La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso ed in tema di tentata estorsione aggravata ex Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 24 aprile 2018, n. 18226.

Le massime estrapolate

La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso e’ configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilita’ del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica .

In tema di tentata estorsione aggravata ex Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, l’accertamento dell’idoneita’ e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell’atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l’atto e’ stato posto in essere, nonche’ della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell’agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali.

Sentenza 24 aprile 2018, n. 18226

Data udienza 27 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. MESSINI D. Pie – Rel. Consigliere

 

Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna M. – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
e da;
(OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/11/2017 del TRIBUNALE DI MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Messini D’agostini Piero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cardia Delia, che ha concluso per il rigetto del ricorso della parte e l’annullamento con rinvio in relazione al ricorso del Pubblico Ministero;
udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso presentato per (OMISSIS) ed il rigetto di quello del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata il 24/11/2017, il Tribunale di Milano, in sede di riesame, confermava l’ordinanza in data 13/9/2017 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a (OMISSIS) per il reato di tentata estorsione, con le aggravanti del fatto commesso da piu’ persone riunite e ad opera di soggetti facenti parte di un’associazione di tipo mafioso.
Secondo l’accusa, (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a costringere (OMISSIS), amministratore unico della societa’ immobiliare (OMISSIS) s.r.l., a consegnare la somma di Euro 50.000,00 asseritamente dovuta a titolo di saldo del prezzo relativo al contratto di appalto stipulato tra la ditta (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS) avevano incontrato (OMISSIS) in cinque occasioni, sollecitando con minacce il pagamento della somma pretesa.
Al secondo incontro era presente anche (OMISSIS), che aveva lasciato intendere di essere debitore degli altri due, i quali l’ultima volta si erano allontanati dall’ufficio di (OMISSIS), dopo che questi aveva chiamato i carabinieri.
Il Tribunale, pero’, escludeva la sussistenza della circostanza aggravante del “metodo mafioso”, prevista dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, che il G.i.p. invece aveva riconosciuto.
Ai fini della integrazione di detta aggravante non erano sufficienti le circostanze considerate nell’ordinanza genetica: il fatto che in occasione del primo incontro (OMISSIS) e (OMISSIS) dissero a (OMISSIS) che sarebbero dovuti tornare in (OMISSIS), loro terra d’origine; la scoperta da parte della persona offesa che il secondo era parente di un soggetto legato alla âEuroËœndrangheta ( (OMISSIS) si presento’ con un nome falso); l’estraneita’ dei due al rapporto originario, rilevante solo ai fini della configurabilita’ dell’estorsione.
2. Propone ricorso (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di due motivi.
2.1. Violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), articolo 272 c.p.p., articolo 273 c.p.p., comma 1, ed agli articoli 56 e 629 c.p..
Il Tribunale, travisando parzialmente le dichiarazioni della persona offesa, non ha operato un corretto inquadramento giuridico delle condotte in contestazione, non fugando le “perplessita’ difensive”.
Non vi sono indizi sufficienti, infatti, per ritenere che (OMISSIS) si fosse trovato in una situazione tale da accettare la proposta degli interlocutori o di subire il male minacciato, in assenza di atteggiamenti dimostrativi della volonta’ d’imporre il pagamento della somma richiesta, tant’e’ che in querela la persona offesa riferi’ che l’unica sensazione percepita dopo ben cinque incontri fu quella di essere stata “vittima di violenza privata”: la stessa, dunque, subi’ una pressante richiesta di denaro, seppure accompagnata da qualche sporadica o larvata minaccia (e, in una sola occasione, dall’invito a non chiamare le forze dell’ordine), e non una imposizione perentoria tipica della condotta estorsiva.
Solo a distanza di oltre un anno dai fatti, sentito a sommarie informazioni, (OMISSIS) riferi’ di aver avuto timore per le modalita’ aggressive e perentorie delle richieste di pagamento, in ragione delle quali aveva consegnato a (OMISSIS), a titolo di pagamento del lavoro, oggetti preziosi per un valore inferiore a quello reale: un “cambio di rotta” cosi’ repentino e sospetto avrebbe richiesto un approfondimento maggiore sul grado di credibilita’ da attribuire alle tardive dichiarazioni, contrastanti con quelle iniziali, nelle quali era stato rappresentato un grado di pressione che, al massimo, poteva integrare il reato di violenza privata.
2.2. Violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 292 c.p.p., articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 275 c.p.p., comma 3-bis.
Il pericolo di inquinamento probatorio e’ stato desunto sulla base di rilievi apodittici e congetturali, la cui tenuta logica e’ smentita dalle reiterate dichiarazioni rese nell’arco di due anni dalla persona offesa, che ha sempre accusato (OMISSIS), estraneo ad ogni atteggiamento di subornazione.
Il pericolo di recidiva, poi, e’ stato ritenuto in difetto del requisito dell’attualita’, essendo trascorsi tre anni dai fatti, durante i quali il ricorrente ha continuato a mantenere relazioni con la persona offesa, anche se non in ambito lavorativo.
Carente e’ la motivazione anche in ordine alla scelta della misura di massimo grado, non essendo sufficiente all’uopo il riferimento alla gravita’ del fatto od il solo giudizio, per quanto corretto, sulla negativa personalita’ dell’indagato; in particolare la motivazione e’ apparente laddove si ritiene inadeguata anche la misura degli arresti domiciliari con “braccialetto elettronico”.
3. Propone ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante del “metodo mafioso”, prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, denunciando violazione di legge e travisamento della prova.
Il comportamento minaccioso era stato tale da richiamare nel soggetto passivo la condotta tipica di chi appartenga ad un sodalizio mafioso: (OMISSIS) sapeva che (OMISSIS) era legato alla criminalita’ organizzata (OMISSIS), che notoriamente – come accertato da numerose sentenze definitive – si e’ pesantemente infiltrata anche al nord nel contesto imprenditoriale e nel settore edile in particolare; l’attivita’ di recupero crediti con modalita’ estorsive e’ da sempre appannaggio della criminalita’ organizzata, come evidenziato nell’ordinanza genetica; la spendita di un nome falso da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), che comunque palesarono subito per conto di chi si presentavano, e’ anch’essa circostanza indicativa dell’utilizzo del metodo mafioso, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso proposto da (OMISSIS), in punto di gravita’ indiziaria, e’ infondato.
Secondo il diritto vivente, il controllo di legittimita’ relativo ai provvedimenti de libertate e’ circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
In particolare, la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p., e’ rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Alla Corte di cassazione, dunque, spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 dell’11/08/2014, Rv. Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217.8).
Nella fattispecie il Tribunale ha ricostruito la vicenda con ampia e adeguata motivazione, invero solo formalmente censurata dal ricorrente, che invece, con un motivo proposto in termini generici ed enunciato in forma perplessa, ha nella sostanza prospettato una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, avuto riguardo alle dichiarazioni della persona offesa, il cui esame complessivo – secondo la difesa – “avrebbe dovuto indurre il Collegio ad uno sforzo valutativo maggiore”.
La circostanza che nelle sommarie informazioni rese a distanza di tempo (OMISSIS), sentito dagli inquirenti, abbia riferito particolari e dettagli non esposti nella querela presentata subito dopo i fatti, risulta comprensibile in ragione della diversa natura e funzione degli atti; correttamente, pertanto, il Tribunale non ha ravvisato nella predetta circostanza elementi di sospetto sulla credibilita’ della persona offesa, che peraltro il ricorrente rileva solo in relazione al “grado di pressione” subita, tale da poter ricondurre il fatto nella meno grave ipotesi di violenza privata, come lo stesso (OMISSIS) aveva ipotizzato nella querela.
In proposito e’ evidente l’irrilevanza della qualificazione giuridica, operata dalla persona offesa, del fatto cosi’ come denunciato; erroneamente il ricorrente prospetta la possibilita’ che la condotta di (OMISSIS) abbia integrato il delitto di violenza privata e non quello di estorsione, atteso che il tratto distintivo fra i due reati non attiene all’entita’ della minaccia bensi’ all’aspetto patrimoniale: quando la coartazione da parte dell’agente – come nel caso si specie – e’ diretta a procurarsi un ingiusto profitto, con altrui danno, che rivesta una connotazione di ordine patrimoniale, ricorre il delitto di estorsione e non quello di violenza privata (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266079; Sez. 2, n. 49388 del 04/12/2012, Di Tacchio, Rv. 253914; Sez. 6, n. 38661 del 28/09/2011, Lamacchia, Rv. 251052; Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011, Tocco, Rv. 249940).
