L’affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 luglio 2022| n. 21312.

L’ affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario

L’ affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo; la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.

 

Ordinanza|5 luglio 2022| n. 21312. L’ affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario

Data udienza 1 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Separazione e divorzio – Affido condiviso – Conflittualità tra i genitori – Non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 23830/2021 r.g. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), ed (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositato in data 10/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 01/07/2022 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

L’ affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., avverso il “decreto” della Corte di appello di Palermo del 3/10 febbraio 2021, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto da (OMISSIS) contro il decreto del tribunale di quella stessa citta’ dell’11 febbraio 2019, ha disposto l’affidamento condiviso del loro figlio minorenne, (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)), ad entrambi i genitori, confermando, per il resto, il provvedimento impugnato e compensando tra le parti le spese di lite. (OMISSIS) non svolge difese in questa sede.
1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella Corte ha rimarcato, innanzitutto, che: i) “in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli puo’ derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo piu’ in positivo sulla idoneita’ del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita’ educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore”; ii) “L’affidamento a entrambi i genitori e’ da ritenersi il regime ordinario anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza e il grave conflitto fra gli stessi non e’, di per se’ solo, idoneo ad escluderlo (…); la mera conflittualita’, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre puo’ assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse”.
1.1.1. Successivamente, ha osservato che: i) “nel caso di specie, il primo giudice, senza alcuna valutazione di inadeguatezza genitoriale in capo al padre ne’ di particolare valutazione positiva nei confronti della madre, ha disposto l’affido esclusivo di (OMISSIS) a quest’ultima, in ragione del comportamento oppositivo manifestato dal minore agli incontri con il padre; della considerazione che ogni costrizione volta a un riavvicinamento padre-figlio sarebbe stata disfunzionale e inidonea al risultato auspicato; dell’accesa conflittualita’ tra le parti, che aveva portato il ragazzo a legarsi maggiormente alla madre, “dalla quale si e’ sentito compreso e supportato e ad allontanarsi dal padre dal quale si e’ sentito colpevolizzato unitamente alla madre e non capite del fatto che il grave contrasto tra i genitori poteva determinare un pregiudizio allo sviluppo psicologico ed al benessere psicofisico del minore, cosi’ da giustificare l’affidamento monogenitoriale”; ii) “sennonche’, dagli atti emerge che gli operatori del servizio “Spazio Neutro” (…), inizialmente coinvolti dal Tribunale nell’intento di supportare la relazione padre-figlio, hanno rilevato la responsabilita’ di entrambi i genitori nella situazione di disagio di (OMISSIS) nei rapporti con il padre. Nelle relazioni agli atti risulta rimarcato che, secondo l’operatore dei Servizi, il conflitto di coppia ha focalizzato negli anni tutta l’attenzione su di se’, lasciando (OMISSIS) sullo sfondo della scena, imbrigliato nel conflitto, e che “purtroppo il vero problema e’… quello di non essere riusciti gli adulti a mettere in salvo il legame tra il figlio e la figura genitoriale paterna, perche’ il disordine relazionale ha pervaso l’area della genitorialita’, chiamando comunque il minore a giocare la sua parte nel sistema, e svolgendo quest’ultimo spesso il ruolo di ostaggio e di strumento nelle mani genitoriali, con il triste compito di protrarre e perpetuare il conflitto”. Ed ancora “cio’ che si rileva con il rifiuto di (OMISSIS) a vivere un rapporto con il padre, sembra proprio che sia legato al fatto che lo stesso, posto al centro della lotta degli adulti di riferimento, probabilmente, si sia sentito in obbligo di scegliere un genitore a discapito dell’altro, con probabili conseguenti sensi di colpa e sentimenti di perdita e abbandono, pur se non manifesti”. Gli operatori dei Servizi, inoltre, hanno ritenuto che la genesi del rifiuto di incontrare il padre “sembra avere una matrice adulta” e hanno sottolineato la necessita’ di ausilio sia per il minore che per i suoi genitori, al fine, per questi ultimi, “di trovare uno spazio dove poter rileggere e mettere in discussione individualmente, il proprio ruolo genitoriale”, per poi procedere a un intervento sulla coppia, volto a “interrompere pesanti processi di squalifica, ancora in corso, che inevitabilmente