La comparsa di costituzione e la domanda riconvenzionale può essere proposta alla prima udienza dinanzi al giudice di pace, ma non oltre questa.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 9 maggio 2018, n. 11025

La massima estrapolata

Poiché, nel procedimento avanti al giudice di pace, l’art. 319 c.p.c. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall’onere di presentare la comparsa di costituzione e la domanda riconvenzionale può essere proposta alla prima udienza dinanzi al giudice di pace, ma non oltre questa.

Ordinanza 9 maggio 2018, n. 11025

Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26602-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROVINCIA REGIONALE SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 311/2016 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE, depositata il 19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
1. Nel 2006 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) e la Provincia Regionale di Siracusa per ottenere il risarcimento dei danni psico-fisici patiti a seguito delle lesioni riportate nell’incidente stradale verificatosi nel settembre 2005 allorquando l’autovettura sulla quale era trasportata sbandava finendo fuori strada nel canale latistante. Si costituivano i convenuti. La Provincia Regionale di Siracusa, contestando il fatto storico, eccepiva che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva del conducente che aveva perso il controllo del mezzo; il (OMISSIS) eccepiva, invece, che l’incidente si era verificato senza sua colpa ma per responsabilita’ della Provincia Regionale di Siracusa che in violazione dell’obbligo di manutenzione stradale aveva lasciato quel tratto della strada in stato di totale abbandono.
2. Il giudice di pace di Militello accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dalla (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) ai sensi del 2054 c.c., assolveva la Provincia Regionale da ogni responsabilita’ per la verificazione del sinistro.
2.1. Il Tribunale di Caltagirone rigettava l’appello proposto dal (OMISSIS) motivando che ancora prima di entrare nel merito della domanda di appello era opportuno rilevare che l’allora convenuto era andato oltre alla mera richiesta di rigetto della domanda attorea esercitando una autonoma azione che aveva esteso il tema decidendum. Ma la domanda riconvenzionale era inammissibile perche’ tardiva in quanto il convenuto si era costituito in primo grado solo all’udienza di prima comparizione di talche’ la riconvenzionale era stata proposta oltre il termine prescritto a pena di decadenza dall’articolo 167 c.p.c., comma 2.
3. Avverso tale pronunzia ricorre in Cassazione (OMISSIS) con un motivo.
3.1. Resiste con controricorso la Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
3.2. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.
Considerato che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.
5. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’articolo 166 c.p.c., articolo 167 c.p.c., comma 2, e articolo 319 c.p.c. e conseguente violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In relazione all’articolo 112 c.p.c..
Il giudice dell’appello sarebbe incorso in errore ritenendo applicabile l’articolo 166 c.p.c. che impone al convenuto la costituzione almeno 20 giorni prima dell’udienza, sotto pena di decadenza ex articolo 167 c.p.c., comma 2, anche nei giudizi davanti al giudice di pace.
Il motivo e’ fondato.
Difatti il convenuto non doveva costituirsi 20 giorni prima per proporre domanda riconvenzionale. Nel procedimento avanti al giudice di pace, l’articolo 319 c.p.c. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro liberta’ di forme, sicche’ ben puo’ il convenuto considerarsi esonerato dall’onere di presentare la comparsa di costituzione; peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l’articolo 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l’attivita’ processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del comma 4) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attivita’ svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove (Cass. 7238/2006; Cass. 12454/2008).
Secondo quanto previsto dalla disposizione indicata, la costituzione in giudizio avviene per entrambe le parti in cancelleria o in udienza dinanzi al giudice di pace, con la massima liberta’ di forme. La contumacia consegue alla mancata costituzione all’udienza a norma dell’articolo 171 c.p.c., u.c. e articolo 59 disp. att. c.p.c.. Tale liberta’ di forme fa si’ che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi, restando l’eventuale meccanismo preclusivo collegato alla prima udienza dinanzi al giudice di pace. In particolare, la domanda riconvenzionale puo’ essere proposta alla prima udienza dinanzi al giudice di pace, ma non oltre questa. A norma dell’articolo 320 c.p.c., infatti, la prima udienza rappresenta il limite ultimo per le deduzioni delle parti, salvo il rinvio ad una nuova udienza “quando sia reso necessario dalle attivita’ delle parti” nella prima. In altri termini, al convenuto rimasto contumace resta preclusa la possibilita’ di proporre la domanda riconvenzionale successivamente alla prima udienza.
Nel caso di specie il (OMISSIS) si e’ costituito, nei termini, alla prima udienza dinanzi al giudice di pace proponendo domanda riconvenzionale. Pertanto ha errato il giudice dell’appello che ha ritenuto tale domanda posta oltre il termine prescritto con conseguente pronuncia di tardivita’ ed inammissibilita’ della stessa.
Assorbiti gli altri motivi.
6. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Caltagirone anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Caltagirone in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.

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