Istigazione all’odio razziale e Social media

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 febbraio 2022| n. 4534.

Istigazione all’odio razziale e Social media.

Integra il reato di cui all’art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme “social”, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l’inserimento di “like” e il rilancio di “post” e dei correlati commenti, per l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei “social network”, che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.

Sentenza|9 febbraio 2022| n. 4534. Istigazione all’odio razziale e Social media

Data udienza 6 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Istigazione all’odio razziale – Social media – Like su post antisemiti – Rilevanza – Algoritmo che li valorizza sul web

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesc – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/06/2021 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell’articolo 23, comma 8, Decreto Legge 28.10.2020, n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 17, e succ. mod. dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. GAETA PIETRO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’.

Istigazione all’odio razziale e Social media

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 25 giugno 2021 il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato a (OMISSIS) la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine al reato di cui all’articolo 604-bis c.p., comma 2, (capo 1) e di quello previsto dagli articoli 604-bis e 604-ter c.p. (capo 2), escludendo l’aggravante di cui all’articolo 604-ter c.p..
Secondo i giudici della cautela, le emergenze investigative costituiscono una piattaforma indiziaria sufficiente, per la sua gravita’, per ritenere sussistenti entrambi i reati e di ascriverli al (OMISSIS).
Il monitoraggio delle interazioni di tre distinte piattaforme social, non aventi natura privata, operanti su Facebook, VKontacte e Whatsapp, eseguito fino alle perquisizioni del 2019, aveva disvelato non solo la creazione di una comunita’ virtuale internet, denominata “(OMISSIS)” ((OMISSIS)), caratterizzata da una vocazione ideologica di estrema destra neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi, ma anche la commissione di plurimi delitti di propaganda di idee on line fondate sull’antisemitismo, il negazionismo, l’affermazione della superiorita’ della razza bianca nonche’ incitamenti alla violenza per le medesime ragioni.
Dalla medesima attivita’ investigativa nonche’ da alcune conversazioni telefoniche era emerso che il (OMISSIS) aveva aderito al gruppo (OMISSIS), anche incontrando d persona alcuni dei principali esponenti ( (OMISSIS)), e si era posto ripetutamente in contatto con le piattaforme social della comunita’ virtuale, attraverso l’uso di account a lui riconducibili, consentendo, con l’inserimento dei “like”, il rilancio di “post” e dei correlati commenti dal contenuto negazionista ed antisemita.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il (OMISSIS), per il tramite del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), sviluppando due motivi di seguito enunciati nei limiti previsti dall’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’articolo 604-bis c.p. e vizio di motivazione in merito alla ricorrenza della fattispecie delittuosa.
Il provvedimento non ha fornito una incisiva replica alle valutazioni difensive sul carattere lacunoso e scarno del compendio indiziario a carico del (OMISSIS). Ha, infatti, continuato a valorizzare in chiave accusatoria i contatti fisici fra i presunti aderenti all’organizzazione, nonostante siano del tutto irrilevanti alla luce della tipologia dei reati contestati, che sanzionano esclusivamente la propaganda di idee on line e la diffusione di messaggi, nonche’ l’inserimento di soli “tre like” che costituiscono, al piu’, un’espressione di gradimento e non sono affatto dimostrativi ne’ dell’appartenenza al gruppo ne’ della condivisione degli scopi illeciti.
Il contenuto dei post nei quali il (OMISSIS) ha inserito il “mi piace” non sfocia mai nell’antisemitismo e non travalica i confini della libera manifestazione del pensiero. Nessun messaggio e’ idoneo ad influenzare il comportamento o la psicologia di un pubblico vasto e a raccogliere adesioni nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimita’, ampiamente richiamata, che ritiene necessario per l’integrazione del reato il pericolo concreto di comportamenti discriminatori.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto pericolo di recidiva ed in ordine all’adeguatezza della misura cautelare applicata.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante lo stato di incensuratezza e non genuina la resipiscenza senza fornire adeguata giustificazione; non ha nemmeno indicato dati concreti ed oggettivi che rendano attuale ed effettiva l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c) finendo per assegnare all’applicata misura natura punitiva e non social preventiva.
