La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6639.

La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati

La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato “rebus sic stantibus”, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.

Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6639. La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati

Data udienza 20 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – DIVORZIO – ASSEGNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28006/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato BRACCO ENRICO ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANTINI FRANCESCO ((OMISSIS));
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato ACONE PASQUALE ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZAMBON BENEDETTA ((OMISSIS)), FAION SONIA ((OMISSIS));
– controricorrente –
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO TRIESTE, nel proc.to n. 162/2019, depositato il 28/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trieste, con decreto n. cronol. 64/2020, pubblicato il 28/2/2020, in riforma della decisione del Tribunale di Pordenone – che, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex articolo 9 aveva revocato l’obbligo del (OMISSIS) di versare l’assegno divorzile a favore della ex moglie (OMISSIS) e l’assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne (OMISSIS) da ottobre 2019, ponendo a carico del primo l’assegno di Euro 800,00 mensili per il mantenimento del figlio (OMISSIS), oltre il 50% delle spese straordinarie -, ha disposto che l’ex coniuge corrispondesse alla (OMISSIS) l’assegno divorzile di Euro 400,00 mensili, respinte le altre richieste della reclamante.
In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale ha rilevato che le parti, in sede di pattuizioni del divorzio congiunto presentato nel 2014, avevano espressamente previsto la corresponsione dell’assegno divorzile in vista del trasferimento, dalla casa coniugale, della (OMISSIS) con i figli presso l’abitazione del compagno per instaurare una stabile convivenza, cosi’ derogando alle condizioni previste per il riconoscimento dell’assegno stesso essendosi convenuta la debenza dell’assegno “in presenza di convivenza” (dell’ex coniuge con una terza persona), e non emergeva da tali pattuizioni sottoscritte una limitazione dell’obbligo di versamento dell’assegno fino a quando essa si fosse trasferita o altra limitazione.
Avverso la suddetta pronuncia, Luca (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 2/11/2020, affidato a unico motivo, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso, notificato l’11/12/2020). Il ricorrente ha depositato memoria.

