Integra il reato di violazione di sigilli, l’asportazione da veicolo assoggettato a fermo amministrativo dei sigilli apposti sullo stesso a norma dell’articolo 214 C.d.S.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 10 ottobre 2018, n. 45569.

Le massime estrapolate:

Integra il reato di violazione di sigilli, l’asportazione da veicolo assoggettato a fermo amministrativo dei sigilli apposti sullo stesso a norma dell’articolo 214 C.d.S. e del DM Interno 01/03/2004

Sentenza 10 ottobre 2018, n. 45569

Data udienza 11 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/09/2016 del GIP TRIBUNALE di CUNEO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG, Dott. ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino ha proposto appello avverso la sentenza del 28/09/2016 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo che, pronunciando ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen. sulla richiesta del PM di emissione di decreto penale di condanna nei confronti del sig. (OMISSIS) per i reati di guida senza patente, di cui all’articolo 116 C.d.S., commi 15 e 17, e violazione di sigilli aggravata, di cui all’articolo 349 c.p., commi 1 e 2, articolo 61 c.p., n. 2), commessi il (OMISSIS), ha assolto l’imputato perche’ il fatto non sussiste.
1.1.Con unico motivo, deducendo che, diversamente da quanto sostiene il G.i.p., il reato di cui all’articolo 349 cod. pen. e’ senz’altro configurabile in caso di rimozione dei sigilli apposti al veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 116 C.d.S., comma 17, e articolo 214 C.d.S., eccepisce la “erronea valutazione delle risultanze di causa”.
2.L’appello e’ stato trasmesso a questa Corte di cassazione dalla Corte di appello di Torino ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 4.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.Il ricorso e’ fondato.
4.Il capo della sentenza impugnato riguarda esclusivamente il reato di cui all’articolo 349 c.p.del quale il PG contesta l’erronea applicazione.
4.1.Il Giudice ha ritenuto l’insussistenza del reato applicando al caso di specie il principio affermato da questa Corte di cassazione con sentenza Sez. 3, n. 39368 del 02/07/2015, La Bella, Rv. 264794, secondo cui “non integra il reato di violazione di sigilli, l’asportazione da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l’indicazione del disposto sequestro a norma dell’articolo 394, comma nono, reg. cod. strad.” (nello stesso senso, Sez. 3, n. 20869 dell’11/01/2012, Piro, Rv. 252897).
4.2.Il principio trova applicazione nel caso di sequestro amministrativo del veicolo sul rilievo che “l’articolo 213 C.d.S. prevede, all’ultimo periodo del comma 2, che il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita’ stabilite nel regolamento e che di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Tale disposizione trova attuazione nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 394, comma 9, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), a norma del quale la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo, ai sensi dell’articolo 213 C.d.S., e’ realizzata con l’apposizione di uno o piu’ fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l’iscrizione “veicolo sottoposto sequestro” e con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. L’apposizione di sigilli costituisce un elemento ulteriore e meramente eventuale, perche’, come previsto dal precedente comma 5 dello stesso articolo, essi sono apposti alle cose sequestrate solo “se e’ necessario”” (cosi’ in motivazione Sez. 3, n. 20869 del 2012).
4.3.In caso di fermo amministrativo, invece, l’articolo 214 C.d.S., comma 1, cui rimanda il comma 17 dell’articolo 116, prevede espressamente che “sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita’ e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e’ rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1”.
4.4.In attuazione della norma, il Ministero dell’interno ha emesso il Decreto Ministeriale 01/03/2004 (pubblicato sulla GU n. 71 del 25/03/2004) il cui articolo 1 cosi’ recita: “1. Il sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, e’ costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante l’iscrizione: “Veicolo sottoposto a fermo” con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto, conformemente ai modelli A e B, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato in un unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da materiale che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che ne consentano la sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a determinarsi significative variazioni di leggibilita’ delle iscrizioni impresse. 2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo tale che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal veicolo o il suo occultamento, senza violarne l’integrita’ in modo irreversibile ed evidente. 3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l’indicazione dell’ufficio o del comando che lo ha apposto, nonche’ l’emblema della Repubblica italiana o lo stemma dell’amministrazione dalla quale l’organo accertatore dipende. L’altezza dei caratteri con i quali e’ composta l’iscrizione contenente tali dati identificativi non puo’ essere inferiore a 4 mm.”. Il successivo articolo 2, comma 2, stabilisce che “Su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte anteriore ed uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimita’ del posto di guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli ovvero sulle macchine agricole ed operatrici puo’ essere apposto un solo sigillo nella parte anteriore”.
4.5.Il veicolo, specifica l’articolo 214 C.d.S., comma 2, quando non rimosso e trasportato in apposito luogo di custodia, deve essere affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata. Il successivo comma 8 stabilisce che “chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi poste in capo al custode, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 777 ad Euro 3.114. E’ disposta, inoltre, la confisca del veicolo”.
4.6.Il chiaro tenore letterale delle norme sopra indicate non ammette equivoci di sorta sul fatto che, in caso di fermo amministrativo del veicolo per le infrazioni al codice della strada che lo prevedono, devono essere materialmente apposti i sigilli al veicolo la cui violazione integra il precetto penalmente sanzionato dall’articolo 349 cod. pen..
4.7.Il reato di violazione dei sigilli e’ impermeabile alle vicende che riguardano il titolo della loro apposizione. Come costantemente insegnato da questa Corte, l’inefficacia o l’illegittimita’ del provvedimento di sequestro o di apposizione di sigilli non esclude il delitto di cui all’articolo 349 cod. pen., atteso che la norma richiede soltanto che l’apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell’autorita’, cosi’ che, una volta che il vincolo sia stato apposto a tutela della identita’ e della conservazione della cosa, esso non puo’ essere violato dal privato sino a che non venga formalmente rimosso dall’autorita’ competente (Sez. 3, n. 2241 del 18/10/2016, Lucarelli, Rv. 269359; Sez. 3, n. 47443 del 06/11/2003, Stellitano, Rv. 227068; Sez. 3, n. 8643 del 02/06/1998, Capolongo, Rv. 211674; Sez. 3, n. 3954 del 19/03/1997, Russo, Rv. 207770).
4.8.Le vicende che riguardano la sussistenza del reato di cui all’articolo 116 C.d.S., ed in particolare la sua sopravvenuta depenalizzazione ad opera del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 1, comma 1, non incidono sulla persistente penale rilevanza della condotta punita ai sensi dell’articolo 349 cod. pen. che, come ben evidenziato dal PM impugnante, non costituisce una conseguenza sanzionatoria del reato (oggi illecito amministrativo) di guida senza patente e cio’ senza considerare che, quand’anche trasformato in illecito amministrativo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo non e’ venuta meno.
4.9. Deve percio’ essere affermato il seguente principio di diritto: “integra il reato di violazione di sigilli, l’asportazione da veicolo assoggettato a fermo amministrativo dei sigilli apposti sullo stesso a norma dell’articolo 214 C.d.S. e del DM Interno 01/03/2004”.
4.10.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio al Tribunale di Cuneo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo per l’ulteriore corso.