L’interesse all’impugnazione va apprezzato in relazione all’utilità concreta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 agosto 2022| n. 25311.

L’interesse all’impugnazione va apprezzato in relazione all’utilità concreta

L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’articolo 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la corte territoriale, nonostante la rinuncia all’azione da parte del ricorrente, aveva deciso nel merito l’impugnazione anziché dichiarare l’estinzione del giudizio; invero, osserva la decisione in epigrafe, la declaratoria di inammissibilità si impone in quanto il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dalla reclamata statuizione, la quale condurrebbe comunque al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, integralmente confermata nella fattispecie in sede di gravame). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 dicembre 2020, n. 28307; Cassazione, sezione civile V, sentenza 12 maggio 2011, n. 10445; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 maggio 2011, n. 15353; Cassazione, sezione civile L, sentenza 23 maggio 2008, n. 13373).

Ordinanza|24 agosto 2022| n. 25311. L’interesse all’impugnazione va apprezzato in relazione all’utilità concreta

Data udienza 14 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Ricorso per cassazione – Carenza di interesse – Impugnazione diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29754-2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliati in L’Aquila via dei Peligni n. 7 presso lo studio dell’avv.to EMILIO BAFILE che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1427/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/07/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila che, a seguito di rinuncia dell’appellante all’azione, ha comunque deciso nel merito l’impugnazione.
2. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., comma 4 e articolo 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilita’ o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:
1. Il ricorso e’ affidato a un solo motivo.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.:
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 183 c.p.c., comma 5 e articolo 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale deciso nel merito l’impugnazione, nonostante la rinuncia all’azione da parte dello (OMISSIS) con atto notificato agli appellati e depositato nel fascicolo d’ufficio.
Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse.
La Corte territoriale, dato atto della rinuncia all’impugnazione dello (OMISSIS), non avrebbe dovuto decidere l’impugnazione nel merito, ma avrebbe piuttosto dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio; tuttavia, il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilita’ da una tale statuizione, che porterebbe comunque al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, integralmente confermata nella fattispecie dalla Corte D’Appello.
A tal proposito, si intende dare continuita’ al principio secondo cui “L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’articolo 100 c.p.c. – va apprezzato in relazione all’utilita’ concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non puo’ consistere in un mero interesse astratto ad una piu’ corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicche’ e’ inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (Nella specie, la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale, in relazione ad un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, si censurava l’omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla applicazione del termine di decadenza previsto dalla L. n. 46 del 1999, articolo 24, in luogo di quello previsto dall’articolo 617 c.p.c., comma 1, senza pero’ che fosse impugnata la statuizione resa dallo stesso giudice in punto di inammissibilita’ dell’appello avverso la pronuncia di nullita’ della notificazione della cartella esattoriale da parte del giudice di primo grado, resa sul presupposto della qualificazione della domanda in termini, appunto, di opposizione agli esecutivi ed ormai passata in giudicato)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008, Rv 603196; in senso conforme, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010, Rv 613939; Cass., Sez 5, Sentenza n. 10445 del 12/05/2011, Rv 618087; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20698 del 13/10/2016, Rv 642050; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28307 del 11/12/2020, Rv 659838).
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso o per la discussione in pubblica udienza.
Dalla suddetta memoria non emergono fatti o argomenti tali da determinare una modifica della proposta o una rimessione della decisione alla pubblica udienza.
Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex articoli 359 e 306 c.p.c. – va tenuta distinta dalla rinuncia all’azione (o rinuncia all’impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale e’ rinunzia di merito ed e’ immediatamente efficace anche senza l’accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, gia’ precisato che: La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell’articolo 359 c.p.c., dovendosi altresi’ escludere la sua incompatibilita’ con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile e’ la rinuncia all’impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all’azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l’identita’ degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiche’, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello e’ efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all’impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione. (Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362 – 01).
La rinuncia all’impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame indipendentemente dall’accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del 1996).
4. La Corte dichiara inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c. il ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ricorrono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della parte controricorrente che liquida in Euro 3000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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