La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in punto di circostanza sopravvenuta, L. n. 898 del 1970, ex articolo 9 consistente nel consolidarsi in una convivenza stabile della relazione affettiva con un’altra persona, gia’ intrapresa dalla ex moglie all’epoca della presentazione del ricorso per divorzio congiunto, che secondo recente giurisprudenza del giudice di legittimita’ e’ idonea a comportare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile.
2. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione (per essere il decreto reso dalla Corte d’appello privo dei caratteri di definitivita’ e stabilita’) e la tardivita’ dello stesso.
Le eccezioni non sono fondate.
2.1. Questa Corte ha chiarito che il decreto pronunciato dalla Corte d’appello, in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed e’, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost. (Cass. 11218/2013; Cass. 12018/2019). Le stesse considerazioni possono essere svolte con riguardo alla revisione delle condizioni di divorzio.
2.2. In punto di tempestivita’ del ricorso, notificato il 2/11/2020, avverso decreto della Corte d’appello di Trieste del 28/2/2020, deve osservarsi che la sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo all’11 maggio (per successive proroghe del termini iniziale di scadenza del 15/4/2020), prevista originariamente dal Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83 c.d. Decreto Cura Italia, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 (il cui testo originario stabiliva, al comma 3, lettera a), che la sospensione dei termini a causa dell’emergenza Covid non operava per le “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita’”), e poi con Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modifiche in L. 25 giugno 2020, n. 70 con il quale, tra l’altro, all’articolo 83, comma 3, lettera a) le parole “cause relative ad alimenti” sono state sostituite da “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita’, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali”), si applica anche ai procedimenti, quali quello in esame relativi alla revisione dell’assegno di divorzio.
Si deve rilevare che gia’ il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, articolo 2, comma 2, lettera g), recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attivita’ giudiziaria”, entrato in vigore l’8/3/2020, aveva disposto che “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”; tali eccezioni erano costituite dalle udienze: “…nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita’… e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo’ produrre grave pregiudizio alle parti”.
In forza del Decreto Legge n. 23 del 2020 (articolo 36), il termine del 15/4/2020, previsto dal menzionato Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, commi 1 e 2, e’ stato poi prorogato all’11/5/2020, sempre con le dette “eccezioni”.
Il Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83 (in vigore dal 17/3/2020) ha previsto, tra l’altro, al comma 1, che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili (…) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”, e, al comma 2, che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e’ sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (…)”, salve le eccezioni di cui al seguente comma 3: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a)… cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita’”.
All’atto della conversione in legge del Decreto Legge n. 18 del 2020, con L. n. 27 del 2020, entrata in vigore il 30/4/2020, sono state apportate modifiche al citato articolo 83, quanto ai giudizi sottratti alle misure straordinarie indicate, stabilendosi, in particolare, che la sospensione dei termini non operava per le “cause relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita’ “, aggiungendosi le seguenti parole: “nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali”; di conseguenza, le eccezioni alla disposta sospensione, seppure ampliate, sono state ristrette, essendosi legato l’esonero dalle misure straordinarie alla sussistenza di un “pregiudizio” per le parti, in qualche caso da considerare “grave”. Successivamente, l’articolo 83 citato e’ stato ulteriormente modificato, a distanza di un giorno dalla conversione con L. n. 27 del 2020, dal Decreto Legge n. 28 del 2020, articolo 3 quanto alla categoria delle cause sottratte alle misure urgenti, essendosi previsto che, per quanto interessa in questa sede, che le parole “cause relative ad alimenti” fossero sostituite dalle seguenti: “cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti”; aggiungendosi inoltre la previsione dell’operativita’ “in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo’ produrre grave pregiudizio alle parti”.
Infine, il testo dell’articolo 83 cit., comma 3, e’ stato ulteriormente modificato in sede di conversione del Decreto Legge n. 28 del 2020, per effetto della L. n. 70 del 2020, allorche’ le parole “cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti” sono state sostituite dalle parole “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile”. Con tale ultima modifica e’ stata quindi in effetti ampliata – ulteriormente – la categoria delle eccezioni alle disposizioni di cui ai primi due commi (in punto di sospensione della trattazione e sospensione del decorso dei termini processuali), anche al fine di eliminare alcuni dubbi interpretavi emersi in dottrina.
Ma cio’ e’ stato fatto solo a far data dal 30/6/2020, giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. della menzionata legge di conversione.