2. Nel caso di specie, per contro, l’intimidazione nei confronti della persona offesa, cosi’ come descritta anche nell’ordinanza impugnata, fu attuata con modalita’ particolari.
La vicenda – come premesso dal Tribunale – si inserisce in un pìu’ ampio contesto, nel quale (OMISSIS) e (OMISSIS), concorrenti di (OMISSIS) nel delitto de quo, avrebbero commesso, secondo l’ipotesi accusatoria, una serie di estorsioni in danno degli esercenti di diversi locali pubblici in (OMISSIS), territorio controllato dalla “locale” della âEuroËœndrangheta di (OMISSIS), associazione di tipo mafioso della quale (OMISSIS) e (OMISSIS) farebbero parte, secondo quanto ritenuto nella medesima ordinanza cautelare.
La condotta di questi ultimi si inquadro’, dunque, in una illecita attivita’ di “recupero crediti” e come tale fu immediatamente percepita dalla persona offesa, che subito comprese che i due non vantavano alcun credito verso il ricorrente, fatto del quale ebbe conferma a seguito di un colloquio con lo stesso.
L’ordinanza impugnata, oltre a dare atto di tale circostanza, ha evidenziato altresi’: che (OMISSIS) e i correi avevano intimato alla persona offesa di pagare, “lasciando fuori” avvocati e forze dell’ordine, altrimenti gli sarebbe successo qualcosa di brutto (“non si e’ sicuri di arrivare a casa”); che successivamente all’incontro al quale era presente anche il ricorrente, gli altri due, nell’arco di pochi giorni, si erano presentati quattro volte in ufficio ed anche a casa di (OMISSIS); che questi, solo dopo l’ultimo episodio, molto impaurito, aveva deciso di sporgere denuncia, cosa che in precedenza non aveva fatto, temendo per la propria incolumita’; che dopo la conclusione del contratto di appalto la persona offesa aveva scoperto che (OMISSIS) era legato alla criminalita’ organizzata (OMISSIS), essendo parente di un soggetto appartenente alla âEuroËœndrangheta, ucciso negli (OMISSIS).
Tale ultima circostanza e’ stata ritenuta irrilevante dal Tribunale nella valutazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del “metodo mafioso”, esclusa sulla base di una motivazione che pero’ appare contraddittoria, non essendosi valutati in modo adeguato e coerente tutti gli elementi che la stessa ordinanza impugnata ha rimarcato.
Secondo i principi piu’ volte espressi dalla giurisprudenza di legittimita’, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso e’ configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilita’ del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 2, n. 8081 del 17/01/2018, Gioffre’, n.m.; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065; Sez. 6, n. 197 del 15/12/2011, dep. 2012, Cava, Rv. 251493).
Proprio in tema di tentata estorsione aggravata ex Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, si e’ da ultimo osservato che “l’accertamento dell’idoneita’ e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell’atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l’atto e’ stato posto in essere, nonche’ della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell’agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali” (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062; sulla valutazione ex ante, in generale, per la configurabilita’ della ipotesi di tentata estorsione, v. Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072).
3. Si impone, pertanto, un annullamento con rinvio per un nuovo esame sul punto, ad esito del quale dovranno essere rivalutati i profili relativi all’attuale sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, sui quali puo’ influire la decisione in ordine alla sussistenza o meno dell’aggravante.

P.Q.M.

Annulla, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, l’ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dell’aggravante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e rinvia per nuovo esame sul punto, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Milano (Sezione per il riesame delle misure coercitive).
Rigetta il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) in punto di gravita’ indiziaria, ritenute assorbite nel disposto annullamento le ulteriori doglianze dello stesso ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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