulla sicurezza delle strade comunali e in particolare dei tratti interessati da possibili anomalie dovute al posizionamento dei cassonetti e ciononostante abbia ritenuto responsabile pure la (OMISSIS) in ragione del presunto originario cattivo posizionamento del cassonetto in questione, pur se, quindi, altri avevano la responsabilita’ di sorvegliarne il corretto posizionamento durante la giornata.
13. Con il quarto motivo, rubricato “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti omessa insufficiente e insanabile contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, la societa’ ricorrente incidentale sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, non corretta e contraddittoria nella parte in cui la Corte di merito, pur avendo appurato che il cassonetto invadeva la carreggiata per circa quaranta-cinquanta centimetri e che l’urto, considerate le condizioni di visibilita’ e viabilita’, ben avrebbe potuto essere evitato se il motociclista avesse usato una condotta di guida conforme ai canoni di prudenza, abbia poi ritenuto la corresponsabilita’ dei convenuti. Lamenta, altresi’, che non siano stati resi noti i motivi per i quali l’accertata non conforme velocita’ del motoveicolo al momento dell’impatto, in relazione alle condizioni di visibilita’ notturne e allo stato dei luoghi, abbia solo contribuito alla causazione del sinistro e non sia stata considerata elemento idoneo a mandare esenti da responsabilita’ i soggetti tenuti alla sorveglianza della strada e delle sue pertinenze.
14. Le doglianze proposte vanno esaminate seguendo l’ordine logico.
15. Tutti i motivi del ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) S.p.a. (ora (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo) sono inammissibili.
Risultano, infatti, inammissibili le censure motivazionali proposte, evidenziandosi al riguardo che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 4 luglio 2013, nella specie trova applicazione l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non e’ piu’ configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo articolo 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E cio’ in conformita’ al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la gia’ richiamata riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cosi’ come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione del motivo all’esame, la controricorrente incidentale non propone doglianze motivazionali nel rispetto del paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’articolo 360 del codice di rito ne’ puo’ ravvisarsi nella specie un omesso esame di fatti decisivi, pure indicato nella rubrica del mezzo, vizio, questo, effettivamente riconducibile al vigente n. 5 del citato articolo 360, ma non dedotto in conformita’ all’interpretazione di detta norma operata dalla giurisprudenza di legittimita’.
15.1. Le censure proposte risultano, peraltro, pure inammissibili in quanto volte, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimita’.
16. Il ricorso incidentale proposto dalla societa’ e’, alla luce delle considerazioni che precedono, inammissibile.
17. I motivi primo e secondo del ricorso principale e i motivi primo/ secondo e terzo del ricorso incidentale (OMISSIS), i quali, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi.
17.1. Osserva il Collegio che vanno rigettate le censure motivazionali di cui ai motivi primo, secondo e terzo del ricorso principale, non ricorrendo nella specie la lamentata insanabile contraddittorieta’ della decisione impugnata.
17.2. Va poi evidenziato che risulta irrilevante, ai fini della decisione sui ricorsi all’esame della responsabilita’ ascritta agli originari convenuti. Per mera precisione va, comunque, corretta, ex articolo 384 c.p.c., u.c., la motivazione della sentenza impugnata, dovendosi ritenere, sulla base di quanto accertato in fatto dai giudici del merito e alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, sussistente la responsabilita’ non ex articolo 2043 c.c. bensi’ ex all’articolo 2051 c.c., sia della societa’ controricorrente, appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e proprietaria e custode dei cassonetti, sia del Comune, ente giproprietario e custode della strada, il quale ha contravvenuto peraltro alle norme del codice della strada (articoli 14 e 25) e del relativo regolamento (articolo 68, non essendo comunque rilevante, ai fini che qui rilevano, l’allegata mera predisposizione di un alloggiamento ad hoc per il cassonetto).
18. Risulta pure infondato il quarto motivo del ricorso principale, alla luce di quanto evidenziato circa la corresponsabilita’ posta a carico del Comune ricorrente, riferendosi l’invocato articolo 17 del contratto di appalto ai soli “danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio”.
19. Il quinto motivo del ricorso incidentale va rigettato, non sussistendo la lamentata omessa pronuncia, avendo la Corte di merito al riguardo, stante il rigetto della domanda di manleva del Comune, ritenuto irrilevanti le questioni processuali in materia sollevate dalla (OMISSIS) (v. sentenza impugnata, p. 27), con evidente palese assorbimento dell’eccezione proposta dal Comune e di cui al motivo all’esame.
20. Il ricorso principale va, quindi, rigettato.
21. Va disatteso, infine, il quarto motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS), avendo la Corte di merito ritenuto l’evento dannoso di cui si discute in causa causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, in base ad una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimita’.
22. Alla luce di quanto precede, anche il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) va rigettato.
23. In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale proposto dal (OMISSIS) e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto (OMISSIS) S.p.a. (ora (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo).
24. Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimita’ vanno compensate per intero tra le parti.
25. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei controricorrenti ricorrenti incidentali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale del (OMISSIS) e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.a. (ora (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo); compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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