Inosservanza dell’onere di contestazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 maggio 2022| n. 14589.

Inosservanza dell’onere di contestazione.

L’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste a norma dell’art. 115 cod. proc. civ. La natura giuridica ed i limiti della non contestazione, regolata dalla citata norma, palesano che la non contestazione è un fatto processuale, distinto dalla confessione (la quale non può che avere ad oggetto un fatto noto alla parte che confessa), con cui la parte concorre a delineare la materia controversa, sicché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente. L’effetto, dunque, è l’inclusione, o no, del fatto tra quelli da provare. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con il quale il giudice del merito, nel respingere l’opposizione al passivo del fallimento di una s.r.l. proposta dalla ricorrente professionista per il riconoscimento in prededuzione di un credito vantato per l’opera svolta prima del fallimento con riguardo alla presentazione della domanda di concordato preventivo ex art. 161 della legge fallimentare, aveva fondato il rigetto unicamente sulla mancata prova della presentazione della predetta domanda del cui deposito non aveva ravvisato la prova: nella circostanza, tuttavia, osserva la decisione, il tribunale aveva del tutto omesso di considerare che il fatto era stato oggetto di una proposta transattiva e di non contestazione ad opera della procedura con conseguente applicabilità dell’articolo 115 del codice di procedura civile). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 19 luglio 2021, n. 20556; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 marzo 2012, n. 3727; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 marzo 2009, n. 5356).

Ordinanza|9 maggio 2022| n. 14589. Inosservanza dell’onere di contestazione

Data udienza 14 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Stato passivo – Giudizio di opposizione – Decreto – Mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto – Esonero ex art. 115 c.p.c. della controparte dalla prova del fatto stesso – Effetti vincolanti per il giudice – Astensione da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale – Ritenuta sussistenza del fatto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14583/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;
– intimato –
avverso il decreto n. 264/2015 del TRIBUNALE di URBINO, depositato il 07/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede l’accoglimento del motivo 1) di ricorso, assorbiti i restanti.

Inosservanza dell’onere di contestazione

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 7 maggio 2015, il Tribunale di Urbino ha respinto l’opposizione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione proposta dalla professionista, volta al riconoscimento della prededuzione sul credito di Euro 8.881,60, dalla medesima vantato per l’opera svolta prima del fallimento con riguardo alla presentazione della domanda di concordato preventivo, credito gia’ ammesso per l’intero importo, con privilegio generale ai sensi dell’articolo 2751-bis c.c., comma 2.
Ha rilevato il tribunale che non vi e’ prova neppure della avvenuta presentazione della domanda L.Fall., ex articolo 161, che non risulta depositata, non essendo sufficiente per la prededuzione se il professionista abbia prestato la propria attivita’ propedeutica alla detta presentazione.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente, sulla base di sette motivi.
Non svolge difese la procedura.
Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con la declaratoria di assorbimento degli altri.

 

Inosservanza dell’onere di contestazione

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli articolo 115 c.p.c. e L.Fall., articolo 99, oltre ad omesso esame di fatto decisivo costituito dal deposito della domanda di concordato preventivo, avendo il tribunale del tutto trascurato la valutazione del comportamento processuale della curatela, allorche’ questa, costituendosi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ha concluso concordemente con l’opponente sull’esistenza di una transazione, dunque non contestando la circostanza della avvenuta presentazione del ricorso L.Fall., ex articolo 161, comma 6, fatto anche rientrante in pieno nel patrimonio conoscitivo del medesimo, cosi’ da poter fondare l’applicazione dell’articolo 115 c.p.c. sulla non contestazione.
Con il secondo, terzo e quarto motivo – illustrati dalla ricorrente congiuntamente – si deduce la violazione degli articoli 91, 112 c.p.c., L.Fall., articoli 35, 41 e l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella transazione conclusa tra la curatela e l’esponente, che il tribunale non avrebbe potuto ignorare, cosi’ interferendo con il principio dispositivo delle parti e violando la regola della corrispondenza del chiesto al pronunciato.
Con il sesto motivo, deduce – “solo per esigenza di completezza” – la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 210 c.p.c. e L.Fall., articolo 99, comma 2, avendo comunque l’opponente chiesto di acquisire i “documenti relativi alla verifica dei crediti insinuati al fallimento”, dunque non era stata affatto inerte.
Con il settimo motivo, denunzia la violazione e la falsa applicazione della L.Fall., articolo 111, comma 2 e articolo 161, essendo il credito sorto in occasione della procedura di concordato e dunque prededucibile L.Fall., ex articolo 161, ed anzi utile alla medesima in concreto.
2. – Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
2.1. – La corte del merito ha respinto l’opposizione al passivo, la quale atteneva al riconoscimento della prededuzione al professionista sul credito di Euro 8.881,60, concernente la prestazione professionale espletata prima del fallimento, con riguardo alla presentazione della domanda di concordato preventivo (credito, peraltro, ammesso per l’intero importo, con privilegio generale ai sensi dell’articolo 2751-bis c.c., comma 2): il rigetto e’ fondato unicamente sulla mancata prova della presentazione della domanda L.Fall., ex articolo 161, del cui deposito non ha ravvisato la prova.
Peraltro, il fatto era stato oggetto di una proposta transattiva e di non contestazione ad opera della procedura, come il ricorso, al riguardo autosufficiente, illustra essere avvenuto in sede di costituzione della curatela.
2.2. – L’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste a norma dell’articolo 115 c.p.c.
La natura giuridica ed i limiti della non contestazione, regolata dall’articolo 115 c.p.c., palesano che la non contestazione e’ un fatto processuale, distinto dalla confessione (la quale non puo’ che avere ad oggetto un fatto noto alla parte che confessa), con cui la parte concorre a delineare la materia controversa (Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353), sicche’ la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, percio’, ritenerlo sussistente (tra le molte: Cass. n. 20556/2021; n. 3727/2012; n. 5356/2009).

 

Inosservanza dell’onere di contestazione

 

L’effetto, dunque, e’ l’inclusione, o no, del fatto tra quelli da provare.
Si e’, inoltre, piu’ volte precisato che la non contestazione e’ figura applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare costituito in giudizio, come nella specie, nonostante egli non abbia la disponibilita’ dei diritti della massa, proprio perche’ non e’ un atto di disposizione, bensi’ un atto che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum (v. Cass. 28 maggio 2015, n. 11047; Cass. 30 giugno 2009, n. 15326).
La circostanza della proposta di transazione e della avvenuta presentazione della domanda di concordato e’, dunque, rientrante nella fattispecie dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, con conseguente fondatezza del motivo.
3. – I rimanenti motivi sono assorbiti.
4. – Il decreto va dunque cassato con rinvio, anche per le spese di legittimita’, al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinche’ riesamini la complessiva domanda, applicando il principio di non contestazione sulla specifica questione de qua.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese di lite, innanzi al Tribunale di Urbino, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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