Interesse ad agire per l’accertamento dell’invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 febbraio 2023| n. 4911.

Interesse ad agire per l’accertamento dell’invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria

L’interesse ad agire per l’accertamento dell’invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria è configurabile anche nel corso del rapporto ed in assenza di un inadempimento, atteso che una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all’eventuale futura inadempienza e che la nullità insorge immediatamente quando essa viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. (Nella specie, la S.C., interpretando la domanda di mero accertamento dell’usurarietà della clausola in oggetto, quale domanda autonoma e non meramente strumentale all’accoglimento di quella di restituzione, ha affermato la sussistenza dell’interesse ad agire).

Ordinanza|16 febbraio 2023| n. 4911. Interesse ad agire per l’accertamento dell’invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria

Data udienza 24 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Leasing – Contratto di locazione finanziaria – Interessi convenzionali moratori eccedenti il tasso soglia – Nullità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28840/2019 proposto da:
(OMISSIS) Srl, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato Totarelli Paolo, rappresentato e difeso dall’avvocato Di Dio Giuseppe;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa, quale societa’ derivante dalla fusione per incorporazione tra (OMISSIS) Spa e (OMISSIS) Spa, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato Grillo Corrado, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Azzini Augusto, Zaglio Andrea;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1022/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara.

Interesse ad agire per l’accertamento dell’invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria

RILEVATO

che:
Con citazione notificata il 18 marzo 2015 (OMISSIS) S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Brescia (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.A. esponendo che (OMISSIS) S.r.l. le aveva ceduto in data 21 gennaio 2010 un contratto di leasing che aveva stipulato il (OMISSIS) con (OMISSIS), per il quale l’attrice aveva poi pattuito con (OMISSIS) una integrazione in data (OMISSIS). Adduceva che nel contratto erano previsti interessi moratori al tasso annuo effettivo globale del 13,455%, ben superiore al tasso soglia usura dell’epoca della stipulazione con (OMISSIS) 10,305% – e che la pattuizione integrativa su cio’ non avrebbe inciso. Chiedeva quindi, in via principale, di accertare l’usurarieta’ degli interessi convenuti nel contratto e pertanto di condannare la convenuta a restituire le somme che le erano state indebitamente versate nella misura di Euro 326.620,88 nonche’ alla riduzione dei futuri canoni, ricalcolandoli con l’esclusione degli interessi non dovuti; in via subordinata, chiedeva di dichiarare la nullita’ per indeterminatezza e per nullita’ del parametro di riferimento EURIBOR delle clausole relative agli interessi corrispettivi dovuti alla concedente, con conseguente applicazione del tasso legale di interesse, conseguentemente condannando controparte a restituire le maggiori somme illecitamente addebitate; in ogni caso chiedeva la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli in applicazione del tasso legale di interesse, disponendo anche una consulenza tecnica d’ufficio.
La convenuta si costituiva, resistendo.
Il Tribunale, con sentenza del 23 luglio 2016, rigettava le domande attoree.
(OMISSIS) proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 21 giugno 2019, rigettava.
(OMISSIS) ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi e illustrato anche con memoria, da cui si e’ difesa (OMISSIS) con controricorso.

Interesse ad agire per l’accertamento dell’invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria

CONSIDERATO

che:
1.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, articolo 1, comma 1, Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 12, comma 1 convertito in L. n. 24 del 2001 e articolo 1815 c.c., comma 2, nonche’, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex articolo 112 c.p.c. e ancora, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo e discusso, per avere il giudice d’appello “ritenuto non rilevante l’usurarieta’ del tasso moratorio per determinare la gratuita’ del contratto e… per avere omesso di accertare e dichiarare l’usurarieta’ del tasso moratorio”.
La corte territoriale – a pagina 22 della sentenza impugnata – ha affermato che, pur essendo stata riscontrata la illegittimita’ della pattuizione del tasso dell’interesse moratorio, “non mette conto di statuire sull’invalidita’ della clausola sull’interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo, in relazione all’impostazione data dalla parte attrice, ed odierna appellante, alla controversia”.
In tal modo il giudice d’appello avrebbe “omesso di pronunciarsi in merito alla precisa domanda di accertamento e di declaratoria di usurarieta’ del tasso”, che doveva accogliersi: pertanto avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c., considerata la sussistenza di “un evidente interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. di (OMISSIS), essendo il rapporto peraltro ancora in essere”. La domanda infatti non sarebbe “meramente strumentale rispetto alla domanda di ripetizione dell’indebito”, essendo stata proposta autonomamente; e nell’ambito del rapporto di leasing la utilizzatrice avrebbe avuto senz’altro interesse alla sua decisione, per la ragione poco prima evidenziata – a pagina 21 della sentenza impugnata – dalla stessa corte territoriale laddove ha affermato: “La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio… in ragione dei rischi correlati all’eventuale futura inadempienza (la quale oggettivamente puo’ derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili)”.
Inoltre il superamento della soglia di usura del tasso moratorio avrebbe imposto al giudice di merito la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, emergendo il reato di cui all’articolo 644 c.p.
1.2 Aggiunge la ricorrente che il giudice d’appello, “dopo aver correttamente ritenuto il tasso moratorio soggetto alla disciplina antiusura” – omettendo peraltro di dichiarare la nullita’ -, avrebbe erroneamente escluso che dal superamento del tasso soglia degli interessi moratori derivi la gratuita’ del contratto di leasing. In tal modo avrebbe contrastato con l’interpretazione autentica di cui al Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1, convertito in L. n. 24 del 2001, e dalla usurarieta’ del tasso dimora deriverebbe il diritto alla ripetizione di tutti gli interessi versati nonche’ l’accertamento negativo dell’obbligo di pagare gli interessi per i canoni scadenti a partire dal 30 settembre 2014.
La ricorrente poi precisa di non avere mai sostenuto “che il tasso corrispettivo e il tasso moratorio vadano sommati”, avendo invece addotto che dall’usurarieta’ della pattuizione riferita al solo tasso moratorio deriverebbe “l’usurarieta’ del leasing”, considerata la modifica che la L. n. 108 del 1996 ha effettuato, oltre all’articolo 644 c.p., all’articolo 1815 c.c., comma 2, che ora recita: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e’ nulla e non sono dovuti interessi”.
Questa norma – che sarebbe “pacificamente applicabile ai contratti di leasing” infliggerebbe la sanzione di nullita’ e gratuita’ del finanziamento a tutti gli interessi per qualunque titolo siano stati pattuiti, non rilevando neppure che gli interessi siano stati pattuiti ma giammai versati (L. n. 24 del 2001, articolo 1, comma 1) essendo l’usura reato di pericolo. La nullita’ colpirebbe la clausola che prevede la usurarieta’ ma la sanzione derivante – cioe’ la gratuita’ investirebbe l’intero rapporto. Tale interpretazione sarebbe consolidata nella giurisprudenza di questa Suprema Corte; e nel caso de quo sussisterebbe l’eccedenza del tasso soglia usura.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1346, 1418, 1248 c.c. e articolo 117 T.U.B. per non avere il giudice d’appello ritenuto le clausole relative agli interessi corrispettivi nulle per indeterminatezza, nonostante che le verifiche svolte consentissero di affermare che l’obbligazione assunta dall’attuale ricorrente era “ne’ determinata ne’ determinabile”, e comunque nulla per contrarieta’ all’articolo 117 T.U.B., onde dovrebbe essere sostituita ex lege dalle norme imperative rappresentate dall’articolo 117 T.U.B. o dall’articolo 1284 c.c. in caso di indeterminatezza.
3. Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 1346, 1418, 1248 c.c. e L. n. 287 del 1990, articolo 2 ancora per non avere il giudice d’appello ritenuto le clausole relative agli interessi corrispettivi “nulle per nullita’ del parametro di riferimento EURIBOR”, parametro inutilizzabile in forza della L. n. 287 del 1990, articolo 2 relativa alle norme sull’antitrust a seguito delle Decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (caso AT 39914).
