Invasione della carreggiata da parte di un cane a guinzaglio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 maggio 2022| n. 16550.

Invasione della carreggiata da parte di un cane a guinzaglio.

In caso di sinistro stradale per l’invasione della carreggiata da parte di un cane a guinzaglio, una volta accertato il nesso di causalità tra la presenza dell’animale e l’evento del sinistro stradale, ove nessuna delle parti (conducente del veicolo e proprietario-custode del cane) abbiano superato le presunzioni di responsabilità a proprio carico, non può che essere accertato un concorso di responsabilità tra il conducente ed il proprietario dell’animale.

Ordinanza|23 maggio 2022| n. 16550. Invasione della carreggiata da parte di un cane a guinzaglio.

Data udienza 12 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Scontro autovettura con animale – Artt. 2052 e 2054 c.c. – Doppia presunzione di colpa – Pari efficacia – Responsabilità concorrente di conducente e proprietario dell’animale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4538-2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) e domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) e domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 449/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 13/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI.

Invasione della carreggiata da parte di un cane a guinzaglio.

CONSIDERATO

che:
1. (OMISSIS) convenne, con atto di citazione del 26 maggio 2014, (OMISSIS) davanti al Giudice di Pace di Gangi assumendo la responsabilita’ del convenuto, ai sensi dell’articolo 2052 c.c., per i danni occorsi alla propria autovettura in conseguenza di uno scontro avvenuto sulla sede stradale con un animale di proprieta’ del (OMISSIS). Chiese, pertanto, la condanna del convenuto a risarcire la somma di Euro 1.649,59.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, contesto’ la ricostruzione del sinistro quale rappresentata dall’attore, assunse di aver tenuto al guinzaglio l’animale sul margine destro della carreggiata e che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilita’ dell’attore: chiese, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore a risarcire la somma di Euro 3.112,57.
2. Il Giudice di Pace adito rigetto’ le domande compensando le spese.
3. Il Tribunale di Termini Imerese, adito in appello dal (OMISSIS), con sentenza n. 449 del 13/7/2020, ha ritenuto che la presunzione di responsabilita’ posta dall’articolo 2052 c.c., non fosse elisa dalla diversa presunzione di colpa posta a carico del conducente del veicolo ai sensi dell’articolo 2054 c.c., gravato della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In presenza delle due presunzioni e nell’impossibilita’ di ritenere superata l’una o l’altra, il giudice ha ritenuto di porre la responsabilita’ del sinistro a carico di entrambe le parti, ciascuna per la meta’ ed ha condannato il convenuto a pagare in favore dell’attore la somma di Euro 730,37, con parziale compensazione delle spese del grado.
4. Avverso la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Ha resistito il (OMISSIS) con controricorso.
5. Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c..
La proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.
Il ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO

che:
1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli articoli 2052, 2054, 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente censura la sentenza per aver ammesso la contemporanea presunzione di cui agli articoli 2052 e 2054 c.c., ritenendo che la prima operi per il solo fatto che un animale sia stato coinvolto nell’incidente, indipendentemente dalla prova – asseritamente non fornita – del nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso.
1.1 Il motivo e’ infondato. La sentenza d’appello ha dato atto che nel caso di specie non vi era contestazione tra le parti in ordine al nesso causale consistente nello scontro tra l’autoveicolo condotto dal (OMISSIS) e l’animale di proprieta’ e nella custodia del (OMISSIS) (ricondotto dall’attore all’invasione improvvisa da parte dell’animale della carreggiata e dal convenuto ad una scorretta manovra posta in essere da parte attrice) ma ha ritenuto che nessuna delle parti avesse superato la presunzione di responsabilita’ a suo carico. Dato quindi per certo il nesso causale tra il fatto oggettivo dell’animale e l’incidente, cio’ che rimaneva oscuro era l’accertamento delle relative responsabilita’, in merito alle quali la sentenza ha ritenuto di applicare, in conformita’ al consolidato indirizzo di questa Corte, la presunzione, concorrente, della responsabilita’ sia del conducente del veicolo sia del proprietario dell’animale.
La sentenza e’ conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nell’ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell’animale, rispettivamente dagli articoli 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessita’ di valutare, caso per caso e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, quando non sia possibile accertare l’effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilita’ gravera’ sull’altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andra’ esente da responsabilita’, la quale gravera’ invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria (Cass., n. 200/ del 2002; Cass., n. 4373 del 7/3/2016).
2. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 400 (oltre Euro 200 per esborsi), piu’ accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *