La denuncia a seguito di trasferimento di un’arma in altro luogo

Consiglio di Stato, Sentenza|19 aprile 2022| n. 2944.

La denuncia a seguito di trasferimento di un’arma in altro luogo di detenzione deve essere immediata, non potendosi applicare il termine delle 72 ore successive all’acquisizione della materiale disponibilità .

Sentenza|19 aprile 2022| n. 2944. La denuncia a seguito di trasferimento di un’arma in altro luogo

Data udienza 24 febbraio 2022

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9563 del 2021, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ra., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata -OMISSIS-, resa tra le parti, recante rigetto del ricorso proposto per l’annullamento del decreto -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Potenza ha disposto il divieto di detenere qualsiasi tipo di arma, munizioni o materiale esplodente e, per l’effetto, revocato la licenza di porto d’armi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza -OMISSIS-, emessa nella camera di consiglio -OMISSIS-, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal -OMISSIS-, avverso il decreto prefettizio -OMISSIS- a mezzo del quale è stato vietato all’odierno appellante… “di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni o materiale esplodente…-OMISSIS-“.
L’interessato espone in punto di fatto: di avere ottenuto il rilascio della licenza di porto d’armi da epoca risalente (-OMISSIS-) e, da allora, di esercitare le funzioni -OMISSIS-; che a seguito della gravata revoca del titolo di polizia, -OMISSIS- gli ha comunicato la sospensione dal servizio, nonché dalla retribuzione, sul rilievo che il possesso dell’arma sarebbe stato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti d’istituto.
Con l’impugnato decreto -OMISSIS-, la Prefettura di Potenza – U.T.G., nel disporre il divieto di detenere qualsiasi tipo di arma, munizioni o materiale esplodente ha disposto la revoca della licenza di porto d’armi.
Nello specifico, l’atto di ritiro è stato adottato sul presupposto della segnalazione da parte della locale Questura dell’omessa ripetizione di denuncia di detenzione dell’arma e delle munizioni a seguito dell’avvenuto cambio di domicilio (-OMISSIS-).
L’Autorità prefettizia ha conseguentemente reso una valutazione negativa in termini di permanenza dei requisiti necessari al rilascio delle autorizzazioni di Polizia in materia di armi.
L’odierno appellante è stato, poi, deferito all’A.G. per rispondere del reato previsto e punito dall’art. 38, primo comma, del TUPLS, per avere omesso di comunicare il cambio del luogo di detenzione della pistola e delle cartucce.
Successivamente, il Tribunale penale di Potenza ha assolto l’interessato dal reato ascrittogli, con la formula “perché non punibile per particolare tenuità del fatto” ed escludendo “l’abitualità ” nel comportamento -OMISSIS-.
2. L’appellante ripropone e sviluppa le eccezioni e le censure disattese dal T.A.R., mentre l’Amministrazione dell’Interno resiste al gravame.
All’udienza del 24 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Come esposto brevemente in fatto il primo giudice ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto avverso la impugnata revoca ritenendo, in punto di rito, il ricorso introdotto senza l’osservanza delle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico. Nello specifico, ha rilevato il T.A.R. che “è stata depositata una copia per immagine del ricorso, oltre che della procura ad litem su formato cartaceo, peraltro priva di rituale asseverazione, omettendo l’interessato di depositare il medesimo atto in formato nativo digitale dall’art. 136 c.p.a. e dall’art. 9 dell’allora vigente d.P.C.M n. 40 del 2016”.
Detta omissione, ad avviso del primo giudice, è poi perdurata anche dopo che il Tribunale aveva assegnato – sulla scorta della consolidata giurisprudenza che ravvisa in simili ipotesi una semplice irregolarità formale – un termine perentorio per la regolarizzazione, essendosi limitato l’interessato a depositare ulteriori documenti afferenti alla notifica del ricorso a mezzo Pec dei quali pure il Tar aveva riscontrato l’assenza.