4. Con il quarto motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo per mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio che era stata indicata dall’attuale ricorrente come necessaria per la verifica degli indebiti contestati e per la loro quantificazione, e che la corte territoriale invece ha ritenuto superflua.
5. Il primo motivo, pur presentato con una confusa perche’ eterogenea rubrica, e’ comunque agevolmente comprensibile nella sua composizione affidata a due submotivi.
5.1 Il primo riguarda l’omessa pronuncia, con violazione quindi dell’articolo 112 c.p.c., da parte del giudice d’appello della domanda di accertamento e declaratoria di usurarieta’ del tasso moratorio pattuito nel contratto in esame.
La corte territoriale, in effetti, dopo essersi spesa in un’amplissima illustrazione del contenuto della motivazione di Cass. sez. 3, ord. 17 maggio 2018 n. 27442 (cosi’ massimata: “E’ nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, articolo 2 relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi.”), afferma: “La richiesta di accertamento dell’invalidita’ della pattuizione e’ stata proposta non gia’ autonomamente ma in via strumentale rispetto a quella di ripetizione dell’indebito e di rideterminazione dell’ammontare dei ratei a scadere”, pertanto non dovendosi “statuire sull’invalidita’ della clausola sull’interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo, in relazione all’impostazione data dalla parte attrice, ed odierna appellante, alla controversia” (sentenza impugnata, pagina 22).
5.2 Invero, come risulta dalla premessa del ricorso che illustra sufficientemente la vicenda processuale, in atto di citazione, per quanto qui interessa, l’attuale ricorrente aveva concluso in via principale chiedendo di accertare e dichiarare l’usurarieta’ degli interessi convenuti nel contratto e “per l’effetto” di condannare controparte alla restituzione e ridurre i canoni escludendo gli interessi non dovuti; cio’ dopo avere illustrato che il tasso usurario sarebbe stato, nel caso in esame, applicato agli interessi moratori. Anche proponendo l’appello, le conclusioni che qui interessano sono rimaste le medesime.
Ora, e’ evidente che la corte territoriale, in relazione all’incipit “per l’effetto”, ha ritenuto che l’unica domanda fosse quella della condanna restitutoria e della riduzione dei canoni. E infatti premette (ancora a pagina 22) la seguente motivazione all’asserto sopra riportato: “La richiesta di accertamento dell’invalidita’ della pattuizione e’ stata proposta non gia’ autonomamente ma in via strumentale rispetto a quella di ripetizione dell’indebito e di rideterminazione dell’ammontare dei ratei a scadere, con cio’ chiaramente manifestandosi non gia’ l’intento sopra delineato come ipotizzabile (quello a liberarsi in via preventiva dal giogo di una sanzione contrattuale sproporzionata senza doversene attendere l’irrogazione, per poi far appello al potere di riduzione equitativa di cui all’articolo 1384 c.c.) bensi’ quello di ottenere la modificazione in via giudiziale dell’assetto del sinallagma contrattuale”.
5.3 Tuttavia, come rileva la ricorrente, la corte territoriale stessa poco prima (a pagina 21 della sentenza), pur inserendo nella frase anche un elemento alquanto singolare – “pressione psicologica esercitata sul mutuatario” -, ha proprio riconosciuto l’esistenza dell’interesse che ora questo motivo prospetta, cosi’ esprimendosi: “La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuatario (o, nel nostro caso, sull’utilizzatore del bene concesso in leasing) in ragione dei rischi correlati all’eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente puo’ derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili). In tale senso puo’ ammettersi l’esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso mora, di un’azione di mero accertamento dell’usurarieta’ della clausola in oggetto…”.
5.4 Si e’ dinanzi, evidentemente, a una questione di interpretazione della domanda, la quale, come e’ ben noto, puo’ essere vagliata in riferimento all’articolo 112 c.p.c. – invocato infatti dalla ricorrente – dal giudice di legittimita’ (in tal senso, si veda per tutte la recente Cass. sez. L, ord. 24 dicembre 2021 n. 41465, che, inserendosi in un pregresso solido orientamento giurisprudenziale, osserva in motivazione, a proposito di questione sull’interpretazione di una domanda giudiziale, che questa “come diretta violazione dell’articolo 112… e’ da aversi per correttamente impostata”, cosi’ conferendo a questa Suprema Corte appunto “l’interpretazione della portata, ai fini e per gli effetti dell’articolo 112 c.p.c., dell’originaria domanda giudiziale, consentendo… l’esame diretto della correttezza delle valutazioni in proposito rese dai giudici di merito, senza necessita’ (ne’ possibilita’) di fare riferimento alla violazione… delle norme del codice civile sui canoni ermeneutici riguardanti i negozi e gli atti unilaterali…”).
