Interruzione del processo e la dichiarazione da parte del procuratore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2023| n. 2308.

Interruzione del processo e la dichiarazione da parte del procuratore

La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell’art. 300 c.p.c., comportano l’interruzione del processo deve essere espressamente finalizzata al conseguimento di tale effetto, con la conseguenza che non è idonea allo scopo la dichiarazione, resa in udienza dal procuratore della parte, tesa a far dichiarare l’estinzione del processo sulla base del fatto che già in un precedente atto difensivo egli aveva rappresentato il verificarsi dell’evento interruttivo, senza che la controparte avesse tempestivamente riassunto il processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto idonea a provocare l’interruzione del giudizio la dichiarazione, resa dal procuratore in udienza per argomentare l’avvenuta estinzione del processo per mancata riassunzione).

Ordinanza|25 gennaio 2023| n. 2308. Interruzione del processo e la dichiarazione da parte del procuratore

Data udienza 10 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Interruzione del processo – Articolo 300 Cpc – Dichiarazione, da parte del procuratore – Finalità – Conseguimento di tale effetto – Non fungibilità con la dichiarazione di un evento interruttivo volta a far dichiarare l’estinzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso principale iscritto al n. 21705/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente principale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
(OMISSIS);
– intimata nel ricorso principale –
e nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente adesiva al ricorso principale –
(OMISSIS) S.r.l.;
– controricorrente adesiva al ricorso principale –
– intimata nel ricorso principale –
nonche’ sul ricorso incidentale proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
contro
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente al ricorso incidentale –
e nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– intimata nel ricorso incidentale –
(OMISSIS) S.r.l.;
– intimata nel ricorso incidentale –
(OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati nel ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2441/2018 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 25/05/2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per l’annullamento della sentenza n. 2441/18 del 25.05.18 con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato estinto il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9389/13 del 23.07.13.
2. Con la suddetta sentenza il Tribunale di Napoli aveva accolto le domande proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS) (in proprio e quali esercenti la potesta’ genitoriale su (OMISSIS) e (OMISSIS)) e da (OMISSIS) contro (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS); domande aventi ad oggetto la rimozione delle antenne telefoniche utilizzate da (OMISSIS) e (OMISSIS) e collocate dall’impresa (OMISSIS) s.r.l., a richiesta di (OMISSIS), sul lastrico solare, in proprieta’ dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), dell’edificio di (OMISSIS), limitrofo a quello di residenza degli attori; oltre al risarcimento dei danni causati alla valutazione commerciale ed alla fruibilita’ degli immobili degli attori dalla presenza di tali antenne sul fabbricato vicino.
3. La Corte di appello ha accolto l’eccezione di estinzione del giudizio di secondo grado (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure) avanzata da (OMISSIS) sul rilievo della mancata riassunzione del giudizio a seguito dell’interruzione del medesimo conseguita al raggiungimento della maggiore eta’ da parte di (OMISSIS).
4. La Corte partenopea ha fondato la propria decisione sui rilievi di seguito sintetizzati.
4.1. (OMISSIS), nata il (OMISSIS), si era costituita nel giudizio di appello tramite il padre (OMISSIS); quest’ultimo, infatti, la rappresentava legalmente, essendo ella ancora minorenne all’epoca di tale costituzione.
4.2. Il (OMISSIS), con il raggiungimento della maggiore eta’ di (OMISSIS), la rappresentanza legale del padre era cessata, cosi’ avverandosi l’evento interruttivo di cui all’articolo 299 c.p.c..
4.3. L’evento interruttivo era stato portato a conoscenza delle altre parti dal procuratore di (OMISSIS), come previsto dall’articolo 300 c.p.c., mediante l’indicazione della data di nascita di costei nella comparsa di costituzione in appello con appello incidentale (notificata alle altre parti, appunto perche’ contenente impugnazione incidentale); nella indicazione della data di nascita era infatti implicata, senza alcun margine di incertezza, l’indicazione della data di raggiungimento della maggiore eta’.
4.4. Poiche’ le ragioni dell’indicazione nella comparsa di costituzione in appello della data di nascita di una parte legalmente rappresentata dal padre possono essere diverse, il dies a quo del termine semestrale di riassunzione non poteva identificarsi con la data del raggiungimento della maggiore eta’ ma andava individuato nella data del 26 ottobre 2016, in cui era stata celebrata l’udienza destinata alla discussione dell’istanza di declaratoria di estinzione avanzata da (OMISSIS) nel marzo 2016 (su cui vedi sopra, p. 3). Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “oltre all’evidente elemento intenzionale di provocare un effetto processuale e di sollecitare la Corte a farlo (corretta che sia stata l’indicazione del provvedimento a rendere), sussistono, quanto meno nelle dichiarazioni di udienza, i requisiti di forma prescritti per mettere tutte le parti del giudizio a conoscenza della conseguita maggiore eta’ da parte di (OMISSIS) e, cio’ che massimamente rileva, l’astensione assoluta dall’attivita’ difensiva” (pag. 20, secondo capoverso).
4.5. L’estinzione consegue quindi, nell’argomentazione della Corte partenopea, alla mancata riassunzione del giudizio di appello nel termine di legge decorrente dal 26 ottobre 2016.
5. Al ricorso di (OMISSIS) s.p.a. – proposto contro (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l. – hanno resistito (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la sig.ra (OMISSIS), proponendo altresi’ ricorso incidentale – notificato, oltre che alla ricorrente principale (OMISSIS) s.p.a., a (OMISSIS) s.r.l., a (OMISSIS) s.r.l. e ai signori (OMISSIS) e (OMISSIS) – con cui la sentenza di appello viene censurata per aver collocato la decorrenza del termine di riassunzione dal 26 ottobre 2016 invece che dalla data di raggiungimento della maggiore eta’ da parte di (OMISSIS).
6. (OMISSIS) s.p.a. ha depositato controricorso adesivo al ricorso principale.
7. (OMISSIS) s.p.a. ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
8. La causa e’ stata discussa nella Camera di consiglio del 10 giugno 2022, per la quale hanno depositato memoria tanto la ricorrente principale quanto i ricorrenti incidentali.
9. Con i due motivi del ricorso principale (OMISSIS) s.p.a. denuncia, rispettivamente:
9.1. la violazione e falsa applicazione degli articoli 300 e 305 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa attribuendo efficacia interruttiva del giudizio alle dichiarazioni rese dal procuratore di (OMISSIS) nell’udienza del 26 ottobre 2016, nella quale fu discussa l’istanza di estinzione dal medesimo proposta.
9.2. la violazione e falsa applicazione degli articoli 103 e 300 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando l’estinzione dell’intero giudizio e non del solo procedimento di cui e’ parte (OMISSIS).
10. Il primo motivo del ricorso principale e’ fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo, mentre va rigettato il ricorso incidentale.
11. E’ fermo principio della giurisprudenza di questa Corte che la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell’articolo 300 c.p.c., comportano l’interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto (ex multis, Cass. 19139/2015, Cass. 20809/2018), assumendo il valore di una vera e propria dichiarazione negoziale diretta esplicitamente a provocare l’interruzione (cosi’ Cass. 2707/2005).
12. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso che la comunicazione della data di nascita di (OMISSIS) contenuta nella memoria di costituzione della stessa in appello fosse idonea a determinare automaticamente l’interruzione del processo al di del raggiungimento della maggiore eta’ da parte di costei. Donde l’infondatezza del ricorso incidentale.
13. La Corte territoriale ha tuttavia violato il principio di diritto sintetizzato nel paragrafo 11 che precede la’ dove ha ritenuto idonea ad interrompere il giudizio l’ostensione del fatto interruttivo costituito dal raggiungimento della maggiore da parte di (OMISSIS) effettuata non per provocare l’interruzione del giudizio (mai, del resto, giudizialmente dichiarata) ma per argomentare la tesi giuridica secondo la quale detta interruzione si sarebbe verificata automaticamente – gia’ prima della presentazione e della conseguente discussione dell’istanza avente ad oggetto l’estinzione del giudizio – per il decorso di diciotto anni dalla data di nascita della stessa (OMISSIS) indicata nella comparsa di costituzione. Altro, infatti, e’ comunicare un evento interruttivo per chiedere l’interruzione del giudizio, altro e’ comunicarlo per chiedere l’estinzione del giudizio sul presupposto della gia’ avvenuta interruzione del medesimo.
14. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’appello di Napoli – davanti alla quale il processo dovra’ essere riassunto anche nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS) – che si atterra’ al seguente principio di diritto: la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell’articolo 300 c.p.c., comportano l’interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto e non e’ fungibile con la dichiarazione di un evento interruttivo volta a far dichiarare non l’interruzione del processo, bensi’ l’estinzione del medesimo per effetto della mancata riassunzione dello stesso nel termine decorrente dalla data in cui tale evento si e’ verificato.
15. Il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
16. Deve altresi’ darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, del raddoppio del contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del medesimo articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *