La censura sull’interpretazione del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 ottobre 2022| n. 30281.

La censura sull’interpretazione del contratto

La censura sull’interpretazione del contratto non si può limitare a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto si assumano violati ed il punto, nonché il modo, in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la ricorrente non fornisce alcuna prova sulle clausole dalle quali la Corte dovrebbe dovuto rilevare elementi adeguati per la ricostruzione del canone ermeneutico evocato e della stessa contestata interpretazione dell’articolo 9 si limita a riprodurre soltanto una frase della clausola contrattuale che non consente di verificare se ci sia stata la violazione denunciata, rendendo la censura non autosufficiente).

Ordinanza|14 ottobre 2022| n. 30281. La censura sull’interpretazione del contratto

Data udienza 11 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di distribuzione e concessione dei diritti relativi al film – Risarcimento del danno per negligente esecuzione del contratto – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in (OMISSIS);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4621/2018 della Corte di Appello di Milano;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre 2022 dal Consigliere Dott. Daniela Valentino.

La censura sull’interpretazione del contratto

FATTI DI CAUSA

La societa’ (OMISSIS) ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della societa’ (OMISSIS) S.P.A. per non aver espletato diligentemente il mandato ad essa conferito in forza del contratto di distribuzione e concessione dei diritti relativi al film “(OMISSIS)”, stipulato tra le parti il 22 aprile 2008 e per aver indebitamente trattenuto importi che avrebbero dovuto esserle corrisposti a titolo di contitolare al 50% dei diritti di utilizzazione. In particolare, la ricorrente esponeva che aveva coprodotto il film e aveva conferito mandato di distribuzione in Italia alla (OMISSIS) s.p.a. che aveva acquistato anche il 50% della proprieta’ del film per l’Italia. La (OMISSIS) avrebbe dichiarato che si era gia’ sostanzialmente assicurata la vendita a (OMISSIS) dei diritti free via etere. La vendita via etere assicurata non si era realizzata e i diritti erano stati ceduti, invece, a (OMISSIS) per un prezzo “vile”. La societa’ aveva, inoltre, trattenuto importi per spese al di sopra del limite preventivamente autorizzato e il 25% sui proventi a titolo di provvigione sullo sfruttamento TV e sulle spese non autorizzate. Aveva trattenuto i proventi della ricorrente, motivando con la presenza di resi dei DVD.
Con sentenza n. 2796/2017 resa in data 9.2.2017, il Tribunale di Milano ha condannato (OMISSIS) S.p.A. a restituire l’importo illegittimamente trattenuto quantificato in Euro 214.875 oltre interessi legali, e a pagare la somma di Euro 3.000,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per negligente esecuzione del contratto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello (OMISSIS) S.p.A., chiedendone la riforma, contestando che il Tribunale non aveva ritenuto non piu’ contestabili da parte dell’attuale ricorrente i rendiconti regolarmente fatturati ed erroneamente aveva statuito: a) la restituzione della free distributore del 25% sui proventi derivanti dalla commercializzazione televisiva del film, b) la valutazione delle spese rimborsabili; c) il riparto percentuale delle spese non autorizzate; d) la quantificazione dei resi; e) la quantificazione dei danni; f) la conseguente liquidazione delle spese.
La Corte di Appello di Milano con la sentenza impugnata ha accolto l’appello, condannando l’appellante al solo risarcimento dei danni in Euro 3.000 e rigettando le domande dell’appellata.
Avverso tale sentenza La (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione con dodici motivi.
La (OMISSIS) s.p.a. si e’ costituita contestando le deduzioni del ricorrente.
Il ricorrente ha presentato memorie ex articolo 378 c.p.c.

La censura sull’interpretazione del contratto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:
1. Violazione dell’articolo 2909 c.c. in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3 (violazione giudicato concernente mancata impugnazione capo sentenza I grado relativo a inesistenza rinuncia (OMISSIS) s.r.l. a diritto di credito e sul capo relativo alla sussistenza di contestazioni da parte (OMISSIS)). La Corte avrebbe errato ritenendo che l’emissione delle fatture da parte della ricorrente, seguite all’invio dei rendiconti, impedissero ogni successiva contestazione. La sentenza di primo grado aveva statuito che l’emissione delle fatture non impedisse la richiesta di ulteriori somme non riportate nei rendiconti e la (OMISSIS) s.p.a., nel giudizio di appello, non aveva sollevato alcun argomento contrario per cui si sarebbe formato un giudicato sul punto che non poteva essere riformato.
1.1 La censura e’ inammissibile ed infondata. La Corte, ha accertato che effettivamente la (OMISSIS) s.r.l. ha contestato talune voci inserite nei rendiconti ricevuti semestralmente relativi ai periodi da dicembre 2008 a dicembre 2009 e non ha emesso fattura. Successivamente nei rendiconti dal giugno 2010 al giugno 2011 e in quello del giugno 2012 sono state inserite le voci contestate nel periodo precedente e la ricorrente ha emesso fattura comprensiva anche degli importi relativi alle spese sostenute, l’applicazione della provvigione del 25% sulle spese ultrasoglia, il numero dei resi e la provvigione del 25% sul ricavato dello sfruttamento televisivo.
Nell’atto di appello, inoltre, e’ stato riportato testualmente ed impugnato il capo della sentenza che riguardava la contestazione della ricorrente e il suo diritto a richiedere importi non presenti nel rendiconto. E’ indubitabile che oggi si pretende in sede di legittimita’ una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicita’ e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non puo’ essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), “non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per cio’ solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piu’ consoni alle proprie aspettative” (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).
Il motivo omette di considerare, cosi’, che il predetto apprezzamento e’ attivita’ riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimita’, di quelle ritenute piu’ idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009).

La censura sull’interpretazione del contratto

2. Violazione dell’articolo 1362 c.c., comma 1 in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3 per aver violato il criterio ermeneutico di cui a tale articolo. La Corte avrebbe considerato soltanto il significato letterale di una frase contenuta nell’articolo 9 del contratto di mandato (che recita: “L’emissione della fattura varra’ quale incondizionata accettazione del resoconto di riferimento”) e non avrebbe mai indagato sulla comune intenzione delle parti. In particolare le fatture sarebbe state emesse per rendiconti di riferimento di periodo diverso e non contestati.
2.1 La censura e’ inammissibile. Preliminarmente occorre ricordare che la censura sull’interpretazione del contratto non si puo’ limitare a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli 1362 c.c. e ss., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonche’ il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volonta’ delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005; n. 25728/2013; Cass., n. 9461/2021). La ricorrente non fornisce alcuna prova sulle clausole dalle quali la Corte dovrebbe dovuto rilevare elementi adeguati per la ricostruzione del canone ermeneutico evocato e della stessa contestata interpretazione dell’articolo 9 si limita a riprodurre soltanto una frase della clausola contrattuale che non consente di verificare se ci sia stata la violazione denunciata, rendendo la censura non autosufficiente.
3. Violazione dell’articolo 1362 c.p.c., comma 2 in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3 per non aver utilizzato il criterio ermeneutico del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto. La ricorrente ribadiva ancora una volta che le fatture emesse non riguardavano i rendiconti le cui poste sono oggetto di giudizio e anche per quei rendiconti che le contenevano le fatture erano state emesse per le sole somme non contestate e che le contestazioni erano state piu’ volte ripetute a giustifica del mancato pagamento.
3.1 Il motivo e’ assorbito dalla valutazione dei motivi sub 1 e 2.
4. Violazione dell’articolo 1363 c.c. in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3 per non aver considerato l’intero contesto contrattuale, coordinando tra esse, ogni singola frase cosicche’ non si e’ giunti al vero significato risultante dal complesso dell’atto e per violazione dell’articolo 1176 c.c. e articolo 1372 c.c. in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3. la tecnica ermeneutica avrebbe violato anche i citati articoli del codice e non avrebbe considerato la violazione delle norme sull’obbligo di protezione gravante sulla mandataria secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia. L’esame complessivo del testo che definisce gli obblighi del (OMISSIS) s.p.a. avrebbe evidenziato che l’emissione delle fatture non avrebbe potuto sanare eventuali comportamenti scorretti o inadempienti.

La censura sull’interpretazione del contratto

4.1 Anche questa censura pecca di autosufficienza, perche’ questa Corte non ha alcun elemento per verificare se la valutazione complessiva e’ stata svolta oppur no correttamente, poiche’ nel ricorso non e’ riprodotto il testo contrattuale ne’ vengono formulate censure specifiche sulle singole clausole che significativamente proverebbero la fondatezza della violazione. Nel merito la clausola dell’articolo 9 tende a creare delle regole per l’esecuzione del contratto creando procedure predeterminate sia dal punto di vista temporale per la emissione dei rendiconti sia per la correlazione tra il ricevimento dello stesso e l’emissione della fattura proprio per evitare contestazioni successive e consentire ai contraenti di formulare le loro obiezioni soltanto al momento del ricevimento del resoconto. La norma non si limita a questo aspetto, ma include una serie di regolamentazioni, come si evince dalla trascrizione dell’intera clausola inserita nel controricorso, che riguardano l’esecuzione del contratto.
5. Violazione dell’articolo 1369 c.c. in violazione articolo 360 c.p.c., n. 3 per aver omesso il criterio interpretativo funzionale onde giungere alla ragione pratica o causa concreta dell’accordo che risiedeva nella predisposizione di un contenuto tale da definire “un affidamento fiducioso della mandante (OMISSIS) nei confronti della mandataria (OMISSIS) per la gestione di un suo bene per trarre dallo stesso i proventi di sua proprieta’”.
5.1 Il motivo e’ assorbito perche’ non autosufficiente come detto sub 4.1.
6. Violazione dell’articolo 1366 c.c., articolo 2 Cost. e articolo 1375 c.c. in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3 per aver omesso il criterio interpretativo della buona fede (articolo 1366 c.c.) e il dovere di esecuzione del contratto in buona fede di cui all’articolo 1375 c.c. e il principio solidaristico di cui all’articolo 2 Cost. La Corte non avrebbe minimamente valutato che le contestazioni della ricorrente non erano mai state contestate dalla (OMISSIS) s.p.a.
6.1 L’eccezione e’ inammissibile ed anche infondata perche’ nel giudizio e’ stato adeguatamente provato che dopo le contestazioni iniziali il rinnovato inserimento delle voci contestate nei rendiconti successivi era stato seguito dalle emissioni delle fatture con conseguente applicabilita’ dell’articolo 9 del contratto stesso.
7. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1372 c.c. in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3 perche’ sia per l’obbligo di cui alla legge IVA (deve essere emessa fattura per quanto pagato: Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 6), sia per l’obbligo derivante dall’articolo 9, comma 5, del contratto inter partes, la ricorrente era obbligata a fatturare, per cui l’adempimento di un obbligo non poteva condurre, come erroneamente affermato dalla sentenza di II grado, alla rinuncia ad un proprio diritto e violazione articolo 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto (obbligo per la ricorrente di fatturare) decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
7.1 La censura e’ infondata. La normativa IVA non crea alcun obbligo di emettere fatture esattamente per gli importi riportati nel rendiconto, a maggior ragione se contestati. La stessa parte ammette di aver emesso fatture, in altre circostanze, per importi diversi da quelli contestati. Lo stesso articolo 9 prevedeva il pagamento delle somme rendicontate “entro 30 giorni fine mese data fattura” e, quindi, il pagamento avveniva dopo l’emissione della fattura.

La censura sull’interpretazione del contratto

8. Falsa applicazione dell’articolo 1236 c.c. in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3 in quanto si e’ ritenuta come remissione del debito la semplice emissione di fatture senza considerare che esse non erano dichiarazioni inequivoche di rinuncia in quanto accompagnate da contestuale espressa contraria volonta’ scritta (contestazioni) di volersi avvalere del credito e, comunque, perche’ non si e’ considerato che le fatture riguardavano parte del credito, relative al rendiconto di riferimento, per cui la rinuncia non avrebbe potuto, in ogni caso, valere per l’intero credito.
8.1 Il motivo e’ assorbito da quanto detto sub 1.1.
9. Mancata applicazione dell’articolo 1229 c.c. in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3 in quanto, nell’ipotesi in cui si fosse voluta interpretare la frase di cui all’articolo 9 del contratto di mandato, quale con efficacia sanante degli illeciti avversi, doveva dichiararsi nullo tale patto ex articolo 1229 c.c. in quanto patto preventivo di esclusione di responsabilita’ del debitore che era in grave dolo.
9.1 La censura e’ inammissibile perche’ fondata su una affermazione della presenza di dolo da parte della (OMISSIS) s.p.a. che non e’ stata mai dedotta o provata nel giudizio.
10. Mancata applicazione dell’articolo 1418 c.c. in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3 in quanto la frase di cui all’articolo 9 del contratto, ove interpretato come sanante i gravi illeciti, doveva dichiararsi, anche d’ufficio, nulla ex articolo 1418 c.c., perche’ comunque contraria a norme imperative penali perche’ consentirebbe una indebita appropriazione dei proventi di un’opera d’ingegno (articolo 171 ss. L.a.).
10.1 la censura e’ inammissibile perche’ non autosufficiente. La ricorrente presuppone che la clausola sia destinata a coprire illeciti senza che abbia mai fornito prova su tale aspetto.
11. Violazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione alli articolo 360 c.p.c., n. 3 La Corte avrebbe liquidato le spese in funzione della soccombenza, nonostante che per i motivi esposti l’appello doveva essere considerato inammissibile ed infondato.
11.1 La censura e’ infondata ed inammissibile il motivo e’ assorbito dalla inammissibilita’ dei precedenti.
12. Violazione dell’articolo 2909 c.c. in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3 violazione del giudicato concernente la sentenza di I grado per inammissibilita’ dell’appello per difetto dello ius postulandi in capo a difensori. La procura alle liti non sarebbe stata allegata alla memoria notificata alla ricorrente e il fascicolo di parte era stato ritirato.
12.1 L’eccezione e’ inammissibile: tale questione non e’ stata sollevata nel grado di Appello ove e’ avvenuta la nomina dei nuovi difensori. E’, per completezza, anche infondata. La (OMISSIS) ha depositato la memoria di nomina in data 23.10.2014, allegando la procura da cui risulta la sostituzione dei difensori.
13. Il ricorso per quanto in motivazione, e’ inammissibile ed anche infondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna alle spese del presente giudizio il ricorrente in Euro 10.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

La censura sull’interpretazione del contratto

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *