La condizione essenziale per radicare l’interesse all’appello

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 7 agosto 2020, n. 4975.

La massima estrapolata:

La condizione essenziale per radicare l’interesse all’appello, infatti, è la soccombenza nel giudizio di primo grado. Essa costituisce un corollario del principio generale dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., a tenore del quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse, qualificato dalla giurisprudenza come concreto e attuale e consistente in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che la chiesta riforma della sentenza impugnata deve assicurargli, con ciò garantendogli pienamente il bene della vita che egli assume essergli stato sottratto o negato o disconosciuto.

Sentenza 7 agosto 2020, n. 4975

Data udienza 23 giugno 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Impugnazioni – Appello – Interesse – Soccombenza nel giudizio di primo grado – Necessità – Art. 100 cpc – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5646 del 2009, proposto dai signori An. Ca. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Er. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Si.- Ra. in Roma, via (…),
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
nei confronti
dei signori Vi. Ad. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. Ad., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ca. Pu. in Roma, viale (…), successivamente dall’avvocato Da. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 266/2009, resa tra le parti, concernente un permesso di costruire.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Vi. Ad. ed altri;
Vista l’ordinanza n. 943 del 6 febbraio 2020 con la quale la Sezione ha dichiarato l’interruzione del processo ex art. 79, comma 2, c.p.a., per l’avvenuto decesso dell’unico difensore dei controinteressati costituiti;
Visto l’atto di riassunzione del giudizio da parte degli originari appellanti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Vi. Ad. ed altri tramite un nuovo difensore;
Viste le note di udienza versate in atti in data 19 giugno 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020, il Cons. Antonella Manzione e dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Gli odierni appellanti, in qualità di proprietari di immobili ubicati su un terreno nel Comune di (omissis) che fronteggia o comunque confina almeno in parte con quello degli odierni appellati, hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sezione staccata di Latina, il permesso di costruire n. 1634 del 29 ottobre 2007, rilasciato in favore di questi ultimi per l’edificazione di un immobile ad uso abitativo. Premessa in fatto l’erroneità della qualificazione del manufatto erigendo come unico, laddove si tratterebbe di distinte unità immobiliari (una ubicata sulla particella catastale n. 623, intestata ai signori Piero Giuseppe Bruno Addessi e Carmelina Iannucci, l’altra sulla n. 1008, di proprietà del solo signor Addessi), unite esclusivamente da una terrazza, essi prospettavano quattro distinti motivi di doglianza: due (il secondo e il terzo) inerenti l’asserito mancato rispetto delle distanze legali dai propri fabbricati, avuto riguardo sia alla disciplina contenuta negli artt. 11 e 12 delle N.T.A. del P.R.G. che agli artt. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, e 873 c.c.; gli altri due, pure rivenienti dalla disciplina urbanistica applicabile, riferiti rispettivamente all’avvenuto esaurimento degli indici di fabbricabilità assentibili e alla violazione degli obblighi procedurali imposti allo scopo di valutare la fattibilità del progetto (presentazione di una proposta planovolumetrica complessiva per la zona).
2. Con sentenza n. 266/2009 il Tribunale adì to accoglieva il ricorso ritenendone tuttavia fondati solo il secondo e il terzo motivo, e conseguentemente annullava il permesso di costruire impugnato.
Respingeva invece sia il primo che il quarto motivo di gravame: sarebbe stato corretto il calcolo dell’indice edificatorio sulla base delle indicazioni contenute nel Piano regolatore generale adottato con delibere del 1° e del 16 giugno 1973 (mq. 3 al metro cubo), cui corrispondeva l’asservimento di una superficie di metri quadrati 1690, essendo da considerare del tutto superata quella derivante dalla progettualità sottesa alla precedente licenza del 1972, ormai decaduta. Gli indici edificatori minori rivenienti dall’art. 41 quinquies, introdotto nella l. 17 agosto 1942, n. 1150, dall’art. 17 della cd. “legge ponte” (l. 6 agosto 1967, n. 765) erano ormai scaduti alla data di rilascio della licenza; che d’altro canto fruisce del regime di salvezza di cui all’art. 31 della medesima l. n. 1150/1942, a sua volta novellato dalla “legge ponte”, che esonera dalla prevista decadenza i titoli edilizi già rilasciati in contrasto con la sopravvenuta disciplina urbanistica laddove i lavori iniziati vengano ultimati entro tre anni.
