Interesse ad impugnare una sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 settembre 2022| n. 27991.

Interesse ad impugnare una sentenza

Poiché, ai sensi dell’articolo 100 cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di impugnazione, per proporre una domanda in giudizio o per resistere ad essa occorre avervi interesse, la sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte sul punto nel precedente giudizio (Nel caso di specie, rilevato che la sentenza impugnata, riformando la decisione di prime cure ed accogliendo l’appello dei ricorrenti, aveva integralmente rigettato la domanda di revindica formulata dagli odierni intimati, la Suprema Corte ha escluso l’interesse ad impugnare in capo ai ricorrenti medesimi dichiarando di conseguenza inammissibili le relative doglianze formulate con il ricorso per cassazione) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 6 marzo 2007, n. 5133).

Ordinanza|26 settembre 2022| n. 27991. Interesse ad impugnare una sentenza

Data udienza 29 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Azione – Interesse ad impugnare una sentenza – Presupposto – Soccombenza della parte sul punto nel precedente giudizio – Art. 100 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 23783/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
e
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
-ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 604/2016 del 1 agosto 2016.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) agirono in giudizio ex articolo 948 c.c. dichiarando di essere comproprietari di due terreni, pro indiviso ed unitamente agli altri coeredi, di due terreni siti in (OMISSIS) in catasto ai fogli rispettivamente (OMISSIS). Precisarono che detto terreno era stato detenuto in affitto da tale (OMISSIS) fino al 1992 e che, in epoca successiva, era stato poi utilizzato dagli stessi eredi per ricavare legna da ardere.
Precisarono, inoltre, di essere venuti a conoscenza che “il terreno” era stato venduto da tale (OMISSIS) a suo figlio (OMISSIS), e che in tale atto il venditore aveva dichiarato di aver acquisito la proprieta’ del terreno per usucapione ultraventennale.
(OMISSIS), recatosi sul “fondo” per far legna era, quindi, stato minacciato ed ingiuriato da (OMISSIS).
Quest’ultimo ed il figlio (OMISSIS) si costituirono eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione al terreno di cui al mapp. (OMISSIS) e l’usucapione ventennale in relazione a quello di cui al mapp. (OMISSIS).
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testimoni, si concluse, per quel che rileva in questa sede, con l’accoglimento della domanda principale e con il rigetto dell’eccezione di avvenuta usucapione proposta da (OMISSIS).
In particolare il giudice di primo grado ritenne provato il diritto di proprieta’ degli attori alla luce della dichiarazione di successione dei loro genitori e dell’atto di acquisto del terreno da parte di (OMISSIS).
2.La sentenza venne impugnata da (OMISSIS) e l’appello parzialmente accolto in considerazione del fatto che gli attori non avessero fornito una adeguata prova del loro diritto di proprieta’, in relazione al terreno di cui al mappale (OMISSIS) (oggetto di censura), atteso che la dichiarazione di successione dei rispettivi genitori non poteva considerarsi valido titolo di acquisito avendo valore meramente fiscale. Peraltro l’atto di acquisto prodotto riportava dei numeri di mappali diversi rispetto a quelli del terreno in contestazione, con conseguente impossibilita’ di attribuirne la proprieta’ agli appellati.
La Corte d’appello respinse invece l’ulteriore motivo, costituente “domanda autonoma rispetto a quella proposta in primo grado”, con il quale (OMISSIS) si era doluto del mancato riconoscimento dell’avvenuto acquisto per usucapione del terreno non avendo l’istante provato l’invocato diritto (non essendo sufficiente a tal fine l’aver esercitato legnatico ed il pascolo) nonche’ la validita’ del contratto di vendita del terreno stesso.
La sentenza confermo’ nel resto la statuizione di primo grado.
Con separati ed identici ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnano la sentenza sulla base di 4 motivi mentre (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Deve disporsi la trattazione congiunta dei ricorsi ex articolo 335 c.p.c. essendo diretti contro la stessa sentenza.
1.Con il primo motivo, del ricorso principale e di quello incidentale, si denuncia la nullita’ della sentenza e del procedimento, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’articolo 112 c.p.c. per violazione degli articoli 948 e 2697 c.c.
Con la doglianza, nella sostanza ed aldila’ delle norme invocate, ci si duole del fatto che la Corte non si sia espressa, cosi’ come il giudice di primo grado, in relazione alla eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione al terreno distinto al f. (OMISSIS) mapp. (OMISSIS).
2.Con il secondo motivo, del ricorso principale e di quello incidentale, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360, comma 1, n. 5 in riferimento agli articoli 948 e 2697 c.c. in relazione all’articolo 115 c.p.c.
Nella specie i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice d’appello, nel confermare la statuizione in tema di difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS) (in relazione al terreno sito al f. (OMISSIS) mapp. (OMISSIS)), abbia omesso di considerare che i fatti allegati dagli attori fossero stati contestati ed indimostrati.
3.1 motivi di cui innanzi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.
La Corte d’appello con la sentenza impugnata ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da (OMISSIS) ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto ha confermato, ha rigettato la domanda di revindica formulata da (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) formulata in relazione ad entrambi i terreni oggetto di contestazione.
Infatti, come si evince dalla motivazione (pagina 8, quattordicesimo rigo e dal dispositivo) il rigetto della domanda degli attori e’ stato integrale.
Poiche’, ai sensi dell’articolo 100 c.p.c., applicabile anche al giudizio di impugnazione, per proporre una domanda in giudizio o per resistere ad essa occorre avervi interesse, la sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza, o nella specie un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte, sul punto, nel precedente giudizio; ne consegue che, nella specie, l’accoglimento dell’appello di (OMISSIS) ed (OMISSIS), sulla revindica, escluda l’interesse ad impugnare; sicche’ le relative doglianze formulate con ricorso per cassazione vanno dichiarate inammissibili (sul punto Cass. n. 5133 del 2007).
3.Con il terzo motivo, di entrambi i ricorsi, si denuncia nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in riferimento all’articolo 112 c.p.c. in rapporto all’articolo 948 e 2697 c.c. per aver la Corte d’appello statuito autonomamente su domande delle quale era precluso l’esame poiche’ assorbite dalla decisione di rigetto della domanda attorea.
4.Con il quarto motivo, di entrambi i ricorsi, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in riferimento all’articolo 2697 c.c. per aver la Corte d’appello posto l’onere della prova dell’appartenenza del terreno di cui al mapp. (OMISSIS) a carico del convenuto che ai fini del rigetto della pretesa avversaria aveva eccepito di essere proprietario per intervenuta usucapione.
Il motivo muove dal presupposto secondo cui non sarebbe stata formulata una domanda riconvenzionale ma una mera eccezione volta a paralizzare l’accoglimento della domanda di controparte con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere chiesto di provare l’avvenuta usucapione.
5.I motivi formulati sono inammissibili.
L’inammissibilita’ del terzo motivo si fonda sul rilievo che – come attesta la sentenza impugnata a pag. 7 – col secondo motivo di appello ci si era doluti proprio del rigetto dell’eccezione di usucapione, quindi occorreva esaminare la censura.
Quanto al quarto motivo, come risulta sempre dalla sentenza impugnata (v. pag. 6), il primo giudice aveva rigettato l’eccezione di usucapione per difetto di prova e la Corte d’Appello (pagg. 7 e 8) ha ritenuto che neppure nel giudizio di gravame la prova era stata fornita: tale conclusione e’ giuridicamente corretta perche’ anche le eccezioni sono soggette all’onere probatorio.
Sarebbe stato dunque onere di chi eccepiva l’usucapione, di provare i relativi presupposti, ma il giudice di merito, con apprezzamento in fatto, ha rilevato la mancanza di prova.
In conclusione, i ricorsi sono inammissibili, senza alcuna pronuncia sulle spese, essendo le altre parti intimate.
Sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo.

P.Q.M.

la Corte dichiara i ricorsi inammissibili.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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