Quindi, il testo dell’articolo 83, vigente sino al 29/6/2020, imponeva la sospensione dei termini anche rispetto alle cause relative all’assegno divorzile, poiche’ non comprese, in quel momento, nell’elenco dei giudizi sottratti e poiche’ distinte dalle obbligazioni alimentari c.d. pure, destinate a soddisfare “la mancanza di mezzi di sostentamento e viene incontro alle piu’ elementari esigenze di vita del beneficiario”, mentre la prestazione di mantenimento, in ambito di separazione, consente, invece, al beneficiato di godere di quanto necessario alla conservazione del pregresso tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi, e, nel rapporto con i figli, dei genitori ovvero risponde, in ambito di divorzio, al residuo dovere di solidarieta’ post-coniugale, nei limiti segnati dalle Sezioni Unite nell’arresto del 2018.
Questa Corte in un precedente recentissimo (ordinanza n. 5393/2023) ha quindi affermato i seguenti principi di diritto: “(a) in tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita’”, considerate rilevanti ai fini dell’eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 3, lettera a), convertito con la L. n. 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause relative all’assegno divorzile, attesa l’impossibilita’ di correlare l’assegno divorzile all’assegno alimentare, per l’evidente diversita’ dei fini e della natura dei due assegni; (b) la successione delle norme processuali non puo’ essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa, per cui la previsione delle “eccezioni” alla sospensione dei termini processuali, di cui alla normativa emergenziale stratificata nelle varie fasi di contrasto alla pandemia da Covid-19, va rapportata allo stato del giudizio nel momento in cui i singoli procedimenti sono stati espressamente inseriti tra le “eccezioni” dette; (c) poiche’ solo con l’ultima modifica dell’articolo 83, dovuta alla L. n. 70 del 2020, di conversione del Decreto Legge n. 28 del 2020, nell’elenco delle eccezioni alla sospensione dei termini processuali sono state aggiunte le “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile”, ne segue che l’innovazione va applicata ai soli giudizi di tal genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione non risulti gia’ sospesa, al momento della entrata in vigore della citata legge di conversione, in forza della antecedente versione della medesima norma”. In motivazione, si e’ chiarito che la successione delle norme nel tempo non puo’ essere interpretata in senso retroattivo, “perche’ ne deriverebbe un pregiudizio all’altrui diritto di difesa, a fronte della necessita’ di coordinare, invece, ogni mutamento delle norme processuali col principio del giusto processo (articolo 111 Cost.), del quale il diritto di difesa costituisce presidio essenziale”.
Ne deriva che, nel presente procedimento, a fronte di una pubblicazione del provvedimento impugnato del 28/2/2020, la decorrenza del termine lungo semestrale ex articolo 327 c.p.c. era sospesa (dal 9/3 all’11/5/2020), per effetto dell’originaria disposizione del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 3, lettera a) conv. in L. n. 27 del 2020, non potendo applicarsi l’innovazione operata in sede di conversione con L. n. 70 del 2020 (in vigore solo dal 30/6/2020) del successivo Decreto Legge n. 28 del 2020 (che ha esteso espressamente le eccezioni anche alle cause relative agli assegni di mantenimento o divorzile).
2.3. Inoltre, operava la sospensione feriale dei termini ex l.749/1969, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, non rilevando che, in primo grado, il procedimento fosse stato trattato durante il periodo feriale, ai sensi dell’articolo 92 Ord. Giudiziario n. 12/1941, su istanza della parte di trattazione urgente. Ma nel caso dell’impugnazione, l’urgenza si era esaurita, con conseguente applicabilita’ della sospensione dei termini processuali, dal 1 al 31 agosto, dell’anno.
2.4. In definitiva, per effetto della doppia sospensione (dal 9/3/2020 all’11/5/2020 e dal 1/8/2020 al 31/8/2020) della decorrenza del termine lungo semestrale di impugnazione, la notifica del presente ricorso per cassazione, effettuato il 9/11/2020, deve ritenersi tempestiva.
3. Tanto premesso, l’unica censura sollevata come vizio motivazionale, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, e’ inammissibile, avendo la Corte d’appello preso in esame il fatto storico rappresentato dal trasferimento della (OMISSIS) con i figli presso un compagno, con l’avvio di una convivenza stabile, rilevando che non si trattava di un fatto sopravvenuto, essendo gia’ stato preso in considerazione dalle parti in sede di condizioni di divorzio risalenti al 2014.
Tale assunto e’ stato confermato da questa Corte, che ha chiarito come, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 9 (cosi’ come modificato dalla L. n. 436 del 1978, articolo 2 e dalla L. n. 74 del 1987, articolo 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioe’ suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cosicche’ l’attribuzione in favore di un ex coniuge dell’assegno divorzile non puo’ essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all’emissione della sentenza, ancorche’ ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi di cui all’articolo 395 c.p.c. (Cass. n. 21049/2004; v. anche Cass.25 agosto 2005, n. 17320).
In sostanza, in forza della particolare natura del giudicato delle sentenze di divorzio, e delle successive modifiche, deve ritenersi che le stesse passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioe’ suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. in tema Cass. 18528/2018).
La censura risulta, peraltro, anche inammissibile per carenza di autosufficienza.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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