5.5 Come si e’ appena visto, il giudice d’appello ha ritenuto che la domanda di accertamento della nullita’ della pattuizione non sia, in effetti, una vera e propria domanda, bensi’ un mero presupposto della domanda di ripetizione di indebito e rideterminazione delle rate da versare – non a caso, quando offre questa argomentazione, il giudice d’appello la definisce “richiesta” e non domanda (sentenza, pagina 22: “La richiesta di accertamento dell’invalidita’ della pattuizione e’ stata proposta non gia’ autonomamente ma in via strumentale…”) -; e comunque, poiche’ non vi sarebbe luogo ad alcuna ripetizione di indebito e rideterminazione delle rate, secondo la corte territoriale, non occorrerebbe “statuire sull’invalidita’ della clausola sull’interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo” (cosi’ ancora la sentenza a pagina 22).
Dalla chiara conformazione delle conclusioni sia di primo grado che d’appello, e dal contenuto delle argomentazioni che le sorreggevano, riportate, seppure in modo conciso ma comunque – si ripete – sufficiente a comprendere, nella premessa del ricorso, emerge che non si’ e’ dinanzi ad una “richiesta” di un accertamento incidentale, bensi’ ad una vera e propria domanda: e cio’ per le ragioni che la stessa corte territoriale, come si e’ visto, aveva gia’ poco prima constatato ed evidenziato (sentenza, pagina 21), ovvero che la presenza nel contratto di una clausola prevedente interessi moratori usurari dispiega subito “uno squilibrio” in relazione ai “rischi correlati all’eventuale… futura inadempienza” della parte utilizzatrice del bene dato in leasing, l’attuale ricorrente. Rilievo che conduce altresi’ a riconoscere la sussistenza, pertanto, di un interesse della utilizzatrice per questa che e’ una domanda vera e propria, non solo perche’, come riconosce la stessa sentenza impugnata nella sua appena evidenziata quale contraddittoria – argomentazione, la presenza di una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione alla cosi’ delineata vicenda esecutiva consistente in un eventuale futuro inadempimento, ma anche perche’ la nullita’ insorge immediatamente quando viene concordata la clausola, e non e’ certo configurabile un obbligo della parte che intende far valere la nullita’ di dover aspettare appunto la fase esecutiva del negozio.
5.6 Al riguardo si e’ di recente pronunciata Cass. sez. 3, 20 maggio 2020 n. 9237, in un caso alquanto analogo in cui un’altra corte territoriale aveva affermato che alla mancata corresponsione di fatto degli interessi moratori convenzionali sarebbe conseguita la “carenza di interesse a far valere la questione della loro illegalita’”; la suddetta sentenza di questa Suprema Corte (richiamando pure S.U. 19 ottobre 2017 n. 24675) ha – del tutto condivisibilmente – ritenuto cio’ infondato proprio perche’ “il momento determinante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, e’ proprio la pattuizione, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi”.
5.7 Che poi l’incipit della (duplice) domanda relativa alla restituzione dell’indebito e alla riduzione del canone sia nella tipica espressione “per l’effetto” non puo’ certo interpretarsi nel senso di deprivare la domanda precedente della natura, appunto, di domanda per farne un mero presupposto da vagliare incidentalmente rispetto ad un’unica domanda, cioe’ quella proposta dopo la suddetta espressione. Si tratta, invece, di una mera evidenziazione della correlazione logico-giuridica tra due domande, che non degrada peraltro la prima come assertivamente enuncia il giudice d’appello.
Risulta pertanto fondato il primo submotivo, avendo violato la corte territoriale l’articolo 112 c.p.c. nel senso di non avere interpretato correttamente quanto le era stato chiesto dall’appellante, attuale ricorrente.
5.8 Il secondo submotivo lamenta che il giudice d’appello avrebbe escluso erroneamente che “dal superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora possa derivare, quale conseguenza, la gratuita’ del contratto di leasing”. Si tratta, evidentemente, proprio di una conseguenza dell’accertamento che nel contratto de quo sussista quel che nella prima domanda appena esaminata si chiede di dichiarare, ovvero “l’usurarieta’ degli interessi convenuti nel contratto”. L’omessa pronuncia su tale domanda, accertata accogliendo il primo submotivo, assorbe quindi questo secondo submotivo.
5.9 I successivi motivi riguardano evidentemente la domanda proposta in via subordinata relativa alla nullita’ per indeterminatezza e per nullita’ del parametro di riferimento EURIBOR delle clausole relative ad interessi corrispettivi dovuti dalla utilizzatrice alla concedente. Anche questi, pertanto, sono assorbiti.
6. Ne consegue, in conclusione, l’accoglimento del primo motivo per quanto di ragione, assorbite tutte le altre doglianze, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso per quanto di ragione, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Brescia.

 

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