influenzano la relazione genitori-figli”. E’ stata, infine, messa in evidenza l’ermetica chiusura del figlio agli incontri con il (OMISSIS) e il suo categorico disappunto nei confronti di questi”; iii) “Tali considerazioni confermano, peraltro, quanto gia’ rilevato dal consulente nominato nel precedente giudizio, che, come evidenziato dal reclamante, aveva gia’ messo in luce le responsabilita’ dei genitori in ordine alla difficile relazione tra (OMISSIS) e il padre e l’atteggiamento di esclusione della figura paterna messo in atto dalla (OMISSIS)”; iv) “Ne’ dalla relazione di consulenza ne’ da quelle redatte dai Servizi sociali e’ dato desumere, poi, un’eventuale inidoneita’ del padre o della madre rispetto al ruolo genitoriale, ma, semmai, la gravita’ della loro incomunicabilita’, decisamente dannosa per la crescita del figlio”; v) “…in assenza di elementi da cui poter trarre l’inadeguatezza del (OMISSIS) all’esercizio del proprio ruolo di genitore, non puo’ ritenersi condivisibile l’affidamento esclusivo del minore alla madre, che, peraltro, nemmeno ha rivolto istanza a riguardo, e si reputa indispensabile ripristinare l’affido condiviso, quale primo passo della riconquista da parte del (OMISSIS) del suo ruolo paterno”; vi) “Peraltro, a dispetto della situazione di conflitto tra le parti, la condivisione del ruolo genitoriale, quanto meno sotto il profilo del necessario confronto per le decisioni rilevanti da assumere nell’interesse del figlio, potra’ senza dubbio contribuire ad aiutare l’uno e l’altro a ripristinare un dialogo costruttivo per il bene preminente del ragazzo, cui di certo nuoce l’alienazione della figura paterna. Al contrario, l’affidamento esclusivo alla madre, anch’essa responsabile dell’incrinarsi dei rapporti padre-figlio, rischia di annullare la possibilita’ di dialogo nella coppia genitoriale, ancora non totalmente esclusa dagli operatori dei servizi e dal consulente tecnico, e di mettere nel nulla tale risorsa, cui entrambi i genitori devono tendere, affidandosi all’aiuto di esperti”; vii) “Entrambi i genitori, (…), sembra che abbiano perso di vista l’interesse primario del figlio alla bigenitorialita’, agendo tutti e due, consapevolmente o meno, per l’esclusione dell’altro, con grave pregiudizio del minore”.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Posta, preliminarmente, l’ammissibilita’ dell’odierno ricorso, da intendersi promosso ex articolo 111 Cost., comma 7, controvertendosi tra le parti in ordine alla modifica dell’affidamento del loro figlio minorenne (cfr. Cass. n. 496 del 2022; Cass. n. 12018 del 2019; Cass. n. 28998 del 2018), il suo primo motivo – recante “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5” muove dall’assunto che, gia’ ad una prima lettura del provvedimento impugnato, “emerge subito una palese incongruenza e contraddittorieta’ nella motivazione, (…), che peraltro si rivela pure eccessivamente sintetica e comunque assolutamente generica e non pertinente al caso di specie”. Si ascrive alla corte palermitana di aver deciso “il reclamo sulla scorta di mere illazioni e/o petizioni di principio prive di valenza giuridica”, senza in alcun modo considerare o prendere in esame le determinanti circostanze di fatto, documentate dalla (OMISSIS), “sia sul proprio pieno (e non solo formale) rispetto della precedente ordinanza del tribunale, sia circa le speculari reiterate violazioni poste in essere dal (OMISSIS) vuoi all’obbligo di partecipazione alle spese straordinarie del figlio, vuoi ai piu’ elementari doveri di genitore (interesse per la carriera scolastica del figlio, al suo stato di salute, ai suoi interessi, iniziative volte ad avvicinarlo con regali, attenzioni speciali, assenso al desiderato rilascio del passaporto, richieste sui risultati sportivi, etc.). In buona sostanza, la Corte di Appello, in nome del presunto diritto del minore alla bigenitorialita’, ha tralasciato l’interesse del figlio, ormai quasi diciassettenne, a vivere sereno e a decidere liberamente come gestire il proprio rapporto col padre. (…). Ma vi e’ di piu’. La Corte palermitana ha del tutto disatteso le risultanze dell’audizione del minore, che a chiare lettere si e’ espresso in senso contrario non solo agli incontri, ma addirittura ad una semplice frequentazione saltuaria col padre”.
1.1. Una siffatta doglianza si rivela complessivamente inammissibile.
1.2. Giova innanzitutto ricordare che, come ancora recentemente ribadito da questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 16406 del 2022; Cass. n. 15022 del 2022; Cass. n. 5869 del 2022; Cass. n. 3250 del 2022; Cass. n. 11229 del 2021 e Cass. n. 395 del 2021), per effetto della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un provvedimento decisorio reso il 10 febbraio 2021), e’ ormai denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le piu’ recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020) o di sua contraddittorieta’ (cfr. Cass., n. 24395 del 2020). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

 

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1.2.1. Un simile vizio, da apprezzare qui non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensi’ unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva, e’, nella specie, palesemente insussistente, avendo la corte territoriale chiaramente indicato (cfr. pp. 1.1. ed 1.1.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi qui integralmente richiamati) – con motivazione che soddisfa comunque il “minimo costituzionale” richiesto da Cass. n. 8053 del 2014 – le ragioni per cui ha ritenuto di dover ripristinare l’affidamento condiviso del minore (OMISSIS) ad entrambi i suoi genitori.
1.3. A tanto deve solo aggiungersi che la giurisprudenza di legittimita’ ha gia’ puntualizzato che: i) l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel gia’ richiamato testo qui applicabile ratione temporis – riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicche’ sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n.
14802 del 2017); non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: ii-a) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 15237 del 2022); ii-b) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iii) il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisivita’, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiche’ l’attributo si riferisce al “fatto” in se’, la “decisivita’” asserisce, inoltre, al nesso di causalita’ tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioe’, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano gia’ Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa e’ richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015).
1.3.1. Nella specie, infine, nemmeno risultano minimamente osservati i puntuali oneri di allegazione prescritti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 in relazione alla deduzione del vizio predetto.
1.4. In definitiva, le argomentazioni della doglianza in esame, si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, mostrando, cosi’, di non considerare che il giudizio di legittimita’ non puo’ essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per cio’ solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piu’ consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonche’ le piu’ recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022).
2. Il secondo motivo di ricorso – rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 315 bis e 336 c.c.” – deduce che, nel corso della sua audizione disposta in primo grado, (OMISSIS) “ha manifestato inequivocabilmente la propria volonta’ di rimanere presso la madre e di non frequentare il padre”. Ascrive, pertanto, alla corte territoriale di non aver tenuto conto di tale audizione e di aver disatteso le richiamate norme, “non avendo adeguatamente valorizzato e rispettato tali volonta’, imponendo “dall’alto” ed acriticamente l’affidamento condiviso”.
2.1. Una siffatta censura e’ complessivamente inammissibile perche’ la corte distrettuale, all’esito di un esaustivo, lineare ed articolato percorso motivazionale, ha concluso – ampiamente richiamando, in parte qua, le risultanze della relazione degli operatori del servizio “Spazio Neutro”, in cui erano state puntualmente analizzate le intenzioni del minore (ribadite anche innanzi al tribunale) di non frequentare piu’ il padre, dandosi spiegazione, nient’affatto implausibile, di detto convincimento – nel senso della responsabilita’ di entrambi i genitori in ordine alla difficile relazione tra (OMISSIS) ed il padre, valorizzando pure l’atteggiamento di esclusione della figura paterna messo in atto dalla (OMISSIS). Ha rimarcato, inoltre, che “ne’ dalla relazione di consulenza, ne’ da quelle redatte dai Servizi sociali e’ dato desumere, poi, un’eventuale inidoneita’ del padre o della madre rispetto al ruolo genitoriale, ma, semmai, la gravita’ della loro incomunicabilita’, decisamente dannosa per la crescita del figlio”, altresi’ precisando che, “…in assenza di elementi da cui poter trarre l’inadeguatezza del (OMISSIS) all’esercizio del proprio ruolo di genitore, non puo’ ritenersi condivisibile l’affidamento esclusivo del minore alla madre, (…) e si reputa indispensabile ripristinare l’affido condiviso, quale primo passo della riconquista da parte del (OMISSIS) del suo ruolo paterno. Peraltro, a dispetto della situazione di conflitto tra le parti, la condivisione del ruolo genitoriale, quanto meno sotto il profilo del necessario confronto per le decisioni rilevanti da assumere nell’interesse del figlio, potra’ senza dubbio contribuire ad aiutare l’uno e l’altro a ripristinare un dialogo costruttivo per il bene preminente del ragazzo, cui di certo nuoce l’alienazione della figura paterna. Al contrario, l’affidamento esclusivo alla madre, anch’essa responsabile dell’incrinarsi dei rapporti padre-figlio, rischia di annullare la possibilita’ di dialogo nella coppia genitoriale, ancora non totalmente esclusa dagli operatori dei servizi e dal consulente tecnico, e di mettere nel nulla tale risorsa, cui entrambi i genitori devono tendere, affidandosi all’aiuto di esperti”.