Nel caso di specie, dunque, pur essendo l’approvazione del P.R.G. che ha ridotto a mq. 2 al metro cubo l’indice di fabbricabilità in precedenza previsto, intervenuta prima (marzo 1978) dell’ultimazione dei lavori (dicembre 1978), questa ha rispettato il termine di tre anni dalla data di inizio degli stessi. L’obbligo di corredare l’istanza di titolo edilizio con una proposta planovolumetrica sarebbe da ritenere ultroneo stante che per prassi, per quanto deplorevole, disapplicato dall’amministrazione procedente, oltre che inutile con riferimento al caso concreto, in ragione dell’alto livello di edificazione della zona.
3. Con l’appello in epigrafe, gli originari ricorrenti nel giudizio di primo grado hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 266/2009, ritenendo non satisfattivo il disposto annullamento del titolo senza richiamare anche gli ulteriori profili di illegittimità dagli stessi prospettati.
In particolare, dopo aver ricostruito la cronologia degli eventi riguardanti i lotti in controversia, ne ribadivano l’assoggettamento ad un indice di edificabilità inferiore a quello di 3 metri cubi al metro quadrato ritenuto applicabile dal giudice di prime cure in ragione delle indicazioni del Piano regolatore generale adottato. Nel caso di specie, invece, l’indice di fabbricabilità avrebbe dovuto essere quello di metri quadrati 1,5 al metro cubo indicato nell’art. 17 della l. n. 765/1967, ancora applicabile al Comune di (omissis) in quanto incluso nell’elenco approvato con decreto ministeriale del 27 luglio 1971 ai sensi dell’art. 4, comma 3, della l. 1° giugno 1971, n. 291. La sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sull’avvenuto superamento delle volumetrie disponibili con riferimento al loro condono, sviluppato e documentato nelle note conclusive del ricorso di primo grado e nella seconda perizia dell’ing. Fiorillo, attestante la circostanza che dopo il 1978, attraverso le tamponature dei porticati e altre opere, si sarebbe raggiunta addirittura una cubatura pari a circa metri cubi 9.000, ampiamente superiore a quella assentibile secondo qualsivoglia indice. Infine il Comune non poteva certo violare le regole che si era dato con i propri strumenti urbanistici, omettendo di richiedere la proposta planovolumetrica riferita all’intera zona, siccome previsto dall’art. 12 delle N.T.A., che avrebbe imposto ai controinteressati una valutazione in termini complessivi, facendo emergere le problematiche di sforamento di cui ai punti precedenti.
4. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati con memoria in controdeduzione con la quale insistono per la reiezione dell’appello e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata. Preliminarmente essi ne eccepiscono peraltro la inammissibilità per carenza di interesse, avendo gli appellanti già ottenuto l’annullamento della licenza edilizia in contestazione cui miravano con la proposizione del ricorso di primo grado.
Con istanza finalizzata alla riassunzione del processo, interrotto a seguito di decesso dell’unico difensore di controparte (ordinanza n. 943/2020) gli appellanti insistevano nella propria contrapposta prospettazione. Con successiva memoria in data 22 maggio 2020, hanno ribadito la persistenza del proprio interesse alla decisione dell’appello con riferimento alla invocata inedificabilità residua del lotto, stante la contraria affermazione contenuta nella sentenza impugnata di una persistente possibilità di sfruttamento in tal senso, purché nel rispetto delle distanze, l’acquiescenza alla quale finirebbe per pregiudicare la possibilità di impugnativa sul punto di eventuali nuovi titoli edilizi. Infine, con note di udienza del 19 giugno 2020, hanno eccepito la inammissibilità delle deduzioni di parte (memoria del 9 giugno 2020, con la quale il nuovo difensore ripropone il contenuto delle precedenti, anche con riferimento alla rilevata carenza di interesse) nonché assentito ad ipotetica discussione da remoto, asseritamente richiesta da controparte.
5. All’udienza pubblica del 23 giugno 2020, dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i difensori delle parti, l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

DIRITTO

6. Preliminarmente il Collegio rileva come in atti non è traccia della richiamata richiesta di discussione da remoto che sarebbe stata avanzata dalla difesa dei controinteressati. Di ciò si è pertanto dato atto puntualmente nel verbale di udienza. Non vi è altresì traccia di qualsivoglia rinuncia all’appello da parte di uno degli originari ricorrenti, siccome egualmente riferito per la prima volta, senza alcuna indicazione documentale a corredo, al punto 3 della istanza in data 25 febbraio 2020, con la quale il processo è stato riassunto dopo la declaratoria di interruzione.
Sempre in via preliminare, deve essere respinto il richiesto stralcio della memoria di controparte del 10 giugno 2020, trattandosi in realtà non della produzione di una qualche replica, tardiva rispetto al termine indicato dall’art. 73, comma primo, c.p.a.; bensì della indicazione del nuovo difensore, a seguito del decesso del precedente, del quale si riportano in calce le conclusioni già tempestivamente versate in atti.
7. La Sezione deve quindi interrogarsi circa l’effettiva permanenza di un interesse a ricorrere, stante l’esito demolitorio della licenza edilizia impugnata già contenuto nella sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 266/2009, siccome eccepito dai controinteressati all’atto dell’originaria costituzione in giudizio.
Condizione essenziale per radicare l’interesse all’appello, infatti, è la soccombenza nel giudizio di primo grado. Essa costituisce un corollario del principio generale dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., a tenore del quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse, qualificato dalla giurisprudenza come concreto e attuale e consistente in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che la chiesta riforma della sentenza impugnata deve assicurargli, con ciò garantendogli pienamente il bene della vita che egli assume essergli stato sottratto o negato o disconosciuto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7257).
In tale logica rileva la Sezione come l’avvenuto annullamento in primo grado del provvedimento impugnato non escluda di per sé l’ammissibilità dell’appello da parte dell’originario ricorrente che intenda ottenere un giudicato pienamente satisfattivo delle proprie ragioni (Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2000, n. 2053). Se, infatti, deve ritenersi in linea di principio insussistente l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenerne la modifica della motivazione, non altrettanto è a dirsi ove dalla stessa possano comunque derivargliene pregiudizi, suscettibili di formare oggetto di giudicato. La soccombenza, pertanto, deve essere intesa in senso sostanziale, e non meramente formale, intendendosi per tale la situazione in cui è stata comunque disattesa, anche solo in parte, la pretesa di merito o comunque quella fondamentale fatta valere. Le opzioni ermeneutiche sottese alla valutazione negativa di alcuni motivi di doglianza, infatti, seppure a fronte dell’avvenuto annullamento dell’atto impugnato sulla base di altre ragioni, al contrario accolte, ove le stesse siano suscettive di indirizzare in un senso anziché nell’altro la susseguente attività amministrativa, ben possono fondare l’interesse della parte che voglia scongiurare la riedizione del potere amministrativo con motivazione inoppugnabilmente sfavorevole (cfr., con riferimento tuttavia all’appello incidentale proposto dalla parte vittoriosa in primo grado che contesti i capi della sentenza non pienamente satisfattivi delle proprie originarie pretese, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2602; sez. III, 2 agosto 2017, n. 5057). La predetta utilità pratica della sentenza di primo grado, cioè, non deve essere intesa nel solo limitato significato di immediata utilità finale del provvedimento invocato, ben potendo consistere anche in una semplice utilità strumentale, capace di soddisfare l’interesse del richiedente ogni qualvolta l’Amministrazione riesamini la situazione controversa e adotti altri (e nuovi) provvedimenti idonei a pregiudicare il risultato favorevole conseguito.
8. Nel caso di specie gli appellanti hanno riferito di avere interesse all’accoglimento, in particolare, del primo motivo di ricorso di primo grado in quanto implicante l’individuazione dell’indice di edificabilità concretamente applicabile: “congelando” lo stesso entro i limiti individuati nella loro prospettazione, l’eventuale riedizione del potere amministrativo emendato dal vizio di mancato rispetto delle distanze avrebbe comunque imposto di attenervisi nella determinazione della consistenza volumetrica.
Rileva in proposito la Sezione che in effetti una volta esclusa la correttezza del riferimento all’indice di fabbricabilità di 3 mc./mq., si stabilirebbe altresì che esso è per così dire inutiliter datum, in quanto destinato a non trovare applicazione né prima dell’approvazione del P.R.G., in quanto nel Comune di (omissis) recessivo rispetto alla più restrittiva disciplina della legge ponte; né successivamente alla stessa, in quanto a quel punto troverà applicazione la nuova pianificazione urbanistica.
Vero è che non si palesa del tutto chiaro quale spazio di residua applicazione della disciplina dell’epoca possa trovare la definizione di nuove istanze di titolo edilizio, di certo non volendosi riconoscere alla pretesa di parte la portata di cristallizzazione ad libitum dei margini di edificabilità del suolo de quo, da riferire piuttosto a quel lasso di tempo e a quella cornice normativa, nazionale e locale. Ma in assenza di contestazioni specifiche sul punto da parte dei controinteressati, non può escludersi a priori un interesse residuo a vedere riconosciute le regole da applicare all’istruttoria dei titoli edilizi richiesti prima e dopo l’approvazione del P.R.G. del 1978, salvo le modifiche allo stesso successivamente intervenute.
9. Nel merito, il Collegio ritiene l’appello fondato e come tale da accogliere.
Punto dirimente per la soluzione dell’odierna controversia è l’individuazione dell’indice di edificabilità applicabile ratione temporis, stante che sulla base dell’art. 17 della l. n. 765/1967 esso sarebbe stato pari a mc. 1,5/mq.; nel P.R.G. adottato con deliberazioni consiliari nn. 32 e 33, rispettivamente del 1° giugno 1973 (versione originaria) e del 16 giugno 1973 (versione finale) e concretamente applicato, è pari a mc. 3/mq; infine nella stesura definitiva di ridetto strumento urbanistico, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1353 del 20 marzo 1978, è individuato in 2 mc./mq.
Afferma il giudice di prime cure che sarebbe corretta la disciplina applicata, in quanto per esplicito disposto dell’art. 31, comma 11, della l. n. 1150/1942, “l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio le licenze edilizie già rilasciate e rivelatesi in contrasto con la sopravvenuta pianificazione urbanistica”. Essendo stata la nuova licenza edilizia rilasciata in data 15 gennaio 1976 e i lavori ultimati nel dicembre del 1978, non troverebbe applicazione l’indice di fabbricabilità di 2 mc./mq. introdotto in sede di approvazione del P.R.G. Non troverebbe altresì applicazione neppure l’art. 17 della l. n. 765/1967, in quanto i relativi limiti sarebbero decaduti.
L’assunto non è condivisibile.
L’art. 41 quinquies della l. n. 1150/1942, introdotto con la medesima legge ponte del 1967, indica in un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato, se trattasi di edifici ricadenti, come nel caso di specie, in centri abitati di Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione. Tale restrittiva indicazione, tuttavia, è destinata a permanere per una tempistica limitata con finalità compulsiva dell’adozione degli strumenti di pianificazione, sì da venire meno laddove i ritardi nell’attuazione della stessa non siano da addebitare all’Ente territoriale, bensì, secondo la procedura all’epoca vigente, al Ministero dei lavori pubblici cui il Piano doveva essere presentato.
Con successiva l. 1° giugno 1971, n. 291, si è adeguata ridetta tempistica di vigenza alle nuove modalità di approvazione degli strumenti urbanistici, prevedendo che le indicazioni limitative di cui all’art. 17 della l. n. 765/1967 vengano meno alla “data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all’autorità competente per l’approvazione”, salvo che per i “comuni inclusi in appositi elenchi da approvare con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” (comma 3 dell’art. 4), nonché salva l’applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia di cui alla l. 3 novembre 1952, n. 1902.
La norma dunque nella sua portata generale ribadisce la valorizzazione dell’atto di impulso dei Comuni, facendo retroagire l’applicazione delle diverse regole, rispetto a quelle sicuramente restrittive della legge del 1967, dagli stessi fissati in sede di adozione dei P.R.G. o dei P.F. alla data di trasmissione – rectius, di “presentazione” – all’autorità competente ad approvarle. La relativa cogenza è altresì rafforzata dal richiamo alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, rendendo peraltro obbligatoria la facoltà ivi prevista di sospendere, nelle more di ridetta approvazione e dopo la adozione dei piani regolatori generali e di quelli particolareggiati, la disamina delle domande di licenza di costruzione, ove ritenute in contrasto con le stesse, ovvero di far intimare dal Prefetto la sospensione dei lavori “di trasformazione delle proprietà private”, il tutto per la durata massima di tre anni, ovvero di cinque in caso di avvenuta presentazione per l’approvazione.
Il Comune di (omissis), tuttavia, rientra nella richiamata situazione derogatoria, in quanto incluso nell’elenco approvato con d.m. 27 luglio 1971. Ad esso, pertanto, continuava a doversi applicare la disciplina di cui all’art. 17, comma 1, della l. n. 765/1967, fino alla data di approvazione del P.R.G., pur se già presentato alla Regione allo scopo. Il che non è avvenuto nel caso di specie.
Vero è, rileva ancora il Collegio, che nel ricorso di primo grado non è fatto alcun riferimento a ridetto presupposto derogatorio, per contro espressamente richiamato nell’atto di appello. Ma ciò non si traduce, ritiene la Sezione, in un sostanziale profilo di inammissibilità del relativo motivo, in quanto introdotto in violazione del divieto dei nova. Gli odierni appellanti, infatti, hanno da subito evidenziato da subito, con il conforto peraltro di apposita relazione peritale (allegato 8 al ricorso di primo grado) come all’epoca di approvazione del secondo progetto dell’edificio condominiale (1976), il maggiore indice non era efficace, essendo in vigore le misure di salvaguardia, così come peraltro risultante finanche dalle note istruttorie del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale del 20 aprile 1976, ove si evidenziava che era stata approvata una volumetria superiore a quella consentita secondo l’indice di fabbricabilità di l,50 mc/mq, ovvero l’indice riveniente dall’art. 17 della legge ponte. Il richiamo a ridetta normativa, ne implica la avvenuta contestualizzazione, senza necessità di esplicitare, se non per confutare la diversa tesi seguita dal Comune ed avallata dal Tribunale, il riferimento all’inclusione nell’elenco di cui al decreto del 1971.
10. Da quanto detto consegue che l’appello deve essere accolto con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado anche sotto tale profilo e con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
11. Del tutto inconferente, invece, appare alla Sezione la lamentata mancata disamina delle eccedenze di cubature conseguite alla tamponatura di aree e alla realizzazione di ulteriori abusi, oggetto di condoni. Trattandosi di interventi successivi al rilascio del titolo edilizio in contestazione, essi si palesano estranei al perimetro dell’odierna controversia, in quanto i relativi titoli di legittimazione non sono stati fatti oggetto di specifico gravame in primo grado, laddove neppure ne sono stati indicati gli estremi. L’incremento documentato nella perizia giurata depositata in vista dell’udienza di discussione del 26 febbraio 2009, sì da portare la volumetria dell’intero fabbricato condominiale ad oltre 9.000 metri cubi, costituisce fatto sopravvenuto, l’eventuale legittimazione del quale avrebbe dovuto costituire oggetto di apposito e diverso gravame, non surrogabile di certo dalla sua mera rappresentazione; la mancanza della stessa a sua volta avrebbe implicato l’intervento del Comune in via sanzionatoria, se del caso su denuncia degli stessi interessati.
Correttamente, pertanto, il T.A.R. per il Lazio non ne ha fatto menzione nel corpo della decisione, tanto più che l’annullamento della licenza edilizia del 1977, ora addirittura con motivazione estesa alla diversa disciplina degli indici di fabbricabilità che si sarebbe dovuta applicare, non è priva di effetti su provvedimenti che traggano esclusivo fondamento nell’atto impugnato, fatte salve le eventuali diverse valutazioni a contesto normativo, anche locale, mutato.
12. L’accoglimento del primo motivo di appello esaurisce, ritiene la Sezione, il residuo interesse di parte alla modifica della sentenza del T.A.R. per il Lazio.
Ciò consente di evitare un più approfondito scrutinio dell’ulteriore doglianza, con la quale si critica la giustificata mancata applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12 delle N.T.A. che imponevano di corredare la progettualità presentata con una “proposta planovolumetrica” riferita alla zona. La non chiara riconducibilità di ridetta “proposta” al novero dei veri e propri strumenti attuativi, con riferimento ai quali si renderebbe necessaria una rigorosa motivazione basata sulla situazione dei luoghi ad un livello di urbanizzazione tale da renderne superflua la pianificazione intermedia, in uno con la sua previsione in uno strumento urbanistico generale ancora in itinere, non consentono infatti di addivenire a conclusioni radicalmente diverse da quelle, pur superficiali, accolte dal giudice di prime cure.
L’intero sviluppo della motivazione della sentenza impugnata ruota intorno alla tempistica di rilascio della licenza n. 2737 del 15 gennaio 1976 (che peraltro neppure figura come titolo edilizio espressamente impugnato, senza che tuttavia sul punto siano insorte contestazioni tra le parti): vuoi che si faccia riferimento allo stesso, vuoi che si differisca il dies a quo alla licenza effettivamente gravata, ovvero la n. 1634 del 29 ottobre 2007, per anticipare la portata della disposizione contenuta nel richiamato art. 12 delle N.T.A. del Piano regolatore al momento solo adottato, occorrerebbe riconoscere allo stesso la tutela propria della clausola di salvaguardia che assiste le disposizioni sulla edificabilità del suolo.
Nel caso di specie, tuttavia, per quanto ciò parrebbe coerente con la scelta di applicare l’indice di edificabilità previsto nello stesso Piano che ne subordina la fruizione alla presentazione della proposta a corredo, essa è da ritenere contrastante con il contesto normativo applicabile. Ciò comporterebbe infatti l’attribuzione del previsto “rinforzo procedurale” alle misure di salvaguardia rivenienti dalla legge n. 765/1967, senza che peraltro ne sia chiara l’effettiva utilità per gli appellanti stante che le istanze di rilascio di titoli edilizi successive al 1978 ne implicano comunque l’incontestata applicazione.
12. Per tutto quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto e per l’effetto debba essere annullata la sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 266 del 2009 nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso n. r.g. 967/2008, ritenendo corretta l’applicabilità degli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. adottato dal Comune di (omissis), anziché quelli di cui all’art. 17 della l.n. 765/1967, cui occorreva invece fare riferimento fino alla data di approvazione del medesimo Piano; confermata per il resto.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, riforma la sentenza n. 266/2009 del T.A.R. per il Lazio, sezione staccata di Latina, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e la conferma per il resto.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenutasi con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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