Non sussiste alcuna correlazione, anche solo logica, fra l’obbligo di firma imposto al ricorrente e l’obbiettivo di evitare che lo stesso commetta ulteriori reati.
La peculiarita’ della posizione del (OMISSIS), il quale, oltre ad essere incensurato, ha contribuito in maniera assai limitata alla consumazione dei reati, giustificava una diversa valutazione in sede cautelare rispetto agli altri indagati, attinti da precedenti specifici e da un compendio indiziario ben piu’ consistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i motivi non superano il preliminare vaglio di ammissibilita’.
1. Il primo motivo, relativo alla gravita’ indiziaria, non si confronta criticamente con il reale apparato argomentativo del provvedimento impugnato che, pertanto, risulta essere attinto da censure generiche o comunque tali da sollecitare apprezzamenti di merito, estranei al giudizio di legittimita’.
Il Tribunale del riesame ha logicamente desunto l’appartenenza del (OMISSIS) alla comunita’ virtuale, avente gli scopi previsti dalla norma incriminatrice, non solo dai rapporti di frequentazione, fisici e ripetuti, con altri utenti, ma anche dalle sue plurime manifestazioni di adesione e condivisione dei messaggi confluiti sulle bacheche presenti nelle piattaforme Facebook, VKontacte e Whatsapp dal chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza (si pensi all’identificazione degli ebrei come “il vero nemico” o al riferimento alla Shoa come “la menzogna piu’ madornale che possano aver inculcato” o all’irrisione delle vittime dei campi di sterminio) e, ai fini tanto dell’integrazione delle condotte di propaganda quanto della individuazione nell’incitamento all’odio quale scopo illecito perseguito del gruppo, ha considerato concreto il pericolo di diffusione dei messaggi tra un numero indeterminato di persone, opportunamente valorizzando la pluralita’ di social network utilizzati e le modalita’ di funzionamento di uno di questi, Facebook, incentrate su un algoritmo che attribuisce rilievo anche alle forme di gradimento, i “like”, espressi dall’odierno ricorrente.
A quest’ultimo proposito, i giudici della cautela hanno precisato che la diffusione dei messaggi inseriti nelle bacheche “Facebook”, gia’ potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone, dipende dalla maggiore interazione con le pagine interessate da parte degli utenti. La funzionalita’ “newsfeed” ossia il continuo aggiornamento delle notizie e delle attivita’ sviluppate dai contatti di ogni singolo utente e’, infatti, condizionata dal maggior numero di interazioni che riceve ogni singolo messaggio. Sono le interazioni che consentono la visibilita’ del messaggio ad un numero maggiore di utenti i quali, a loro volta, hanno la possibilita’ di rilanciarne il contenuto. L’algoritmo scelto dal social network per regolare tale sistema assegna, infatti, un valore maggiore ai post che ricevono piu’ commenti o che sono contrassegnati dal “mi piace” o “like”.
. Completano, infine, la piattaforma accusatoria le conversazioni telefoniche che delineano la figura del (OMISSIS) quale appartenente alla comunita’ virtuale. In tale qualita’, infatti, egli non solo ha ricevuto consigli per evitare l’acquisizione di prove compromettenti a suo carico (conversazione con (OMISSIS) il quale, gia’ destinatario di attivita’ di perquisizione e sequestri, lo esortava ad adottare specifiche misure cautelative per evitare di essere scoperto cancellando chat, rubriche ed altri interventi sul telefonino), ma e’ stato anche destinatario di specifici commenti da parte di un altro esponente, il (OMISSIS), il qaule aveva manifestato il suo personale compiacimento per la convinta adesione al gruppo da parte del (OMISSIS).
2. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, e’ parimenti generico e, comunque, manifestamente infondato.
Il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose e’ stato desunto da elementi concreti ed attuali, specificamente indicati, ossia dall’epoca assai recente di consumazione dei reati e della personalita’ del (OMISSIS), il quale, ad onta della pregressa incensuratezza e nonostante la professione svolta, non aveva manifestato, nelle conversazioni intercettate, alcuna forma di ripensamento critico neanche dopo essere venuto a conoscenza delle perquisizioni eseguite nei confronti degli altri indagati nel 2019. Anzi, aveva continuato, seppure con maggiore prudenza, a gravitare nel contesto relazionale ed ideologico del movimento.
L’adeguatezza della misura dell’obbligo di firma a fronteggiare la delineata esigenza di cautela e’ stata plausibilmente ancorata alla spinta deterrente esercitata dai periodici contatti con l’autorita’ di polizia giudiziaria.
3. Per quanto esposto, il ricorso manifestamente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa nella proposizione di tale impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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