Integrazione del contraddittorio e previsione superflua

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28873.

Integrazione del contraddittorio e previsione superflua

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare ed impedire atti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del giudizio e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti: ne consegue che, in caso di ricorso “prima facie” inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio, così come per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che ciò si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di legittimità senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Nel caso di specie, la Suprema Corte, pur rilevando il difetto del contraddittorio con le altri parti del grado di appello, litisconsorti processuali necessari, ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che l’articolata censura non si misurava con le statuizioni rese dal giudice di appello in relazione ai motivi riferiti come davanti a lui proposti, ovvero quello di contrasto insanabile – escluso – tra dispositivo e motivazione e d’illegittima regolazione delle spese di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 giugno 2019, n. 16141; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12515; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 giugno 2013, n. 15106).

Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28873. Integrazione del contraddittorio e previsione superflua

Data udienza 12 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Ricorso inammissibile o infondato – Fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio – Previsione superflua – Aggravio di spese – Allungamento dei termini per la definizione del giudizio di legittimità – Non confingurabilità di alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24574-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Soc. Coop per Azioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del rappresentante legale pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 364/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

RILEVATO IN FATTO

Che:
l’avvocato (OMISSIS) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 346 del 2021 della Corte di appello di Catanzaro esponendo che:
– aveva introdotto un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo contestando una dichiarazione, seppure positiva, resa, nell’ambito di un pignoramento presso terzi, in duplice udienza, nell’ottobre 2011 e nel marzo 2012;
– il Tribunale aveva rigettato la domanda escludendo, in particolare, che potessero aver rilievo crediti venuti ad esistenza dopo la dichiarazione iniziale che aveva perfezionato il pignoramento;
-la Corte di appello respingeva il gravame osservando che non sussisteva il dedotto contrasto tra dispositivo, di rigetto, e motivazione, di riconoscimento della positivita’ della dichiarazione, mentre della compensazione delle spese legali non potevano dolersi gli attori quali soccombenti;
resistono con controricorso il (OMISSIS) p.a., e (OMISSIS) s.p.a., la quale ultima ha depositato, altresi’, memoria.

 

RILEVATO IN DIRITTO

Che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 547, 548, 91 e 92 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato non considerando che sussisteva l’interesse dei creditori ad accertare una diversa e maggiore misura del credito assegnabile;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
il ricorso e’ inammissibile;
al di la’ delle carenze nella confusa esposizione dei fatti di causa, deve osservarsi in primo luogo che difetta il contraddittorio necessario con le altre parti del grado di appello, come tali litisconsorti processuali necessari, a nulla rilevando che fossero rappresentate dallo stesso difensore, in giudizio in quella sede anche in proprio quale avvocato, e in questa sede rappresentato e difeso da altro difensore;
cio’ nondimeno, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire atti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del giudizio e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato a produrre i suoi effetti: ne consegue che, in caso di ricorso “prima facie” inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio, cosi’ come per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che cio’ si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di legittimita’ senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti (cfr., ad es., Cass., 17/06/2019, n. 16141);
nel caso, l’articolata censura non si misura con le statuizioni rese dal giudice di appello in relazione ai motivi riferiti come davanti a lui proposti, ovvero quello di contrasto insanabile – escluso – tra dispositivo e motivazione e d’illegittima regolazione delle spese, come descritto in narrativa;
parte ricorrente afferma che aveva “alternativamente” impugnato il “merito”, ma confusamente e illogicamente lo correla alla compensazione delle spese legali, che, come aveva notato il Collegio di merito, gli attori non avevano interesse a contestare essendo risultati soccombenti;
al contempo, parte ricorrente nulla dimostra di quanto afferma non riportando alcunche’ dei motivi di appello, con cio’ comunque violando l’articolo 366 c.p.c., n. 6, operante, quale requisito generale, anche in punto di motivi in rito (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469, Cass., 29/09/2017, n. 22880, Cass., 13/01/2021, n. 342);
spese secondo soccombenza;
non puo’ ritenersi al contempo una temerarieta’ dell’impugnazione, tale ipotizzata da (OMISSIS) s.p.a. e legittimante – in tesi – la condanna per responsabilita’ processuale aggravata, poiche’ l’evidenziata inammissibilita’ non corrisponde a una pretestuosita’ delle argomentazioni tale da superare l’ordinario esercizio delle prerogative processuali di difesa sia pure senza esito fausto (cfr., sul punto, Cass., 30/09/2021, n. 26545).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali delle parti controricorrenti, liquidate per (OMISSIS) s.p.a. in Euro 1.800,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali, e per (OMISSIS) p.a. in Euro 1.500,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali. Spese distratte in favore dell’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) s.p.a..
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

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