4. Con il primo motivo (-OMISSIS-), l’odierno appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per omessa motivazione anche a seguito della assegnazione del visto termine di dieci giorni per regolarizzare il deposito del ricorso.
Aggiunge di avere, nel rispetto del termine concesso, regolarizzato il ricorso, mediante deposito informatico con sottoscrizione in formato CadES, anziché PadES, nonché della prova della procura alle liti ritualmente asseverata secondo quanto richiesto.
Il motivo è infondato.
Vero è che, per ormai consolidata giurisprudenza, l’assenza della sottoscrizione digitale, il deposito della copia del ricorso in forma cartacea e non in formato nativo digitale con sottoscrizione con firma digitale e più in generale violazioni della normativa PAT, non configurano ipotesi di nullità, ma di irregolarità “sanabili” entro un termine perentorio disposto dal giudice (cfr. Cons. Stato, -OMISSIS-).
Nel caso di specie, tuttavia, come ben evidenziato dal primo giudice, il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta, prevista dal PAT, di regolarizzare il ricorso mediante il deposito in formato nativo digitale sottoscritto in PadES, ai fini della correntezza del processo, e ciò a prescindere dalla circostanza che la parte intimata in giudizio si sia costituita.
Sotto tale aspetto, dunque, deve ritenersi che, a fronte della mancata regolarizzazione, il T.A.R. altro non poteva fare che dichiarare il ricorso irricevibile.
5. In ogni caso anche nel merito il gravame è infondato.
Il provvedimento prefettizio trova motivazione anche nel procedimento penale a carico del ricorrente per il reato contravvenzionale previsto dall’articolo 38 del TULPS, non avendo egli presentato entro 72 ore all’autorità di P.S. denuncia attestante il possesso di un’arma a seguito di trasferimento in altro luogo di detenzione.
Va, anzi, rilevato che la denuncia a seguito di trasferimento di un’arma in altro luogo di detenzione deve essere immediata, non potendosi applicare, secondo la consolidata giurisprudenza, il termine delle 72 ore successive all’acquisizione della materiale disponibilità .
Sul punto specifico, infatti, la giurisprudenza recente ha chiarito che per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito di trasferimento in luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall’art. 38, primo comma, T.U.L.P.S (cfr. Cass. Sez. I, -OMISSIS-).
L’Amministrazione dell’interno ha, quindi, con provvedimento immune da censure, ritenuto che la condotta del ricorrente, indipendentemente dall’esito del procedimento penale, fosse rivelatrice di scarsa diligenza ed affidabilità in materia di armi.
Tale conclusione trova, peraltro, conferma nella circostanza che l’obbligo di denuncia all’Autorità di P.S. del possesso dell’arma risponde alla evidente esigenza – a tutela della sicurezza pubblica – di una “ininterrotta tracciabilità ” della detenzione di un’arma.
Nella specie, a prescindere dall’esito penale della vicenda, risulta acclarato che l’appellato non ha denunciato il trasferimento -OMISSIS-, e l’omissione si è protratta per un apprezzabile lasso temporale.
Si tratta di rilevante omissione, che sottrae alla P.S. l’esatta conoscenza dei luoghi di detenzione delle armi, e che giustifica il giudizio di non affidabilità del soggetto nella custodia delle armi.
Ciò denota l’inaffidabilità nel suo utilizzo ai fini e per gli effetti dell’art. 38 del T.U.L.P.S., per la sussistenza, comunque, di elementi dubitativi circa la necessaria diligenza nell’osservanza delle disposizioni che governano la detenzione -OMISSIS- (cfr. al riguardo, ex plurimis, -OMISSIS-).
Di qui la reiezione dell’appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
6. Le spese del presente grado del giudizio, attesa, comunque, la specificità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal -OMISSIS- (ricorso n. 9563/2021) lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei giorni 24 febbraio e 10 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere
Antonio Massimo Marra – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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