 

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2.2. Si tratta di conclusioni sostanzialmente allineate ai principi di questa Suprema Corte.
2.2.1. Invero, l’affidamento condiviso e’ da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non e’, di per se’ solo, idoneo ad escluderlo (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 1777 del 2012); la mera conflittualita’, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre puo’ assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 5108 2012).
2.2.2. In proposito, va ribadito che “In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli puo’ derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovra’ essere sorretta da una motivazione non solo piu’ in positivo sulla idoneita’ del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita’ educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore” (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 24526 del 2010).
2.3. Nel caso di specie, la corte di appello, pur avendo riscontrato un’elevata conflittualita’ tra i genitori (motivo cui ha ricondotto anche l’atteggiamento di chiusura di (OMISSIS) verso il padre), ha tuttavia considerato che la stessa, nei fatti, non fosse ostativa all’affido condiviso (pur mantenendo inalterato il domicilio prevalente del minore presso la madre e, tenuto conto dell’eta’ ormai raggiunta dal primo, lasciando alla libera volonta’ delle parti, l’individuazione di un regime dei suoi incontri con il padre) per le ragioni come in precedenza gia’ riportate, sicche’ la censura risulta inammissibile perche’ involge, essenzialmente, questioni di merito, sollecitando un’adesione alla negativa valutazione che della complessiva condotta dell’odierno controricorrente ha compiuto la madre.
2.4. A tanto deve solo aggiungersi che l’obbligo di disporre l’audizione del minore ex articoli 315 bis e 336 c.c., certamente non elimina il potere del giudice di procedere, poi, ad una valutazione delle sue dichiarazioni, ai fini della decisione della lite, non rinvenendosi nelle menzionate norme alcuna previsione di automaticita’ tra tenore di quelle dichiarazioni ed esito della controversia.
3. Il terzo motivo di ricorso – rubricato “Violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – lamenta l’avvenuta compensazione integrale delle spese di lite, in luogo di quella parziale o della condanna del reclamante, di cui erano state rigettate buona parte delle sue richieste, al relativo pagamento.
3.1. Trattasi di doglianza palesemente inammissibile posto che la denuncia di violazione della norma di cui all’articolo 91 c.p.c., comma 1, in questa sede di legittimita’ trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 18128 del 2020; Cass. n. 26912 del 2020) e tanto non e’ dato cogliere dal motivo all’esame.

 

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3.1.1. Alteris verbis, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr., ex aliis, Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003; Cass. n. 8889 del 2000; Cass. n. 4944 del 1979).
4. In definitiva, pertanto, il ricorso di (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile, senza necessita’ di pronuncia in ordine alla spese di questo giudizio di legittimita’, essendo rimasto solo intimato (OMISSIS), altresi’ dandosi atto, giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, rv. 657198-06, che, malgrado il tenore della pronuncia adottata, non e’ dovuto il pagamento di un’ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10, comma 2, non e’ soggetto al contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.
5. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS).
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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